Banca

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Testo

Introduzione
Il credito documentario и la forma di intervento bancario nel commercio internazionale piщ idonea a risolvere il rischio di insolvenza che frena lo sviluppo degli scambi. Per meglio regolamentare questa importante funzione sono state stilate, fin negli anni ’30, le Norme e Usi Uniformi per opera della Camera di Commercio internazionale, norme che si sono evolute con il mutare delle esigenze.
Nel presente lavoro si и cercato di cogliere gli aspetti sostanziali del credito documentario e di analizzarne l’applicazione a casi reali di pratica bancaria.
Nel primo capitolo si и presentato il credito documentario nella sua generalitа, descrivendone le caratteristiche, le diverse teorie sulla sua natura giuridica e studiando il ruolo fondamentale che le Norme e Usi Uniformi giocano in questa operazione bancaria.
Un accenno и stato fatto al problema della legge applicabile e del foro competente in caso di controversie fra i soggetti interessati al credito documentario.
Nel secondo capitolo si и analizzato maggiormente il ruolo che ha la banca in questa particolare operazione del commercio internazionale.
Ruolo fiduciario, in quanto infonde sicurezza, grazie alla propria intermediazione, agli operatori commerciali ; ruolo economico per le funzioni di pagamento, incasso e finanziamento delle transazioni commerciali ed, infine, un ruolo privilegiato di consulenza circa gli innumerevoli problemi che possono sorgere in una transazione internazionale.
In particolare si sono analizzati i vari rapporti che possono sorgere fra le parti coinvolte nell’emissione di un credito documentario e ci si и a lungo soffermati sul controllo di conformitа dei documenti ai termini e alle condizioni del credito documentario, momento fondamentale della prassi bancaria.
Nel terzo ed ultimo capitolo si sono analizzati alcuni casi pratici, cui ho avuto modo di prendere parte nella mia esperienza al Servizio Estero della Cassa di risparmio di Cesena.
Il primo di essi riguarda un’esportazione in Cina e presenta, come peculiaritа, l’emissione di uno “Star del credere” in sostituzione della “conferma” del credito stesso, in quanto quest’ultima non и solitamente ammessa dalle banche di Stato per motivi di immagine internazionale.
Il secondo caso esaminato presenta un credito documentario irrevocabile emesso da una banca delle Filippine con “conferma” iniziale di una banca dello stesso Paese ; “conferma” che и stata poi trasferita ad una banca italiana, ma ritenuta, ad ogni modo, non sufficientemente sicura dal beneficiario, che ha richiesto alla Cassa di risparmio di Cesena l’emissione di uno “Star del credere”. E’ interessante notare, in questa operazione, che la prima banca confermante delle Filippine e la seconda banca confermante italiana sono entrambe filiali della banca statunitense che era incaricata del rimborso.
L’ultimo caso preso in esame consiste in un’importazione di sementi dal Marocco. Gli accordi contrattuali non definivano esattamente i termini del credito documentario e questa situazione ha portato, di conseguenza, a due successive modifiche ed ad un intenso scambio di corrispondenza dovuto al fatto che le banche interessate non erano corrispondenti dirette.

Capitolo primo
Profili generali del credito documentario
1.1 Il credito documentario
Nell’attivitа bancaria, differenti definizioni e concetti si sono succeduti nel corso degli anni riguardo alle operazioni connesse con crediti documentari. Ciт a causa di una lenta, ma continua evoluzione della materia di fronte alle novitа che si sono registrate via via nelle tecniche di contrattazione commerciale, nelle tecniche di trasporto delle merci e nelle tecniche finanziarie.
Si и avvertita di conseguenza la necessitа di codificare a livello internazionale le regole di condotta a cui attenersi.
Sono nate cosм, ad opera della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (in seguito CCI)1, le Norme e Usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari (in seguito NUU), la cui prima raccolta risale al 1933, mentre l’ultima datata 1993 и entrata in vigore il 1° Gennaio 1994 con la pubblicazione nr. 500.
In estrema sintesi le NUU2 definiscono il credito documentario come un meccanismo di pagamento in base al quale una banca (chiamata emittente) si impegna verso un proprio cliente (ordinante) a provvedere direttamente o tramite sua corrispondente (chiamata avvisante o notificante o confermante a seconda dell’impegno preso nei confronti del beneficiario) ad effettuare pagamenti verso un terzo (beneficiario), o ad accettare o negoziare tratte da questi emesse, dietro consegna di determinati documenti.
Il credito documentario puт essere revocabile o irrevocabile; in assenza di indicazioni in merito sarа considerato irrevocabile3. Nel primo caso la banca emittente non assume alcun obbligo diretto verso
il beneficiario, mentre nel secondo, enormemente piщ diffuso4,
l’istituto emittente ha nei confronti del beneficiario una obbligazione di pagare il prezzo convenuto dietro consegna di regolari documenti.
1.2 Caratteristiche salienti

Sono tre le caratteristiche essenziali del credito documentario, individuate dalla dottrina prevalente5:
astrattezza, formalitа e letteralitа.
i) Astrattezza
L’ art. 3, punto a. delle NUU stabilisce :
“I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi ; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi и incluso nel credito. Conseguentemente, l’impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o piщ tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non и soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.”
In pratica con questo articolo, che definisce la caratteristica di astrattezza, si и resa la lettera di credito6 indipendente dalla causa che l’ha fatto sorgere.
Si и voluto, cosм, rendere assolutamente libera l’obbligazione assunta dalla banca, nei confronti del beneficiario di un credito documentario irrevocabile, rispetto ai rapporti specifici che hanno dato origine all’apertura del credito stesso, cioи rispetto al rapporto di valuta (tra ordinante e beneficiario) ed al rapporto di provvista (tra ordinante e banca)7.
Il credito documentario si presenta pertanto come un’obbligazione nuova che non risente di alcun vizio relativo al rapporto sottostante.
La caratteristica di astrattezza sintetizza , come si vedrа in seguito, un fondamentale profilo di disciplina in tema di credito documentario, quello della inopponibilitа delle eccezioni relative ai rapporti sottostanti8.
ii) Formalitа
Le NUU trattano ampiamente l’argomento.
“Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi”9. E si aggiunge “Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformitа formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarа accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito. ...”10.
La formalitа fa, quindi, riferimento ai documenti e significa, in pratica, che l’esame dei documenti, ossia la decisione se accettarli oppure rifiutarli, deve essere presa in base al loro aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale.
Ad esempio la polizza di carico deve avere le caratteristiche tipiche della polizza di carico, le firme richieste, la descrizione della merce, ecc., ma se poi risultasse essere falsa, se le firme non fossero quelle del capitano della nave o del suo agente, ma fossero imitate o di persona inesistente, la banca non potrа essere ritenuta responsabile.
L’art. 15 delle NUU precisa infatti :
“Le banche non assumono alcuna responsabilitа per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticitа, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, nй per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti ; esse non assumono alcuna responsabilitа nemmeno per la descrizione, la quantitа, il peso, la qualitа, lo stato, l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento ....”
A tal fine le banche esigono dall’ordinante la sottoscrizione di alcune clausole contenute nel modulo stesso di richiesta di apertura di credito, quali, ad esempio, la clausola numero 8 del modulo di apertura di credito documentario (Mod. Est. 551) della Cassa di risparmio di Cesena Spa, che stabilisce : “codesta Cassa di Risparmio, ed i suoi eventuali Corrispondenti non assumono alcuna responsabilitа per la veridicitа, esattezza, regolaritа, validitа, consistenza e contenuto dei documenti, come pure la quantitа e la qualitа della merce da essi rappresentata, nй assumono qualsiasi responsabilitа circa la solvibilitа, notorietа od altro dei vettori e degli assicuratori che hanno rilasciato polizza o certificati, nй per le clausole contenute od omesse nei documenti medesimi o per rischi dovuti a ritardi, smarrimenti, erronee interpretazioni di lettere o telegrammi e trasmissioni di documenti.”
L’importanza della caratteristica della formalitа и stata sottolineata anche dalla Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della CCI invitata ad esprimere il proprio parere da una banca della Repubblica Federale Tedesca sul seguente caso : una banca emette una lettera di credito che deve essere avvisata per mezzo di un’altra banca per il 100% del valore di una certa merce stabilendo che il 75% и pagabile contro documenti e il 25% restante a 90 giorni dopo l’arrivo della merce a destino.
Entro i termini di validitа del credito i documenti vengono presentati alla banca avvisante e riconosciuti conformi : il 75% dell’importo и pagato al beneficiario. Trascorsi 90 giorni dall’arrivo della merce, ossia al momento del saldo, la banca emittente deduce una certa somma facendo sapere che la qualitа della merce non и soddisfacente.
Nel suo parere in risposta “la Commissione ha riconosciuto che nel caso citato il rifiuto di pagare basato sulla mancata approvazione delle merci viene considerato un manifesta violazione delle NUU”11.
Vediamo, brevemente, le motivazioni che hanno portato a questo parere.
I documenti sono stati esaminati e ritenuti conformi, tanto и vero che subito il 75% dell’importo и stato pagato al beneficiario ; seguendo il criterio della formalitа, alla scadenza, si sarebbe dovuto avere il pagamento del restante 25% del valore ; invece l’ordinante e con lui la banca emittente ritengono opportuno effettuare un pagamento inferiore a causa della scadente qualitа della merce.
Ebbene questo procedimento va contro la caratteristica di formalitа del credito documentario e, piщ specificatamente, contro gli artt. 4 e 13 delle NUU ; infatti, secondo queste norme, la qualitа della merce non ha nessuna rilevanza12, il controllo di conformitа deve essere effettuato sui documenti e questa verifica aveva dato, nel caso di specie, esito positivo13.

iii) Letteralitа
Secondo le NUU “Le istruzioni per l’emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise. Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di :
i) inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica ;
ii) impartire istruzioni di emettere, avvisare o confermare un credito facendo riferimento ad un altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest’ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.”14 .
Si sottolinea quindi la necessitа di una comunicazione chiara, “completa e precisa” dell’ordinante (per lettera o per fax), contenente tutte le istruzioni per l’apertura di una lettera di credito, diretta alla banca emittente, la quale и chiamata ad una esecuzione ‘letterale’ dell’ordine e non ad una sua interpretazione.
In caso di dubbi sul significato di espressioni contenute nell’ordine di apertura di credito documentario o in assenza di specificazioni nel formulario di apertura di credito documentario и, perciт, sempre opportuno richiedere all’ordinante spiegazioni in merito per evitare in seguito disguidi.
E’ interessante notare come un autore15 abbia individuato un’altra caratteristica, oltre alle tre sopra descritte, che contraddistingue il credito documentario : l’autonomia.
Basandosi sull’ art. 3, punto b. delle NUU che stabilisce :
“Il beneficiario non puт in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente” l’autore riscontra come il credito documentario non sia vincolato ai rapporti ordinante - beneficiario, ordinante - banca e banca - beneficiario.
Qualsiasi mutamento nelle relazioni menzionate non puт minimamente alterare o influenzare i vari rapporti stabilitisi in virtщ del credito documentario; il credito documentario vive di vita propria, autonoma appunto.
1.3 Teorie in breve sulla natura giuridica
Le diverse teorie che si sono succedute circa la natura giuridica del credito documentario considerano in modo totalmente differente i rapporti che si vengono ad instaurare con l’emissione di un credito documentario.
La conseguenza principale di tale diversa configurazione riguarda le eccezioni al pagamento opponibili al beneficiario da parte della banca che abbia aperto o confermato il credito16.
E’ opportuno, quindi, prima di approfondire il discorso sul credito documentario, effettuare una breve rassegna, senza pretese di approfondimento, sulle diverse interpretazioni riguardo la sua natura giuridica.
Fra le varie ricostruzioni il credito documentario и stato considerato :
- delegazione novativa attiva (ossia sostituzione del venditore al posto
del compratore nella sua posizione creditoria verso la banca) ;
- delegazione novativa passiva ( ossia sostituzione della banca al
compratore nel suo ruolo debitorio verso il venditore) ;
- cessione al venditore del credito del compratore verso la banca ;
- mandato di credito che il compratore conferisce alla banca17.
Al momento sono ancora tre le teorie che si contendono la natura giuridica del credito documentario : la delegazione cumulativa passiva, il mandato senza rappresentanza e il negozio plurilaterale del diritto consuetudinario.
i) La delegazione cumulativa passiva и ritenuta da alcuni autori18 quale natura giuridica del credito documentario irrevocabile.
L’art. 1268 del c.c. disciplina la delegazione cumulativa : “Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non и liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non puт rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento”.
Il credito documentario и considerato assimilabile all’istituto giuridico della delegazione che и delegatio solvendi nel credito revocabile e delegatio promittendi (ovvero delegazione cumulativa passiva) nel credito irrevocabile ; infatti nel credito revocabile la banca non assume obbligazioni in favore del beneficiario e pertanto l’esecuzione dell’incarico trova compimento solo nel momento del pagamento ; nel credito irrevocabile il debitore (delegante) assegna al creditore (delegatario) un nuovo debitore e cioи la banca (delegato), rimanendone obbligato in via sussidiaria in conformitа all’art. 1530 del c.c..
L ‘accettare questa tesi porta alla conseguenza che la caratteristica di “astrattezza” del credito documentario non puт avere portata illimitata e che quindi, nonostante il chiaro dettato della legge19, debbano ritenersi comunque opponibili quelle eccezioni consentite al promittente dalla delegazione cosiddetta “pura”, come ad esempio : la nullitа del rapporto di compravendita20 o, quantomeno, la contemporanea nullitа di esso e di quello di mandato intercorso tra l’ordinante e la banca (la cosiddetta nullitа della doppia causa)21, la mancanza originaria o sopravvenuta del suddetto mandato22, i vizi di esso23, i vizi relativi allo stato ed alla qualitа dei beni oggetto della compravendita, se dimostrati.
Una tesi questa che non tiene conto del fatto che, ampliando l’elenco delle eccezioni opponibili dalla banca, si aprirebbe la strada a possibili abusi da parte del compratore, il quale, comunicando all’istituto emittente pretestuosi vizi della merce, potrebbe bloccare il pagamento, se il contratto non fosse per lui piщ conveniente.
D’altra parte non и nemmeno interesse della banca ampliare il novero delle eccezioni disponibili ; ciт, infatti, che le banche cercano и un quadro di certezza entro cui operare, per poter pagare al beneficiario in base a regole tecniche semplici e rapide, e ottenere cosм senza problemi il rimborso da parte dell’ordinante.
In conclusione la descritta tesi non sembra rispondere alle esigenze reali del commercio internazionale.
ii) Il mandato senza rappresentanza.
Questa tesi presenta l’inconveniente di essere unilaterale24, ossia non tiene conto della necessitа, per essere accettabile, che la natura giuridica del mandato debba comprendere tutti i rapporti che si costituiscono fra i soggetti che intervengono nel credito documentario.
Invece si osserva25 che si puт parlare di mandato solo nel rapporto fra ordinante e banca emittente, mentre di diversa natura и il rapporto fra banca e beneficiario.
Secondo l’art. 1703 del c.c. “Il mandato и il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o piщ atti giuridici per conto dell’altra” ; и evidente che nel rapporto fra ordinante e banca emittente siamo di fronte alla figura del mandato.
Questo mandato и, piщ precisamente, senza rappresentanza, secondo la definizione dell’art. 1705 del c.c. : “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”.
Se siamo di fronte ad un credito documentario revocabile la banca non assume alcuna obbligazione nei confronti del beneficiario, in quanto : “Un credito revocabile puт essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario”26.
Ad ogni modo, finchй il credito documentario revocabile rimane in essere, la banca emittente deve far fronte all’impegno assunto ; qualora essa, per propria iniziativa, non rispettasse il mandato ricevuto, dovrа opporre la giusta causa al fine di evitare la richiesta di risarcimento danni da parte dell’ordinante per inadempimento del mandato27.
Nel caso invece di credito documentario irrevocabile la banca si obbliga inderogabilmente verso il beneficiario, il quale acquista un vero e proprio diritto alla prestazione promessa, non soggetto a eventuali eccezioni che il compratore - ordinante potrebbe opporgli28.
iii) Negozio plurilaterale tipico nel diritto consuetudinario.
E’ questa una delle piщ recenti interpretazioni dottrinali, con la quale, in pratica, il credito documentario viene considerato un contratto regolato dalla lex mercatoria.
Questa teoria, sostenuta da diversi autori fra cui Balossini29, tiene, indubbiamente, nel dovuto conto le reali esigenze degli scambi del commercio internazionale, tendendo a configurare per essi una disciplina elastica ed in continua evoluzione a fronte di normative statali sovente inadeguate.
Questa interpretazione viene comunque criticata dal Costa30 per il quale la presenza delle NUU della CCI sulla scena internazionale non puт sostituire l’applicazione dell’art. 1530 del codice civile italiano sul credito documentario, in quanto costituisce la disciplina dettata ad hoc da un legislatore nazionale, per regolare un’operazione del commercio internazionale.
A conclusione del breve percorso svolto fra le diverse tesi relative alla natura giuridica del credito documentario, ritengo opportuno evidenziare l’interpretazione del Costa.
Questo Autore considera il credito documentario come : “un istituto tipico di quel diritto d’impresa che и sopravvissuto alla riunificazione dei codici mediante la predisposizione di discipline specialistiche ispirate alle esigenze dei traffici commerciali. Per il credito documentario potrebbe, semmai, parlarsi, cosм come per la cambiale tratta e l’assegno, ma solo a fini descrittivi, della presenza di uno schema genericamente delegatorio”31.
Di questa posizione, ribadita piщ volte dall’Autore, ritengo importante sottolineare l’affermazione della peculiaritа della lettera di credito e della sua importanza per l’economia internazionale, per cui non si ritiene necessario costringerla entro rigidi canoni normativi preesistenti (vedi mandato senza rappresentanza o delegazione cumulativa passiva), ma ci si limita, giustamente, a descriverla come istituto tipico del diritto commerciale.
1.4 Le fonti normative del credito documentario
1.4.1 Il codice civile italiano.
L’ordinamento italiano contiene un riferimento al credito documentario all’art. 1530 del Codice civile.
L’articolo in questione, intitolato “Pagamento contro documenti a mezzo banca” dispone : “Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puт rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato32 il credito al venditore puт opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolaritа dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.”
Come si puт notare si и optato per una disciplina scarna e peraltro limitata solo ad alcuni aspetti.
Nel primo comma si stabilisce un regime di responsabilitа sussidiaria nel pagamento della merce venduta, in quanto il venditore puт rivolgersi all’ordinante solo dopo il rifiuto di pagare della banca emittente.
Nel secondo comma, contenente la cosiddetta “regola d’oro”33 del credito documentario, ossia la caratteristica di astrattezza e di autonomia dell’obbligo assunto dalla banca rispetto alle vicende ed ai vizi dei rapporti sottostanti, si stabilisce che la banca puт opporre nei confronti del beneficiario soltanto le eccezioni relative ai documenti o fondate sulle vicende o i vizi del rapporto fra banca e beneficiario.
1.4.2 Le Norme e Usi Uniformi.

Come si и giа avuto modo di sottolineare il credito documentario и strettamente collegato al commercio internazionale e alle sue particolari esigenze ; a riprova di ciт si evidenzia la tendenza dei vari legislatori nazionali a non regolamentare in modo specifico la figura.
D’altra parte le caratteristiche dell’istituto e l’importante compito delle banche nella emissione delle lettere di credito e nel controllo dei documenti forniti dall’esportatore, hanno favorito la elaborazione di note di comportamento tendenti a regolamentare le varie fasi dell’operazione34.
Tale esigenza di uniformitа si puт ben comprendere considerando, da una parte, la varietа di documenti che vengono solitamente richiesti nei crediti documentari (polizza di carico, certificati di ispezione della merce, ecc.) e le diverse modalitа di compilazione degli stessi e, dall’altra, che l’esigibilitа del pagamento deriva direttamente dalla conformitа esistente fra i documenti inviati e quelli elencati nella lettera di credito della banca emittente.
In questo ambito le NUU hanno assunto una fondamentale importanza.
Esse si caratterizzano per essere coincise e brevi, in quanto i redattori non hanno cercato l’impossibile, tentando di disciplinare gli innumerevoli casi che si possono presentare nella pratica.
Non si и avuta l’idea assurda di rispondere a tutte le domande che la complessitа dei negozi commerciali fa sorgere quotidianamente.
Molto saggiamente si и cercato invece di creare una solida ossatura, cogliendo i principi elementari del credito documentario percettibili a tutti e lasciando alle parti interessate il compito di completare e sfumare i punti di dettaglio delle istruzioni particolari alle banche, conformemente alla stipulazione dei contratti sottostanti e ai singoli casi di specie.
Tuttavia, pur nella loro sinteticitа, le NUU regolano egregiamente la fattispecie, dando una definizione di credito documentario35, disciplinandone la fase di creazione36, quella esecutiva (vedi controllo dei documenti)37 e prevedendo specifiche disposizioni riguardanti le obbligazioni che gravano sui diversi soggetti coinvolti nell’operazione38.
Risulta evidente che le NUU ricoprono una enorme importanza nel commercio internazionale, tanto che la quasi totalitа39 delle lettere di credito emesse dalle banche ne fa esplicita menzione, con apposita clausola di richiamo.
E’ opportuno a questo punto citare l’ art. 1 delle NUU, il quale stabilisce : “Le Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione N. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari, vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito documentario disponga espressamente in modo diverso”.
1.4.3. La lex mercatoria.

Avendo sottolineato l’importanza delle NUU и interessante, a questo punto, esaminare il loro valore normativo e il loro rapporto con le diverse disposizioni nazionali in tema di crediti documentari o come possono, comunque, essere coinvolte nel disciplinare il rapporto giuridico nascente dalla emissione di un credito documentario.
Il valore normativo e la generale applicabilitа delle NUU и strettamente collegato all’effettivo rilievo della cosiddetta lex mercatoria40, tenuto conto che le stesse sono emanate da un organo sprovvisto di potere normativo.
Secondo una parte della dottrina, sostenitrice della vincolativitа di una lex mercatoria regolante i rapporti commerciali internazionali, le NUU costituiscono, anche se non chiamate a disciplinare il rapporto nascente dalla lettera di credito, l’unica fonte normativa applicabile, rimanendo cosм circoscritta alle sole operazioni “interne” l’efficacia delle normative nazionali.41
Questa tesi и basata essenzialmente sulla fondamentale necessitа di offrire, al commercio mondiale, una disciplina uniforme, ed allo stesso tempo, sufficientemente flessibile, che, rispettando le pratiche d’uso adottate dalle diverse parti coinvolte in questo tipo di operazioni, garantisca la sicurezza dei traffici e la possibilitа di continui adeguamenti, altrimenti inconcepibili alla stregua delle singole normative nazionali.42
Altri autori giungono a conclusioni differenti, sottolineando come la lex mercatoria sarebbe, in definitiva, sprovvista di efficaci strumenti coercitivi al di fuori del contesto dei procedimenti arbitrali, e come la stessa, se applicabile dal giudice nazionale, verrebbe comunque inevitabilmente in contatto con la legislazione dei singoli stati.43
Da ciт deriva che nella maggior parte dei casi, specie se le parti non hanno fatto esplicito riferimento alle NUU, l’applicazione di queste ultime dovrа essere determinata a seconda del rilievo riconosciuto agli usi dalla legge applicabile ai vari rapporti nascenti dal credito documentario, sebbene questo procedimento contrasti con l’esigenza di uniformitа di comportamento necessaria all’esistenza ed allo sviluppo di uno strumento come la lettera di credito.
Da rilevare, ad ogni modo, come l’ipotesi di una lettera di credito sprovvista della clausola di rinvio alle NUU sia piuttosto rara44, per
cui la loro applicazione, nella maggior parte dei casi, non puт essere messa in dubbio45, perlomeno ove la legge applicabile al rapporto attribuisca alle parti la facoltа di regolare, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, le fonti normative a cui far sottostare il contratto.
1.4.4 L’esperienza italiana.
La giurisprudenza italiana ha sempre respinto il tentativo di ampliare la portata delle NUU come espressione di lex mercatoria prevalente sul diritto nazionale, affermando che le NUU costituiscono soltanto degli usi normativi o contrattuali o condizioni generali di contratto46.
A parte questa ultima interpretazione che, dopo la sentenza del Trib. di Firenze del 14 gennaio 195047, non ha avuto seguito, si deve osservare come la distinzione fra usi normativi e negoziali abbia, in linea di principio, una qualche importanza.
I primi, come risulta dall’ art. 1374 c.c., svolgono una funzione normativa, integrando, a prescindere da qualsiasi richiamo esistente nel contesto negoziale, la disciplina applicabile al contratto, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 8 disp. prel..
I secondi, al contrario, hanno una funzione esclusivamente integrativa della disciplina del singolo rapporto, salvo l’espressa esclusione da parte dei contraenti, come da art. 1340 c.c..
In realtа, comunque, l’importanza della distinzione tra usi normativi e usi contrattuali tende a sfumare, vista la prassi costante delle banche di inserire nelle richieste di emissione di lettere di credito, sottoscritte dal cliente, un richiamo espresso alle NUU.
Cosм facendo infatti qualsiasi qualificazione delle NUU risulta irrilevante, in quanto sia in un caso che nell’altro le stesse, per diverse ragioni, sarebbero applicabili ai crediti documentari regolati dalla legge italiana.
Se si considerano le NUU come usi normativi, la loro operativitа si giustificherebbe in base ai numerosi richiami agli usi presenti nella disciplina della vendita sui documenti e, in particolare, nello stesso art. 1530.
Se le si classifica come usi negoziali, la conclusione sarebbe la medesima, data la consolidata prassi di richiamo delle NUU nel testo delle lettere di credito.
Del resto, l’art. 1530 c.c. e le NUU non sono, in linea di massima, incompatibili, ma, piuttosto, di applicazione concorrente, svolgendo le seconde una funzione integrativa48 rispetto alle regole fissate dal nostro legislatore.
Nonostante il discorso appena concluso, la qualificazione delle NUU va tenuta egualmente presente per le particolari conseguenze in relazione ad alcuni specifici problemi che si possono presentare.
Problemi di diritto processuale : la differenza tra usi normativi (e lex mercatoria) e usi contrattuali ha sicuramente importanza per quanto riguarda l’eventuale rilevabilitа d’ufficio ed ampiezza e legittimitа della valutazione del giudice sul contenuto della singola regola.
Problemi di diritto transnazionale : le banche di alcuni paesi non inseriscono nei testi contrattuali una clausola di rinvio alle NUU e rispetto a questi crediti documentari assume sicuramente rilievo il problema della natura delle norme stesse.
Problemi di diritto transitorio : nel periodo di transizione dalle vecchie alle nuove NUU49 и importante la qualificazione da queste assunta. Se si riconosce la natura contrattuale, ai crediti sorti in precedenza continueranno ad applicarsi quelle in essi espressamente richiamate50 ; se si propende per la natura normativa, sorgerebbe sicuramente il problema della applicabilitа ai rapporti in corso dello ius superveniens.
Pare opportuno, in conclusione, richiamare una recente presa di posizione della Corte di Cassazione, che, con la sentenza 8 marzo 1996, n. 1842, ha affermato che le Norme e usi uniformi della CCI non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontа dei contraenti, sicchй la loro violazione e falsa applicazione non и denunciabile in sede di legittimitа51.
1.4.5 Profili di diritto comparato.

