La compravendita

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Testo

LA COMPRAVENDITA
E’ l’atto dell’acquisto e della cessione ad altri di un bene contro denaro. Avviene così il passaggio di proprietà del bene, dal venditore al compratore.
MOMENTI DELLA COMPRAVENDITA
1) le TRATTATIVE
2) la STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
3) l’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di compravendita è un contratto con il quale una persona cede la proprietà di un bene ad un’altra persona dietro il pagamento di un corrispettivo.
LE TRATTATIVE
Nelle contrattazioni a distanza è possibile distinguere l’offerta e la sua accettazione.
L’offerta può essere sia di vendita che di acquisto.
L’accettazione deve essere conforme all’offerta. Se presenta differenze è considerata una controproposta .
Si giunge alla conclusione del contratto quando chi ha fatto la proposta o l’eventuale controproposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
OFFERTA DEL VENDITORE

CONTROPROPOSTA DEL COMPRATORE

ACCETTAZIONE DEL VENDITORE

ACCORDO TRA I CONTRAENTI
IL CONTRATTO DI VENDITA
Esso ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una merce o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
CARATTERI FONDAMENTALI
• BILATERALE perché richiede l’intervento di due parti contraenti che hanno interessi contrapposti e assumono reciprocamente degli obblighi.
• CONSENSUALE in quanto si perfeziona nel momento in cui i contraenti raggiungono l’accordo sulla qualità, sulla quantità della merce, sul prezzo e sulle clausole accessorie.
• A TITOLO ONEROSO perché impone a ciascun contraente un sacrificio patrimoniale, che consiste per il venditore nella consegna della merce e per il compratore nel pagamento.
OBBLIGHI DEL VENDITORE
• CONSEGNARE LA MERCE VENDUTA AL COMPRATORE
• FAR ACQUISTARE AL COMPRATORE LA PROPRIETA’ DELLA MERCE
• PRESTARE GARANZIA PER L’EVIZIONE(solo un proprietario)
• PRESTARE GARANZIA CONTRO VIZI E DIFETTI OCCULTI
OBBLIGHI DEL COMPRATORE
• RITIRARE LA MERCE ACQUISTATA
• PAGARE IL PREZZO NEI TEMPI, NEI MODI E NEI LUOGHI STABILITI
LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere:
Verbale, quando i contraenti si trovano sulla stessa piazza, godono di fiducia reciproca e le merci contrattate sono di modesta entità. Solitamente avviene un’immediata consegna della merce e un immediato pagamento del prezzo. Viene effettuato di persona o per telefono.
Scritto non formale, quando vi sono scambi a distanza e risulta da documenti scritti (fax, telegrammi , lettere…) . Si svolge tramite una richiesta di un preventivo, un’offerta e un’accettazione ed in certi casi anche una controproposta e una conferma d’ordine.
Scritto formale, quando vi sono clausole predisposte e si richiede la presenza dei due contraenti che lo redigono e lo firmano almeno in due esemplari. Ogni esemplare deve contenere tutti gli elementi e tutte le clausole su cui si è raggiunto l’accordo.
Se poi si utilizza uno schema si contratto già predisposto da parte dell’azienda venditrice contenente già tutte le clausole si parla di contratto in serie; se invece il contratto è redatto in piena parità dai contraenti che ne stabiliscono liberamente il testo si parla di contratto isolato.
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO
Nel contratto di vendita sono elementi essenziali: la qualità, la quantità e il prezzo.
La quantità e la qualità influenzano i prezzo.
Nel contratto di vendita sono invece definiti elementi accessori: il tempo e il luogo di consegna della merce, la ripartizione tra venditore e compratore delle spese e dei rischi del trasporto, le caratteristiche e il costo dell’imballaggio, il tempo, il luogo e le modalità di pagamento.
Qualità della merce +
Quantità della merce +
Fornitura dell’imballaggio +
Data di consegna +
Condizioni del pagamento +
Luogo di consegna +
Costi e rischi del trasporto +
Altre condizioni =
PREZZO
IL TEMPO DI CONSEGNA
• Consegna immediata
• Consegna pronta alcuni giorni dopo
• Consegna differita dopo un periodo di tempo determinato (30 giorni)
• Consegna alternativa scelta fra due o più termini di consegna
• Consegna ripartita ovvero frazionata nel tempo
La consegna può essere effettiva quando la merce viene trasferita dal venditore al compratore,
oppure può essere virtuale quando il venditore trasferisce al compratore dei documenti rappresentativi della merce che ne danno il diritto di proprietà.
IL LUOGO DI CONSEGNA
La consegna può essere:
• FRANCO MAGAZZINO VENDITORE (o di partenza) dove il venditore deve consegnare la merce presso il proprio magazzino al compratore o a un suo incaricato. Sono al carico del compratore sia i rischi sia il costo del trasporto.
