L'evoluzione delle forme aziendali

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Categoria:Economia

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Testo

U.D.16
L’evoluzione delle forme aziendali: dalle imprese individuali alle società commerciali
Con riferimento alla natura del soggetto giuridico, cioè al soggetto titolare dei diritti e degli obblighi connessi all’attività aziendale, abbiamo distinto:
- le aziende individuali, nelle quali il soggetto giuridico è una persona fisica;
- le aziende collettive, nelle quali il soggetto giuridico è una pluralità di persone fisiche oppure una persona giuridica.
Quella dell’azienda individuale è la tipica forma con cui vengono gestite le attività imprenditoriali di modeste dimensioni. Esse possiedono le seguenti caratteristiche:
- una struttura organizzativa piuttosto semplice;
- le scelte gestionali sono affidate all’esperienza e all’intuizione personale del titolare;
- svolge la sua azione in un ambito territoriale limitato;
- la sua sopravvivenza è spesso legata alle condizioni personali e familiari dell’imprenditore.
Essa incontra alcuni ostacoli all’espansione delle sue dimensioni. Tali ostacoli sono essenzialmente:
- la limitata disponibilità di capitali;
- le limitate capacità manageriali, a fronte delle competenze sempre più ampie e specializzate richieste per la gestione di organismi aziendali di vaste dimensioni.
Frequentemente accade che nella gestione della sua impresa, l’imprenditore, si avvalga della collaborazione di alcuni familiari. In talcoso, se non viene instaurato un rapporto diverso (Rapporto di lavoro dipendente), si ha la formazione di un’impresa familiare.
L’impresa familiare è l’impresa in cui uno o più familiari dell’imprenditore collaborano presentando in modo continuativo la loro attività di lavoro nell’impresa stessa oppure nella famiglia.
I collaboratori familiari hanno fondamentalmente i seguenti diritti:
- partecipano agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, compreso il valore dell’avviamento;
- Partecipano alle decisioni riguardanti l’impiego degli utili e degli incrementi patrimoniali, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa;
- In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda, si avvalgono del diritto di prelazione.
Sotto il profilo fiscale, i redditi delle imprese familiari possono essere imputati:
- all’imprenditore per una quota minima del 51%
- ai collaboratori familiari per una quota massima del 49%
Ai fini dell’IRPEF:
- l’imprenditore dichiarerà come reddito d’impresa la differenza tra il reddito fiscale derivante dall’attività svolta e le quote di esso imputate ai collaboratori familiari;
- i collaboratori familiari indicheranno le loro quote come redditi di partecipazione nelle proprie dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell’IRAP, invece, il soggetto passivo d’imposta sarà soltanto l’imprenditore.

In caso di insufficienza finanziaria l’imprenditore può trovare qualche persona, che in cambio di una partecipazione agli utili dell’impresa, gli presti finanziamento. In questo caso si avrà una figura giuridica che prende il nome di associazione in partecipazione.
L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale un imprenditore attribuisce a un altro soggetto, detto associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto.
Nonostante questo, la gestione dell’impresa o dell’affare compete esclusivamente all’imprenditore.
Quando si ha un alto grado di competitività e il mercato da ricoprire è vasto, l’ampliamento delle dimensioni rappresenta una necessità e, talvolta, una condizione per la stessa sopravvivenza dell’organismo aziendale. Ecco che allora, la costituzione di una simile azienda richiede il conferimento di grossi capitali, e la collaborazione di più persone nella gestione di un'unica attività economica, dando così vita ad una società.
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
I suoi elementi essenziali sono pertanto i seguenti:
- i conferimenti dei soci, che possono essere in denaro, crediti, beni o servizi;
- l’esercizio in comune di un’attività economica;
- lo scopo di dividerne gli utili, cioè un vantaggio patrimoniale per i soci.
Le società possono essere classificate secondo differenti criteri:
Secondo il fine, si distinguono:
- società lucrative: il loro fine è quello di ricavare un profitto dall’attività economica (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandata semplice, società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandata per azioni).
- società cooperative: proseguono un fine mutualistico, cioè offrono ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Le società lucrative si dicono a capitale fisso perché l’entità del loro capitale è stabilita nel contratto sociale e può essere variata solo tramite una modifica del medesimo.
Le società cooperative si dicono a capitale variabile in quanto le variazioni del loro capitale sono un fatto di normale amministrazione che non costituisce modifica dei patti sociali.
Secondo la struttura della loro organizzazione, si hanno:
- società di persone: hanno una semplice autonomia patrimoniale (per le obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente, mai in via sussidiari, anche alcuni o tutti soci).
- Società di capitali: dotate di personalità giuridica (per le obbligazioni sociali rispondono soltanto la società con il proprio patrimonio).
Secondo la responsabilità dei soci:
- società a responsabilità illimitata: tutti i soci rispondono illimitatamente;
- società a responsabilità limitata: nessuna responsabilità personale dei soci (risponde solo la società)
- società a responsabilità mista: alla responsabilità della società si aggiunge la responsabilità limitate e solidale di alcuni soci.

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