A questo punto della trattazione и certamente importante allargare lo spettro di osservazione per poter meglio comprendere la realtа internazionale in cui opera il credito documentario.
Occorre quindi abbandonare la ristretta ottica “nazionale” per cercare di comprendere, in un quadro comparatistico, le diverse valutazioni del rilievo normativo che viene attribuito alle Norme ed Usi Uniformi; operazione estremamente naturale dato che si tratta di regole attinenti rapporti negoziali transnazionali.
Francia.
Per quanto concerne la situazione in questo paese, oltre al contributo della dottrina, si и occupata della questione anche la giurisprudenza52, la quale ha ritenuto che le NUU costituiscono usi di notorietа pubblica e conosciuti dalle parti.
Secondo la citata dottrina le stesse NUU costituirebbero un contratto tipo al quale le parti fanno richiamo espresso, tanto da rendere il corpo normativo fonte di diritto obiettivo, in funzione complementare rispetto alla legge.
Altri autori53 sono orientati ad attribuire alle NUU uno specifico valore normativo sul presupposto che le stesse sarebbero espressione della lex mercatoria e che, dunque, dovrebbero in ogni caso trovare applicazione.
Nonostante le NUU abbiano assunto in Francia una significativa rilevanza, parte della dottrina54 ha osservato come esistano delle aree del credito documentario regolabili solamente facendo ricorso ai principi generali fissati dal Code civil in tema di diritto delle obbligazioni.
In questo caso, pertanto, la disciplina delle NUU, anche se scelta dalle parti come fonte regolatrice del rapporto, deve necessariamente essere integrata da quella nazionale.
Germania.
L’orientamento prevalente sembra attribuire alle NUU valore di Handelsbraeuche (usi commerciali), la cui nozione и collegata all’esistenza di una specifica intesa intercorsa per un costante periodo di tempo tra coloro che partecipano ad un determinato settore del commercio55; da tale impostazione deriva che le NUU sarebbero comunque applicabili anche senza espresso richiamo delle parti.
Parte della dottrina tedesca critica questo orientamento in quanto le NUU sono soggette a continue revisioni e di conseguenza non rappresentano la codificazione di una pratica commerciale tendenzialmente stabile.
Una seconda opinione ritiene le NUU delle allgemeine Geschaeftsbedingungen (condizioni generali di contratto), contenute nei formulari presentati dalle banche ai propri clienti56.
Belgio.
La giurisprudenza in una importante sentenza ha affermato che le NUU costituiscono usi bancari che entrano a far parte del contratto, se le parti non dispongono diversamente.57
Svizzera.
Le NUU sono poste sullo stesso piano delle “condizioni generali delle banche” e sono perciт, ai sensi di legge, in parte norme obiettive e in parte accertamento di usi. La giurisprudenza le considera come usi del commercio, che valgono come normativa non scritta del contratto58.
Gran Bretagna.
L’esperienza inglese ci riporta una discordanza di opinioni circa il valore da attribuire alle NUU59, tenuto conto che i principi stabiliti dal sistema di common law possono regolare in modo adeguato l’istituto, tanto che le NUU dovrebbero assumere un mero valore residuale60.
Per questo motivo vengono solitamente ricondotte nell’ambito delle general conditions61, mentre altri autori ritengono si tratti di veri e propri trade usages, vincolanti per le parti, a prescindere da un richiamo espresso, per il loro carattere notorius, certain, e reasonable62.
U.S.A.
Situazione particolare quella statunitense, in quanto l’esistenza di una specifica legislazione sulle lettere di credito, fissata nell’Art. 5 dello Uniform Commercial Code, provoca una sovrapposizione di discipline63.
La dottrina statunitense ha, infatti, evidenziato come le due discipline risultino, a volte, contrastanti, e come le NUU siano, per certi aspetti, incomplete e, pertanto, inadeguate a regolare in maniera completa la fattispecie64.
Considerando che le NUU non hanno uno specifico valore normativo, si и , quindi, inclini a sostenere che le stesse, qualora non siano esplicitamente previste dalle parti, possano essere definite quali trade usages e quindi applicabili nei limiti in cui lo U.C.C. riconosce la operativitа degli usi nei rapporti tra privati65.
La breve comparazione svolta ci permette di concludere che la maggioranza di opinioni non attribuisce alle NUU il valore di lex mercatoria.
Ad ogni modo la rilevanza generalmente riconosciuta dai diversi ordinamenti statali agli usi della prassi commerciale e la consuetudine ormai invalsa di sottoporre i rapporti nascenti dal credito documentario alla disciplina delle NUU, impongono di interpretare la fattispecie considerando debitamente la raccolta della CCI.
La concorrente applicazione della legge nazionale e delle NUU puт offrire il vantaggio di assicurare il rispetto delle norme inderogabili previste da ogni singolo ordinamento, nonchй la possibilitа di regolare quelle aree non coperte dalle NUU stesse66.
Avremmo cosм una garanzia di uniformitа normativa, in grado di regolare gli aspetti tecnici delle operazioni, e contemporaneamente si incrementerebbe la sicurezza nei rapporti commerciali internazionali.
1.5 La legge applicabile ed il foro competente
1.5.1 La legge applicabile.
E’ questo un punto importante da sviluppare, in quanto sono numerosi i conflitti che possono sorgere fra le parti di un credito documentario.
Possono nascere problemi all’interno del rapporto di mandato fra l’ordinante e la banca emittente, ad esempio circa un preteso inadempimento di questa alle istruzioni impartite dall’ordinante.
Altri conflitti potrebbero riguardare le obbligazioni assunte dalla banca emittente nei confronti del beneficiario e/o della banca intermediaria, altri ancora potrebbero concernere le obbligazioni eventualmente assunte da quest’ultima nei confronti del beneficiario, nel caso , ad esempio, in cui la banca intermediaria fosse anche banca confermante.
L’esistenza di questi conflitti pone il problema della loro risoluzione tramite l’applicazione delle NUU e/o di eventuali discipline e princмpi di diritto nazionale, e quindi, prima di tutto, il problema della individuazione dei criteri di risoluzione dei conflitti di leggi e delle regole di diritto internazionale privato applicabili.
Questa situazione и particolarmente complessa a causa del fatto che nell’operazione intervengono, oltre alle due parti del rapporto sottostante, anche diverse banche appartenenti a nazioni diverse.
Osserviamo il fenomeno ponendoci nell’ottica dell’ordinamento giuridico italiano e delle sue norme di diritto internazionale privato.
Facendo riferimento ai criteri dettati dalla Convenzione di Roma del 15 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, richiamata dall’art. 57 della recente riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano attuata con la legge 31 maggio 1995, n. 218, in mancanza di scelta delle parti, il contratto и regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento piщ stretto ; tale paese si presume essere quello in cui la parte che deve fornire la “prestazione caratteristica67” ha, al momento della conclusione del contatto, la propria residenza abituale, o se si tratta di societа, associazione, o persona giuridica, quello in cui questi enti hanno la propria amministrazione centrale.
Qualora la “prestazione caratteristica” sia l’attivitа economica o professionale della parte, il paese da considerare и quello in cui и situata la sede principale dell’attivitа o quello della sede diversa da quella principale se и qui che la prestazione deve essere fornita68.
Va segnalato come non si sia dettato alcun specifico criterio per consentire all’interprete di poter determinare che cosa si deve intendere con “prestazione caratteristica” ; pertanto in tema di crediti documentari si presenta il dubbio su quale delle due prestazioni - fornitura di beni/servizi o pagamento in denaro - sia da ritenersi “caratteristica”.
Tutto ciт ha portato a notevoli dubbi interpretativi che, a tutt’oggi, non sembrano aver trovato una soluzione univoca.
Conseguentemente, circa la legge applicabile, i crediti documentari presentano un certo margine di incertezza :
i) Per quanto concerne il rapporto fra ordinante italiano e banca emittente italiana, non si ritiene vi siano dubbi sulla applicabilitа delle nostra legge interna che regolerа le obbligazioni connesse al rapporto.
ii) Per il rapporto esistente fra banca emittente italiana e banca estera (sia che intervenga come semplice “avvisante” o come “confermante”) la dottrina internazional - privatistica69 ritiene che la prestazione caratteristica sia quella della banca estera.
iii) Per quanto riguarda la relazione che intercorre fra beneficiario e banche, и da tenere presente che la lettera di credito, a seconda delle clausole presenti, puт essere utilizzata dal beneficiario direttamente presso le casse della banca emittente italiana o presso le casse della banca estera designata70. Nel primo caso il rapporto sarа regolato dalla legge italiana, in quanto la prestazione caratteristica viene considerata quella effettuata dall’istituto emittente71; mentre nel secondo caso, tenuto conto che la prestazione caratteristica и da ritenersi quella effettuata dalla banca estera, il rapporto contrattuale sarа regolato dalla legge del paese dell’istituto straniero.
1.5.2 Il foro competente.
Oltre al conflitto di legge applicabile puт verificarsi quello di giurisdizione, ossia l’incertezza circa il foro competente a decidere delle eventuali azioni giudiziarie esperibili dai soggetti coinvolti nella emissione di un credito documentario.
Il fenomeno и ancora piщ complesso e non ci pare questa la sede per affrontarlo in tutti i suoi aspetti. A semplice titolo indicativo possiamo fare solo alcune considerazioni, ponendoci sempre nell’ottica dell’ordinamento giuridico italiano.
Se facciamo riferimento al criterio indicato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (art. 5, punto 1), che, come noto, и stata ratificata dall’Italia, per quanto riguarda i rapporti fra banca emittente e banca estera, in assenza di scelta del foro competente72, in caso di controversia sarа da considerarsi competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione portata in giudizio и stata o deve essere eseguita.
Conseguentemente, per stabilire se il giudice italiano abbia o meno potere in merito ad una determinata controversia dovrа essere esaminata la fattispecie sottostante.
Per quanto concerne la giurisdizione del giudice italiano in relazione a vertenze inerenti i rapporti banca emittente e beneficiario si devono prendere in esame due ipotesi.
Nel caso in cui il credito sia utilizzabile presso le casse della banca emittente italiana possiamo pensare alla giurisdizione del giudice italiano.
Nell’ipotesi in cui il credito debba essere utilizzato presso le casse della banca estera e quest’ultima abbia assunto con la conferma l’obbligo di effettuare la prestazione prevista nel credito in favore del beneficiario, quest’ultimo sarа tenuto a rivolgere le proprie istanze alla banca confermante e quindi di norma la relativa vertenza dovrа essere instaurata nello Stato in cui la banca confermante ha la propria sede73.

1 Uno dei principali compiti della CCI и facilitare i rapporti commerciali fra le imprese di Paesi diversi, contribuendo cosм allo sviluppo dell’economia mondiale.
2 Art. 2, Pubblicazione 500.
3 Novitа apportata dall’art. 6, Pubblicazione 500, NUU.
4 Nel triennio 1994/96 la Cassa di risparmio di Cesena Spa ha emesso 790 crediti documentari import di cui il 100% irrevocabili, nello stesso periodo ha ricevuto 626 crediti documentari export anche in questo caso tutti irrevocabili. Queste statistiche non sono del resto caratteristiche della banca esaminata in quanto confermate da altre aziende di credito interpellate in merito.
In rari casi si utilizza il credito documentario revocabile ; ad esempio quando il venditore teme non il rischio rappresentato dall’insolvenza dell’altra parte, ma il rischio paese (possibilitа di blocco dei pagamenti verso l’estero o semplicemente crisi economica). I crediti documentari, infatti, godono di favorevole considerazione nell’ambito dei provvedimenti di moratoria dei pagamenti adottati da paesi in stato di insolvenza verso l’estero.
5 Si veda Giampieri, Il credito documentario, Padova, 1993, p. 73 ; Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano, 1989, p. 21 ; Pontiroli, voce Credito documentario, in Dig. discipline privatistiche, Sez. Comm., Torino, 1989, p. 217.
6 La prassi bancaria utilizza indifferentemente i termini “Credito documentario” e “Lettera di credito” ; del resto anche le NUU non prevedono piщ questa distinzione. La lettera di credito non viene piщ menzionata, ma assimilata al credito documentario a tutti gli effetti.
7 Vedi paragrafo 2.2 del presente lavoro.
8 Vedi paragrafo 2.4 .
9 Art. 4, NUU
10 Art. 13, punto a., NUU
11 Documenti nn.470/361, 470/366 del 09/12/80, Pubblicazione n. 399 CCI “Pareri (1980-1981)
della Commissione Bancaria della CCI in merito a quesiti concernenti le NUU”.
12 A meno che non ci troviamo di fronte ad un caso di frode commerciale. Vedi paragrafi 2.4.3 e 2.4.4.
13 Se il compratore vuole riservarsi il diritto di esaminare la merce prima di pagarla и consigliabile che concordi con il venditore un semplice pagamento differito rispetto alla consegna e non un credito documentario irrevocabile.
14 Art. 5 punto a, NUU
15 Visconti, Crediti documentari, Milano, 1985, p. 55.
16 Si sottolinea come nella pratica il problema, in relazione al quale sono sorte le piщ interessanti controversie in tema di credito documentario, sia quello della individuazione delle eccezioni opponibili al beneficiario da parte della banca, che abbia aperto o confermato un credito documentario irrevocabile, in Costa “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano, Giuffrи, 1989, pag. 3.
17 Visconti, Crediti documentari, op. cit., pag. 53.
18 Fiorentino, Le operazioni bancarie, Napoli, 1952, p. 250 ; Rubino, La compravendita, Milano, 1962, p. 442 ; Molle, I contratti bancari, Milano, 1981, p.657 ; Bianca, La vendita e la permuta, Torino, 1993, p. 473.
19 Art. 1530, secondo comma, c.c.
20 Fiorentino, Le operazioni bancarie, op. cit., p. 252 ; Molle, I contratti bancari, op. cit., 703 ; Carpino, La vendita su documenti, in Tratt. Di dir. priv. Diretto da Rescigno, 11, Obbligazioni e contratti, III, Torino, 1984, p. 337.
21 Serra, Apertura di credito confermato, in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione commerciale, I, Torino, 1987, p. 163.
22 Carpino, La vendita su documenti, op. cit., p. 337 ; Rubino, La compravendita, op. cit., p. 444.
23 Rubino, La compravendita, op. cit., p.444.
24 Molle, I contratti bancari, Milano, op. cit., p. 655.
25 Molle, I contratti bancari, Milano, op. cit., p. 656.
26 Art. 8, punto a, delle NUU :
27 Visconti, Crediti documentari, cit., p. 64.
28 Molle, I contratti bancari, cit., p. 699.
29 Balossini, Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari,1988, Milano, p.366 e segg. ; Visconti, Crediti documentari, cit., p. 55, il quale cita anche Eisemann, Recht und praxis des Dokumenten - Akkreditivs, Heidelberg, 1963, p. 81 e segg. e Goldman, Frontiиres du droit et “lex mercatoria”, in Arc. Philos. Droit, 1964, IX, p. 177 e segg.
30 Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano,
Giuffrи, 1989, p.48
31 Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, cit., p. 105.
32 Lascia perplessi l’espressione “La banca che ha confermato...”, in quanto il legislatore intende chiaramente identificare la banca che ha aperto il credito (banca emittente), mentre nella prassi bancaria con l’espressione “la banca che ha confermato” si intende la banca del beneficiario, che si impegna direttamente verso lo stesso per l’esatta esecuzione del credito documentario (banca confermante). Per una spiegazione piщ dettagliata vedi Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, op. cit., nota 22 al primo capitolo.
33 Costa, I problemi giuridici del credito documentario e le recenti Regole uniformi della Camera di commercio internazionale, in Dir. Fall., 1994, I, p. 19.
34 Giа negli anni ’20 esistevano raccolte di usi riguardanti i crediti documentari in Argentina, Cecoslovacchia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Stati Uniti d’America e Svezia. Per uno studio in merito alla storia degli usi relativi ai crediti documentari si veda Visconti, Crediti documentari, cit., p. 43.
35 Art. 2
36 Art. 5
37 Art. 13, 14, 20-47
38 Art. 7,9,13,19
39 Presso la Cassa di risparmio di Cesena dal 1994 fin ad ora si sono sempre emessi crediti documentari con esplicito riferimento alle NUU in vigore.
40 Sul dibattito relativo all’esistenza e alla validitа della lex mercatoria si veda, fra gli altri Bonel, Le regole oggettive del commercio internazionale, Milano, 1976, p. 21 e segg. ; Frignani, Il contratto internazionale, Padova, 1990, p. 14.
41 Giampieri, Il credito documentario, Padova, 1993, p. 33.
42 Su questo argomento si veda Kurkela, Letters of credit under international (trade) law, New York, 1984, p. 12-13, (citato da Giampieri, Il credito documentario, op. cit., p. 33, nota 26) il quale stabilisce che le NUU, nel contesto delle lettere di credito, soddisferebbero le tre condizioni per l’applicabilitа della lex mercatoria. Queste condizioni, secondo l’Autore, sarebbero : a) il carattere internazionale del rapporto commerciale sottostante, b) l’esistenza di particolari usi che le parti vogliono applicare, c) il carattere equo e non discriminatorio dei principi della lex mercatoria (tali principi non devono essere determinati dalle parti economicamente piщ forti che influenzano le scelte di mercato). Sempre Giampieri sottolinea come alcune corti abbiano riconosciuto alle NUU uno specifico valore normativo e cita al riguardo, nella giurisprudenza americana, Oriental Pac. (U.S.A.), Inc. v. Toronto Dominion Bank, 78 Misc. 2d 819 (Sup. Ct. 1974).
43 A questo riguardo si veda Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, op. cit., p.49.
44 Come risulta dall’esperienza della Cassa di risparmio di Cesena, vedi nota 39 a pag. 17.
45 E’ sempre, naturalmente, da verificare se le NUU possono coesistere con le regole stabilite dalla legge applicabile al rapporto. A riguardo si consulti Parrini P., Quando emittente e confermante fanno i conti con la legge, in Comm. Internaz, 1997, p. 533 ed il paragrafo 1.5 a pag. 25 del presente lavoro. Da evidenziare, fra l’altro, come le NUU vengano solitamente assimilate agli usi per cui la loro cogenza и strettamente collegata al valore assunto dagli usi stessi nei singoli ordinamenti. Si veda Giampieri, Il credito documentario, Padova, 1993, p. 35.
46 Giampieri, Il credito documentario, cit., p. 45 ; Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, cit., p.49.
47 In Banca e borsa, 1950, II, p. 279.
48 Funzione certamente indispensabile date le inevitabili lacune presenti nella normativa nazionale.
49 Nel corso degli anni le NUU sono stati riviste per ben sei volte, e ogni dieci anni и prevista dalla Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della CCI una nuova revisione per adeguarsi all’evoluzione del commercio e alle sue ulteriori esigenze.
50 E’ questa la scelta preferita dall’ A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) e consigliata tramite circolare interna agli Istituti italiani.
51 La massima della sentenza si legge in Comm. Internaz., 1996, p. 785.
52 Per la dottrina Stoufflet, Le credit documentaire, Paris, 1957, p. 10 ; per la giurisprudenza Trib. Comm. Della Senna 18 gennaio 1949 e 31 marzo 1953 ; C.A. di Bordeaux 10 febbraio 1958. Le citazioni sono di Taglienti, Il credito documentario : nozione, fondamento, problematica, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 1987, nr. 16, p. 17.
53 Giampieri, Il credito documentario, cit., p. 43.
54 Per un approfondimento della materia Giampieri, op. cit., p. 44 consiglia di consultare : Stoufflet J., Payment and transfert in documentary letters of credit : interaction between the French general law of obligations and the uniform customs and practice, 24 Ar.L.Rev., 1982, p. 268 e segg.
55 Giampieri, op. cit., p. 42.
56 Posizione questa fortemente criticata, come ci riferisce Giampieri, Il credito documentario, cit., p. 42, da Eberth, The uniform customs and practice for documentary credits, p. 29 e segg., sostenendo che le NUU non sono clausole redatte dalla parte piщ forte, ma piuttosto un accordo raggiunto a livello internazionale per rendere piщ agevole il commercio.
57 Taglienti, Il credito documentario : nozione, fondamento, problematica, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 1987, nr. 16, p. 17.
58 Trib. Comm. Zurigo 3 maggio 1951, sentenza citata da Taglienti, Il credito documentario : nozione, fondamento, problematica, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 1987, nr. 16, p. 17.
59 Va ricordato come le banche inglesi e quelle dell’area del Commonwealth hanno per lungo tempo osteggiato le NUU in quanto differenti ai propri usi in vigore, aderendo alle stesse solo in seguito alla revisione del 1962, “Brochure n. 222”, con testo ufficiale in lingua inglese, che sostituм il precedente del 1951 redatto in lingua francese.
60 Si ritiene, infatti, che le NUU possano prevalere sulla common law solo nel caso in cui le parti ne abbiano fatto specifico richiamo nel contesto della lettera di credito. Si veda Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, op. cit., p. 75.
61 Taglienti, Il credito documentario : nozione, fondamento, problematica, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 1987, nr. 16, p. 18.
62 Giampieri, Il credito documentario, cit., p. 40, il quale richiama, per un approfondimento, Ellinger, Documentary credits and finance by mercantile houses, in Benjamin’s sale of goods, 1981, s. 2140 che cita, a sostegno della propria tesi, Golodetz & Cpo. v. Czarcowicow Riorda Co., (1980) 1 W.L.R. 495, 509, 517,519.
63 Segnala questo problema Giampieri, op. cit., p. 36.
64 Circa questa problematica Giampieri, Il credito documentario, cit., p. 36 cita Dolan, The law of letters of credit. Commercial and standby credits, 2nd ed, Boston-New York, 1991, p. 4-22 e segg.
65Giampieri, Il credito documentario, cit., p. 36 ; Taglienti, Il credito documentario : nozione, fondamento, problematica, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 1987, nr. 16, p. 18 ; Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, cit., p. 79.
66 Si veda ad esempio il caso di frode commerciale.
67 Art. 4, punto 2, Convenzione di Roma.
68 Si veda Parrini P., Quando emittente e confermante fanno i conti con la legge, in Comm. Internaz, 1997, p. 534.
69 Parrini P., Quando emittente e confermante fanno i conti con la legge, cit., p. 535.
70 Si veda pag. 43.
71 Ossia si ritiene che il contratto del credito documentario abbia un rapporto piщ stretto con il paese della banca emittente e perciт debba essere regolato dalla legge di quest’ultimo.
72 E’ questo il caso piщ frequente ; infatti normalmente la banca che apre un credito documentario richiede l’intervento di una corrispondente estera con invio di apposito messaggio, tramite il sistema S.W.I.F.T. non contenente di regola riferimenti al foro competente. E’ si presente un riferimento alle NUU, ma del resto anch’esse non danno alcuna indicazione in merito alla legge applicabile e al foro competente.
73 Parrini P., Quando emittente e confermante fanno i conti con la legge, cit., p. 538.
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Capitolo secondo
Il ruolo della banca nei crediti documentari
2.1 Commercio internazionale e credito documentario :
l’importanza delle banche.

L’espansione degli scambi economici mondiali e la sicurezza sempre maggiore che viene ricercata nelle operazioni commerciali internazionali, sicurezza tendente ad eliminare il piщ possibile il rischio che deriva dall’avere rapporti d’affari con contraenti di paesi diversi, ha sviluppato, negli ultimi anni, l’uso del credito documentario.
Il credito documentario, infatti costituisce la forma di intervento bancario nei pagamenti internazionali che ben piщ di altre favorisce il superamento dei rischi di insolvenza che ostacolano lo sviluppo degli scambi economici, portando cosм elementi di sicurezza al commercio mondiale.
Esaminiamo brevemente il caso di una compravendita internazionale : l’interesse del venditore consiste nel fatto che le merci siano prese in consegna e pagate nei termini e nell’ammontare prefissato ; mentre il compratore ha interesse a disporre, alle condizioni prestabilite, di merci che rispondano alle caratteristiche qualitative e quantitative concordate.
Occorre quindi offrire al venditore un’adeguata garanzia di presa in consegna e pagamento della merce da parte del compratore fin dal momento in cui viene ricevuto l’ordine di acquisto, in modo che nulla piщ possa indurre lo stesso compratore a non dare corso al proprio impegno, come potrebbe succedere, ad esempio, nel caso di ribasso del prezzo che non renda piщ conveniente l’acquisto come convenuto in contratto.
E’ necessario, al tempo stesso, garantire il compratore contro eventuali inadempienze della controparte, quali, ad esempio, la consegna di merce in ritardo rispetto ai termini pattuiti o la consegna di merce non conforme agli accordi.
Lo strumento che riesce a soddisfare queste esigenze и il credito documentario. Grazie al suo utilizzo la banca, nel ruolo di intermediario creditizio, infonde fiducia ai contraenti in quanto sostituisce, a vantaggio e a maggior sicurezza dell’esportatore, la propria solvibilitа a quella dell’importatore.
Il venditore infatti, producendo la documentazione pattuita, beneficia di un impegno bancario autonomo ad eseguire la prestazione di pagamento, immediato o differito.
Il compratore, prima ancora di ricevere in consegna la merce, и si obbligato a rimborsare la banca emittente, che abbia ritenuto conformi i documenti, ma, d’altro canto, la valutazione di conformitа eseguita dalla banca fornisce ampie garanzie riguardo alla regolaritа della fornitura da parte del venditore.
La crescita degli scambi internazionali trova cosм importanti alleati negli istituti bancari, grazie al ruolo fiduciario che riescono a svolgere nel mercato mondiale.
E’ importante ricordare che gli istituti bancari sono, solitamente, in grado di accompagnare alla classica funzione economica di pagamento e finanziamento un servizio completo di consulenza che permette di agevolare al massimo il compito degli operatori commerciali.
Da sottolineare inoltre lo sforzo innovativo delle banche leader negli scambi internazionali, per quanto riguarda l’aspetto tecnico del credito documentario1.
Si puт concludere dunque osservando che i compiti svolti dalle banche in un’operazione di credito documentario, quali funzione fiduciaria, economica e di consulenza, ergono la banca stessa a soggetto insostituibile nell’operazione.
2.2 I rapporti relativi al credito documentario
2.2.1 I soggetti del credito documentario.
Diversi sono i soggetti coinvolti nell’emissione di una lettera di credito e di conseguenza possono costituirsi piщ rapporti giuridici2.
Le parti presenti in un credito documentario sono almeno tre : l’ordinante, la banca emittente o ordinante e il beneficiario.
L’ordinante del credito documentario и il soggetto per conto del quale la lettera di credito viene emessa, и l’acquirente/importatore di merci o servizi o altre prestazioni.
La banca emittente o ordinante, avente normalmente sede nel paese del compratore, и l’azienda di credito che apre il credito documentario su istruzioni ricevute dall’ordinante.
Il beneficiario и il soggetto a favore del quale и stato emesso il credito documentario, si identifica con il venditore/esportatore di merci o servizi o altre prestazioni.
Oltre a questi soggetti, la cui presenza risulta necessaria e sufficiente per aversi un credito documentario, ve ne possono essere altri, soprattutto in caso di transazioni internazionali. Eccone una breve rassegna.
La banca avvisante o notificatrice и una corrispondente della banca che emette il credito, solitamente situata sulla piazza del beneficiario e quindi, in caso di rapporto transnazionale, in un paese straniero rispetto alla banca emittente. Ha il compito di notificare al beneficiario la lettera di credito ricevuta, previo controllo della sua autenticitа.
La banca confermante и una corrispondente della banca emittente, generalmente situata sulla piazza del beneficiario, che notifica il credito documentario aggiungendo la propria conferma, ovvero aggiungendo il proprio impegno a quello della banca emittente ad onorare la lettera di credito dietro presentazione di documenti conformi.
La banca negoziatrice и la banca, spesso non nominata nella lettera di credito, che riceve, controlla e trasmette i documenti richiesti dal credito, eventualmente puт pagare od impegnarsi a pagare entro un determinato termine al beneficiario, chiedendo poi il rimborso alla banca emittente.
La banca pagante и la banca incaricata dalla banca emittente di effettuare il pagamento, in forma liberatoria, al beneficiario dietro presentazione di documenti conformi.
La banca accettante и la banca designata nella lettera di credito ad accettare le tratte spiccate su di lei.
La banca rimborsante и l’istituto indicato nel credito documentario tramite il quale la banca negoziatrice o pagante o accettante viene rimborsata degli importi anticipati al beneficiario in conformitа alle istruzioni ricevute.