• FRANCO MAGAZZINO COMPRATORE (o di destino) dove il venditore deve consegnare la merce al magazzino del compratore. Sono al carico del venditore sia i rischi inerenti al trasferimento delle merci sia i costi del trasporto.
Può però effettuare il trasporto una terza persona, il vettore.
Avviene così un porto franco se il pagamento del trasporto al vettore è effettuato dal venditore
Altrimenti vi è un porto assegnato se il pagamento del trasporto è effettuato nel luogo di destinazione dal compratore, che per poter ritirare le merci deve pagare al vettore l’importo dovuto
L’IMBALLAGGIO
L’imballaggio è costituito da tutto ciò che serve a contenere la merce e a proteggerla durante il trasporto
Peso lordo = Peso netto + Tara
La tara può essere:
REALE cioè corrisponde al peso effettivo dell’imballaggio
CONVENZIONALE cioè concordata tra i contraenti
LEGALE cioè stabilita da disposizioni di legge
L’imballaggio può essere:
GRATUITO cioè gratis
FATTURATO cioè addebitato al compratore ma separato in fattura dalla merce
A RENDERE cioè di proprietà del venditore al quale dovrà essere restituito con probabile cauzione
FORNITO DAL CLIENTE cioè è di proprietà del compratore
IL TEMPO DI
PAGAMENTO
Il pagamento può essere:
• Anticipato
• Immediato o per pronta cassa
• Per contanti entro 10-15 giorni dalla consegna
• Differito
• Misto
IL LUOGO DEL PAGAMENTO
Ciò assume molta importanza quando i contraenti di trovano in località lontane, in special modo nel commercio internazionale. Mentre nel commercio interno ciò non è molto importante.
Il pagamento può avvenire:
• Sulla piazza ove risiede il venditore
• Sulla piazza ove risiede il compratore
• Su una terza piazza indicata in contratto
LE MODALITA’ DEL PAGAMENTO
Le modalità più diffuse per effettuare il pagamento sono:
• Con denaro quando l’importo non è molto elevato
• Con titoli di credito (assegni e cambiali) è utilizzato soprattutto all’estero, qui in disuso
• Con bonifico o giroconto bancario quando il compratore ordina alla propria banca di trasferire al venditore l’importo dovuto
• Con ricevuta bancaria d’incasso quando il compratore deve effettuare il pagamento presso una determinata banca presso la quale riceverà la ricevuta
• Con i servizi di bancoposta quando il compratore versa l’importo a un ufficio postale che lo cede al venditore
• In contrassegno quando il pagamento è fatto dal compratore al vettore all’atto del ritiro della merce e il vettore trasmette poi il pagamento al venditore
• In conto quando man mano che si vendono le merci uno va a debito e l’altro va a credito e la differenza si salderà per esempio alla fine dell’anno o quando concordato con il venditore
Ripasso pagina 246
LA DOCUMENTAZIONE DELLE VENDITE
L’esecuzione del contratto di vendita richiede l’emissione di importanti documenti. Il principale è la fattura che attesta l’avvenuta esecuzione del contratto da parte dell’azienda venditrice e il suo diritto a essere pagata. Quando la fattura è emessa in data successiva a quella di consegna o spedizione della merce le norme fiscali impongono che venga preceduta dall’emissione di un documento di trasporto o consegna.
ES. consegna il 25maggio può essere pagata con:
1) fattura immediata che accompagna le merci
2) entro il 15giugno con una fattura differita, se però avviene ciò la merce il 15maggio deve essere accompagnata da un documento di trasporto
IL DOCUMENTO DI TRASPORTO
Il momento in cui la vendita è effettuata è stabilito:
• per le vendite di merci all’atto della consegna o spedizione oppure quando avviene il pagamento
• per le prestazioni di servizi all’atto del pagamento
Quando la vendita è effettuata la legge impone di emettere la fattura nello stesso giorno, quando ciò avviene si parla di fatturazione immediata.
Quando però la merce è accompagnata da documento di trasporto, si può emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo, sono escluse prestazioni di servizi , vendite di beni immobili e versamenti poiché deve avvenire lo spostamento delle merci.
DOCUMENTO DI TRASPORTO
Bisogna almeno fare 2 copie, una al venditore e una al compratore e vuole conservato almeno 10 anni. Deve contenere:
• data di consegna o spedizione
• dati identificativi del venditore
• dati identificativi del compratore
• dati identificativi dell’eventuale vettore
• descrizione della natura, della qualità e della quantità della merce
LA FATTURA
La fattura è il documento redatto dal venditore attestante l’esecuzione da parte sua del contratto di vendita e il suo diritto a riscuoterne i prezzo
La sua redazione è obbligatoria e deve essere in duplice esemplare.
Le sue FUNZIONI:
• informa il compratore dell’avvenuta esecuzione del contratto da parte del venditore
• richiama tutte le condizioni del contratto
