I contratti di banca e di borsa

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

I CONTRATTI DI BANCA E DI BORSA
OPERAZIONI E CONTRATTI BANCARI:
Un importante soggetto economico che opera prevalentemente nel settore creditizio è costituito dalla banca.
La banca è una vera e propria impresa commerciale privata (2195)che deve necessariamente rivestire la forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata .
Nello svolgimento della sua attività essa persegue uno scopo di lucro.

La principale attività esercitata dalle banche nel sistema economico è quella di intermediazione nella circolazione del denaro grazie al quale si rende possibile il passaggio della moneta dai soggetti che ne dispongono in misura eccedente rispetto alle loro necessità (i risparmiatori) verso i soggetti che ne sono carenti.
In questo senso la banca, facendo circolare il denaro e rendendolo produttivo, svolge un ruolo decisivo nello sviluppo economico del paese.
Il potere economico assunto dalle banche è venuto crescendo negli anni facendo sorgere l’esigenza di una rigida regolamentazione del loro operato nel duplice intento di proteggere il grande pubblico dei risparmiatori e di controllare il mercato della moneta.

Per svolgere la sua attività di intermediatrice, la banca pone di essere due tipi di operazioni diverse, attive e passive:
- operazioni passive: sono dirette a raccogliere denaro dei risparmiatori, i quali se ne privano in cambio dell’ impegno della banca di restituire il capitale e di pagare degli interessi.
- operazioni attive:hanno invece lo scopo di impiegare il capitale finanziario raccolto concedendo prestiti in cambio di un determinato compenso (interesse attivo).

Operazione passive deposito operazioni attive prestiti
(risparmiatori) (investitori)

Oggi l’attività delle banche non si limita alle tradizionali operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, me è quanto mai varia e diversificata.
Stanno sempre più sviluppando operazioni accessorie e collaterali(esempio pagamento di bollette…).

CONTRATTI BANCARI:
le operazioni bancarie si realizzano, giuridicamente, mediante i contratti bancari.
Con i contratti bancari la banca provvede a procurarsi denaro o a impiegarlo ovvero a fornire servizi accessori.
Si tratta di contatti per adesione vengono predisposti dalla banca secondo schemi prestabili dall’ABI (Associazione bancaria italiana).
Leggi a tutela del cliente: - sulla trasparenza bancaria
- sulla concessione di credito ai consumatori.
La disciplina ha lo scopo di ostacolare il fenomeno del riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI BANCARI:
Contratti relativi a operazioni passive -deposito
Contratti relativi a operazioni attive -apertura di credito
-anticipazione bancaria
-sconto bancario
-conto corrente bancario
Contratti relativi a operazioni accessorie -locazione di cassette di sicurezza
-deposito titoli in custodia e amministrazione
-servizio di cassa continua
-servizi di pagamento
IL DEPOSITO BANCARIO:
operazione passiva per eccedenza.
Il deposito bancario è il contratto in forza del quale un soggetto (depositante)deposita una somma di denaro presso una banca(depositario)che ne acquista la proprietà restando obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine o a richiesta del depositante e salva l’osservanza del periodo di preavviso,se pattuito (art.1834).
I punti salienti dell’operazione possono così riassumersi:
➢ il deposito ha per oggetto esclusivamente una somma di denaro costante;
➢ con la consegna del denaro la banca diventa proprietaria del denaro;
➢ il depositante ha diritto al rimborso del capitale depositato e agli interessi.
In base alla durata si distingue il deposito a vista, rimborsabile a semplice richiesta dl depositante, e il deposito vincolato, in cui la restituzione avviene a una scadenza stabilita o è subordinata a un breve periodo di preavviso.
Ma la distinzione giuridicamente più rilevante riguarda il modo di svolgimento del rapporto.
Sotto questo profilo si distingue in:
- depositi ordinari o semplici: consentendo al depositante una sola operazione di prelievo per l’intera somma depositata;
- depositi a risparmio: il depositante ha la possibilità di effettuare una pluralità di versamenti e prelievi (anche parziali) presso la sede della banca ove si è costituito il rapporto, in tal caso la banca rilascia un libretto nel quale devono essere annotate tutte le operazioni compiute dal depositante;
- depositi in conto corrente:il deposito del denaro viene accompagnato dalla sottoscrizione del contratto di conto corrente e dal deposito della firma del depositante potendo così effettuare versamenti e prelievi con anche l’uso di assegni bancari.