E’ importante ricordare come in un’operazione di credito documentario non tutti questi soggetti devono essere presenti contemporaneamente. La presenza di alcuni esclude automaticamente quella di altri ; si pensi alla banca pagante e alla banca negoziatrice.
Occorre, inoltre, tenere presente che una stessa banca puт avere diversi ruoli ; cosм, ad esempio, la banca avvisante puт essere anche banca confermante.
Nella maggior parte dei casi, comunque, in un credito documentario oltre all’ordinante e al beneficiario, sono presenti almeno tre banche : la banca emittente, la banca del paese del beneficiario e la banca rimborsante.
Visti i diversi soggetti che possono intervenire in un credito documentario si comprendono i numerosi rapporti giuridici che и possibile instaurare e che ora andiamo ad esaminare.

2.2.2 Rapporto fra ordinante e beneficiario.
E’ il cosiddetto “rapporto di valuta”, ossia la relazione esistente fra compratore e venditore. E’ la base su cui poggia il credito documentario, anche se non rientra specificatamente all’interno del credito stesso.
Nel caso di una compravendita internazionale il compratore deve far emettere una lettera di credito dalla sua banca a favore del venditore, come da accordi contrattuali, mentre, a sua volta, il venditore, per ottenere il pagamento della merce, deve consegnare alla banca incaricata i documenti richiesti dal credito documentario.
L’apertura del credito documentario non produce novazione nei confronti dell’obbligazione principale del compratore, ma и sussidiaria a questa3, per cui :
* il compratore mantiene fermi i suoi diritti nei confronti del venditore per la merce oggetto della compravendita ;
* il venditore mantiene fermi i suoi diritti nei confronti del compratore per il conseguimento del prezzo pattuito al momento del contratto.
2.2.3 Rapporto fra ordinante e banca emittente.
E’ denominato “rapporto di provvista” ed и regolato dall’istituto giuridico del mandato4 ; piщ propriamente ci troviamo di fronte a un mandato senza rappresentanza5, con il quale la banca si impegna a compiere per conto dell’ordinante uno o piщ atti giuridici6.
Il mandato deve essere conferito per iscritto come da disposizioni contenute nelle NUU7 ed anche, del resto, per ovvi motivi di chiarezza e sicurezza a vantaggio di tutte le parti coinvolte8.
Precisiamo il contenuto del mandato con riferimento all’art. 2 delle NUU : “...una banca (la banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l’ordinante) o per conto proprio,
i) и tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il beneficiario), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario,
oppure
ii) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,
oppure
iii) autorizza altra banca a negoziare,
contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito...”.
La banca, quindi, con l’emissione di un credito documentario assume un rischio, connesso alla verifica della regolaritа dei documenti ritirati nonchй al recupero delle somme anticipate per conto dell’ordinante.
Per questo motivo gli istituti bancari richiedono, all’emissione, una preventiva costituzione di fondi9 o vincolano una parte del fido a disposizione del cliente, per l’importo corrispondente alla lettera di credito, fino all’estinzione dell’operazione.
Come abbiamo visto in precedenza, per l’esecuzione di un credito documentario, connesso ad un contratto di compravendita internazionale, и solitamente necessario l’intervento di almeno un’azienda bancaria estera10 ; in questi casi le NUU, all’art. 18, precisano che :
“a.) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell’ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell’ordinante stesso.
b.) Le banche non assumono alcuna responsabilitа nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciт anche se siano esse stesse ad aver preso l’iniziativa della scelta dell’altra(e) banca(che).
c.) ...
d.) L’ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilitа derivanti da leggi ed usi vigenti all’estero ed и tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.”
Sull’ordinante, quindi, ricadono le conseguenze pregiudizievoli dell’operato della banca del paese del beneficiario, se la banca emittente ha agito con la diligenza del “buon padre di famiglia”11 (art. 1710 c.c.), ossia non le sono attribuibili errori tecnici12.
Della materia tratta anche l’art. 1856 c.c., in tema di contratti bancari, secondo il quale :
“La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.
Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puт incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente”.
Nel caso in cui l’ordinante abbia espressamente richiesto di inviare il credito presso una determinata banca estera13, l’istituto ordinante, se esegue le istruzioni ricevute, non ha alcuna responsabilitа circa l’operato di questa banca.
In mancanza di disposizioni in merito и l’istituto emittente che sceglie la corrispondente presso cui appoggiare la lettera di credito14, dandone poi immediata comunicazione all’ordinante, rispettando cosм l’obbligo di comunicazione dell’esecuzione del mandato15.
2.2.4 Rapporto fra banca emittente e beneficiario.
A seconda del carattere revocabile o irrevocabile del credito documentario varia la natura del rapporto in questione.
Se la banca emette un credito documentario revocabile16, essa non assume nessun impegno nei confronti del beneficiario, in quanto “un credito revocabile puт essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario....”17.
Risulta chiaro che la banca puт rifiutare la propria prestazione (pagamento, negoziazione o accettazione) in quanto и nel suo diritto ; ad ogni modo finchй la lettera di credito rimane in essere, gli impegni assunti sono da rispettare.
Qualora la banca non facesse fronte al mandato, essa dovrа opporre la “giusta causa” al fine di non incorrere in una richiesta di risarcimento danni, da parte dell’ordinante, per inadempimento del mandato18.
Ben diversa и la situazione delineata dall’art. 9, punto a. delle NUU : “ Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito :...”.
La banca, pertanto, in tal caso assume la veste di “obbligato principale” e l’ordinante quello di “obbligato sussidiario”, mentre l’obbligazione in oggetto non puт essere modificata o annullata senza l’accordo di tutte le parti interessate19.
Interessante notare la diversa posizione assunta dalle due parti in oggetto.
La banca emittente si obbliga irrevocabilmente, mentre il beneficiario non ha alcun impegno e, se decidesse di non utilizzare il credito, sarebbe sufficiente non presentare i documenti, per farlo decadere automaticamente alla scadenza.
Qualora il beneficiario non utilizzi la lettera di credito nй la banca nй l’ordinante possono esercitare alcuna azione per obbligarlo ; lo potrа fare, ma al di fuori del credito documentario, solo il venditore per inadempimento del contratto di compravendita.
Bisogna inoltre ricordare che “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”20, perciт l’effettivitа del credito21 si avrа solo dal momento della ricezione di questo da parte del beneficiario.
Prima di concludere questa analisi и opportuno soffermarsi sul momento del pagamento del credito documentario, per notare che il beneficiario non potrа rivolgersi, per il pagamento stesso, al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca emittente e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi22.
2.2.5 Rapporto fra banca emittente e banca intermediaria.
Generalmente, oltre la banca emittente, la prassi bancaria dei crediti documentari prevede l’intervento di almeno un’altra azienda di credito, nel paese del beneficiario e da questi indicata.
Circa il rapporto fra queste due banche la dottrina straniera23 ritiene che siamo di fronte ad un mandato, mentre la tesi della dottrina italiana24 и quella della sostituzione nel mandato, come previsto negli articoli 1717 e 1856 del codice civile.
L’intervento di una seconda banca, a seconda delle clausole presenti nel credito documentario, puт comportare ruoli ed impegni di diversa natura, che vanno dal semplice compito di notificare al beneficiario l’impegno assunto dall’emittente25 e di fungere da intermediario per la trasmissione dei documenti, fino all’assumere, nei confronti del beneficiario, nel caso di conferma del credito, l’obbligazione di effettuare la prestazione menzionata nel credito a fronte di documenti conformi26.
Ben differenti sono, inoltre, i compiti della banca emittente e della banca intermediaria a seconda del luogo in cui и domiciliato l’impegno ad eseguire la prestazione dedotta nel credito documentario, luogo che puт essere la “piazza del venditore” o la “piazza del compratore”27.
Nel primo caso si dice che il credito и aperto “presso le casse della banca intermediaria”.
La domiciliazione presso la banca intermediaria si puт riferire soltanto al termine di presentazione dei documenti ; questo contenuto minimo и utile al beneficiario, per lo meno, ad assicurare che la scadenza del credito si riferisca alla presentazione dei documenti presso l’intermediaria e che il rischio della perdita dei documenti, nella fase di trasmissione all’ordinante, gravi su quest’ultimo.
Contenuti ben diversi assume l’apertura del credito documentario sulle casse dell’istituto intermediario quando si configuri un vero e proprio incarico ad adempiere per conto dell’emittente.
In questo seconda ipotesi, la domiciliatrice, agendo su mandato dell’emittente, assume l’obbligo, nei confronti di questa e non nei confronti del beneficiario, di ritirare i documenti dopo averli esaminati ed averli giudicati conformi alle condizioni del credito. La consegna di documenti conformi dа diritto al venditore di beneficiare, presso la banca intervenuta, della prestazione cui si и impegnata la banca emittente nei suoi confronti28.
Sorgono in questa ipotesi obblighi anche a carico del mandante : “Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l’eventuale banca confermante sono tenute a :
i.) rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,
ii.) ritirare i documenti.29”
L’ampiezza del mandato conferito alla banca intermediaria и desumibile dal testo della lettera di credito e, in particolare, и ricavabile dalle clausole inerenti le condizioni del rimborso, che puт essere subordinato o meno ad una valutazione della conformitа dei documenti da parte dell’emittente.
E’ opinione generale che, soltanto se vi и autorizzazione al rimborso a seguito di autonoma valutazione di conformitа, si sostanzia un vero e proprio mandato ad adempiere per conto dell’emittente30.
Nella tipologia dei crediti aperti “sulle casse della banca emittente”31 il domicilio del credito, il luogo della verifica delle condizioni sospensive e della esecuzione della prestazione della banca emittente, и da intendersi presso gli sportelli di quest’ultima.
Il venditore, in questo caso, ha diritto di beneficiare della prestazione nel momento in cui i documenti giungono alla banca emittente e sono, da questa, giudicati conformi alle istruzioni impartite dall’ordinante e notificate al venditore in sede di apertura del credito.
La scadenza della validitа della lettera di credito fa riferimento alla presentazione dei documenti presso gli sportelli dell’emittente, ed il rischio di smarrimento dei documenti, fino alla presentazione, grava sul beneficiario.
Il compito della banca intermediaria, in questo caso, и assolutamente marginale, essendo questa soltanto un tramite per le comunicazioni32.
2.2.6 Rapporto fra banca intermediaria e beneficiario.
Per quanto riguarda il rapporto fra beneficiario e banca intermediaria, quest’ultima puт :
a) notificare il credito documentario a semplice titolo informativo senza alcun impegno e responsabilitа33 ;
b) effettuare, se il credito и piazzato sulle sue casse :
i) il pagamento ;
ii) l’accettazione o la negoziazione delle tratte34 ;
c) notificare il credito aggiungendo la propria conferma, ovvero impegnandosi irrevocabilmente alla prestazione prevista35.
Nel caso sub a) la notifica del credito a semplice titolo informativo non comporta alcun impegno della banca avvisante, sia che il credito sia pagabile sulle sue casse che su quelle della banca emittente.
Per quanto riguarda l’ipotesi sub b) la banca avvisante ha ricevuto ed accettato di trasmettere le istruzioni della banca emittente che prevedevano un pagamento sulle sue casse ; essa ha in pratica assunto una responsabilitа sia verso il beneficiario sia verso l’istituto emittente.
Resta il fatto che la banca notificatrice puт sempre rifiutarsi di effettuare il pagamento dato che non si и impegnata a farlo.
Se la banca, in sede di notifica, ha manifestato una qualsiasi riserva circa il pagamento, ebbene, in sede di pagamento, puт eccepire il suo buon diritto, in quanto non aveva tratto in inganno nй il beneficiario nй l’emittente circa la sua posizione.
In sede di notifica, и anche possibile che una banca avvisante un credito documentario aperto sulle sue casse, assieme all’avviso al beneficiario che la notifica avviene a semplice titolo informativo, aggiunga una clausola di questo tipo : “Vogliate notare che la pratica verrа da noi trattata esclusivamente su base incasso36”.
Tale clausola vale come rifiuto chiaro e inequivocabile del mandato conferitole.
Al contrario, l’avvisare il credito senza aggiungere alcuna forma restrittiva, equivale all’accettazione del mandato (accettazione tacita)37.
La possibilitа dunque di rifiutare il pagamento del credito documentario avvisato, senza riserve, da parte della banca notificatrice e pagabile sulle casse della stessa, и ammessa solo in presenza di una “giusta causa” ; vi devono essere cioи ragioni importanti ed impellenti quali il fallimento dichiarato o fortemente probabile della banca emittente o rottura delle relazioni fra le due nazioni coinvolte o lo scoppio di una guerra, ecc..38.
Nel caso sub c) il ruolo della banca intervenuta assume connotazioni ben piщ significative ; infatti “ la conferma di un credito irrevocabile da parte di un’altra banca, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, ...”39.
In questa situazione, il beneficiario si trova tutelato, oltre che dall’obbligazione assunta dalla banca emittente, anche dall’impegno sussidiario assunto dalla banca intervenuta e, di norma, da esso stesso indicata.
In questo modo il venditore si libera dal rischio che la banca emittente, all’atto del pagamento del credito, non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni, per sopravvenute difficoltа conseguenti a stato di insolvenza o a circostanze di carattere politico o altro.
Tali rischi, con l’acquisizione della conferma, vengono trasferiti dal beneficiario su una banca di sua fiducia, la quale, a sua volta, li riconduce alle linee di credito aperte alla banca emittente nell’ambito del rapporto di corrispondenza40.

2.2.7 Rapporto fra banca incaricata del rimborso e la banca incaricata del pagamento/negoziazione.
Questo particolare rapporto и regolato dall’art. 19 delle NUU : “a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest’ultima tramite richiesta a terzi, essa dovrа far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazione idonee ad onorare tali richieste di rimborso.
b. Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformitа ai termini e alle condizioni del credito.
c. La banca emittente non sarа sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.
d...”.
Nella prassi bancaria capita molto spesso che una terza banca sia incaricata dalla banca emittente di rimborsare la banca pagante o negoziante il credito documentario.
Questo capita quando la divisa del credito и diversa da quella dei paesi della banca emittente e della banca pagante o negoziante, oppure quando fra i due istituti non vi sia un conto di corrispondenza espresso nella valuta del credito.
In questo caso la banca emittente autorizza la banca pagante/negoziante a richiedere alla banca presso la quale intrattiene il conto “nostro”41 il rimborso delle somme versate.

Occorre sottolineare che la terza banca incaricata del rimborso ha, in questa circostanza, soltanto un ruolo di cassiere e non ha alcun impegno riguardo al credito documentario di cui non и parte. Non ha ad esempio obbligo di versare fondi di cui non ha la disponibilitа.
Allo stesso modo, non essendo parte del contratto documentario, questa terza banca non deve assicurarsi che il pagamento della banca incaricata al pagamento/negoziazione sia stato fatto in conformitа ai termini e alle condizioni del credito documentario e non deve pertanto richiedere alcuna documentazione relativa.
Ne deriva quindi che и sufficiente una semplice richiesta per ottenere il rimborso ; resta naturalmente sottinteso che se la banca che si и rimborsata non ha agito correttamente, essa non и liberata dalla sua responsabilitа, ma deve rendere conto del proprio operato alla banca emittente42.
2.2.8 Rapporto fra banca negoziante/pagante il credito documentario e la banca che trasmette i documenti per conto del beneficiario.
Puт succedere, se il beneficiario non indica all’ordinante la banca del proprio paese presso la quale vuole che sia inviato il credito documentario, che una lettera di credito sia notificata o confermata al beneficiario stesso da una banca con la quale non intrattiene rapporti di conto ; ciт perchй gli istituti emittenti preferiscono utilizzare, quando ne hanno la libertа, per tale compito le proprie filiali o banche con le quali hanno collaudati rapporti di reciprocitа e/o di fido.
Conseguentemente al beneficiario rimarrа soltanto la possibilitа di ricorrere alla propria banca solo per rimettere i documenti alla banca negoziante/pagante il credito.
In tale ipotesi, il ruolo della banca del beneficiario si esaurisce in un’operazione documentaria su base incasso43.

2.3 La verifica dei documenti
2.3.1 I documenti

A credito documentario emesso, spetta al beneficiario utilizzarlo, consegnando, alla banca prescelta ed entro i termini pattuiti, i documenti richiesti dal credito stesso.
In linea generale, quando si parla di documenti si intendono tutti i titoli, attestazioni, lettere, certificati, ecc., emessi da un esportatore o da terzi, che fanno riferimento alla merce oggetto del credito documentario.
Ricordiamo come tutto il meccanismo dell’operazione documentaria sia basato sul possesso, trasmissione e negoziazione dei documenti.
Prima di addentrarci nell’argomento и bene soffermarsi su un aspetto.
Il credito documentario и uno strumento di pagamento documentario e non basato su merce, da ciт ne deriva l’importanza della lista dei documenti da presentare, frutto di un equilibrio basato sul rapporto di forza delle controparti.
Se il venditore ha una maggior forza contrattuale, cercherа di limitare al massimo il numero e la consistenza dei documenti da fornire.
Se invece и il compratore a poter imporre la propria volontа, non mancherа di rinforzare le prove documentarie da esibirsi al momento dell’utilizzo del credito documentario, in modo da essere maggiormente tutelato44.
Questo scontro fra diversi interessi deve essere temperato dalle banche coinvolte nell’operazione, nel nome del buon senso e delle realtа commerciali coinvolte45. Compito questo, affidatole dalle NUU che stabiliscono che: “al fine di evitare confusioni o malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica”46.
Le banche devono cercare di far capire all’ordinante che non serve a nulla appesantire la lettera di credito con richieste che ne alterino la natura e che, soprattutto, non servano a sventare un eventuale abuso da parte di un beneficiario malintenzionato.
L’esperienza ci insegna che, nella maggior parte dei casi, le escussioni abusive avvengono dietro presentazione di documenti formalmente ineccepibili.
Si sottolinea, quindi, l’importanza di individuare con attenzione i documenti idonei a ciascuna situazione, tenendo presente che nel credito documentario non devono esservi documenti che il beneficiario sia impossibilitato a presentare, nй clausole che impongano prestazioni a cui non sia in grado di far fronte.
2.3.2 Procedura di controllo.
Compito della banca pagante o negoziante и di accertare se i documenti sono conformi ai termini e alle condizioni del credito.
L’operatore bancario tenuto ad esaminare i documenti valuterа esclusivamente la regolaritа formale degli stessi47.
Le primarie banche internazionali consigliano di seguire una procedura standard di controllo dei documenti, in modo che nulla possa essere dimenticato:
1) tutte le richieste contenute nella lettera di credito devono essere rispettate. In assenza di specifiche disposizioni le NUU devono essere osservate ;
2) prima di esaminare i documenti, occorre leggere interamente il testo del credito, tenuto conto delle eventuali modifiche apportate ed approvate, procedere poi al controllo vero e proprio ;
3) controllare se i documenti siano conformi al credito e che non siano discordanti fra di loro ;
4) appuntare le discordanze appena individuate ;
5) occorre considerare eventuali particolaritа derivanti dalla natura della merce o da altri fattori48.
E’ opportuno, inoltre, segnalare che alcuni istituti bancari di importanza mondiale, come ad esempio U.B.S. (Unione di banche svizzere) di Zurigo, hanno introdotto delle vere e proprie check list sia ad uso interno, per i propri addetti ai controlli, sia ad uso dei beneficiari di una lettera di credito, in modo che possano verificare immediatamente la conformitа dei documenti da consegnare.
Questa check list riassume le varie verifiche da effettuare su ogni documento in modo pratico, cosм da evitare all’esaminatore eventuali dimenticanze e dare al beneficiario la possibilitа di correggere eventuali errori presenti nei documenti.
Circa il tempo di cui possono disporre le banche per il controllo documentale si и discusso a lungo in passato49 ; questo problema и stato, opportunamente, risolto dalla Camera di Commercio Internazionale che ha fissato normativamente il periodo di tempo a disposizione delle banche per il controllo e la comunicazione dell’esito dello stesso alle parti interessate.
Dispone infatti l’art. 13 punto b. delle NUU : “La banca emittente, l’eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.”
L’identificazione del “periodo ragionevole di tempo” in “sette giorni lavorativi” и una novitа apportata dalla CCI con la pubblicazione 500 ed и subito stata accolta favorevolmente dagli operatori bancari, in quanto stabilisce definitivamente il tempo a disposizione per il controllo dei documenti evitando cosм ogni possibile dubbio a riguardo e consentendo una maggiore pianificazione del lavoro.
2.3.3 Il controllo bancario dei documenti.
Le NUU trattano con ampiezza la problematica del controllo bancario dei documenti :
“Le banche devono esaminare con ragionevole cura50 tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito. La conformitа formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarа accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito.
I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, essi li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilitа.51”
Come si puт capire dalla norma, non siamo di fronte ad un semplice onere, ma ad una vera e propria obbligazione che deriva alla banca in dipendenza del mandato che essa ha accettato52.
Esaminiamo gli importanti concetti espressi dall’art. 13 NUU.
a) Ragionevole cura.
L’attenzione da prestare all’esame dei documenti и quella che deve avere una persona con discreta esperienza bancaria, con una buona conoscenza sia della normativa italiana ed internazionale e sia dei documenti mercantili. Non deve essere un controllo particolare, troppo esasperato, ma prettamente formale53.
Non si deve indagare se la polizza di carico marittima sia autentica, cioи sia veramente emessa dalla Compagnia di navigazione indicatavi, che la firma del capitano sia autentica, che gli imballaggi contengano veramente la merce descritta nel documento.
La banca si deve fermare alla forma del documento e alla presenza dei requisiti richiesti dalle NUU e dal credito stesso. Nonostante la verifica sia formale, essa deve essere accurata (ragionevole) in quanto la banca, in qualitа di mandataria54, potrebbe incorrere in gravi responsabilitа in caso di esame non diligente che non rilevi una forma errata dei documenti55.
b) Conformitа apparente.
I documenti devono essere completi, nel numero e nei tipi indicati dalle istruzioni ricevute, il loro contenuto deve essere conforme alle clausole del credito documentario, nel senso che ciascun documento deve essere autonomo, cioи deve attestare una specifica condizione senza l’aiuto di ulteriore documentazione.
Il controllore deve respingere documenti che si presentino chiaramente falsi, con evidenti falsificazioni o grossolani errori : la normale diligenza del buon padre di famiglia и sufficiente a prendere atto di queste irregolaritа56.