• precisa il prezzo della merce venduta e dei servizi forniti, con sconti, oneri per le spese accessorie, indicando l’importo totale dovuto al compratore
• documenta l’operazione secondo quanto stabilisce la legge civile
• documenta l’operazione agli effetti fiscali, perché soggetta sia alle imp. dirette (iva)
sia imposte dirette
Può avere luogo una fattura riepilogativa cioè contenente tutte le consegne effettuate nello stesso mese a uno stesso compratore.
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PARTE DESCRITTIVA
• data
• numero progressivo della fattura
• dati identificativi dell’emittente (nome, indirizzo, n° ufficio delle imprese, cod. fiscale, part. Iva)
• dati identificativi del compratore (nome, indirizzo)
• clausole del contratto (consegna, imballaggio, pagamento)
• estremi del documento di trasporto (per fattura differita)
PARTE TABELLARE
• quantità e descrizione della merce
• prezzo unitario
• prezzo complessivo
• sconti, premi o abbuoni
• oneri accessori (spese fatturate o non documentate)
• aliquota iva
• spese che il compratore deve rimborsare al venditore per anticipazioni da quest’ultimo effettuate
• interessi pattuiti per pagamento dilazionato
• totale fattura
Attività non soggette a fattura:
• aziende al dettaglio (grandi magazzini, supermercati, negozi e ambulanti)
• alberghi, ristoranti, bar…
• trasporto di persone (taxi)
• parrucchiere e imbianchini
• le operazioni esenti da iva
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L’iva è un’imposta indiretta sui consumi in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea; si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi e incide sul consumatore finale che non ha la possibilità di rivalersi su altri.
E’ la differenza tra ciò che è stato venduto e ciò che è stato acquistato.
E’ un’imposta sui consumi perché colpisce il reddito al momento della spesa.
L’iva è un’imposta:
• indiretta colpisce al momento dello scambio o di consumo
• proporzionale è calcolata sull’applicazione di aliquote fisse al variare della base imponibile
• generale colpisce i soggetti dello scambio
• neutra non risente i numeri di passaggi che la merce deve fare per giungere dal produttore al consumatore finale
• comporta obblighi amministrativi è regolata da adempimenti: straordinari, continuativi e ciclici
• trasparente perché separata dal prezzo della merce
PRESUPPOSTI DELL’IVA cioè le condizioni che devono verificarsi per applicare l’imposta.
1) Presupposto oggettivo cioè la cessione di beni o la prestazione di servizi
2) Presupposto soggettivo cioè una persona fisica che ha un’attività commerciale che effettua determinate operazioni
Privati non soggetti ad iva
3) Presupposto territoriale cioè la sovranità che esercita lo stato
Classificazione delle operazioni
• Operazioni non soggette a iva : ovvero estranee al campo di applicazione dell’imposta. Tali operazioni non devono essere fatturate.
• Operazioni soggette a iva: cessioni di beni o prestazioni di servizi . Tali norme devono essere fatturate.
Le operazioni soggette a iva si distinguono in:
operazioni imponibili beni e servizi
operazioni esenti servizi offerti alla collettività (trasporto pubblico)
operazioni non imponibili non si calcola iva perché altrimenti soggette a doppia tassazione (esportazioni)
LA BASE IMPONIBILE IVA
L’importo sul quale si applica l’aliquota percentuale dell’iva prende il nome di BASE IMPONIBILE. Questa è costituita dall’ammontare complessivo dovuto dal compratore al venditore secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese che si riferiscono all’esecuzione del contratto.
Base imponibile formata da:
• Prezzo merce
• Spese accessorie fatte gravare sull’acquirente
• Prezzo degli imballaggi
Tutto ciò è soggetto a iva
No facenti parte della base imponibile:
• Interessi
• Importo imballaggi a rendere
• Rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente purché documentate
BASE IMPONIBILE = IMPORTO DELLE MERCI –
SCONTI PREVISTI DAL CONTRATTO +
SPESE ACCESSORIE NON DOCUMENTATE
LE SPESE E GLI ONERI ACCESSORI
Spese documentate spese anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore
Spese non documentate cessioni o prestazioni accessorie addebitate al compratore in modo forfetario perché effettuate dal venditore
Spese accessorie = 1) documentate (non rientrano nella base imponibile) servizi fatti da terzi
2) non documentate (rientrano nella base imponibile) servizi fatti dal venditore

IMBALLAGGIO
Gratis entra nella base imponibile inglobato nel prezzo della merce
Fatturato entra nella base imponibile con indicazione separata dalla merce
A rendere la cauzione richiesta non entra nella base imponibile

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