L’APERTURA DI UN CREDITO BANCARIO:
L’apertura di un credito bancario art. 1842 (detta anche “fido”)è il contratto con il quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato)una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Con tale contratto la banca concede credito al cliente.
L’ apertura di un credito ha carattere consensuale ed effetto obbligatori.
Il cliente con l’apertura di un credito non acquista una somma di denaro ma la disponibilità della somma di denaro. Ovviamente la banca concederà credito solo dopo aver assunto informazioni sulla solvibilità e correttezza dell’accreditato (apertura allo scoperto), oppure in presenza di idonee garanzie reali (pegno, ipoteca) rilasciato dall’accreditato o da terzi graditi dalla banca, che rafforzano il suo diritto alla restituzione delle somme utilizzate (apertura garantita).

L’apertura di un credito può essere stabilita a tempo determinato quando è fissato uno specifico termine di scadenza (la banca può recedere solo per giusta causa) o a tempo indeterminato quando è prevista la facoltà delle parti di recedere in ogni tempo con preavviso reciproco (art.1845).

L’ANTICIPAZIONE BANCARIA:
Art.1846-1851 con il contratto di anticipazione bancaria la banca concede credito a un cliente (anticipato) previa costituzione di pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci e per un importo proporzionato al valore dell’oggetto della garanzia.
Caratteri essenziali sono:
- la costituzione della garanzia: oggetto di pegno possono essere esclusivamente titoli di credito, merci e titoli rappresentativi di merci. Nel caso che titoli e merci siano individuati e decritti in un documento (anticipazione su pegno regolare) la banca che li riceve non potrà disporne (art.1846)e sarà tenuta a custodirli salvo compenso per la spese (art. 1848)ed a assicurarli in caso di necessità (art.1847),se al contrario oggetto del pegno è il denaro o beni o titoli genericamente indicati (anticipazione su pegno irregolare)la banca potrà disporne e se li vende sarà tenuta a restituire all’anticipato solo la parte che eccede l’ammontare dei crediti garantiti (art.1851).
- la corrispondenza tra la somma anticipata e i valori dei beni concessi in garanzia: tale rapporto deve rimanere costante per tutta la durata del contratto. Se il valore della garanzia diminuisce di almeno un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia.
DIFFERENZE TRA APERTURA DI CREDITO E ANTICIPAZIONE BANCARIA:
APERTURA DI CREDITO
ANTICIPAZIONE BANCARIA
Ammessa anche senza garanzia.
Consentita solo se garantita da pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci.
Nel caso di apertura garantita, il ritiro delle cose date in garanzia non è ammesso prima della fine del rapporto.
Il cliente può ritirare le cose date in garanzia anche prima della scadenza del contratto, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate.
In caso di apertura garantita, l’insufficienza della garanzia giustifica la richiesta di supplemento della banca. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito o recedere.
La diminuzione della garanzia che giustifica la richiesta di supplemento della banca deve essere di almeno un decimo, se l’anticipato non ottempera, la banca può vendere i beni dati in pegno.
LO SCONTO BANCARIO:
Art. 1858 lo sconto è il contratto col quale la banca (scontante), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Questo contatto che è una delle principali operazioni bancarie attive, rientra nella figura generale della cessione del credito disciplinata dagli art. 1260-1267.
Il contratto è reale. La cessione avviene come si dice pro-solvendo o “salvo buon fine”, il cliente ciò garantisce che il credito esiste e che verrà pagato. In caso di inadempienza la banca potrà rivolgersi al cliente per ottenere l’importo del credito ceduto.
Oggetto dello sconto può essere qualsiasi credito.
Tuttavia esso riguarda prevalentemente i crediti cambiari, cioè crediti risultanti da cambiali o assegni bancari. Si parla in tal caso di sconto cambiario.
La banca può a sua volta scontare il credito scontato presso un’altra banca (risconto)ricevendo quindi la liquidazione anticipata del capitale, dedotto l’interesse (tasso di risconto)trattenuto dalla banca riscossane.