c) Conformitа formale.
Viene ribadita la necessitа di operare il controllo esclusivamente su base documentale e “non su merci, servizi e/o altre prestazioni57.”
d) Discordanza fra documenti.
Per quanto riguarda il loro contenuto i documenti devono concordare fra di loro. La Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della CCI ha ritenuto che la nozione di “concordanza” deve essere intesa nel senso che l’insieme dei documenti deve chiaramente riferirsi alla stessa operazione, ossia da ciascuno di essi deve risultare a prima vista una relazione con gli altri58.
L’ultimo comma dell’art. 13 affronta il problema di altri documenti presentati in piщ, ovvero non richiesti dal credito ; questi non devono essere esaminati dalle banche, le quali potranno in alternativa restituirli al presentatore ovvero inoltrarli, senza assumere responsabilitа circa l’eventuale difformitа in essi contenute rispetto alla rimanente documentazione59.
Sarа comunque prudente non trascurare gli aspetti di rilevante contrasto che emergessero a prima vista.
2.3.4 La conformitа dei documenti.
La conformitа formale sarа determinata dalla “prassi bancaria internazionale”, cosм come precisato dalle NUU all’art. 1360.
Da un punto di vista operativo sorgono certamente dei dubbi in merito alla portata di tale concetto, in quanto si tratta di individuare questa “international standard practice”.
Vi sono due interpretazioni al riguardo : per la prima il controllo effettuato dalla banca sui documenti deve essere strettamente formale, con la conseguenza che anche una lieve difformitа potrebbe condurre al rifiuto dei documenti (dottrina della “strict compliance, o “Grundsatz der Dokumentenstrenge”) ; la seconda, invece, richiede un controllo basato su una certa elasticitа, pur se formale (dottrina della “non strict compliance” o della “reasonable compliance”)61.
E’ certamente vero che l’esigenza di un controllo “strettamente formale” dei documenti и funzionale al corretto svolgimento del meccanismo del credito documentario. La banca, infatti, se non dovesse limitarsi all’apparente ed esatta conformitа dei documenti, si troverebbe a dover esercitare una funzione valutativa, per evitare di dover subire le conseguenze di una errata interpretazione.
Ne seguirebbe un notevole rallentamento dell’operazione, oltre al fatto che la banca sarebbe anche costretta ad esaminare il rapporto di valuta, in contrasto con il principio di astrattezza del credito documentario62.
Il controllo da parte degli operatori bancari viene effettuato “a tavolino” ed in tempi necessariamente brevi, basandosi sui documenti e sulla lettera di credito ; essi non sanno quasi nulla dei rapporti commerciali sottostanti e, a volte, conoscono sommariamente l’attivitа dell’ordinante e del beneficiario.
I sostenitori della teoria della “strict compliance” fondano la loro valutazione su considerazioni in termini di analisi economica del diritto : “La tesi che richiede un controllo “reasonable” dei documenti implica un dispendio di tempo e l’accertamento di fatti che il meccanismo del credito documentario non puт consentire ... essa implica un ritardo nel pagamento che ne indebolisce la funzione stessa, ne riduce l’efficienza e ne incrementa i costi per tutti i partecipanti all’operazione63”, mentre la tesi dello “strettamente conforme” risulta quella che piщ rispecchia le esigenze di speditezza e di controllo meccanicistico dei documenti che caratterizzano il credito documentario.
La regola della “strict compliance” tutela, inoltre, anche il beneficiario, garantendogli che alla presentazione dei documenti esattamente conformi seguirа entro brevissimo tempo il pagamento ( o l’accettazione, o la negoziazione, delle tratte), mentre la regola della “non strict compliance” potrebbe ritorcersi anche a suo danno.
E’, tuttavia, da evidenziare che legittimare una prassi di eccessivo formalismo significa attribuire alle banche, vista la facilitа con cui si possono rinvenire difformitа lievi o insignificanti, la possibilitа di rifiutare pretestuosamente il pagamento, introducendo cosм nel sistema un elemento di incertezza.
La tesi della “strict compliance” apre, infatti, la strada ad eventuali comportamenti abusivi da parte dell’ordinante o di una delle banche coinvolte nell’operazione : da parte dell’ordinante, nel caso non abbia piщ interesse all’esecuzione del contratto e riesca a convincere la banca a non pagare, appigliandosi a lievi difformitа riguardo i documenti ; da parte delle banche, se l’apertura di credito documentario (o la conferma) sia stata effettuata “allo scoperto64” e vi sia il pericolo di non poter recuperare (ad esempio a causa di un fallimento) la provvista dall’ordinante o dalla banca corrispondente.
Se realmente ci si dovesse attenere rigidamente alla regola dello “strettamente conforme”, ben poche lettere di credito andrebbero a buon fine, data la frequenza di lievi discrepanze ; paradossalmente, quindi, appoggiare questa tesi diviene, sovente, la via seguita per perpetrare i suddetti abusi.
A fronte di queste due teorie nettamente contrapposte abbiamo una prassi bancaria che adotta generalmente, anche se moderatamente, una “non strict or reasonable compliance”.
La pratica bancaria internazionale la si puт perciт rintracciare in un orientamento tendente a rifiutare in merito alle lievi difformitа, un controllo dei documenti meramente meccanicistico, e secondo il quale, pur non intaccando il principio del controllo formalistico, la banca non potrebbe opporre al beneficiario (o alla banca corrispondente) le difformitа fra i documenti presentati e il credito documentario qualora risultino essere lievi ed insignificanti, o derivino dall’uso, nei documenti stessi, di sinonimi, abbreviazioni o termini equivalenti, purchй, tuttavia, la conformitа sostanziale risulti evidente e non risulti alterato il valore commerciale dei documenti65.
Nell’ambito di questo approccio le banche tengono conto sia della provenienza dei vari documenti presentati66, sia dell’esistenza di indizi che lascino presumere un comportamento abusivo non solo del beneficiario, ma anche, eventualmente dell’ordinante o di una terza banca.
Il controllo dei documenti, inoltre, deve essere un controllo globale; si deve accettare un documento con lievi carenze qualora queste siano sanabili con indicazioni contenute in altri documenti ; non si devono accettare documenti che appaiono regolari se esaminati singolarmente, ma che sono tra loro in contraddizione67.
Appare difficile, comunque, scegliere in astratto criteri, che vadano al di lа di generiche indicazioni, per individuare la prassi bancaria internazionale ; il problema puт essere risolto solo alla luce dei singoli casi concreti.
In conclusione, ci preme sottolineare come si debba sempre tenere conto degli interessi protetti dalla regola del controllo formalistico dei documenti, ossia l’interesse del compratore a ricevere, nei tempi previsti, gli esatti beni acquistati, e quello della banca a recuperare la provvista e a non essere coinvolta in conflitti che riguardino i rapporti commerciali sottostanti o in azioni di responsabilitа68.
Risultano, perciт, irrilevanti quelle discrepanze che non ledono i suddetti interessi e, conseguentemente, abusivo il rifiuto dei documenti stessi.
2.3.5 Il rifiuto dei documenti.
In caso di irregolaritа dei documenti, la banca puт rifiutarsi di ritirarli69. Si presenta, in questo caso, agli operatori bancari il problema se, constatata la difformitа, abbiano l’obbligo di consultare l’ordinante prima di respingere i documenti.
Nella prassi, generalmente, l’istituto emittente, in caso di documenti non conformi, interpella l’ordinante per accertare se i documenti possano venire accettati ugualmente pur di fronte a delle irregolaritа70; un obbligo in tal senso deriverebbe dal rapporto di mandato che lega le parti71.
E’ perт da ricordare che le NUU prevedono, all’art. 14 punto b, che la banca deve decidere “esclusivamente sulla base dei documenti”, eliminando cosм ogni altro elemento di valutazione, compreso, quindi, anche il parere dell’ordinante.
Una cosм rigida lettura ci sembra comunque non aderente alla funzione del credito documentario ; perciт si ritiene piщ corretta l’interpretazione che vieta una persistenza nel rifiuto del pagamento da parte della banca quando l’ordinante, “superando la non conformitа, giudichi a lui conveniente onorare i documenti, autorizzando lo scioglimento di ogni riserva”72.
Ricordiamo che il rapporto banca emittente - ordinante и alla fin fine una rapporto in cui la banca presta un servizio a favore del proprio cliente ; perciт se questi vuole accettare i documenti, pur non conformi73, non и opportuno per l’azienda di credito restare sulle proprie posizioni.
La banca, quando respinge i documenti, и obbligata ad esplicitare i motivi del rifiuto ed, inoltre, и tenuta a farlo nel modo piщ rapido affinchй il beneficiario possa, se possibile, provvedere alle modifiche del caso.
Questo principio и contenuto nell’art. 14 punto i. delle NUU in cui si specifica che la comunicazione del rifiuto deve essere effettuata “a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilitа, con altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l’orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti.”
Si ritiene che, in caso di inosservanza di queste regole, la banca perda il diritto di eccepire le difformitа e si veda costretta ad accettare i documenti74.
2.3.6 Responsabilitа della banca nella verifica documentale.
L’accettazione di documenti irregolari o diversi da quelli richiesti dall’ordinante rende responsabile la banca per inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato ricevuto75.
Tale principio ha il suo limite proprio nella regolaritа formale dei documenti, nel senso cioи che le aziende di credito “non assumono alcuna responsabilitа per la forma, la sufficienza, l’esattezza, l’autenticitа, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, nй per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti ; esse non assumono alcuna responsabilitа nemmeno per la descrizione , la quantitа , il peso, la qualitа, lo stato l’imballaggio, la consegna, il valore o l’esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, nй, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilitа, l’adempimento delle obbligazioni o affidabilitа degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.76”
Una disposizione del genere puт sembrare a prima vista in contrasto con l’art. 1229 del c.c., il quale stabilisce che “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilitа del debitore per dolo o per colpa grave”.
In realtа и opinione prevalente che la citata norma delle NUU debba interpretarsi non nel senso di sottrarre la banca alla responsabilitа per dolo o colpa grave, ma solo in quello di riaffermare il principio di esclusione della responsabilitа per irregolaritа dei documenti non rilevabile all’esame esteriore e di costituire, al massimo, un esonero convenzionale nei limiti dell’art. 1229 del c.c. e cioи per la sola colpa media77.
Di conseguenza, la banca non и responsabile qualora accetti documenti falsificati o alterati non rilevabili dall’esame formale degli stessi, esame da compiersi secondo la diligenza professionale richiesta e senza che sia necessario ricorrere a speciali mezzi tecnici di accertamento78.
Esclusione di responsabilitа vi и anche per “le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell’inoltro di uno o piщ messaggi, lettere o documenti, per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilitа per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli79”; anche in questo caso occorre coordinare la norma con l’art. 1229 del c.c., nel senso cioи che spetterа all’ordinante la prova del dolo o della colpa grave dell’azienda di credito nello svolgimento dell’incarico affidatole80.
Sono invece da accettare senza riserve le disposizioni dell’art. 17
delle NUU : “Le banche non assumono alcuna responsabilitа per le conseguenze derivanti dall’interruzione della propria attivitа provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontа, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attivitа, non effettueranno pagamenti, nй assumeranno impegni di pagamento differito, nй accetteranno tratte nй negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attivitа”.
In questo caso infatti l’esonero da responsabilitа deriva dalla imputabilitа a terzi dei fatti e trae fondamento da principi ordinari del diritto81.
2.3.7 Il futuro dei documenti cartacei nell’era dell’elettronica.
Negli ultimi vent’anni le evoluzioni della tecnica nel settore delle telecomunicazioni e dell’ electronic data processing hanno gradatamente sostituito l’utilizzo di strumenti cartacei nel commercio internazionale, e nell’operazione di credito documentario in particolare, portando un profondo ripensamento di tutta una serie di regole e principi nati e consolidatisi in relazione a transazioni cartacee.
Il fenomeno и giа evidente relativamente all’apertura del credito documentario : i sistemi di emissione tramite telex, ma soprattutto per mezzo dello S.W.I.F.T.82 hanno ormai destituito il vecchio sistema della spedizione postale, consentendo un inoltro rapido delle lettere di credito.
In futuro l’utilizzo di terminali collegati ai sistemi computerizzati delle banche83 da parte degli operatori interessati renderа ancor piщ rapida, e priva di supporti cartacei, l’operazione.
Questo sistema, giа adottato da alcune grandi banche internazionali84, porta alla scomparsa della tradizionale lettera di credito prodotta manualmente o con mezzi meccanici ed implica, dato che l’ordinante и dotato di un terminale in cui inserire le istruzioni del credito senza recarsi presso la banca, la sparizione della modulistica usuale in ordine all’apertura del credito.
La predisposizione del testo della lettera di credito и fatta direttamente dall’ordinante in base a campi preimpostati sul terminale, trasmesso elettronicamente alla banca che, dopo averlo controllato, lo trasmette, tramite S.W.I.F.T., all’istituto intermediario85, e poi al beneficiario, sempre tramite terminale, oppure, se quest’ultimo non и collegato, mediante stampa e invio della lettera di credito.
Questa metodologia di lavoro, che riduce al minimo i tempi tecnici per l’apertura del credito, introduce delle modifiche strutturali con implicazioni giuridiche difficili da individuare, al momento, nella loro interezza.
I problemi piщ consistenti riguardano il rapporto banca emittente - ordinante. Venendo meno la sottoscrizione del modello contrattuale, il rapporto risulterebbe regolato da un contratto “quadro” sottoscritto al momento dell’installazione del terminale, contratto che deve contenere la disciplina non solo della gestione “tecnica” del computer, ma anche delle future operazioni con esso poste in essere86.
I singoli contratti di mandato che sorgono di volta in volta fra ordinante e banca in relazione alle varie aperture di lettere di credito costituiscono, infatti, contratti “conclusi tramite computer”87.
Ulteriori problemi possono nascere da un eventuale uso non autorizzato del codice di identificazione del singolo cliente, o da un errore nella trasmissione dei messaggi.
Il campo nel quale, tuttavia, l’evoluzione della tecnica e l’adozione dei computers sembrano destinati a rivoluzionare il meccanismo del credito documentario и quello della computerizzazione della creazione e trasmissione dei titoli rappresentativi di merci.
Nel commercio internazionale и, infatti, in corso un processo di “smaterializzazione” di questi titoli, e che si concretizza in procedimenti di vario genere, che vanno dal deposito dei titoli presso un “registro” centralizzato sino alla completa sostituzione dei titoli con “messaggi” inviati tramite reti informatiche88.
I motivi dell’introduzione di meccanismi alternativi alla tradizionale procedura di emissione di titoli cartacei rappresentativi di merce sono molteplici : si tende ad una riduzione dei costi e del laborioso lavoro manuale, a fronte di un unico costo iniziale, quello dell’impianto informatico ; si cerca di ovviare al fenomeno della perdita dei documenti rappresentativi spediti per posta o con altro mezzo con relative conseguenze89 ; si tenta di porre fine alla “frode documentaria”, che si realizza mediante l’alterazione di documenti originalmente regolari, e che porta alla “moltiplicazione” di titoli che rappresentano lo stesso carico ; si cerca di eliminare un inconveniente sorto a seguito dell’evoluzione delle tecniche di trasporto delle merci, quello dell’arrivo delle merci stesse molto prima dei documenti necessari per ritirarle90.
E’ chiaro a questo punto che il futuro del credito documentario и legato alla possibilitа, ed alla capacitа, di riadattare il vecchio meccanismo di pagamento contro consegna dei titoli rappresentativi di merci ad una realtа ove tali titoli verranno sempre meno utilizzati, almeno nelle forme tradizionali.
Ci si potrа trovare di fronte, infatti, a titoli “tradizionali”, ma prodotti tramite computer e stampati presso l’emittente o, addirittura, presso la banca controllante ; possiamo immaginare anche semplici “segnalazioni” in totale sostituzione dei titoli.
In questi casi sorgeranno ulteriori problemi per quanto riguarda i documenti che debbono essere “contrassegnati come originali”91 e, se necessario, “resi autentici”92 ; и indispensabile, infatti, che sia individuabile l’esatta paternitа del documento sia per evitare frodi, sia per stabilire, fra le tante copie che и possibile stampare, quali siano quelle che attribuiscono la legittimazione a ritirare le merci in viaggio93.
I problemi sono essenzialmente tecnici e l’evoluzione tecnologica porterа sempre piщ verso sistemi sicuri, in cui l’accesso alla creazione, alla modifica ed alla stampa dei documenti e dei messaggi sarа possibile solo grazie a non riproducibili “chiavi personalizzate” di accesso al sistema94.
Occorre, ad ogni modo, tenere presente le diversitа delle varie discipline nazionali in ordine al requisito della sottoscrizione dei titoli rappresentativi delle merci e della polizza di carico in particolare; vi sono, infatti, alcuni ordinamenti che prevedono esplicitamente la possibilitа di una sottoscrizione non manuale (ad esempio lo U.C.C. degli Stati Uniti § 1-201 e l’ordinamento italiano95), altri richiedono una sottoscrizione manuale, mentre altri ancora richiedono genericamente una sottoscrizione, consentendo cosм una firma meccanica o elettronica o altrimenti realizzata.
Il quadro della situazione и al momento in continua evoluzione e di conseguenza piuttosto confuso, a causa soprattutto del proliferare delle iniziative settoriali, e della mancanza di sistemi di ampia e sicura diffusione che possano venire presi a modello per una ipotetica regolamentazione.
Un tentativo di adattamento ai recenti progressi della tecnica и stato posto in essere dalla CCI con l’art. 20 punto b delle NUU : “Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti :
i) con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati ;
ii) in copia carbone,
a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.
Un documento puт essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.”
Si puт notare come la posizione assunta dalla CCI, tramite l’art. 20, sia di moderata apertura96, e ciт a causa del fatto che le banche temono, in questo momento di transizione, di trovarsi esposte ad eventuali azioni di responsabilitа o a frodi informatiche ; occorre
attendere, a questo punto, una nuova revisione delle NUU per registrare sviluppi in merito.
2.4 Le eccezioni al pagamento
2.4.1 Introduzione.
Il tema delle eccezioni al pagamento, opponibili al beneficiario da parte della banca che ha aperto o confermato la lettera di credito, и quello in relazione al quale sono sorte le piщ diverse opinioni.
Ciт deriva dalla complessitа dell’operazione, che pone un delicato problema di individuazione sia dei legami giuridici tra i vari soggetti della stessa, sia delle eccezioni opponibili tra le parti, in particolare da parte della banca al beneficiario che si presenti per il pagamento (o per l’accettazione).
Per la banca il problema delle eccezioni si pone, ovviamente, solo nell’ipotesi di credito irrevocabile o confermato, ossia quando la banca abbia assunto un obbligo diretto nei confronti del beneficiario.
Le diverse teorie relative al credito documentario97 portano a sostenere differenti regimi di opponibilitа delle eccezioni.
Coerentemente con quanto sostenuto in precedenza98, seguiamo il percorso svolto dal Costa99, sostenendo la inopponibilitа delle eccezioni fondate sui rapporti sottostanti frutto della caratteristica di astrattezza del credito documentario100.
Questa scelta, sostenuta dalle NUU e, ci sembra, ben recepita dal nostro ordinamento con l’art. 1530 del c.c., risponde, come giа precisato, alla particolare funzione economica rivestita dal credito documentario nel sistema dei pagamenti del commercio internazionale.
Del resto, vi и sul piano internazionale una significativa convergenza di opinioni nel ritenere l’obbligo, gravante sulla banca emittente o confermante un credito documentario irrevocabile, di pagare una determinata somma dietro la presentazione dei documenti specificati nella lettera di credito, del tutto indipendente dai rapporti intercorsi tra l’ordinante-acquirente ed il beneficiario-venditore, tra l’ordinante e la banca emittente, tra le eventuali banche corrispondenti.
Appare questa la via da seguire alla luce anche della prassi internazionale.
Nella pratica commerciale, in passato, ci si chiedeva, addirittura, se fosse possibile inserire nella lettera di credito “clausole di richiamo” dei rapporti sottostanti, al fine di poter opporre le relative eccezioni.
La soluzione negativa, affermata dalla dottrina101 in considerazione del fatto che tali condizioni avrebbero snaturato il credito documentario, и stata recepita dalle NUU fin dalla pubblicazione nr. 400 del 1983, in cui veniva stabilito all’art. 3 che “I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita...anche se un qualsiasi riferimento ad essi и incluso nel credito”.

2.4.2 Le eccezioni opponibili.
E’ opportuno un approfondimento circa la inopponibilitа delle eccezioni relative ai rapporti sottostanti, che tenga conto delle deroghe introdotte da una parte della dottrina e della giurisprudenza.
a) Le eccezioni relative al rapporto fra banca e beneficiario.
Secondo l’art. 1530 del c.c. la banca puт opporre al beneficiario solo le eccezioni “... relative al rapporto di conferma del credito102”.
Sono quindi da considerare opponibili le eccezioni relative alla validitа del rapporto instauratosi fra la banca ed il beneficiario103, in altre parole la banca potrа eccepire al venditore la nullitа della lettera di credito, o la sua annullabilitа, ad esempio per errore o per dolo, nei limiti in cui ciт sia possibile in base alla legge regolatrice del rapporto104.
b) Le eccezioni fondate sui termini del credito.
Sono da considerare sicuramente opponibili le eccezioni fondate sui termini del credito, cioи sul rispetto di quelle condizioni particolari cui l’ordinante ha subordinato il pagamento da parte dell’emittente105.
In questa categoria si collocano non solo le eccezioni relative alla regolaritа dei documenti rappresentativi delle merci vendute106, ma anche tutte le altre che possano ricavarsi dal credito documentario e che siano ad esse connesse.
Come esempi di questi casi si possono citare la mancata presentazione dei documenti entro i tempi previsti107 o l’assenza di eventuali attestazioni la cui presenza и richiesta nella lettera di credito108.
c) L’eccezione di compensazione relativa ai rapporti personali fra banca emittente e beneficiario.
Qualche dubbio puт porsi invece per quanto riguarda l’opponibilitа di questa eccezione, qualora il pagamento dell’importo del credito non sia stato contestuale alla consegna dei documenti, e la banca sia, per altro verso creditrice del beneficiario109.
Il testo dell’art. 1530 del c.c. sembra escludere la opponibilitа di questa eccezione, in quanto essa non puт certo essere compresa fra quelle “relative al rapporto di conferma”110, mentre secondo il Costa111 questa eccezione non ha a che vedere con la disciplina del credito documentario, ma и bensм operante in base alle regole generali in materia di obbligazioni.
Il legislatore nazionale disciplinando la lettera di credito non si sarebbe, quindi, occupato specificatamente della compensazione e non puт, pertanto, essere richiamato il codice civile nй per ammetterla, nй per escluderla.
Secondo questa opinione, che appare piщ convincente di altre, occorrerа esaminare ogni singolo caso specifico per verificare l’ammissibilitа o meno della compensazione in base alle regole dettate dalla specifica legge applicabile al rapporto112, ed, inoltre, controllare se la compensazione risulti nella fattispecie in causa esclusa da particolari circostanze di fatto, come l’avvenuto trasferimento del credito a terzi113, o di diritto, come il fallimento del beneficiario114.
2.4.3 La frode commerciale.
La presentazione alla banca di documenti formalmente regolari costituisce il presupposto affinchй venga effettuato il pagamento al beneficiario. Se i documenti sono nella forma regolari, la banca a cui spetta il controllo di conformitа non и tenuta a nessuna ulteriore verifica, e puт rivalersi sull’ordinante o sulla banca corrispondente.
La presentazione di documenti regolari non assicura, tuttavia, al compratore-ordinante che il venditore-beneficiario abbia eseguito correttamente la prestazione dovuta; infatti i documenti potrebbero essere falsi o falsificati, oppure la merce descritta nei titoli potrebbe non corrispondere a quella voluta dal compratore, o ancora, potrebbe essere merce di nessun valore115.
E’ questo il difficile problema della repressione dei comportamenti scorretti del beneficiario di un credito documentario116, ed и una problematica che si presenta in forma simile anche nelle garanzie internazionali “astratte”, ove il beneficiario potrebbe escutere la garanzia nonostante l’esatto adempimento del rapporto garantito.
Pur se il problema del dolo del beneficiario nel credito documentario presenta numerosi punti di contatto con quello, analogo, in tema di garanzie bancarie “astratte”, tanto che spesso le problematiche vengono analizzate unitariamente, va sottolineato che il trasferimento da un campo all’altro, di soluzioni apportate dalla giurisprudenza, va effettuato con estrema prudenza.
Mentre infatti la frode in materia di garanzie consiste generalmente nell’escussione abusiva nonostante l’esatto adempimento del rapporto garantito, nel credito documentario l’abuso и prettamente documentale la valutazione di esso va pur sempre effettuata in relazione ai documenti e alla loro veridicitа senza rievocare il rapporto fondamentale.
Sul piano degli interessi in gioco, il principio della inopponibilitа delle eccezioni relative ai rapporti di base и strettamente connesso alle finalitа perseguite dalle parti presenti nel rapporto di valuta, tanto che in sua assenza, o introducendo rilevanti deroghe ad esso, lo strumento del credito documentario irrevocabile verrebbe a perdere il suo significato, e i contraenti preferirebbero ricorrere ad altri e diversi strumenti di pagamento e garanzia.
In questo quadro, la possibilitа che il venditore possa commettere degli abusi nei confronti del compratore non и un motivo valido per negare validitа ad una regola sulla quale si fonda la funzionalitа dell’intero sistema.
Le frodi, casi certamente marginali, sono da assimilare a dei veri e propri “costi” per il mantenimento del sistema, forse inevitabili, ma da non sopravvalutare, se si considera che ogni disciplina giuridica di un dato settore o di una data attivitа ha dei “costi” individuali o sociali, che perт risultano giustificati, in un quadro piщ generale, se i “benefici” derivanti al sistema dall’applicazione di tale disciplina, come in questo caso, risultano nettamente prevalenti117.
2.4.4 La exceptio doli.

Il panorama internazionale mostra un comune tentativo della dottrina e della giurisprudenza di approntare un certa difesa dell’ordinante verso i possibili comportamenti scorretti del beneficiario.
Abbiamo, ad esempio, lo “Uniform Commercial Code” statunitense che dedica una apposita norma alla “fraud in transactions” (§ 5-114), stabilendo che in tal caso la banca puт rifiutare il pagamento ; altrove, in assenza di una legislazione in materia di credito documentario, ci si appoggia ai principi generali, in particolare al dovere di agire secondo buona fede o al divieto dell’abuso del diritto118.
E’ questa, tuttavia, una strada da percorrere con cautela ; abbiamo visto, infatti come il principio essenziale, su cui si fonda l’intero meccanismo del credito documentario, и quello dell’indipendenza dell’obbligo della banca rispetto ai sottostanti rapporti, per cui “la repressione dei comportamenti abusivi del beneficiario deve costituire solo un rimedio residuale e di carattere eccezionale, altrimenti si scardinerebbe l’intero sistema”119.
A riprova del ragionamento svolto si sottolinea come sia opinione comune che la banca possa eccepire il dolo del beneficiario solamente in presenza delle cosiddette “prove liquide”120, o qualora la frode costituisca, o sia evidenziata da, un fatto notorio, sottolineandosi comunque sempre che l’exceptio doli, sovente indicata come una eccezione alla astrattezza del credito documentario, non puт essere adoperata come un mezzo per rendere opponibili, per altre vie, quelle eccezioni, fondate sui rapporti di base, la cui inutilizzabilitа и stabilita dal sistema.
La stessa Camera di Commercio Internazionale, proprio per evitare il diffondersi di un eccessivo utilizzo del rimedio della exceptio doli, non l’ha introdotto, nonostante le pressioni in tal senso, nell’ultima pubblicazione delle NUU, la numero 500 entrata il vigore il 1° gennaio 1994.
I principi indicati, sui quali vi и convergenza di opinioni a livello internazionale, risultano avere purtroppo, nell’applicazione pratica, svariate interpretazioni, piщ o meno restrittive.
Ad esempio si discute di fronte a quali comportamenti del beneficiario possa parlarsi di frode e quando una prova possa ritenersi liquida ; se occorra il dolo “soggettivo” del beneficiario, con la relativa estrema difficoltа di prova, o se sia sufficiente, come sembra preferibile, dimostrare che l’operazione risulti “oggettivamente” fraudolenta ; se, infine, la exceptio doli sia opponibile al beneficiario anche quando la frode venga perpetrata da un terzo, o se, in tal caso, non sia opponibile, o lo sia soltanto qualora il beneficiario ne venga a conoscenza.
Per quanto riguarda il diritto italiano, qualora sia quello applicabile al rapporto banca beneficiario, sorge il problema di vedere su quale norma o principio vada fondata la suddetta eccezione.
Non tutti in Italia ritengono ammissibile una eccezione generale di abuso del diritto, anche se le opinioni piщ recenti sembrano tutte convergere nel senso della configurabilitа di una exceptio doli a carattere generale121.
Ad ogni modo, anche non accogliendo questa posizione, si puт giungere ad accettare la soluzione della opponibilitа dell’eccezione di frode manifesta percorrendo altre vie, quali, ad esempio, l’applicazione, al caso in specie, del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, o l’estensione analogica della disciplina dell’exceptio doli in materia cambiaria, o, infine, trattandosi di operazioni del commercio internazionale, ci si potrebbe ricollegare al principio di buona fede e correttezza che и, senza dubbio, uno dei principi cardine della lex mercatoria 122.
Accettato in via generale il rimedio descritto, occorre ora verificare se la banca sia tenuta a servirsi di tale eccezione, qualora l’ordinante le abbia fornito le “prove liquide” della frode del beneficiario, oppure se abbia facoltа di scelta.
Riguardo a questa problematica, comune alle garanzie bancarie internazionali, non vi и concordia di opinioni : parte della dottrina sostiene che la banca abbia un vero e proprio obbligo di eccepire la frode, in quanto graverebbe sulla banca un dovere di protezione dell’ordinante, mentre altri autori ritengono che la banca sia libera, per tutelare la propria immagine sul mercato internazionale, di effettuare il pagamento, specie nei casi dubbi, ma non potrebbe poi addebitare all’ordinante quanto pagato123.
La discussione in merito и tuttora vivace e aperta, e probabilmente non riuscirа a fornire soluzioni omogenee in tutti gli ordinamenti.
Da un nostro punto di vista sembra preferibile la tesi che lascia un certo spazio decisionale alla banca, anche di fronte alla esibizione di prove inconfutabili di frode, per poter tutelare i propri interessi qualora dal mancato pagamento possa derivare un danno alla propria immagine internazionale.
1 La commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della CCI, che ha l’incarico di rivedere periodicamente le NUU per migliorarne il funzionamento e per prendere in considerazione gli eventuali sviluppi nel settore dei trasporti e delle applicazioni tecnologiche, и composta, fra gli altri, da membri appartenenti a gruppi bancari di importanza mondiale come : Deutsche Bank AG di Francoforte, Lloyd’s Bank Plc di Londra, Christiania Bank di Oslo e da membri appartenenti alle associazioni bancarie degli Stati uniti e Italia. Vedi CCI, “Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari NUU 500”, 1993, p. 16.
2 Pisani, I crediti documentari, Milano, 1980, p. 44.
3 Visconti, Crediti documentari, Milano, 1985, p. 62.
4 Disciplinato dal Codice civile agli artt. 1703-1730.
5 Art. 1705 del c.c. : “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puт esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciт possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.”
A favore di questa interpretazione si vedano Cass., 12.4.1957, n. 1252, in Mass. Foro it., 1957 ; Cass., 10.2.1990, n. 975, in Banca, borsa, tit. cred., 1991, II, 454. Per un parere diverso vedi Costa, Brevi note in tema di termine di presentazione dei documenti e di termine di rifiuto degli stessi nel credito documentario, in Banca, borsa, tit. cred., 1991, II, 624, il quale sottolinea come la posizione della banca sia assimilabile non tanto a quella di un mandatario, ma piuttosto, a quella di un trattario di cambiale tratta “ ... avendo essa assunto un’obbligazione in proprio nei confronti del beneficiario (art. 1530 c.c.) ed essendo quindi generalmente portatrice di un interesse proprio al corretto adempimento dell’obbligazione documentaria da parte del beneficiario stesso...”
6 Giampieri, Il credito documentario, in Giur. Civ. Comment., 1992, II, 327.
7 Artt. 5, 11, 12. In osservanza alla caratteristica della letteralitа.
8 E’ premura della banca predisporre un formulario da compilare e firmare da parte dell’ordinante, in modo da poter svolgere con rapiditа e sicurezza il mandato affidatole.
9 Soluzione poco praticata nella realtа bancaria ; si adotta questo rimedio quando non esiste un rapporto di affidamento (apertura di credito) fra cliente e banca o quando questo rapporto (cosiddetto fido) и giа completamente utilizzato.
10 La banca del paese del beneficiario.
11In questo caso la diligenza и quella del ” buon banchiere”.
12 Con errore tecnico si intende l’invio di istruzioni sbagliate alla propria corrispondente.
13 E’ questo il caso che si presenta nella stragrande maggioranza dei crediti documentari. Ricordiamoci che a monte di tutto vi и il “rapporto di valuta” in cui solitamente il venditore comunica al compratore (che poi diverrа “ordinante”) qual и la propria banca di fiducia presso la quale vuole presentare i documenti in esecuzione del credito documentario.
14 Si cerca naturalmente si scegliere un corrispondente affidabile con cui si и giа operato in passato e che abbia una solida reputazione internazionale, in modo da evitare, in caso di problemi nell’esecuzione del credito documentario, recriminazioni dell’ordinante basate sulla scelta della banca del paese del beneficiario.
15 Art. 1712 c.c. Vedi Visconti, Crediti documentari, op. cit., p. 64.
16 Ribadiamo (vedi cap. 1, nota 4) come nella prassi bancaria il credito documentario “revocabile” sia praticamente in disuso.
17 Art. 8, punto a delle NUU.
18 Visconti, Crediti documentari, op. cit., p. 64.
19 Visconti, Crediti documentari, op. cit., p. 65.
20 Art. 1334 del c.c.
21 Che и appunto un atto unilaterale. Vedi Visconti, Crediti documentari, op. cit., p. 65.
22 Art. 1530 del c.c., primo comma.
23 Visconti, Crediti documentari, cit., p. 66
24 Visconti, Crediti documentari, cit., p. 66.
25 Art. 7 NUU.
26 Art. 9 punto b. NUU.
27 E’ la diversa forza contrattuale delle parti che porta alla scelta della domiciliazione. Il beneficiario cercherа di imporre la propria “piazza” per essere certo della data di consegna dei documenti senza correre il rischio di un ritardo o di uno smarrimento a causa dell’invio postale o per corriere, rischio che viene trasferito in tal modo sull’ordinante.
28 Si sottolinea come fino all’atto della ricezione dei documenti ritenuti conformi, la banca intervenuta puт opporre al beneficiario ogni eccezione inerente il mandato conferitole dall’emittente (per esempio : stato di insolvenza, blocco statale dei pagamenti verso l’estero, ecc.). Si veda in proposito Mottura, Pavarani, Pontiggia, Preda, Ruozi, Rutigliano, Le operazioni bancarie, 1993, Milano, p. 258.
29 Art. 14 punto a. NUU.
30 Mottura, Pavarani, Pontiggia, Preda, Ruozi, Rutigliano, Le operazioni bancarie, 1993, Milano, p. 259.
31 Ci troviamo quindi di fronte a un credito domiciliato sulla “piazza del compratore”.
32 Ad ogni modo la banca avvisante ha sempre l’obbligo di verificare con ragionevole cura l’autenticitа del credito notificato. Come da Art. 7 punto a. delle NUU.
33 Art. 7 NUU.
34 Art. 10 NUU.
35 Art. 9 punto b. NUU.
36 Con la clausola “su base incasso” la banca, ricevuti i documenti, li invia semplicemente all’istituto che ha emesso il credito documentario, senza nessun controllo, e rimane in attesa del responso. Se sono giudicati conformi, al ricevimento del pagamento dall’estero, lo accrediterа al beneficiario ; se l’esito и negativo, ne verrа semplicemente data comunicazione al beneficiario. In questo modo la banca avvisante non corre alcun rischio e gioca un ruolo esclusivamente di intermediario passivo trasferendo prima documenti e poi denaro.
37 Visconti, Crediti documentari, op. cit., p. 69.
38 Riguardo al caso in cui il credito documentario sia avvisato senza aggiungere alcuna clausola restrittiva (accettazione tacita del mandato), и importante sottolineare come nella realtа bancaria di tutti i giorni ci si comporti diversamente rispetto a quanto disposto dal testo del credito documentario. Infatti, invece di pagare al ricevimento di documenti conformi, anticipando in pratica il pagamento a favore del beneficiario, si attende il rimborso da parte dell’istituto emittente e solo al ricevimento di questo si trasferisce l’importo al beneficiario. La motivazione di questo comportamento, da parte della banca intermediaria, risiede nel voler avere la certezza della copertura dei fondi prima di effettuare il pagamento al beneficiario, anche se comporta una non stretta osservanza del mandato ricevuto. Per il beneficiario, solitamente non troppo informato sullo specifico significato delle diverse clausole, questo atteggiamento comporta soltanto il dover attendere qualche giorno (mediamente dai tre ai sette) prima di ricevere il proprio accredito in conto corrente.
39 Art. 9 punto b.
40 Nella operativitа quotidiana della Cassa di risparmio di Cesena sono relativamente poche le linee di credito aperte verso corrispondenti esteri ; di conseguenza, alla richiesta di confermare una lettera di credito, si apre contestualmente una pratica di fido per valutare l’affidabilitа dell’istituto emittente e una volta accertata questa (il tempo richiesto и circa una settimana), si comunica al beneficiario l’aggiunta della conferma al credito giа notificato.
41 Con conto “nostro” si intende un conto di corrispondenza amministrato da una banca estera (es. statunitense) espresso in valuta estera (nel nostro es. il dollaro u.s.a.) a favore di una banca italiana. Con conto “loro” abbiamo al contrario un conto di corrispondenza amministrato da una banca italiana espresso in lire a favore di una banca straniera (es. statunitense).
42 L’eventualitа che la banca che и stata rimborsata non abbia agito correttamente porta la banca rimborsante a pretendere sempre chiare e precise istruzioni, da parte della banca emittente, per tutti i rimborsi che le vengono affidati, in modo da evitare il rischio di essere ritenuta in qualche modo responsabile per l’avvenuto pagamento.
43 Vedi nota 36 del presente capitolo.
44 Ricordiamo che la pluralitа dei documenti costituisce una vera e propria garanzia per l’ordinante.
45 Vedi Unione di Banche Svizzere, Crediti documentari, Zurigo, 1994, p. 102.
46 Art. 5 punto a.
47 Art. 4, 13 punto a NUU, che evidenziano appunto la “formalitа” del credito documentario.
48 Societа di banca svizzera, Operazioni documentarie, Basilea, 1984, p. 26.
49 Costa C., Brevi note in tema di termine di presentazione dei documenti e di termine di rifiuto degli stessi nel credito documentario, in Banca borsa, 1991, II, p. 625.
50 Il corsivo и mio.
51 Art. 13 punto a, NUU.
52 Capaldo L. - Cavalli Gino, Contratti bancari, Giuffrи, Milano, 1993, p. 105.
53 Per la caratteristica della formalitа, vedi paragrafo 1.2 del presente lavoro.
54 La banca, dato il ruolo che ricopre, “и tenuta ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”, Art. 1710 c.c.
55 Visconti, Crediti documentari, Milano, 1985, p. 614.
56 Visconti, Crediti documentari, cit., p. 615.
57 Come da art. 4., NUU, espressione della caratteristica della “formalitа” del credito documentario.
58 Documenti n. 470/328-470/330, 14 aprile 1978, citati in Visconti, Crediti documentari, Milano, 1985, p. 615.
59 E’ quest’ultima la normale prassi adottata dalla Cassa di risparmio di Cesena.
60 E’ questa una novitа apportata dalla Pubblicazione 500 delle NUU, mentre in precedenza non si faceva alcun riferimento al metro di giudizio in merito alla conformitа dei documenti.
61 Tali tesi sono riportate da Molle, I contratti bancari, Milano, 1981, p.681 e segg.
62 Art. 3 punto a, NUU.
63 Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano 1989, p. 159 ; il quale cita Dolan, Strict compliance with letters of credit: striking a fair balance, in 102 Banking law j., 1985, p. 18 e segg. ; Harfield, Who does what to whom: the letter of credit mechanism, in 17 U.C.C. L. J., 1985, p. 291 segg. Questi autori sottolineano anche che l’attribuzione di maggiore discrezionalitа ai controllori, nel valutare la conformitа, porterebbe come conseguenza indotta l’aumento della propensione alle liti da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione, in contraddizione con una regola elementare dell’analisi economica del diritto.
64 Ossia senza versamento di fondi a copertura della lettera di credito, bensм con utilizzo del fido per crediti di firma. E’ questa la procedura solitamente usata, a riguardo si veda anche la nota 9.
65 Vedi Costa C., Astrattezza ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Giuffrи, Milano, 1989, p. 165. Per la giurisprudenza a riguardo si consulti : Trib. Napoli, 23 maggio 1983, in Banca, Borsa, 1985, II, p. 524 ; Trib. Roma, 8 ottobre 1985, in Riv. dir. comm., 1986, II, p. 367 ; certamente interessanti le affermazioni contenute in Cass., 17 ottobre 1953, in Banca, borsa, 1954, II, p.139, secondo le quali il controllo di conformitа deve essere “intelligente e non automatico” ed ispirato a “criteri di ragionevolezza”.
66 In sede di controllo dei documenti si distingue fra i documenti provenienti dallo stesso beneficiario (ad es. le fatture), quelli provenienti da un soggetto che ha contatti commerciali con il beneficiario (ad esempio la polizza di carico), e quelli provenienti da un soggetto imparziale (ad es. certificati della camera di commercio). Si richiede solitamente una piщ rigida conformitа per quei documenti predisposti dallo stesso beneficiario, mentre per quelli predisposti da terzi si applica un controllo meno formalistico, in quanto potrebbero, per esigenze tecniche o legali o per semplice imperizia da parte del compilatore, discostarsi dagli esatti termini utilizzati nella lettera di credito. Si veda anche, in proposito, l’art. 37 punto c delle NUU, il quale dispone : “La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito”.
67 Art. 13 punto a , NUU.
68 La banca puт essere ritenuta responsabile nei confronti del beneficiario per la reiezione illegittima dei documenti e nei confronti dell’ordinante per l’accettazione di documenti non conformi.
69 Art. 14 NUU.
70 Facoltа prevista dall’art. 14 punto c, NUU : “Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa puт, a sua discrezione, contattare l’ordinante per accertare se и disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformitа riscontrate....”
71 Capaldo L. - Cavalli Gino, Contratti bancari, Milano, 1993, p. 134.
72 Sambo, La tecnica del credito documentario, Milano, 1978, p. 105.
73 Il che significa che и interessato a ritirare la merce e a pagarne il corrispettivo.
74 E’ quanto affermato da lungo tempo dalla giurisprudenza statunitense in base al principio di buona fede. Si veda Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Giuffrи, Milano, 1989, p. 155 che cita :Data Gen. Corp. v. Citizen nat’l Bank, 502 F. Supp. 776, 785 (D. Conn. 1980) ; in Datapoint Corp. v. M. & I. Bank of Hilldale, 665, F. Supp. 722 (W.D. Wis. 1987) и stata ritenuta illegittima la comunicazione di rigetto fatta al beneficiario a mezzo posta, mentre i brevi tempi di scadenza del credito avrebbero richiesto, a parere del giudice, l’uso di mezzi rapidi di telecomunicazione (come da art. 14 punto i. NUU). Tra i mezzi di comunicazione rapida utilizzabili va incluso anche il telefono, come da circolare dell’Associazione Bancaria Italiana n. 18/1983.
75 Capaldo L. - Cavalli G., Contratti bancari, Milano, 1993, p. 114.
76 Art. 15 NUU.
77 Capaldo L. - Cavalli G., Contratti bancari, Milano, 1993, p. 114.
78 Per la giurisprudenza vedi Cass. 22 ottobre 1959, n. 3028, in Banca, borsa tit. cred., 1959, II, 477 ; App. Genova, 10 dicembre 1964, in Banca, borsa, tit. cred., 1964, II, 531. Per la dottrina vedi Molle, Contratti bancari, Milano, 1981, p.695.
79 Art. 16 NUU.
80 La giurisprudenza, relativamente all’ipotesi di ritardo nella trasmissione dei documenti, basandosi sul principio della diligenza professionale richiesta nell’esecuzione del mandato (art. 1710 c.c.), ha ritenuto responsabile per colpa grave la banca qualora non si serva, allo scopo di far pervenire i documenti stessi in tempo utile al destinatario, dei mezzi piщ rapidi a sua disposizione ovvero laddove non dia la prova che, nonostante l’impiego di tali mezzi, il ritardo della trasmissione si sarebbe comunque verificato: App. Milano, 23 dicembre 1955, Banca, borsa, tit. cred., 1956, II, 73.
81 Capaldo L. - Cavalli Gino, Contratti bancari, Milano, 1993, p. 122.
82 La “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (S.W.I.F.T.) и una cooperativa di diritto belga tra banche, la quale si occupa della teletrasmissione computerizzata dei messaggi e dei documenti fra banche affiliate. A riprova dell’importanza assurta da questo sistema si rilevi che circa il 90% dei crediti documentari della Cassa di risparmio di Cesena sono emessi o ricevuti tramite il canale S.W.I.F.T.
83 Si parla in questo caso di “Home banking”.
84 Se ne cita una per tutte le altre : Bank of America di New York.
85 Il quale puт in questo momento aggiungere la propria conferma.
86 Si veda Costa, Il credito documentario nell’era dei computers e della “smaterializzazione” dei titoli rappresentativi delle merci nel commercio internazionale, in Banca, borsa, 1989, I, pag. 40.
87 Si consulti Clariza, Informatica e conclusione del contratto, Milano, 1985 ; Parisi, Il contratto concluso mediante computer, Padova, 1987.
88 Costa, ”Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano, 1989, p.174.
89 Lo smarrimento o sottrazione o distruzione dei documenti rappresentativi, nelle operazioni di credito documentario, porta sovente a complesse controversie circa la responsabilitа dell’accaduto. Bisogna inoltre tenere conto dei disagi provocati da tali situazioni nel momento in cui il beneficiario richiede la consegna delle merci.
90 Il problema и ancora piщ grave, in caso di pagamento tramite credito documentario, quando sia previsto l’intervento di diverse banche ognuna delle quali ha sette giorni lavorativi per esaminare i documenti, con conseguente ulteriore rallentamento dei tempi di esecuzione dell’operazione.
91 Art. 20, punto b, NUU.
92 Art. 20, punto d, NUU.
93 Costa, “Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano, 1989, p. 189.
94 Parisi, Il contratto concluso mediante computer, Padova, 1987, pag. 10 e segg. Un sistema di codice di identificazione и giа utilizzato nel settore bancario tramite lo S.W.I.F.T.
95 Si fa qui riferimento alla cosiddetta “firma elettronica”, introdotta nel nostro ordinamento con la legge 59/97 (la Bassanini-uno) e con il regolamento applicativo dell’art. 15, comma 2, della stessa. Grazie a questi provvedimenti legislativi “L’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo” (art. 10 regolamento applicativo). Fonte Sole 24 ore.
96 In particolare va osservato che dall’espresso riferimento ai “documenti prodotti” contenuto anche in numerosi altri articoli delle NUU, si ricava inequivocabilmente la spinta verso l’utilizzo esclusivo di sistemi che, pur prevedendo la confezione e la trasmissione computerizzata dei documenti, implichino la stampa degli stessi, e per di piщ, la consegna di essi alla banca, escludendosi cosм a priori sia i sistemi integralmente non cartacei, sia i sistemi basati su un “registro” centralizzato che non prevedano la circolazione dei titoli al di fuori di esso. Si sottolinea inoltre che, la presenza della riserva “salvo che il credito disponga diversamente” implica, la possibilitа di escludere, addirittura, anche l’applicazione dell’art. 20 punto b, e quindi di rifiutare i documenti prodotti con i piщ semplici sistemi cui si и accennato. Si veda Costa, Astrattezza, op. cit., p. 186.
97 Si veda il paragrafo 1.3, a pag. 10 del presente lavoro.
98 Si vedano le conclusioni al paragrafo 1.3, a pag. 14.
99 Costa, ”Astrattezza” ed eccezioni opponibili nel credito documentario irrevocabile, Milano, Giuffrи, 1989.
100 Art 3 NUU : “I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi ;...” ; Si veda paragrafo 1.2 a pag. 5 del presente lavoro.
101 Molle, I contratti bancari, Milano, 1981, p. 705.
102 Ci si riferisce in questo caso al rapporto fra banca emittente e beneficiario, vedi nota 16 a pag. 10 del primo capitolo.
103 Molle, op. cit., p. 704.
104 Vedi paragrafo 1.5 a pag. 26 del presente lavoro.
105 Art. 9 punto a. NUU.
106 Problema giа analizzato al paragrafo 2.3.5 a pag. 57.
107 Art. 42 e segg. NUU. Per la dottrina vedi Molle, op. cit., p. 704 e 713.
108 Art. 21 NUU.
109 A favore dell’ammissibilitа di questa eccezione Molle, op. cit., p. 705 ; App. Genova, 31 dicembre 1959, in Banca, Borsa, 1961, II, p. 558.
110 Di questo parere и Visconti, Crediti documentari, Milano, 1985, p. 56.
111 Vedi Costa, op. cit., p. 154.
112 In caso si debba applicare il diritto italiano ci si riferirа, naturalmente, agli articoli 1241-1252 c.c.
113 In caso di credito “trasferibile” trattato dalle NUU all’art. 48 e nei casi in cui si ritenga applicabile l’art. 1248 c.c.
114 La compensazione nei confronti del fallimento и infatti ammessa, nel diritto italiano, solo nei limiti previsti dall’art. 56 l. fall. Nota di Costa, op. cit., p. 154.
115 Sono queste le forme di frode perpetrata a danno dell’ordinante che piщ frequentemente si presentano. Per uno studio in merito vedi Costa, op. cit., p. 193.
116 A dir la veritа vi и conoscenza anche di frodi a danno dei beneficiari, realizzate dall’ordinante mediante la fabbricazione e l’invio di lettere di credito false, attribuite a banche esistenti e non.
117 Costa, op. cit., p. 121.
118 Costa, op. cit., p. 195.
119 Costa, op. cit., p. 196.
120 E’ sicuramente difficile una tipizzazione di queste prove, perciт la loro valutazione и rimessa al giudice, con il grosso margine di incertezza che ne puт derivare; vedi Valignani, L’intervento del giudice nei crediti documentari e nelle garanzie internazionali, in Banca, borsa, 1981, II, p. 181.
Ad ogni modo, si intendono come “prove liquide” quelle che si possono evidenziare in modo sicuro ed immediato, non si deve trattare di semplici presunzioni e deve risultare, spetta all’ordinante questo compito, inequivocabilmente il tentativo di abuso.
121 In tal senso vedi Portale, Impugnative di bilancio ed exceptio doli, in Giur. Comm., 1982, II, p. 351 e segg. In senso contrario Canfora, Considerazioni in tema di abuso del diritto e sulla sua applicabilitа nell’ordinamento italiano, in Giur. It., 1987, IV, p. 206 e segg.
122 Costa, “Astrattezza”, cit., p. 200.
123 Costa, “Astrattezza”, cit., p. 201.
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30

Capitolo terzo
Casi pratici
3.1 Il caso di un’esportazione in Cina
Nel caso che esaminiamo in questo paragrafo il cliente della Cassa di risparmio di Cesena и un esportatore di macchine per la lavorazione del ferro e ha concluso un contratto di compravendita con una societа avente sede nella Repubblica popolare Cinese per un totale di Marchi tedeschi 225.000,001.
Il pagamento del macchinario oggetto della compravendita и stato stabilito in via anticipata per Dem 25.000,00, mentre per la differenza a saldo di Dem 200.000,00 il compratore deve far emettere una lettera di credito a favore del venditore.
Puт sembrare singolare la scelta del marco tedesco come moneta per il pagamento in un’operazione commerciale fra Italia e Cina, ma и frutto di una specifica intesa fra le parti : la moneta cinese, il Yuan Renminby2, non и valuta internazionale, non и quotata nei mercati finanziari e quindi non poteva essere scelta ; la Lira italiana и stata considerata dal compratore troppo instabile e quindi suscettibile di far variare notevolmente il costo dell’operazione ; a questo punto si и optato per una moneta internazionale considerata stabile, il Marco tedesco appunto.
Fra le parti, dopo la conclusione del contratto sottostante, sono sorte delle divergenze circa le clausole che dovevano far parte del credito documentario.
Uno dei problemi riguardava il fatto che il compratore richiedeva, assieme ai documenti relativi alla compravendita, anche una tratta, avente per beneficiario il venditore, spiccata sulla propria banca3, da utilizzare per poter poi effettuare il pagamento ; и questa una procedura usata per avere, in pratica, un documento specifico (la tratta appunto) su cui basare il pagamento, ma in effetti, in questi casi, la cambiale non и necessaria, in quanto il pagamento puт avvenire, senza nessun problema, contro la sola presentazione dei documenti pattuiti.
La volontа del venditore di evitare l’emissione di una tratta4 si spiega con il desiderio di evitare inutili costi che avrebbero aumentato il costo dell’operazione, quali i bolli da applicare sulla suddetta cambiale, pari al 9 per mille5 del suo valore, ossia circa lire 1.750.000.
Un secondo problema nasceva dal fatto che la societа compratrice voleva un credito documentario “per negoziazione”6, mentre il cliente italiano richiedeva specificatamente che il credito documentario fosse aperto presso le casse della Cassa di risparmio di Cesena “per pagamento”7 ; questo evidenzia la volontа dell’esportatore di ricevere il pagamento appena consegnati i documenti alla propria banca, senza attendere l’esame documentale da parte della banca emittente e, soprattutto, di non correre il rischio di un ritardo o di uno smarrimento dei documenti a causa dell’invio postale o per corriere, rischio che viene cosм trasferito al compratore8.
Documento 3.1.1 - 17/09/96 Fax dell’importatore inviato all’esportatore circa il problema della tratta.
“Dear Sirs,
After we received your fax, we seek advice from our bank for the draft. They explain that in the fact, the seller’s draft is your bank’s draft. When you ship the machine, you present the shipping documents to your bank. Perhaps your bank will pay you at that time. When your bank transfers your shipping documents to our bank, according to the international practices under the L/C, your bank will present their draft drawn on our bank for asking our bank to payment. We don’t know whether you have misunderstood the exactly meaning of the drafts. In this case, we think you should no problem on it.
Waiting for your replay today.
Best Regards.”
Documento 3.1.2 - 19/09/96 - Sollecito fax dell’importatore.
“Dear Sirs,
Have you received our fax of Sept. 17, 1996? In order to open the L/C as soon as possible, please let s know your ideas on these matters which we stated in the last fax.
Thank you for your cooperation.
Best Regards”
Documento 3.1.3 - 19/09/96 - Risposta fax dell’esportatore all’importatore.
“Dear Mr....
first of all we wish to sincerely thank You for Your always prompt feed back and great assistance.
The L/C matter seems to become unnecessarily complicated ; therefore we have passed Your last fax dd Sept 17th directly to our bankers ‘Cassa di risparmio di Cesena’ who will contact your Bank directly thus making the point on the ‘draft’ and giving exact bank-to-bank instructions on how to correctly open Your L/C directly on their counters.
So, please do not worry : we trust our banks will soon sort everything out smoothly and correctly, as it has been perfectly done before between them in previous instances.
Awaiting for developments, please accept our very best regards.”
Documento 3.1.4 - 19/09/96 - Fax dell’esportatore alla propria banca : la Cassa di risparmio di Cesena.
“Vi trasmettiamo in allegato ultimo fax ricevuto dal cliente9.
Vi saremmo grati se poteste contattare direttamente la banca del compratore al fine di chiarire il problema draft e anche l’apertura diretta sulle Vs. casse del credito in questione. ==>
=
Visto che la macchina sarа pronta giа tra circa un mese, Vi chiediamo gentilmente di contattarli prontamente al fine di risolvere la questione e chiarire l’aspetto tecnico - bancario della cosa.
Noi esigiamo che il cliente non richieda sulla L/C le tratte trassate
sulla loro banca ma sulla Cassa di risparmio di Cesena oppure simple
receipt, e esigiamo che la L/C sia emessa dalla loro banca direttamente sulle Vs. casse senza coinvolgere altre parti finora a noi sconosciute in quanto mai contemplate dal contratto e dagli accordi.
Rimaniamo a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero necessitarvi e, in attesa di vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.”

Va sottolineato che, nell’operazione che stiamo analizzando, alla Cassa di risparmio di Cesena viene richiesto di intervenire prima del ricevimento del credito documentario10, in quanto l’esportatore richiede uno scambio di comunicazioni tra la stessa e la banca dell’ordinante, in modo da definire correttamente le clausole che devono costituire il credito documentario.
Documento 3.1.5 - 20/09/96 - Messaggio S.W.I.F.T.11 della Cassa di risparmio di Cesena alla banca dell’importatore.
“Messaggio swift 799
Banca mittente : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
Banca destinataria : BANK E
trn *20 : FOR.DEPT.
Related Reference 21 : UNKNOWN ==>

Narrative *79 : ATTENTION YR INTL. DEPT., IMPORT L/C
WE ARE INFORMED BY OUR CUSTOMER ‘SOCIETA’ X’ THAT YOUR CUSTOMER ‘SOCIETA’ Y’ SHOULD ASK YOU TO OPEN AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT FOR DEM 200,000.00 IN FAVOUR OF ‘SOCIETA’ X’, WHICH L/C SHOULD BE OPENED BY MT 700 DIRECTLY TO OUR CODE : CECRIT2C SHOWING IN FIELD 41A : AVAILABLE WITH
CECRIT2C (CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA) BY PAYMENT.
WE DO NOT REQUIRE ANY DRAFTS (IN ORDER TO AVOID COST OF STAMPS) BUT IF NECESSARY YOU MIGHT SHOW SIMPLE BANK RECEIPT IN LIEU OF DRAFT.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF L/C IN ACCORDANCE WITH OUR CUSTOMER’S INSTRUCTIONS ALREADY IN POSSESSION OF YOUR CLIENT.
PLS ADVISE YOUR CUSTOMER .
THANK YOU IN ADVANCE FOR YOUR KIND COOPERATION AND ASSISTANCE.
FOR. DEPT.”