IL CONTO CORRENTE:
Una cosa sono le operazioni bancarie in conto corrente (deposito, apertura di credito)che sono regolate dagli art.1852-1857 altra cosa è il contratto corrente bancario (cosiddetto conto corrente di corrispondenza), un altro contratto di conto corrente (cosiddetto ordinario)non riservato alle banche ma stipulato da imprenditori commerciali per regolare le reciproche pendenze derivanti dai loro frequenti rapporti di affari (art.1823-1833).
Il conto corrente ordinario:
(art. 1823)il conto corrente ordinario è il contratto col quale le parti (correntisti) si obbligano ad annotare in un conto di crediti derivanti da reciproche rimesse considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
In tal modo soggetti che hanno frequenti rapporti di affari, anziché eseguire ripetuti pagamenti si accordano nell’annotare i rapporti di dare e avere che sorgeranno fra loro in un apposito conto, rinviando il saldo a una scadenza.
Fino alla scadenza i crediti non sono esigibili né disponibili è questo un carattere essenziale.
Alla data prevista il saldo del conto è esigibile.
Alla chiusura del conto fa seguito l’invio da parte di un correntista all’altro di un estratto conto nel quale vengono riportate tutte le operazioni effettuale nel periodo di conto e l’indicazione del saldo attivo o passivo. Esso si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze (art. 1857).
Le operazioni bancarie in conto corrente:
in tal caso no siamo di fronte a un contratto bancario a sé stante, ma a modalità di svolgimento comuni a diversi contratti bancari.
Trovano pertanto applicazioni alcune norme previste per il conto corrente ordinario (art.1857).
Le operazioni in conto corrente consentono al cliente di utilizzare e ricostruire a più riprese la provvista a sua disposizione presso la banca e gli danno la possibilità di disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme a suo credito se previsto (art. 1852).
Oltre a consentire l’immediata disponibilità del denaro, altre differenze rispetti al conto corrente ordinario riguardano le rimesse (atti da cui derivano i crediti da annotare sul conto).
Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un breve termine di preavviso (art.1855).
Qualora il conto sia intestato a più persone con facoltà di disporre anche disgiunatamente, gli intestatari sono considerati debitori o creditori in solido dei saldi del conto(art.1854).
A differenza da quanto previsto dall’art. 1825 per il conto corrente ordinario gli interessi non decorrono su ciascuna rimessa ma dal saldo giornaliero.
Il conto corrente bancario:
è il più diffuso dei contratti bancari.
Con l’accessione di un conto corrente la banca assume l’incarico di svolgere un vero e proprio servizio di cassa per conto e nell’interesse del correntista, provvedendo a versamenti e riscossioni di somme secondo le sue istruzioni.
La disponibilità iniziale nel conto corrente bancario è variamente costituita anche con molteplici mezzi ed è alimentata da ogni altro credito e sovvenzioni concessi dalla banca al correntista.
Il servizio di cassa cui è obbligata la banca ha un contenuto più ampio e articolato.
Gli ordini possono essere impartiti alla banca con la richiesta di assegni circolari, emissioni di assegni bancari, giroconto (operazione contabile con cui si trasferiscono somme da un conto all’altro).
All’apertura del conto la banca rilascia al correntista un libretto degli assegni e invia estratti conto al cliente.