A questo punto dell’operazione l’importatore ha cambiato la propria banca, non sappiamo se per difficoltа derivate dall’eseguire il credito documentario secondo le precise istruzioni ricevute o se per scelta del stesso importatore.
Conseguentemente al cambio della banca da parte del compratore, il credito documentario и pervenuto ad una corrispondente italiana, la quale lo ha avvisato alla Cassa di risparmio di Cesena in data 28 ottobre 1996 accompagnandolo con la seguente dicitura :
“La presente si intende effettuata a semplice titolo informativo senza impegno nй responsabilitа da parte nostra in fase di utilizzo.12”
Per questa semplice comunicazione la banca avvisante ha richiesto lire 120.000 per commissioni e spese di notifica, importo che la Cassa di risparmio di Cesena ha poi addebitato al beneficiario.
Come si puт notare, nonostante le richieste esplicite di indirizzare direttamente la lettera di credito agli sportelli della Cassa di risparmio di Cesena, la banca emittente ha preferito inviarla ad una propria corrispondente tramite S.W.I.F.T..
Questa scelta и dovuta sicuramente al fatto che fra la banca emittente e la Cassa di risparmio di Cesena non vi и “rapporto di chiave S.W.I.F.T.”, ossia le due banche non hanno scambiato fra di loro una cifra alfanumerica segreta che permetta di autenticare automaticamente i messaggi in arrivo ed in partenza13.
Questa situazione, peraltro comunissima, ha portato la banca emittente ad aprire il credito documentario direttamente presso una propria corrispondente, piuttosto che indirizzarlo alla Cassa di risparmio di Cesena, con un messaggio non autenticato automaticamente, e vedersi poi costretta a chiedere ad una terza banca una cifra di controllo che permettesse alla Cassa di controllare l’autenticitа del messaggio.
Documento 3.1.6 - 24/10/96 - Il credito documentario a mezzo S.W.I.F.T.
“Messaggio swift MT700
Banca mittente : BANK W - CHINA
Banca destinataria : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA ==>
=
Forma 40a : IRREVOCABLE
Credito doc. numero 20 : 12 34567
Data di emissione 31c : 961024
Data/luogo di scadenza : 961221 IN ITALY
Ordinante 50 : SOCIETA’ Y
Beneficiario 59 : SOCIETA’ X
Importo 32b : DEM 200.000,00
Valore mass. Credito 39b : MAXIMUM
Utilizzabile presso 41d : ANY BANK BY NEGOTIATION
Trassato 42d : ISSUING BANK
tratte a 42c : AT SIGHT FOR FULL INVOICE VALUE OF GOODS
Spedizioni parziali 43 p : NOT ALLOWED
Trasbordo 43t : NOT ALLOWED
Imbarco a 44a : ITALIAN PORT, ITALY
Per trasporto a 44b : DALIAN PORT, CHINA
Ultima data spediz. 44 c : 961130
Spedizione di 45a : CIF DALIAN PORT, CHINA
HYDRAULIC PLATE ROLL NDP (MM 3600 X 50) EVOLUTION 3 ROLL (AUTOMATIC PINCH PREBEND). INCLUDING REMOTE CONTROL ON WHEELS.
Documenti richiesti 46a :
1) SIGNED COMMERCIAL INVOICE(S) IN 3 COPIES SHOWING THE BUYERS.
2) PACKING LIST IN 3 COPIES
3) FULL SET OF ORIGINAL CLEAN ON BOARD MARINE BILLS OF LADING MADE OUT OF ORDER OF APPLICANT, MARKED FREIGHT PREPAID AND NOTIFY THE BUYERS, MENTIONING THIS DC NUMBER.
4) MARINE INSURANCE POLICY OR CERTIFICATE IN NEGOTIABLE FORM AND BLANK ENDORSED FOR ==>
=
FULL CIF14 VALUE PLUS 10 PERCENT COVERING INSTITUTE CARGO CLAUSES (A).
5) CERTIFICATE FO QUALITY IN 2 COPIES ISSUED BY MANUFACTERER.
THE TIME OF PRESENTATION OF DOCUMENTS THE BENEFICIARY MUST SUBMIT A CERTIFICATE NOTING THOSE AMENDMENTS (IF ANY) TO THE CREDIT THAT THE DRAWING IS MADE IN ACCORDING WITH, AND THIS CERTIFICATE MUST ACCOMPANY THE DOCUMENTS.
A FEE OF DEM 75.00 SHOULD BE DEDUCTED FROM THE PROCEEDS FOR EACH PRESENTATION OF DISCREPANT DOCUMENTS UNDER THIS CREDIT.
NOTWITHSTANDING ANY INSTRUCTIONS TO THE CONTRARY, THIS CHARGE SHALL BE FOR THE ACCOUNT OF BENEFICIARY.
ALL DOCUMENTS MUST BE DISPATCHED BY SPEEDPOST IN ONE COVER TO THE BANK W - CHINA.
SHIPPING MARKS : 96WSWS/12EDED, SHOULD BE SHOWN ON ALL SHIPPING DOCUMENTS .
INVOICES TO SHOW DEM 25,000.00 THE DOWN PAYMENT HAS ALREADY BEEN SETTLED OUTSIDE L/C BY SOC. Y.
Commissioni e spese 71b : ALL CHARGES OUTSIDE COUNTRY OF ISSUE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY/EXPORTER .
TRANSIT INTEREST CHARGES ARE PAYABLE BY BENEFICIARY /EXPORTER.
Periodo di present. 48 : WITHIN 15 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT.
Istr. di conferma 49 : WITHOUT ==>
= Istr. per banca sub 41 78 : ON RECEIPT OF DOCUMENTS IN CHINA CONFORMING TO THE TERMS OF THIS
DOCUMENTARY CREDIT, WE UNDERTAKE TO REIMBURSE
YOU IN THE CURRENCY OF THIS DOCUMENTARY CREDIT IN ACCORDANCE WITH YOUR INSTRUCTIONS LESS REIMBURSING BANK’S CHARGES DEM 75.00 AND CABLE CHARGES. NEGOTIATION BANK’S DISCOUNT AND/OR INTEREST, IF ANY PRIOR TO REIMBURSEMENT BY US ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY.
Avviso ben. tramite 57d : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA,
TELEX NO. 551032 CECARI I, S.W.I.F.T. CODE CECRIT2C15.
Inform. Banca/banca 72 : THE REIMBURSEMENT UNDER THIS DOCUMENTARY CREDIT IS SUBJECT TO THE UNIFORM RULES FOR BANK TO BANK REIMBURSEMENT, ICC PUBBLICATION NO 52516.”
Non appena ricevuto, il credito documentario и stato comunicato a mezzo fax al beneficiario, in modo che questi ne potesse prendere visione immediatamente, ed in giornata и stato notificato allo stesso con un apposito modulo predisposto dalla Cassa di risparmio di Cesena.
Contemporaneamente l’operazione и stata contabilizzata registrando l’importo di Dem 200.000,00 nel conto “Impegni e rischi per crediti documentari”.
Come si puт notare, anche da una veloce lettura del testo della lettera di credito, alcune indicazioni contenute non corrispondono alla volontа del venditore, espressa nei documenti 3.1.3 e 3.1.4 ; per questo motivo fra beneficiario e ordinante sono iniziate trattative dirette che hanno portato ad una variazione dei termini del credito documentario.
Il testo della modifica, riportato nel documento 3.1.7, ci и giunto direttamente tramite S.W.I.F.T. con un messaggio non cifrato per cui и stato necessario un’ulteriore messaggio di autentica da parte di una terza banca.
Documento 3.1.7 - 13/11/96 - Modifica del credito documentario.
“Messaggio swift MT999
Banca mittente : BANK W - CHINA
Banca destinataria : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
trn *20 : 12 34567
Related Reference 21 : 98765
Narrative *79 : THE FOLLOWING MESSAGE WILL BE AUTHENTICATED BY Z BANK PLC, LONDON WITH MT 199.
MT 707 DOCUMENTARY CREDIT AMENDMENT
Our ref. : 12 34567
Your ref. : 98765
Issuing bank’s ref. : 12 34567
Issuing bank : BANK W, CHINA
Date of issue : 24OCT96
Date of amendment : 13NOV96
No. of amendment : 01
Beneficiary : SOCIETA’ X
New expiry date : 31DEC96
Latest date of shipment : 10DEC96 ==>
Other amendments :
Field 48 : PLS REPLACE 15 DAYS WITH 21 DAYS
Field 41D : PLS REPLACE ANY BANK WITH CECRIT2C (CASSA DI RISPARMIO DI CESENA) BY NEGOTIATION
Field 42C AND 42D : PLS DELETE
Field 46A : DOCUMENTS REQUIRED
A) PLS REPLACE ITEM 1 WITH SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 3 COPIES
B) PLS REPLACE ITEM 3 WITH FULL SET OF CLEAN ON BOARD MARINE BILLS OF LADING MADE OUT TO THE ORDER OF BANK W MARKED FREIGHT PREPAID AND NOTIFY THE ‘SOCIETA’ Y’ , MENTIONING THIS D.C. NUMBER.
Bank to bank informations : FIELD 78 REMAINS UNCHANGED WITHOUT ADDING FIELD 53A THIS AMENDMENT REFER TO YOUR CABLE DD 06NOV96. ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.”

La modifica и stata comunicata a mezzo fax al cliente e poi inviata per raccomandata, con apposito modulo, in due copie ; il beneficiario ha accettato le nuove disposizioni della lettera di credito, restituendo alla banca una copia firmata in calce alla dichiarazione : “Abbiamo preso debita nota delle modifiche apportate alle condizioni del credito suddetto e con la presente dichiariamo di accettarle integralmente”.
L’avvenuta accettazione della modifica и stata a questo punto comunicata alla banca emittente.
La modifica riguarda diversi aspetti del credito documentario :
• vengono concessi dieci giorni in piщ per la spedizione del macchinario portando l’ultima data di spedizione dal 30/11/96 al 10/12/96 ;
• vengono concessi 21 giorni, e non piщ 15, per la presentazione dei documenti in banca dopo l’avvenuta spedizione, sempre e comunque entro la data di scadenza del credito, ossia il 31/12/9617 ;
• vengono eliminate dai documenti richiesti le tratte che, nonostante le indicazioni precedenti l’emissione del credito documentario, erano rimaste nel testo ;
• vengono modificati alcuni dettagli circa i documenti da presentare in modo da non creare problemi al venditore18 ;
E’ da sottolineare come l’ordinante non abbia assolutamente voluto trasformare la lettera di credito19 da “by negotiation” in “by payment”, ossia da “per negoziazione20” in “per pagamento21” ; il motivo и chiaro : l’ordinante vuole che la propria banca controlli la conformitа dei documenti prima di eseguire il pagamento e non si fida di un pagamento liberatorio effettuato direttamente dalla banca avvisante che и la banca del beneficiario.
Per il venditore italiano si poneva, a questo punto, il problema di eliminare il rischio derivante dal fatto di essere beneficiario di un credito documentario per negoziazione.
Questo rischio consiste nel fatto che il pagamento dei documenti avviene soltanto col benestare della banca emittente che и residente in un paese straniero22 ed и anche banca dell’ordinante ; conseguentemente vi и puт essere, soprattutto in certi paesi, la possibilitа che il compratore, nel caso non abbia piщ interesse all’esecuzione del contratto, riesca a convincere la banca a non pagare, appigliandosi a lievi difformitа relative ai documenti.
Normalmente per ovviare a questo tipo di rischi il beneficiario potrebbe chiedere alla propria banca di confermare il credito documentario ; infatti “La conferma di un credito irrevocabile da parte di un’altra banca, su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito”23.
Quindi grazie alla conferma il beneficiario и sicuro che se presenta documenti conformi alla propria banca riceverа il pagamento nei modi e nei tempi stabiliti, senza correre nessun tipo di rischio.
Nel caso in esame non и, comunque, possibile aggiungere la conferma in quanto vi и l’espressa dicitura :
“Istr. di conferma : WITHOUT”24,
ossia la banca emittente non vuole che la lettera di credito da lei emessa sia confermata25.
Per il beneficiario, a questo punto, l’unica soluzione и chiedere alla Cassa di risparmio di Cesena uno “star del credere”.
Lo “star del credere” и una obbligazione della banca del beneficiario verso quest’ultimo a pagare l’importo dei documenti, qualunque sia la posizione della banca emittente, se :
a) i documenti giungeranno regolarmente alla banca emittente ;
b) i documenti saranno trovati in ordine dalla banca emittente26.
In questo modo il beneficiario riesce ad eliminare il rischio paese, ossia l’eventualitа del mancato pagamento dovuto al fallimento della banca emittente o dovuto alla chiusura dei mercati valutari, mentre a suo carico rimane il rischio di smarrimento dei documenti27.
Lo “star del credere” equivale, in pratica, alla conferma del credito documentario da parte della banca avvisante, a condizione che i documenti pervengano alla banca emittente e siano da quest’ultima trovati conformi ai termini e alle condizioni del credito28.
La Cassa di risparmio di Cesena, valutato il rischio da assumere, tenuto conto che il paese in oggetto и la Cina, e data la soliditа finanziaria della Bank W (banca emittente) che и la filiale cinese di un’importante azienda di credito di Hong Kong, ha ritenuto di poter assumere lo “star del credere” e lo ha comunicato in data 25/11/96 al beneficiario col documento 3.1.8.

Documento 3.1.8 - 25/11/96 - Emissione da parte della Cassa di risparmio di Cesena dello Star del credere a favore del beneficiario.

Star del credere n. 98765
Oggetto : Cred. Doc. n. 12 34567 emesso da Bank W - China il 24/10/96 per ordine della Societа Y, a vs. favore, valido fino al 31/12/96 per l’importo di Dem 200.000,00 (duecentomila Marchi tedeschi) per presentazione dei documenti presso le ns. casse e pagabili presso le casse della Bank W.
____________
La presente per comunicarvi di aver regolarmente ricevuto la stimata vostra del 20/11/1996 cosм concepita : ==>
=
durante il loro esame, prima dell’inoltro alla Bank W - China.
In considerazione del suddetto vostro impegno, resta inteso che noi vi surroghiamo espressamente in tutti i nostri diritti ed azioni nei confronti della Bank W - China fermo restando che dove possano essere sollevate eccezioni in merito a questa surroga noi faremo quanto necessario per recuperare i crediti che giа vi cediamo.
Ci impegnamo quindi :
* a presentare a mezzo Vostro i documenti in utilizzo del suddetto credito,
* a tenervi informati di qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione della fornitura relativa al credito documentario di cui trattasi,
* a svolgere, con spese a vostro carico presso gli enti o soggetti comunque coinvolti nelle operazioni di esportazione e/o di credito documentario, tutte quelle azioni che si rivelassero, a vostro insindacabile giudizio, necessarie per il recupero delle somme da Voi pagateci in virtщ della concessione del Vostro Star del credere, ed a mettere a Vostra disposizione la documentazione che doveste richiedere relativamente a questa negoziazione.
L’eventuale vostro pagamento, in virtщ del suddetto vostro impegno, verrа effettuato in lire interne, al cambio di mercato che verrа concordato il giorno di pagamento.
Per lo star del credere che, come sopra richiestoVi, andrete ad assumere, ci addebiterete in via anticipata una commissione del 4,00 per mille per trimestre.
Ci и gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti.

Societа X >
Di quanto precede prendiamo buona nota e ci ==>
= dichiariamo d’accordo circa l’assunzione da parte nostra dello star del credere relativo al credito in oggetto e, pertanto, ci impegnamo nei vostri confronti ad effettuare il pagamento dei documenti richiesti dal credito, riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni relative anche dalla banca emittente, qualora quest’ultima non dia corso al pagamento e/o al trasferimento per sua insolvenza, di diritto o di fatto, o a causa di provvedimenti delle autoritа del suo Paese aventi carattere di ‘atto di principe’.
Resta inteso che il mantenimento del nostro impegno, in caso di modifica delle condizioni del credito, и subordinato all’accettazione della stessa anche da parte nostra.
Il presente impegno и valido fino al 25/02/97.
Con nostra contabile a parte provvediamo ad addebitare il vostro conto presso di noi per le commissioni e spese inerenti al presente star del credere.
Distinti saluti.

Cassa di risparmio di Cesena Spa
Il Direttore Generale ”

Alla stessa data sono addebitate al beneficiario le commissioni per il rilascio dello star del credere pari a Lire 600.000, corrispondenti al 3,00 per mille a trimestre29, mentre presso la Cassa di risparmio di Cesena si и provveduto a mutare il tipo di contabilizzazione del rischio dell’operazione in corso in quanto, come si evidenzia dalla lettura dello “star del credere”, ben maggiori sono ora le responsabilitа .
In data 16/12/96, quindi, entro i termini stabiliti dalla lettera di credito, il beneficiario ha consegnato i documenti per la verifica della loro conformitа accompagnati dal documento 3.1.9.
Documento 3.1.9 - 16/12/96 - Lettera di accompagnamento ai documenti relativi al credito documentario.
“In riferimento al credito documentario n. 12 34567 del 24/10/96 da voi confermato con Vs. star del credere n. 98765 del 25/11/96, Vi rimettiamo in allegato alla presente i documenti richiesti dal credito in oggetto, facendoVi, divieto assoluto di spedirli nel caso riscontraste la benchй minima irregolaritа, causante anche solo una riserva interna (in questo caso Vi preghiamo contattarci telefonicamente al piщ presto).
Nel caso invece in cui i documenti fossero perfettamente conformi al credito, rimaniamo in attesa della Vostra lettera di impegno al pagamento.
Cordiali saluti.
Allegati :
3/3 Commercial invoices
3/3 Packing list
3/3 Bill of lading
2/2 Certificate of quality
1/1 Beneficiary certificate
Att.ne : Il certificato assicurativo ci sarа fatto pervenire max. martedм 17 c.m. a completamento dei documenti per l’utilizzo del credito.”

Il controllo dei documenti30 и avvenuto osservando che tutto fosse “strettamente conforme”31 al testo del credito documentario ed alla modifica che ne ha fatto seguito, come espressamente richiesto dal beneficiario, in modo che la banca emittente non avesse nessun elemento per un’eventuale contestazione, circa la non conformitа dei documenti.
Come d’uso32 il controllo и stato effettuato da due diversi operatori, in momenti differenti, in modo che una doppia verifica aumenti il margine di sicurezza circa la conformitа dei documenti alle prescrizioni del credito documentario.
In data 19/12/9733 un primo set di documenti34 и stato spedito per mezzo del corriere veloce D.h.l., mentre il secondo ed ultimo set и stato inviato il giorno seguente.
In allegato ai documenti relativi al credito documentario и stato inviato un modulo di accompagnamento con la richiesta del pagamento :
“In total availment of the credit mentioned above, we have withdrawn the following documents which we are remitting by two consecutive courier sets, in cover of the same, please credit us, with Bank C - Frankfurt, quoting our ref. 98765, by S.W.I.F.T. Dem 200,000.00 at sight.”
In data 07/01/97 la Cassa di risparmio di Cesena ha ricevuto direttamente per S.W.I.F.T. (documento 3.1.10) da una corrispondente inglese la conferma che i documenti erano conformi al credito e che il pagamento era avvenuto.
Documento 3.1.10 - 07/01/97 - Comunicazione avvenuto pagamento a mezzo banca corrispondente.
“Messaggio swift MT199
trn *20 : 5656
Related reference 21 : 98765
Narrative *79 : OUR REF 2121 WITHOUT RESPONSABILITY OR LIABILITY ON THE PART OF THIS BANK OR ANY OF ITS OFFICERS WE RELAY THE FOLLOWING AUTHENTICATED SWIFT MESSAGE ON BEHALF OF BANK W - CHINA.
PLEASE REPLAY DIRECT TO THEM
QUOTE
TO : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
(SWT : CECRIT2C)
FM : BANK W
RE YR REF NO 98765
OUR REF NO. 5656 UNDER D.C. NO. 12 34567
TOTAL AMOUNT CLAIMED : DEM 200,000.00
CHARGES DEDUCTED : CABLE CHARGES DEM 60.00
REIMBURSEMENT FEE DEM 75.00
AMOUNT REIMBURSED/PAID : DEM 199,865.00
WE REIMBURSE THROUGH : BANK T - DUESSELDORF
YOU REIMBURSE THROUGH : BANK C - FRANKFURT
BEST REGARDS.
I/E
UNQUOTE”
Nella stessa giornata и pervenuta, dalla nostra corrispondente in Marchi tedeschi, la Bank C - Frankfurt, la conferma che nel conto “nostro”35 era pervenuto un accredito di Dem 199.865,00.
E’ interessante analizzare il tempo trascorso dall’invio dei documenti (19/12/96) alla notizia del pagamento del credito documentario (07/01/97).
Sono passati ben 19 giorni, ma nonostante l’apparenza siamo ancora nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 13 punto b delle NUU, ossia siamo nell’ambito “di un ragionevole periodo di tempo” e quindi entro “i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricevimento dei documenti” ; bisogna infatti tenere presente che per la consegna in Cina sono previsti, dal corriere veloce utilizzato, almeno 2 o 3 giorni, a cui bisogna aggiungere le festivitа del paese Cina e quelle dei paesi coinvolti nel pagamento, ossia Germania e Italia (il 4, 5, 6 Gennaio 1997 non erano lavorativi).
Contemporaneamente la Cassa di risparmio di Cesena ha avvisato il beneficiario dell’ avvenuto accredito e il giorno seguente, come da disposizioni ricevute, l’importo и stato utilizzato per estinguere il finanziamento all’esportazione in Marchi tedeschi, che il cliente aveva aperto al momento della conclusione del contratto36, dedotte le spese sostenute e le commissioni di notifica, di modifica e di utilizzo.
E’ interessante notare come in questa operazione siano stati coinvolti ben sei istituti di credito : la Bank E - China ha partecipato solo alle fasi precedenti alla emissione del credito documentario poi и uscita di scena ; la banca emittente и stata la bank W - China, mentre la banca avvisante и stata la Cassa di risparmio di Cesena ; la Z Bank - London и intervenuta per autenticare i messaggi fra banca emittente e avvisante che non erano corrispondenti diretti ; Bank T - Duesseldorf и stata la banca rimborsante che ha accreditato la banca del beneficiario tramite la Bank C - Frankfurt, corrispondente in marchi tedeschi della stessa.
3.2 Il caso di un’esportazione nelle Filippine.
L’operazione che esaminiamo in questo paragrafo riguarda la compravendita di una macchina per la lavorazione del ferro per un valore di Usd37 400.000,00 pari a Lire 617.000.000.
Il venditore ed esportatore и la Societа X, cliente italiano della Cassa di risparmio di Cesena, mentre il compratore ed importatore и la Societа Y delle Filippine cliente della M Bank - Manila, banca emittente.
Il contratto и stato stipulato in data 22/08/95, stabilendo in esso che il pagamento venisse effettuato a mezzo lettera di credito confermata a favore del venditore italiano.
Il 31/08/95 la Cassa di risparmio di Cesena ha ricevuto, tramite corriere veloce D.H.L, da E Bank - Milano una lettera di accompagnamento di quest’ultima (Documento 3.2.1), copia del credito documentario a mezzo telex (Documento 3.2.2) e la relativa prima modifica (Documento 3.2.3), immediatamente comunicati per fax al beneficiario.
Documenti 3.2.1 - 31/08/95 - Lettera di accompagnamento di E Bank - Milano al credito documentario.
“Advising bank : Opening bank :
Cassa di risparmio di Cesena M Bank - Manila
Dear Sirs :
At the request of the above named issuing bank and without any engagement or responsibility on our part. We are pleased to advise ==>
=
their attached irrevocable documentary letter of credit no. 123abc (The ‘credit’).
In favour of Societа X
issued by order of Societа Y - Manila
in the amount of maximum Usd 400,000.00
valid until 30 March 1996 at Italy
This advice is subject to the condition that documents indicating goods originating from, or shipment to or from, any U.S. sanctioned country, i.e. Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea or Yugoslavia (Serbia, Montenegro, and/or areas in the Republic of Bosnia-Herzegovina under the control of bosnian serb forces) will not be accepted. In addition, the exportation to importation from or transhipment of goods through, the united nations protected areas of the republic of Croatia is prohibited. Please note that documents indicating U.S. sanctioned countries will be seized and retained by us unless or until a license is issued by the U.S. Treasury38.
The credit is restricted for negotiation/payment to us. Therefore, documents for negotiation/payment under the credit must be presented to us.
Should the terms and conditions of the credit not be to the beneficiary’s requirements, please have him contact his customer for a suitable amendment. ==>
=
Please note that since we have to obtain reimbursement from a third party. Settlement under the credit will only be made to you when cover is received.
Our commission will be charged according to the credit terms upon presentation of documents or, if unutilized, after expiry of the credit.
Kindly deliver the credit to the beneficiary.
La presente comunicazione и relativa ad un credito documentario di cui alle specifiche sopra indicate in lingua inglese. In caso di difficoltа nella comprensione del testo in lingua inglese, vi preghiamo di contattare la E Bank, filiale di Milano.
In any communication with us, please always quote our reference number.
This credit is subject to the uniform customs and practice for documentary credits (1993 revision) international chamber of commerce publication no. 500.
Yours Faithfully.
E Bank
Authorised signature(s)
This documents consists of 2 page(s)”
Documento 3.2.2 - 22/08/95 - Copia del credito documentario a mezzo telex.
“to : E Bank - Milan
from : M Bank - Manila
our msg. 2121
Test 22 - xxxxx39 for Usd 400,000.00 dtd 08/22/95
Have issued our irrevocable40 letter of credit no. 123abc
Beneficiary : Societа X
Accountee : Societа Y
for Usd 400,000.00
latest shipment date February 28, 1996 expiring march 30, 1996 in Italy.
Draft drawn on M Bank - Manila
at sight accompanied by the following documents :
1) Full set of clean on board ocean bills of lading in triplicate issued to the order of M Bank - Manila marked ‘freight prepaid’ notify buyer
2) Beneficiary’s signed commercial invoice in triplicate stating that it covers : Full plate roll model FFF (mm 2000 x 100) complete with standard equipment
CIF41 Manila
3) Marine insurance certificate or policy, in duplicate for 11542 ==>
= percent of full invoice value, covering warehouse to warehouse clause (including risk of fire), to be effected by seller. War risk insurance policy or certificate including strikers, riots, civil commotion and marine extension clause.
Shipment effected prior to opening date and after expiry date of this credit not permitted.
PSTT statistical code number should be indicated on all relative documents : 22-890.
All copies of shipping documents such as but not limited to bill of lading (B/L), airway bill (AWB9 or postal receipt must legibly contain the L/C number pertaining to the shipment.
Shipment from any Italian port to Manila, Philippines.
Partial shipment and transhipment are not permitted.
Please telex advise to : Cassa di risparmio di Cesena - Cesena
telex 551032 CECARI I - S.W.I.F.T. CODE CECRIT2C.
Drawings against this credit shall be subject to the presentation of a copy of a final settlement invoice bearing an adhesive security label affixed by Union generale de surveillance s.a. (Ugs s.a.) or its authorized affiliates and representatives bearing the number and date of the corresponding clean report of findings (crf). No letter of guarantee shall be accepted from the supplier for non-presentation of the prescribed adhesive security label.
All bank’s charges for buyer’s account43.
F Bank - Manila will add their confirmation to this L/C.
Instruction to negotiating bank-please telex advise us two (2) days prior negotiation.
We hereby agree with the drawers, endorsers and bonafide holders of drafts drawn under and in compliance with the terms of this credit ==>
==> that the same shall be duly honored on due presentation.
Except so far as otherwise expressly stated this documentary credit is subject to uniform customs and practice for documentary credits (1993 Revision) ICC (Brochure no. 500)44.
For reimbursement :
Please draw on our account with F Bank - Manila.
This is operative credit instrument.
M Bank - Manila”

Documento 3.2.3 - 29/08/95 - Modifica nr. 1 del credito documentario per avvenuta conferma da parte della F Bank - Manila.
“Advising bank : Opening bank :
Cassa di risparmio di Cesena M Bank - Manila
Amendment no. 145
Dear Sirs :
At the request of the above named issuing bank and without any engagement or responsibility on our part. We are pleased to advise their attached amendment to the irrevocable documentary letter of credit no. 123abc (the ‘credit’). ==>
= In favour of Societа X
issued by order of Societа Y
in the amount of maximum Usd 400,000.00
valid until 30 March 1996 at Italy
Kindly deliver the amendment to the beneficiary.
All other terms and conditions remain unchanged. The amendment is to be considered as part of the above mentioned credit and must be attached thereto.
In the terms and conditions are not acceptable to the beneficiary, please inform us immediately or have him contact his customer for a suitable amendment.
+Further to our advising letter dated 22 august 1995, please advise +beneficiaries that F Bank - Manila, Philippines have now added their +confirmation to this letter of credit.
___________________
La presente comunicazione и relativa ad un credito documentario di cui alle specifiche sopra indicate in lingua inglese. In caso di difficoltа nella comprensione del testo in lingua inglese, vi preghiamo di contattare la E Bank, filiale di Milano.
In any communication with us, please always quote our reference number.

This credit is subject to the uniform customs and practice for documentary credits (1993 revision) international chamber of ==>
commerce publication no. 500.
Yours Faithfully.
E Bank
Authorised signature(s)
This documents consists of 2 page(s)”

Il giorno seguente, ossia il 1° settembre 1995, il credito documentario и stato notificato al cliente, assieme alla modifica relativa all’aggiunta della conferma da parte della F Bank di Manila e contemporaneamente l’operazione и stata contabilizzata per Usd 400.000,00 nel conto “Impegni e rischi per crediti documentari”.
La lettera di credito pervenuta al beneficiario non rispondeva appieno agli accordi contrattuali ; per questo motivo, dopo diverse insistenze da parte del venditore nei confronti del compratore, и pervenuta agli sportelli della Cassa di risparmio di Cesena una seconda modifica in data 24/10/95 (Documento 3.2.4) e la lettera di conferma da parte della E Bank - Milano (Documento 3.2.5).
Documento 3.2.4 - 16/10/95 - Modifica nr. 2 del credito documentario.
“to : E Bank - Milan
from : M Bank - Manila
our msg. No. 3434 ==>
= test 24-xxxxx for no amount dtd 10/16/95
cc : F Bank - Manila
re our telex dated august 22/95 msg. 2121 our L/C 123abc for Usd 400,000.00 in favour of Societа X accountee Societа Y amended to wit :
First amendment46
+Latest shipment date extended to 31 May 1996
+Expiry date extended to 21 June 1996
+Beneficiary simple receipt instead of draft is acceptable.
+Confirmation charges for buyer’s account.
+This credit is restricted for negotiation/payment to E Bank - Milan.
+Please add your confirmation to this L/C.
all other terms and conditions remain unchanged.
M Bank”
Documento 3.2.5 - 17/10/95 - Lettera di conferma del credito documentario da parte della E Bank - Milano.
“Advising bank : Opening bank :
Cassa di risparmio di Cesena M Bank - Manila
Amendment no. 247
Dear Sirs : ==>
= At the request of the above named issuing bank and without any engagement or responsibility on our part. We are pleased to advise their attached amendment to the irrevocable documentary letter of credit no. 123abc (the ‘credit’).
In favour of Societа X
issued by order of Societа Y
in the amount of maximum Usd 400,000.00
valid until 21 June 1996 at Italy
Kindly deliver the amendment to the beneficiary.
At the request of the above-named issuing bank we add our confirmation to this credit and we hereby engage that all drafts and/or documents drawn under and in compliance with the terms and conditions of the credit, will be duly honored on presentation.
All other terms and conditions remain unchanged. The amendment is to be considered as part of the above mentioned credit and must be attached thereto.
In the terms and conditions are not acceptable to the beneficiary, please inform us immediately or have him contact his customer for a suitable amendment.
La presente comunicazione и relativa ad un credito documentario di cui alle specifiche sopra indicate in lingua inglese. In caso di difficoltа nella comprensione del testo in lingua inglese, vi preghiamo di contattare la E Bank, filiale di Milano.
In any communication with us, please always quote our reference number. ==>
= This credit is subject to the uniform customs and practice for documentary credits (1993 revision) international chamber of commerce publication no. 500.
Yours Faithfully.
E Bank
Authorised signature(s)
This documents consists of 2 page(s)”
La modifica и stata comunicata a mezzo fax al cliente e poi inviata per raccomandata, lo stesso giorno di ricevimento, ossia il 24/10/95, con apposito modulo in due copie ; il beneficiario ha accettato le nuove disposizioni della lettera di credito restituendo alla banca una copia firmata in calce alla dichiarazione : “Abbiamo preso debita nota delle modifiche apportate alle condizioni del credito suddetto e con la presente dichiariamo di accettarle integralmente”.
L’avvenuta accettazione della modifica и stata a questo punto comunicata alla banca emittente.
Diversi aspetti risultano modificati :
• l’ultima data di spedizione и posticipata di tre mesi, accogliendo la richiesta del venditore che aveva bisogno di maggior tempo per fabbricare la macchina. Di conseguenza viene estesa al 21 giugno la data di scadenza del credito documentario ;
• viene richiesta una ricevuta bancaria (simple receipt) al posto della cambiale tratta per ovviare alle spese di bollo ;
• si ribadisce che le spese di conferma sono a carico dell’ordinante ;
• si richiede la conferma del credito documentario alla banca italiana, ossia alla E Bank - Milano. E’ questa la massima concessione che riesce a fare l’ordinante ; il beneficiario infatti aveva inizialmente richiesto un credito confermato dalla Cassa di risparmio di Cesena ed, invece, aveva ricevuto una conferma da F Bank - Manila. A questo punto sono iniziate ulteriori trattative dirette fra ordinante e beneficiario che hanno portato alla conferma da parte di una banca italiana, la E Bank - Milano (corrispondente diretta della banca emittente), in quanto l’ordinante non intendeva assolutamente che la banca del beneficiario (Cassa di risparmio di Cesena) avesse la possibilitа di controllare e pagare direttamente i documenti in modo liberatorio. Avendo dato la possibilitа alla E Bank - Milano di confermare il credito documentario, la banca emittente ha riservato alla stessa la possibilitа di negoziazione/pagamento.

Il beneficiario, preso atto dell’impossibilitа di avere un credito confermato dalla propria banca, la Cassa di risparmio di Cesena, e volendo diminuire i rischi relativi all’operazione, in data 13/02/96 ha chiesto il rilascio di uno “star del credere”48.
In questo specifico caso, in cui la banca confermante и una banca italiana, lo “star del credere” non sopperisce al rischio paese, che rimane identico, ma riesce a proteggere il beneficiario soltanto dal rischio di fallimento della E - Bank - Milano.
Puт sembrare esagerato richiedere uno “star del credere” in una simile occasione, ma bisogna considerare la volontа del beneficiario di avere rapporti esclusivamente con la propria banca di cui si fida pienamente49.
In data 14/02/96 la Cassa di risparmio di Cesena, visto la soliditа della banca in oggetto e tenuto conto che si tratta della filale italiana di una prestigiosa banca statunitense50, ha deciso di assumere lo “star del credere” con scadenza 11/07/96, ossia venti giorni dopo la scadenza del credito documentario fissata per il 21/06/96, e lo ha comunicato al beneficiario.
Alla stessa data sono state addebitate al beneficiario le commissioni per il rilascio dello “star del credere” pari a Lire 4.900.000, corrispondenti al 4,00 per mille a trimestre51 ; contemporaneamente la Cassa di risparmio di Cesena ha provveduto a cambiare il tipo di contabilizzazione di rischio del credito documentario in quanto le responsabilitа sono aumentate.
In data 05/06/96 il beneficiario ha consegnato presso i nostri sportelli i documenti richiesti dal credito documentario.
E’ da osservare che la data di consegna dei documenti rientra nel termine di validitа del credito documentario, ma и posteriore alla data stabilita come ultima per la spedizione della merce ; occorre, quindi, verificare che la data dell’invio della merce sia entro il 31/05/9652.
La verifica della conformitа dei documenti и avvenuta nei giorni seguenti osservando che tutto fosse “strettamente conforme” al testo del credito documentario ed alle modifiche che sono seguite, come espressamente richiesto dal beneficiario, in modo che la banca emittente non avesse alcun motivo per contestare la conformitа dei documenti.
Come di prassi la verifica и stata effettuata da due operatori in momenti differenti, in modo che un doppio controllo aumenti il margine di sicurezza circa la conformitа dei documenti alle prescrizioni del credito documentario.
In data 10/06/9653 i documenti, ritenuti conformi, sono stati spediti alla E Bank - Milano tramite corriere veloce D.H.L. con la seguente dicitura :
“In totale utilizzo del credito a margine abbiamo ritirati i documenti sottoindicati che rimettiamo per D.H.L., a copertura degli stessi accreditateci a vista presso la N Bank - New York, citando in nostro rif. 989898, per S.W.I.F.T. Usd 400.000,00.
In questa occasione54 i documenti rappresentativi della merce sono stati inviati in un unico set alla banca destinataria ; questo perchй tutti i documenti dovevano essere assolutamente a Milano, piazza in cui scadeva il credito documentario, entro il 18/06/96, ossia entro 21 giorni dalla data di spedizione della merce55.
L’inviare un unico plico aveva, quindi, lo scopo di evitare il rischio di un ritardo nella consegna, che avrebbe fatto considerare “vecchi” i documenti e quindi non piщ conformi al credito documentario56.
In data 14/06/96 и arrivato (Documento 3.2.6) presso Cassa di risparmio di Cesena uno S.W.I.F.T. con la notizia dell’accredito nel conto “nostro” presso la N Bank - New York di Usd 399.915,00.
Documento 3.2.6. - 14/06/96 - Comunicazione avvenuto pagamento tramite S.W.I.F.T.
“Messaggio Swift MT202
trn *20 : 2424
Related reference *21 : 2424
Date/Cur/Amt *32a :Date 960618 Currency USD Amount 399.915,00
Sender’s Correspondent 53d : N BANK - NEW YORK
Receiver’s Correspondent 54d : N BANK - NEW YORK
Account with institute 57d : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
Beneficiary institute *58d : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
Sender to receiver info. 72 : /BNF/RIF/989898/Societa’ X/
//B/O M BANK.”
In seguito (documento 3.2.7) и arrivata la lettera di conferma dell’avvenuto pagamento da parte della E Bank - Milano con la specifica delle spese detratte dall’importo dovuto.
Documento 3.2.7 - 17/06/96 - Conferma avvenuto pagamento con specifica spese.
“Dear sirs :
We have negotiated/paid documents presented by you for the amount of Usd 400,000.00 under the above referenced letter of credit issued by M Bank - Manila, Philippines (‘issuing bank’).
Please find our statement below : ==>
= drawing amount Usd 400,000.00
less :
reimbursement commission Usd 85.0057
Total : Usd 399,915.00
This presentation is subject to the uniform customs and practice for documentary credits (1993 revision) international chamber of commerce publication no. 500.
Yours Faithfully.
E Bank
Authorised signature(s)
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In data 17/06/96 il beneficiario и stato accreditato in conto corrente come da sue disposizioni, al netto delle commissioni di utilizzo dello “star del credere” spettanti alla Cassa di risparmio di Cesena.
La E Bank - Milano ha beneficiato delle commissioni di notifica, di modifica e di utilizzo, dato che il credito era piazzato sulle sue casse58 e le ha richieste direttamente alla banca emittente in quanto : “All bank’s charges for buyer’s account”59.
In conclusione hanno partecipato a questo credito documentario cinque istituti bancari : come banca emittente abbiamo la M Bank - Manila, come prima confermante poi sostituita la F Bank - Manila, come notificatrice e confermante la E Bank - Milano, come rimborsante la N Bank - New York e infine la Cassa di risparmio di Cesena come banca del beneficiario.
E’ interessante notare come, da un punto di vista economico, F Bank - Manila, E Bank - Milano e N Bank - New York siano la stessa banca essendo la N Bank - New York la sede centrale e gli altri due istituti filiali nelle Filippine ed in Italia, mentre per le NUU sui crediti documentari, pubblicazione 500, “Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca”60.
3.3 Il caso di un’importazione dal Marocco.
Nel caso che esaminiamo in questo paragrafo la Societа X, cliente della Cassa di risparmio di Cesena, и una importatrice di sementi che ha appena concluso un contratto di compravendita con la Societа Y - Marocco.
In data 28/05/97 un rappresentante della Societа X si и presentato agli sportelli del Servizio Estero della Cassa di risparmio di Cesena con una fattura facsimile61 a quella originale della Societа Y.
Nel riquadro “Mode de paiement” compariva la seguente dicitura :
“L/C irrevocabile et confirmйe payable a 90 jours date de connaissement aupres de : Bank A - Maroc pour FRF 360.000,00 C+F62”.
Il cliente ha sottoscritto il modulo “MOD. EST 551” per l’apertura di un credito documentario63 e contemporaneamente si sono concordate le clausole da applicare, secondo gli accordi contenuti nel rapporto di valuta64.
In giornata la Cassa di risparmio di Cesena ha predisposto il credito documentario per telex, in quanto la Bank A - Marocco, scelta dall’esportatore, non era ancora banca abilitata ad operare tramite S.W.I.F.T. ; prima di inviarlo alla banca corrispondente e farlo quindi diventare uno strumento vincolante per le parti65, и stato spedito per fax alla Societа X, per farne verificare ulteriormente la corrispondenza agli accordi presi con la Societа Y.
Il consenso dell’importatore и stato immediato, tanto che il credito documentario и riuscito a partire, a mezzo telex, lo stesso giorno, ossia in data 28/05/97.
3.3.1 - 28/05/97 - Emissione del credito documentario a mezzo telex.
“551032 CECARI I
TRASMISSIONE AUTOMATICA
MSG 380659
FROM : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - CESENA - ITALY
TO : BANK A - CASABLANCA - MAROCCO
TEST KEY DD 28 MAY 1997 ON FRF 360.000,- BETWEEN US AND BANK B - AMSTERDAM (THE NETHERLANDS) : 054766.
WE ISSUE IRREVOCABLE67 DOCUMENTARY CREDIT NO. 3344
DATE AND PLACE OF EXPIRY 21 JULY 1997 MOROCCO68
APPLICANT : SOCIETA’ X - ITALY
BENEFICIARY : SOCIETA’ Y - MOROCCO
AMOUNT : MAX FRF 360.000,- (THREE HUNDRED SIXTY THOUSAND FRENCH FRANCS ONLY)
CREDIT AVAILABLE WITH YOU BY DEF PAYMENT AT 90 DAYS AFTER B/L DATE ==>
=
* PARTIAL SHIPMENT : NOT ALLOWED
* TRANSHIPMENT : NOT ALLOWED
SHIPMENT FROM ANY MOROCCO PORT TO LEGHORN PORT69 WITHIN 30 JUNE 1997
COVERING :
THREE FULL CONTAINER CONTAINING :
60.000 KGS DE SEMENCES DE FEVES AMBRA AT FRF 6,00/KG FOR A TOTAL AMOUNT OF MAX FRF 360.000,- C AND F LEGHORN AS PER PROFORMA INVOICE NO. 33 DD 16MAY97
DOCUMENTS REQUIRED :
• SIGNED COMMERCIAL INVOICE, 3-FOLD
• 2/3 BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER BLANK ENDORSED MARKED FREIGHT PREPAID, NOTIFY APPLICANT
• PACKING LIST, 2-LIST
• PHITOSANITARY CERTIFICATE, COPY
• EUR 1 CERTIFICATE, PHOTOCOPY
• ORANGE CERTIFICATE SHOWING PURITY 99PC AND GERMINATION 85PC MINIMUM, ORIGINAL
• COPY OR PHOTOCOPY OF FAX SENT BY BENEFICIARY TO APPLICANT’S FAX NBR 0039 547 31133113 IMMEDIATELY AFTER SHIPMENT ADVISING ALL SHIPMENT DETAILS FOR INSURANCE PURPOSES70 ==>
=
• BENEFICAIRY’S DECLARATIONS ATTESTING THAT ONE ORIGINAL B/L PLUS ONE NOT NEGOTIABLE COPY OF B/L AND ORIGINAL OF COMMERCIAL INVOICE , PACKING LIST, PHITOSANITAY CERTIFICATE, EUR1 CERTIFICATE TRAVEL WITH THE GOODS BY SHIP CAPTAIN MAIL.
ALL CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE ITALY ARE FOR BENEFICIARY’S ACCOUNT
REIMBURSEMENT :
FOR YOUR PAYMENT UNDER THIS CREDIT YOU ARE AUTHORIZED TO CLAIM REIMBURSEMENT AT MATURITY I.E. 90 DAYS AFTER B/L DATE, FROM BANQUE P - PARIS
DOCUMENTS TO BE SENT IN ONE SET BY COURIER TO OUR ADDRESS
PLS URGENTLY ADVISE BENEFICIARY ADDING YOUR CONFIRMATION THROUGH YUR AGENCY 25 (BENEFICIARY’S ACCOUNT 22 55 88)
SUBJECT TO UCP 1993 ICC PUBLICATION 500
COLL. : 28MAY97 / FRF 360.000,00 / 0547 / 3344 / 21 JULY 97 / FRF 360.000,00 / 30 JUNE 9771 ==>
=
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - ITALY
551032 CECARI I”
Alla stessa data, ossia il 28/05/97, la Cassa di risparmio di Cesena ha inviato con messaggio S.W.I.F.T. MT 740 (Documento 3.3.2) alla Banque P - Paris l’autorizzazione a pagare la Bank A - Marocco alla richiesta di quest’ultima.
Bisogna ricordare, infatti che siamo di fronte ad un credito documentario irrevocabile e confermato72, utilizzabile presso le casse del beneficiario73, occorre quindi dare la possibilitа alla Bank A - Marocco, nel caso che trovi conformi i documenti, di accreditarsi direttamente presso la banca rimborsante ( Banque P - Paris) senza attendere la verifica dei documenti da parte della banca ordinante (Cassa di risparmio di Cesena)74 ; in questo modo la banca confermante и anche in grado di pagare immediatamente ed in modo liberatorio il proprio cliente, ossia il beneficiario del credito documentario.
Documento 3.3.2 - 28/05/97 - S.W.I.F.T. di autorizzazione a pagare inviato dalla banca ordinante alla banca rimborsante.
“Messaggio swift 740
Doc. credit number *20 : 3344
Credit amount *32b : Currency FRF Amount 360.000,00
Max. credit amount 39b : MAXIMUM ==>
= Available with/by *41 a : BANK A - MOROCCO
BY DEF PAYMENT
Deferred payment det. 42 p : AT 90 DAYS AFTER B/L DATE
Reimbursing Charges 71 a : CLM75”

Alla stessa data, il 28/05/97, и stato contabilizzato dalla Cassa di risparmio di Cesena il rischio a carico del cliente che deriva dall’apertura di un credito documentario bloccando il fido a disposizione del cliente per l’importo di FRF 360.000,00 ; sono inoltre state addebitate le spese e commissioni di conferma relative.
In data 30/05/97 и arrivato da Bank A - Marocco un messaggio nel quale si comunicava che la chiave utilizzata nel credito documentario era errata (Documento 3.3.3) ; и stato subito interessato l’Ufficio Segreteria, che si occupa della gestione delle cifre telex, ed entro la giornata и stato possibile inviare al corrispondente la nuova chiave corretta (Documento 3.3.4).

Documento 3.3.3 - 30/05/97 - Messaggio telex della Bank A - Marocco per comunicare l’uso di una chiave errata.
“551032 CECARI I
TO : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - CESENA - ITALY
FROM : BANK A . CASABLANCA
TLX NR. 33333 ==>
= ATT : TEST KEY DEPT
RE YOUR MSG 380659 WITH TEST 0547 FOR FRF 360.000,00 DD 97.05.28, WE HAVE BEEN INFORMED BY BANK B - AMSTERDAM THAT THE TEST IS NOT CORRECT.
PLS CHECK AND INFORM US
REGARDS.
SECURITY DEPT
SENT LE 30.05.97
551032 CECARI I”
Documento 3.3.4 - 30/05/97 - Messaggio di Cassa di risparmio di Cesena per comunicare nuova chiave telex.
“551032 CECARI I
TRASMISSIONE AUTOMATICA
MSG NO. 380670
FROM : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - ITALY
TO : BANK A - CASABLANCA - MOROCCO
ATTENTION SECURITY DEPT
RE OUR MSG 380659 DD 28MAY 1997 CONCERNING ISSUE OF L/C 3344 FOR FRF 360.000,00 FAV/ SOCIETA’ Y - MOROCCO AND YOUR TLX MSG NR 33333 DD 30MAY97. ==>
= PLS TAKE NOTE THAT TESTKEY TO AUTHENTIFY OUR ABOVE TLX MSG IS :
‘TESTKEY DD 28MAY97 FOR FRF 360.000,00 BETWEEN US AND BANK B - AMSTERDM (THE NETHERLANDS) : 0588’
PLS EXCUSE FOR THE INCONVENIANCE CAUSED
RGDS
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA
551032 CECARI I”
In data 05/06/97 la Societа X ha comunicato per lettera (Documento 3.3.5) alla Cassa di risparmio di Cesena una serie di modifiche da apportare al credito documentario a seguito di precise richieste da parte del beneficiario.
In pratica si richiede un mese in piщ di tempo per effettuare la spedizione, in quanto la produzione di sementi и in ritardo rispetto ai tempi previsti.
Si richiede inoltre di modificare il nominativo dell’ente certificante la qualitа delle sementi, mantenendo perт inalterato lo standard qualitativo della merce.
Quest’ultima modifica si spiega in questo modo : la Societа X voleva un certificato che garantisse determinate caratteristiche delle sementi acquistate ; per questo ha chiesto un “orange certificate”, un certificato di qualitа rilasciato dall’I.S.D.A (Institute Seed Testing Association), un’organizzazione internazionale indipendente che ha sede in diverse parti del mondo ; purtroppo in Marocco non и ancora rappresentata e cosм il beneficiario ha richiesto che venisse accettato un certificato emesso dal Ministero dell’Agricoltura.
Questo disguido и sorto in sede di trattative, quando si и stabilito che fra i documenti richiesti doveva essere presente un certificato di qualitа delle sementi, senza perт specificare l’ente che avrebbe dovuto emetterlo76.
E’ chiaro che la Societа X corre in questo caso un, seppur limitato, rischio paese in quanto una cosa и avere una certificazione da una riconosciuta organizzazione internazionale ed un’altra avere una certificazione dal Ministero dell’agricoltura del paese interessato all’analisi qualitativa.
Documento 3.3.5 - 05/06/97 - 1° richiesta di modifica da parte della Societа X alla propria banca.
“Oggetto : Credito documentario No. 3344 per FRF 360.000,00
a favore di Societа Y - Marocco.
Con la presente Vi preghiamo di voler apportare le seguenti modifiche77 al credito in oggetto :
• Shipment .... within 31 July 1997
• Date and place of expiry 21 August 1997
• Tra i documenti richiesti cancellare : Orange certificate e mettere al suo posto : Bulletin d’echantillon de semences delivrй par le Ministere del l’Agriculture showing purity 99 pc and germination 85 pc minimum, original.
Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, e ringraziandoVi per la Vs. cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti.”
Il giorno seguente, 06/06/97, il telex di modifica (Documento 3.3.6) и stato inviato alla Bank A - Marocco e l’ordinante и stato addebitato in conto corrente per le commissioni di modifica.
Documento 3.3.6 - 06/06/97 - Telex di Cassa di risparmio di Cesena per 1° modifica.
“551032 CECARI I
TRASMISSIONE AUTOMATICA
MSG NO. 380710
FROM : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - ITALY
TO : BANK A - MAROCCO
TEST KEY ON NO AMOUNT DD 06JUNE97 BETWEEN US AND BANK B - AMSTERDAM : 44455
ATTN L/C EXPORT DEPARTMENT
RE OUR IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO. 3344
ISSUED ON 28MAY97 FOR FRF 360.000,00
EXPIRY : 21JULY 1997 MOROCCO
FAVOURING : SOCIETA’ Y - CASABLANCA
PLS ADVISE THE FOLLOWING AMENDMENT TO BENEFICIARY :
SHIPMENT POSTPONED UP TO : 31 JULY 1997
EXPIRY POSTPONED UP TO : 21 AUGUST 1997 ==>
= IN DOCUMENTS REQUIRED
PLS DELETE : + ORANGE CERTIFICATE ETC..
AND REPLACE WITH :
+ BULLETTIN DE LOT DE SEMENCES DELIVRE’ PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE SHOWING PURITY 99PC AND GERMINATION 85 PC MINIMUM, ORIGINAL.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED
COLL : NO AMOUNT / 06JUNE97 / 44455 / 3344
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA”
In data 25/06/97 и giunta alla Cassa di risparmio di Cesena un’altra richiesta di modifica del credito documentario (Documento 3.3.7), frutto di accordi fra il beneficiario e l’ordinante.
Alla stessa data, la modifica и stata inviata alla banca confermante (documento 3.3.8) ed и stato addebitato il cliente per le commissioni di modifica.
Documento 3.3.7 - 25/06/97 - 2° richiesta di modifica da parte della Societа X alla propria banca.
“Oggetto : Credito documentario No. 3344 per FRF 360.000,00
a favore di : Societа Y - Casablanca.
Con la presente Vi preghiamo di voler apportare le seguenti modifiche al credito in oggetto : ==>
=
• Cancellare : “2/3 BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER BLANK ENDORSED” e sostituire con : “2/3 BILL OF LADING A ORDRE CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - CESENA - ITALY”.
• Modificare : “SHIPMENT FROM ANY MOROCCO PORT TO PORT GENOVA OU LA SPEZIA” al posto di Leghorn port.
Restiamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, e ringraziandoVi per la Vs. cortese collaborazione porgiamo cordiali saluti.”

Documento 3.3.8 - 25/06/97 - Telex di Cassa di risparmio di Cesena per 2° modifica.
“551032 CECARI I
TRASMISSIONE AUTOMATICA
MSG NO. 380720
FROM : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - ITALY
TO : BANK A - MAROCCO
TEST KEY ON NO AMOUNT DD 25JUNE97 BETWEEN US AND BANK B - AMSTERDAM : 44666
ATTN L/C EXPORT DEPARTMENT
RE OUR IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO. 3344
ISSUED ON 28MAY97 FOR FRF 360.000,00 ==>
= EXPIRY : 21 AUGUST 1997 MOROCCO
FAVOURING : SOCIETA’ Y - CASABLANCA
PLS ADVISE THE FOLLOWING AMENDMENT TO BENEFICIARY :
PLS DELETE :
SHIPMENT FROM ANY MOROCCO PORT TO LEGHORN PORT WITHIN 31JULY 1997
AND REPLACE WITH :
SHIPMENT FROM ANY MOROCCO PORT TO GENOVA PORT OR LA SPEZIA PORT WITHIN 31 JULY 1997
IN DOCUMENTS REQUIRED
PLS DELETE : +2/3 BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER ETC..ETC..
AND REPLACE WITH :
+2/3 BILL OF LADING MADE OUT TO ORDER OF CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA - CESENA ITALY, MARED FREIGHT PREPAID, NOTIFY APPLICANT.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED
COLL : NO AMOUNT / 25JUNE97 / 44666 / 3344
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA”
Le modifiche concordate fra beneficiario ed ordinante riguardavano :
• il cambiamento del porto di arrivo, in quanto, evidentemente, il beneficiario aveva preso contatti con un vettore che faceva scalo solamente nei porti di Genova e La Spezia ;
• la girata della Bill of Lading78 da “in bianco”, e quindi in pratica al portatore, “all’ordine della Cassa di risparmio di Cesena” e quindi nominativa.
Per spiegare il motivo di quest’ultima modifica и necessaria un’opportuna premessa.
Il viaggio della merce fra Marocco e Italia и relativamente breve, normalmente la nave arriva in porto quando i documenti rappresentativi la merce sono ancora presso gli sportelli della banca dell’esportatore79.
Per ovviare ai costi relativi al deposito e alla sosta in magazzini presso il porto si puт richiedere che assieme alla merce viaggi anche un set di documenti relativi alla spedizione, in modo che, all’arrivo della nave, la merce possa essere immediatamente sdoganata e prelevata dall’importatore ; anche per questo и stata chiesta la Bill of Lading girata in bianco, grazie alla quale il beneficiario poteva immediatamente entrare in possesso delle sementi.
D’altra parte una simile condizione non risulta essere vantaggiosa per il beneficiario del credito documentario, perchй i documenti potrebbero anche essere rifiutati dalle banche in quanto non conformi ed in tal caso sorgerebbe il problema di rientrare in possesso della propria merce.
E’ inoltre da sottolineare che con la Bill of Lading girata in bianco, come stabilito dal testo del credito documentario, l’ordinante avrebbe modo di verificare la merce e se questa non fosse di proprio gradimento potrebbe premere sulla propria banca affinchй rilevi alcune discrepanze, anche minime, per poter opporre delle riserve e rifiutare il pagamento80.
Nell’esaminare attentamente il credito documentario, il beneficiario deve essersi accorto81 dei pericoli insiti in questa clausola e ha ottenuto le opportune modifiche, grazie alle quali ora l’ordinante puт ottenere la merce solo dopo la girata della Cassa di risparmio di Cesena sulla Bill of lading, girata che viene apposta esclusivamente se i documenti sono in regola, con la conseguente sicurezza, per il beneficiario, che, alla scadenza pattuita, avverrа il pagamento.
In data 25/07/9782 i documenti relativi al credito documentario sono giunti alla Cassa di risparmio di Cesena allegati alla lettera di accompagnamento della Bank A - Marocco datata 16/07/97 che conteneva la seguente dicitura :
“Documents in conformity with L/C terms. At maturity date October 03/97 we will reimburse ourselves through Banque P - Paris for FRF 360.000,00. Please acknowledge receipt.”
In pratica i documenti sono stati trovati conformi, dalla banca confermante, ai termini richiesti dalla lettera di credito e di conseguenza la Bank A - Marocco ha comunicato, alla banca emittente, la data83 in cui si sarebbe rimborsata, presso Banque P - Paris, per l’importo di FRF 360.000,00.
In data 28/07/97 la Bank A - Marocco ha inviato un sollecito (Documento 3.3.9) alla Cassa di risparmio di Cesena per sapere se i documenti fossero ritenuti conformi anche da quest’ultima.
Questo telex si giustificava col fatto che l’invio dei documenti era avvenuto tramite posta raccomandata il 16/07/97 e, dodici giorni dopo, nessuna risposta era ancora giunta alla Bank A - Marocco che, del resto, essendo banca confermante, aveva giа provveduto ad assicurare il pagamento al beneficiario a scadenza ; in realtа solo il 25/07/97 (venerdм) i documenti sono giunti alla Cassa di risparmio di Cesena che quindi aveva ancora tempo a disposizione84 per rispondere alla Banca confermante.

Documento 3.3.9 - 25/07/97 - Sollecito di Bank A - Marocco.
“551032 CECARI I
TO : CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - CESENA - ITALY
FROM : BANK A - CASABLANCA - MAROCCO
TLX NR : 33335
ATTN. L/C DEPT.
YOUR REF. L/C 3344
OUR REF : 2525
FAVOUR : SOCIETA’ Y
DOCUMENTS SENT TO YOU ON JULY 16/1997 FRF 360.000,00 IN CONFORMITY WITH L/C TERMS MATURITY DATE OCT. 03/1997 STOP
PLEASE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF DOCUMENTS AND CONFIRM DUE DATE OCT 03/97 BY TESTED MESSAGE STOP.
REGARDS
INT. DEPT.
SENT LE 28/07/97
551032 CECARI I”
In data 30/07/97 i documenti sono stati esaminati e trovati conformi dagli operatori del Servizio estero della Cassa di risparmio di Cesena85 ; sono stati cosм consegnati all’ordinante accompagnati da un modulo prestampato (Documento 3.3.10) attestante la conformitа riscontrata.
Insieme al precedente modulo ne viene consegnato un altro (Documento 3.3.11) con il quale la Societа X conferma la conformitа dei documenti e autorizza l’addebito nel proprio conto alla scadenza pattuita.
Documento 3.3.10 - 30/07/97 - Lettera di Cassa di risparmio di Cesena all’ordinante.
Spett.le
Societа X
Oggetto : Credito irrevocabile 3344 a favore Societа Y.
Ci pregiamo informarvi che, a totale utilizzo del credito sopraindicato, abbiamo oggi ritirato i seguenti documenti, che vi trasmettiamo in allegato, per un importo di FRF 360.000,00.
Vi assicuriamo che la verifica dei documenti и stata eseguita con ogni cura e diligenza86 e, come di uso, decliniamo ogni responsabilitа per quanto riguarda la regolaritа, veridicitа, autenticitа, esattezza, contenuto, portata legale, ecc., degli stessi come pure per quanto riguarda la natura, specie, quantitа e valore della merce da essi rappresentata87.
==>
= Documenti :
3/3 Fattura commerciale
2/3 Polizza di carico
2/2 Packing list
1/1 Certificato fitosanitario (1 copia)
1/1 EUR 1 (1 fotocopia)
2/3 Bulletin de lot semence (1/1 x 3)
1/1 Fax del beneficiario
1/1 Dichiarazione del beneficiario
A fronte dell’accettazione da noi effettuata per Vostro conto a valere sui documenti suddetti vi daremo debito dell’importo unitamente alle nostre spese e commissioni, alla scadenza :
l’01/10/97 con valuta 03/10/97 per il beneficiario.
Favorite accusarci ricezione della presente restituendoci, debitamente firmata, l’unita dichiarazione88.
Documento 3.3.11 - 30/10/97 - Lettera dell’ordinante a Cassa di risparmio di Cesena.
“Spett.le
Cassa di risparmio di Cesena
Oggetto : Credito documentario n. 3344 favore Societа Y - Marocco
Abbiamo esaminato e trovato in regola i seguenti documenti ritirati a valere sul credito documentario in oggetto per FRF 360.000,00 : ==>
= 3/3 Fattura commerciale
2/3 Polizza di carico
2/2 Packing list
1/1 Certificato fitosanitario (1 copia)
1/1 EUR 1 (1 fotocopia)
2/3 Bulletin de lot semence (1/1 x 3)
1/1 Fax del beneficiario
1/1 Dichiarazione del beneficiario
relativi a :
merce come da fattura 9898 del 28/06/97
documenti che abbiamo trattenuto e dei quali Vi diamo scarico e benestare senza alcuna riserva, autorizzandoVi, in pari tempo, a darne benestare anche al Vs. corrispondente estero.
Dell’importo accettato per nostro conto a fronte dei documenti suddetti, Vi autorizziamo ad addebitarci per il controvalore in Lire di FRF 360.000,00 piщ le Vostre spese e commissioni l’01/10/97 con valuta 03/10/97 per il beneficiario.
Distinti saluti.”

In data 31/07/97 la Cassa di risparmio di Cesena ha risposto89 (Documento 3.3.12) al sollecito telex della banca confermante ; vale la pena notare come in questa occasione sia possibile utilizzare lo S.W.I.F.T., in quanto Bank A - Marocco и finalmente entrata a far parte di questo circuito telematico.
Documento 3.3.12 - 31/07/97 - Conferma ricezione documenti da parte di Cassa di risparmio di Cesena.
“Messaggio swift 999
TRN *20 : 3344
Related reference 21 : 2525
Narrative *79 : RE YOUR SCHEDULE DD 16JUL97 REF 2525
SOCIETA’ X / SOCIETA’ Y
AMOUNT FRF 360.000,00
+ YOUR TELEX NR. 33335 DD 28JUL97
OUR REF 3344
WE AKNOWLEDGE RECEIPT OF DOCS WITH ABOVE SCHEDULE YOU ARE AUTHORIZED TO CLAIM REIMBURSEMENT AT MATURITY FOR FRF 360.000,00 VALUEDATE 03OCT97 FROM BANQUE P - PARIS.
REGARDS
FOREIGN DEPARTMENT
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA”

In data 31/07/97 sono state modificate le scritture contabili della Cassa di risparmio di Cesena trasferendo l’utilizzo del fido della Societа X da “Credito documentario import” a “Utilizzo credito documentario contro accettazione”.
La banca confermante, in data 06/08/97, ha fatto richiesta (Documento 3.3.13) di ricevere nuovamente il Documento 3.3.12, questa volta con una chiave per poterne verificare l’autenticitа.
L’utilizzo di una chiave non era stato ritenuto necessario dagli operatori della Cassa di risparmio di Cesena, dato che il messaggio inviato era soltanto una conferma di ricezione ed era stato utilizzato il canale S.W.I.F.T, una rete telematica che, a differenza del telex, puт essere utilizzata esclusivamente da operatori bancari.
Ad ogni modo la richiesta della Bank A - Marocco и stata accolta ed in giornata si и provveduto a rispondere con messaggio cifrato (Documento 3.3.14).
Documento 3.3.13 - 06/08/97 - Richiesta ripetizione conferma di Cassa di risparmio di Cesena.
“Messaggio swift 999
TRN *20 : 2525
Narrative *79 : ATTN FOREIGN DEPARTMENT
YOUR REF : L/C NR 3344
FAVOUR : SOCIETA’ Y - MAROCCO
WOULD YOU PLEASE REPEAT YOUR MESSAGE DD JULY 31/97 CONCERNING THE A.M. DOCUMENTARY CREDIT BY MT 79990 OR TESTED MSG.
THANKS AND REGARDS
INTL. DEPT”
Documento 3.3.14 - 06/08/97 - Risposta cifrata di Cassa di risparmio di Cesena.
“Messaggio swift 999
TRN *20 : 3344
Related reference 21 : 2525
Narrative *79 : ATTENTION INTL. DEPT.
RE : YOUR SWIFT MT 999 DD 06AUG97
YOUR REF 2525
OUR L/C 3344
TESTKEY ON FRF 360.000,00 BETWEEN US AND BANK B - AMSTERDAM : 66777 TO AUTHENTICATE OUR SWIFT MSG DD 31JUL97
REGARDS
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA
FOREIGN DEPARTMENT
(WE ARE NOT YET IN A POSITION TO SEND YOU SWIFT MT 7.. AS WE HAVE NOT YET RECEIVED YOUR CONSENT/ACCEPTATION OF PREAGREEMENT TERMS TO EXCHANGE SAK/BKE91).”
In data 01/10/97 la Cassa di risparmio di Cesena ha provveduto ad addebitare al proprio cliente una somma corrispondente al controvalore in lire di FRF 360.000,00 piщ le proprie spese e commissioni valutarie e di accettazione, mentre in data 03/10/97, la stessa Cassa di risparmio di Cesena, si и vista addebitare sul conto in FRF dalla Banque P - Paris dietro richiesta della banca confermante.
E’ da sottolineare, in conclusione, come nel credito documentario che abbiamo esaminato vi sia stato un intenso scambio di corrispondenza che ha portato addirittura ai 14 documenti rappresentati in questo paragrafo.
E’ del resto questa una caratteristica della prassi del credito documentario : se non vengono determinate precise condizioni fra le parti del contratto sottostante sulle clausole del credito documentario e se fra le banche non vi и rapporto di corrispondenza diretto, diventa necessario ritornare piщ volte, con specificazioni e variazioni, sull’operazione documentaria, vedi le due modifiche richieste (Documenti 3.3.6 e 3.3.8) e vedi gli errori e incomprensioni fra banca ordinante e banca confermante (Documenti 3.3.3, 3.3.4, 3.3.13, 3.3.14).
1 Per un controvalore, al momento della conclusione del contratto di Lire 220.000.000. Di seguito il Marco tedesco verrа identificato con la sigla internazionale DEM (le prime due lettere identificano il paese DE = Deutschland e la terza lettera identifica la moneta M = Mark).
2 Sigla internazionale CNY.
3 Documento 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3.
4 Documento 3.1.3 e 3.1.4.
5 La tassazione al 9 per mille и prevista per gli effetti cambiari emessi in Italia, ma pagabili all’estero.
6 Art. 10 NUU.
7 Documento 3.1.3 e 3.1.4
8 Vedi pag.38 di questo lavoro.
9 Ossia doc. 3.1.1 e doc. 3.1.2.
10 Documento 3.1.5.
11 Per l’importanza dello S.W.I.F.T., mezzo di comunicazione telematica bancaria, si veda la nota 82 a pag. 61del presente lavoro.
12 Per l’importanza della clausola in oggetto si veda il paragrafo 2.2.5 a pag. 40.
13 Ricordiamo che la banca “...se decide di avvisare il credito, adotterа una ragionevole cura nel controllare l’apparente autenticitа del credito che avvisa...” (art. 7 NUU).
14 Sigla Incoterms che significa Cost Insurance Freight (Costo, assicurazione e nolo con porto di destinazione convenuto) : stabilisce che il prezzo della merce и comprensivo dei costi per l’assicurazione e il nolo della nave per il trasporto.
15 Il codice S.W.I.F.T. CECRIT2C и composto per le prime quattro lettere dall’identificativo della banca ossia Cassa di Risparmio di Cesena ; la quinta e sesta lettera corrispondono alla nazione ossia Italia ; il numero successivo rappresenta la zona dell’Italia in cui si trova la banca ; l’ottava e ultima lettera classifica il terminale specifico di arrivo e partenza dei messaggi.
16 Quando si usa il messaggio S.W.I.F.T. MT 700, come nel caso in oggetto, non и necessario comunicare che il credito documentario и soggetto alle NUU, in quanto и insito nell’uso di questo strumento. Come specificato nella guida all’uso dello S.W.I.F.T. : “Unless otherwise specified, the Documentary Credit is issued subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, International Chamber of Commerce, Paris, France, which are in effect on the date of issue. The Advising Bank (i.e., the Receiver) must inform the Beneficiary or another Advising Bank when the credit is subject to the ICC UCP). E’ invece opportuno sottolineare se si vuole sottoporre il rimborso alle norme della CCI, Pubblicazione nr. 525.
17 Vedi art. 42, NUU.
18 Sull’importanza dell’argomento si veda il paragrafo 2.3.1 a pag. 48 del presente lavoro.
19 Si fa notare che la lettera di credito in oggetto и domiciliata sulla piazza del beneficiario come si rileva dal Documento 3.1.6, alla sesta riga : “Data/luogo di scadenza : 961221 in Italy”. Per le implicazioni in merito a questa scelta vedi pag. 40.
20 Con questa clausola la banca avvisante, previo controllo dei documenti, accredita il relativo importo al beneficiario “salvo buon fine”, ovvero con riserva di stornare l’importo per qualsiasi motivo di rifiuto da parte della banca emittente dei documenti od in caso di smarrimento degli stessi in quanto i documenti viaggiano a rischio del beneficiario.
21 Con questa clausola la banca avvisante, previo controllo dei documenti, accredita il relativo importo al beneficiario senza possibilitа di stornare l’operazione in caso di qualsiasi difficoltа ; il rischio di viaggio dei documenti и a carico della banca emittente.
22 Vi и quindi uno specifico rischio paese.
23 Art. 9, punto b delle NUU :
24 Vedi il credito documentario, documento 3.1.6.
25 L’eventualitа che una banca non voglia che il proprio credito documentario sia confermato non и molto frequente, ma и caratteristica di alcuni paesi in via di sviluppo che adottano questa linea per motivi di “immagine” internazionale. Se il credito venisse confermato significherebbe, in pratica, che non si ha fiducia nella banca o nel paese dell’ordinante, per evitare, quindi, questi segnali di sfiducia da parte degli operatori internazionali, si adotta la clausola che impedisce alle banche del beneficiario di una lettera di credito la possibilitа di conferma.
26 Visconti, I crediti documentari,1985, Milano, p. 774.
27 Rischio non elevato, dato che vengono utilizzati per queste spedizioni dei corrieri internazionali di provata affidabilitа.
28 Si segnala che secondo la Commissione di pratica e tecnica bancaria della CCI : “Se una banca ritiene di confermare un credito senza l’autorizzazione o l’accordo della banca emittente lo fa a proprio rischio al di fuori delle previsioni delle NUU”. Vedi CCI, Pareri (1980-1981), Pubblicazione 399, documenti 470/371 e 470/373, citato in Visconti, Lo star del credere, in Gazzetta val. e comm. Internaz., 1988, p. 308.
29 L’entitа delle commissioni и variabile a seconda del paese su cui si rilascia lo “Star del credere” ; sono piщ elevate, naturalmente, per i paesi in via di sviluppo a cui и associato un maggior rischio paese (vedi Cina), mentre sono notevolmente piщ basse se si riferiscono a paesi dell’area occidentale.
30 Vedi pag. 49 del presente lavoro.
31 Circa lo standard di conformitа dei documenti vedi pag. 53.
32 Per la procedura di controllo vedi anche sottoparagrafo 2.3.2 a pag. 49.
33 Quindi dopo soli tre giorni lavorativi ; ricordiamo che le NUU stabiliscono che le banche dispongono “...di un ragionevole periodo di tempo - non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti ...” (art. 13 punto b). Vedi pag. 50.
34 Nonostante il credito documentario richiedesse espressamente l’invio dei documenti in unica spedizione si и optato per l’inoltro in due set ; infatti quando si inviano documenti rappresentativi di merce и buona norma dividerli in due plichi e spedirli in giorni differenti, in modo che se uno di essi viene smarrito grazie all’altro и possibile prendere in consegna la merce senza nessun problema.
35 Si veda la nota 41 a pag. 46.
36 La Societа X, cliente della Cassa di risparmio di Cesena, ha l’onere di sostenere anticipatamente le spese per la costruzione del macchinario venduto, sapendo di incassare l’importo pattuito soltanto quattro mesi piщ tardi (come previsto dai tempi di consegna del credito documentario) ; per questo motivo ha chiesto un finanziamento alla propria banca, per sopperire alla carenza di liquiditа derivante dalla differenza temporale fra costi e ricavi.
37 Sigla internazionale del Dollaro U.S.A.
38 Questo tipo di clausola и sempre presente nei crediti documentari che coinvolgono gli Stati Uniti, variano esclusivamente i nomi dei paesi presenti nella “lista nera”, a seconda della situazione politica statunitense.
39 Il “Test 22 - xxxxx” и la “cifra” o la “chiave” (variabile a seconda dell’importo e della data) che serve per autenticare i messaggi telex fra M Bank - Manila e E Bank - Milano ed и pervenuta alla Cassa di risparmio di Cesena (terza banca) cancellata, per impedire di prenderne visione per motivi di sicurezza.
40 Come da art. 6, NUU ; vedi pag. 4 del presente lavoro.
41 Sigla Incoterms, vedi nota 14 di questo capitolo.
42 Il valore assicurato и solitamente superiore al valore della merce in oggetto (in questo caso del 15%) in quanto tiene conto della franchigia dell’assicurazione stessa. In caso di incidente, considerando la franchigia e la sovraassicurazione, il beneficiario ha il 100% del valore della merce distrutta. Vedi artt. 34, 35, 36 delle NUU.
43 Con questa dicitura si intente che “tutte” le spese bancarie sono a carico dell’ordinante. E’ una clausola piuttosto anomala e sottolinea la forza contrattuale del beneficiario ; infatti, solitamente, ciascuna parte paga le spese della propria banca.
44 Essendo questo un messaggio telex e non un messaggio S.W.I.F.T 700 и opportuno dichiarare se si vuole sottoporre il presente credito documentario alle NUU 500. Vedi nota 16 del presente capitolo.
45 L’aggiunta della conferma della F Bank - Manila al credito documentario viene considerata una modifica da parte della E Bank - Milano.
46 Questa и la vera e propria prima modifica al credito documentario. Vedi nota precedente.
47 Per la E Bank siamo di fronte alla modifica numero 2. Vedi note 45 e 46.
48 Quanto allo “star del credere” vedi a pag. 89 del presente lavoro.
49 La Cassa di risparmio di Cesena ha segnalato al beneficiario che l’emissione di uno “star del credere”, in questo specifico caso, non avrebbe aggiunto quasi nulla alla sicurezza del credito documentario (in pratica veniva coperto solo il rischio di fallimento della E - Bank - Milano), ma la Societа X ha insistito al riguardo ed и stata accontentata (il fatto di conoscere personalmente gli operatori dei crediti documentari della Cassa di risparmio di Cesena e l’aver concluso con successo le precedenti operazioni hanno portato il beneficiario a questo comportamento).
50 Bisogna, perт sempre considerare che per le NUU, art. 2 “... le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.”
51 Commissioni calcolate per due trimestri, dal 14/02/96 (data di rilascio dello “star del credere”) al 11/07/96 (data di scadenza dello stesso “star del credere”)
52 Il rispetto dei termini di presentazione dei documenti e dell’ultima data utile per la spedizione sono i primi controlli che, usualmente, si effettuano circa un credito documentario. Riguardo il caso in esame l’invio della merce и avvenuto il 28/05/96, quindi entro i termini stabiliti, come da timbro apposto sulla Bill of Lading con dicitura “LOADED/SHIPPED ON BOARD 28 MAG. 1996”
53 Quattro giorni lavorativi dopo l’arrivo dei documenti agli sportelli della Cassa di risparmio di Cesena.
54 Contrariamente alla prassi di inviare i documenti rappresentativi di merce in due differenti set. Vedi nota 34 del paragrafo 3.1.
55 Come da art. 43, punto a delle NUU : “Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o piщ documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformitа con i termini e le condizioni del credito. Se tale periodo non viene prescritto, le banche rifiuteranno i documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.”
56 Ricordiamo che nel caso in esame, il rischi del viaggio dei documenti и a carico del beneficiario, il quale, avvisato, ha dato il proprio benestare ad unica spedizione.
57 Queste spese avrebbero dovuto essere a carico dell’ordinante come da lettera di credito (Documento 3.2.2) e modifica nr. 2 (Documento 3.2.4), vedi anche nota 43; capita molto spesso, perт che le spese della banca rimborsante (quindi quelle reclamate dalla N Bank - New York) siano considerate al di fuori del vero e proprio credito documentario e quindi sempre addebitate al beneficiario.
58 Come evidenziato dai documenti 3.2.4 e 3.2.5.
59 Vedi Documento 3.2.2 e 3.2.4., note 43 e 57.
60 Art. 2.
61 Tale forma di fattura evidenzia le clausole della compravendita ; solo al momento della spedizione della merce essa diviene definitiva.
62 La sigla FRF indica il Franco Francese ; l’importo di 360.000,00 corrisponde circa a Lire 104.000.000 ; “C + F” ( cost and freight) и una sigla Incoterms che sta ad indicare che il prezzo della merce и comprensivo di costo e nolo della nave per il trasporto fino al porto di arrivo. Vedi note 14 e 41 del presente capitolo.
63 Vedi sottoparagrafo 2.2.2 a pag. 35.
64 Vedi sottoparagrafo 2.2.1 a pag. 33.
65 Vedi sottoparagrafo 2.2.3 a pag. 35.
66 Inviando un messaggio operativo a mezzo telex и necessario, per renderlo valido, cifrarlo ; in questo caso non avendo Cassa di risparmio di Cesena chiave telegrafica diretta con bank A - Marocco и necessario cifrare il messaggio con un’altra banca che sia corrispondente della banca ricevente. Spetta poi a quest’ultima, ossia alla Bank A - Marocco, rivolgersi alla Bank B - Amsterdam per verificare l’esattezza della chiave.
67 Art. 6 NUU.
68 Luogo di scadenza и quindi la “piazza del venditore”, condizione questa favorevole al beneficiario stesso. Vedi pag. 38 del presente lavoro.
69 Porto di Livorno.
70 L’assicurazione della merce и in questa compravendita a carico del compratore, in quanto il prezzo pattuito и solamente C + F e non CIF ; di conseguenza appena inviata la merce occorrono all’importatore i dati necessari per il pagamento del premio al fine di assicurare le sementi.
71 E’ buona norma, al termine dei messaggi telex operativi, riassumere i dati numerici significativi del messaggio trasmesso ; и una sorta di verifica che il ricevente puт compiere per verificare l’esattezza delle cifre menzionate. In questo caso sono indicati : la data di emissione del credito documentario, l’importo su cui и calcolata la chiave telex, la chiave telex, il numero del credito documentario, la data di scadenza, l’importo del credito, l’ultima data utile per effettuare la spedizione.
72 Circa il credito documentario confermato vedi art. 9, punto b, NUU.
73 Vedi nota 68 a pag. 117.
74 Come da art. 19, punto a, NUU.
75 La sigla CLM sta per Claiming ossia reclamante, questo significa che le spese della banca rimborsante sono a carico della banca richiedente il rimborso ossia la banca confermante (Bank A - Marocco) che poi le addebiterа al beneficiario. Questa clausola riguardante le spese и ricavabile dal testo del credito documentario in cui si dichiara : “ALL CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE ITALY ARE FOR BENEFICIARY’S ACCOUNT”. Vedi anche art. 19, punto e, delle NUU.
76 Per questa problematica vedi 2.3.1 a pag. 48.
77 Come da art. 5, punto a, delle NUU : “Le istruzioni per l’emissione di un credito,.... per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise. ...”.
78 Ossia la polizza di carico.
79 Vedi nota 90 al Capitolo 2, a pag. 63.
80 Vedi sottoparagrafo 2.3.4 a pag. 53 del presente lavoro.
81 Puт essere stato anche opportunamente avvisato dalla propria banca.
82 Entro la scadenza del credito ed entro l’ultima data valida per la spedizione.
83 La data di rimborso, ossia il 03/10/97 si ottiene aggiungendo 90 giorni, come stabilito dalle condizioni di pagamento, alla data di spedizione, ossia il 05/07/97 come rilevabile dalla Bill of lading.
84 Art. 13, punto b delle NUU.
85 Come di prassi la verifica и stata effettuata da due operatori distinti in orari diversi, in modo che un doppio controllo potesse aumentare la sicurezza circa la conformitа dei documenti alle prescrizioni del credito documentario.
86 Come da art. 13, punto a, delle NUU.
87 Viene riportato, per sommi capi, il contenuto dell’ art. 15 delle NUU.
88 Ossia il Documento 3.3.11.
89 Dopo cinque giorni lavorativi dall’arrivo dei documenti, vedi art. 13, punto b, NUU.
90 Questo tipo di messaggio и possibile solo fra banche che si sono giа scambiate chiave S.W.I.F.T e sono quindi corrispondenti dirette.
91 Procedura relativa allo scambio di chiavi S.W.I.F.T.
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76

INDICE
Introduzione
p. 1
Capitolo primo
Profili generali del credito documentario
1.1
Il credito documentario
p. 3
1.2
Caratteristiche salienti
p. 5
1.3
Teorie in breve sulla natura giuridica
p. 10
1.4
Le fonti normative del credito documentario :
1.4.1
Il codice civile italiano
p. 15
1.4.2
Le Norme e Usi Uniformi
p. 16
1.4.3
La lex mercatoria
p. 17
1.4.4
L’esperienza italiana
p. 19
1.4.5
Profili di diritto comparato
p. 21
1.5
La legge applicabile e il foro competente :
1.5.1
La legge applicabile
p. 26
1.5.2
Il foro competente
p. 28
Capitolo secondo
Il ruolo della banca nei crediti documentari
2.1
Commercio internazionale e credito documentario :
l’importanza delle banche
p. 30
2.2
I rapporti relativi al credito documentario :
2.2.1
I soggetti del credito documentario
p. 33
2.2.2
Rapporto fra ordinante e beneficiario
p. 35
2.2.3
Rapporto fra ordinante e banca emittente
p. 35
2.2.4
Rapporto fra banca emittente e beneficiario
p. 38
2.2.5
Rapporto fra banca emittente e banca intermediaria
p. 40
2.2.6
Rapporto fra banca intermediaria e beneficiario
p. 42
2.2.7
Rapporto fra banca incaricata del rimborso e la banca incaricata del pagamento/negoziazione
p. 45
2.2.8
Rapporto fra banca negoziante/pagante il credito documentario e la banca che trasmette i documenti per conto del beneficiario
p. 46
2.3
La verifica dei documenti :
2.3.1
I documenti
p. 48
2.3.2
Procedura di controllo
p. 49
2.3.3
Il controllo bancario dei documenti
p. 51
2.3.4
La conformitа dei documenti
p. 53
2.3.5
Il rifiuto dei documenti
p. 57
2.3.6
Responsabilitа della banca nella verifica documentale
p. 59
2.3.7
Il futuro dei documenti cartacei nell’era dell’elettronica
p. 61
2.4
Le eccezioni al pagamento :
2.4.1
Introduzione
p. 67
2.4.2
Le eccezioni opponibili
p. 68
2.4.3
La frode commerciale
p. 70
2.2.4
La exceptio doli
p. 72
Capitolo terzo
Casi pratici
3.1
Il caso di un’esportazione in Cina
p. 76
3.2
Il caso di un’esportazione nelle Filippine
p. 99
3.3
Il caso di un’importazione dal Marocco
p. 116
Bibliografia
p. 139

Esempio