DIFFERENZE TRA CONTO CORRENTE ORDINARIO,BANCARIO E OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE
CONTO CORRENTE ORDINARIO
CONTO CORRENTE BANCARIO
OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE
Contratti tipico non riservato alla banca
Contratto bancario atipico
Modalità di esecuzione di altri contratti bancari
L’annotazione in conto comporta l’inesigibilità e l’indisponibilità del credito fino alla chiusura del conto medesimo
Il credito è sempre disponibile sulla base del saldo giornaliero salvo eventuale termine di preavviso
Il credito è sempre disponibile sulla base del saldo giornaliero salvo eventuale termine di preavviso
Le rimesse sono facoltative
Le rimesse sono obbligatorie rappresentano adempimento di obblighi contrattuali
Le rimesse sono obbligatorie rappresentando adempimento di obblighi contrattuali
Vi è reciprocità delle rimesse
Manca la reciprocità delle rimesse
Manca la reciprocità delle rimesse
Le rimesse annotate mantengono la loro individualità e le garanzie del credito fino alla scadenza del saldo
Le rimesse annotate perdono la loro individualità e comportano variazioni del saldo giornaliero
Le rimesse annotate perdono la loro individualità e comportano variazioni del saldo giornaliero
Gli interessi decorrono da ogni rimessa
Gli interessi decorrono dal saldo giornaliero
Gli interessi decorrono dal saldo giornaliero
Servizio di cassa esteso e articolato
Servizio di cassa limitato all’esecuzione degli ordini di pagamento a terzi contenuti negli assegni
Non occorre una disponibilità iniziale
La disponibilità iniziale è costituita da depositi, aperture di credito o entrambi ed è incrementata da ogni altro credito o sovvenzione concessi dalla banca
La disponibilità iniziale è costituita da un deposito o da un’apertura di un credito
LE OPERAZIONI BANCARIE ACCESSORIE:
servizi a vantaggio della clientela.
- servizio di cassette di sicurezza (1839-1841)
- deposito titoli di amministrazione (1838)
- servizio di pagamento
- servizio cassa continua
lo sviluppo dei sistemi telematici degli ultimi anni ha favorito il diffondersi di un particolare modo di erogazione dei servizi bancari, il cosiddetto home banking utilizzando videoterminali o collegamenti diretti con il computer della banca.
I CONTRATTI DI BORSA:
la borsa è il mercato dove si svolgono acquisti e vendite di capitali rappresentanti da titoli di credito:titoli di Stato, azioni e obbligazioni di società ecc…
i soggetti che operano e rappresentano la domanda e l’offerta del mercato finanziario appartengono a tre categorie distinte:
-i venditori stabiliti:imprese private o pubbliche,Stato, che vendono titoli per procurarsi finanziamenti;
-gli acquirenti stabili: risparmiatori che mediante la compera di titoli vogliono dare un durevole investimento ai loro risparmiatori;
-gli speculatori:soggetti che operano in borsa per trarre vantaggio dalle variazioni nel tempo del prezzo dei titoli.
La negoziazione dei titoli in borsa avviene secondo precise modalità e sotto il controllo pubblico e si avvale dell’interpretazione di speciali figure di intermediari professionali opportunamente autorizzati.
I titoli di borsa hanno subito una profonda modifica, un processo evolutivo è stato il passaggio dal tradizionale sistema di contrattazione alle grida(gli agenti di cambio si riunivano intorno ad appositi recinti dove dichiaravano le loro intenzioni di acquisto o vendita gridando ad altra voce)al nuovo sistema di contrattazione continua o telematica(questo sistema è costituito da una rete di computer che collega fra loro i tempo reale le varie borse italiane, garantendo l’unicità del mercato e favorendo l’incontro fra le controparti).
Successiva è introduzione della liquidazione a contanti obbligatoria per tutte le compravendite di titoli in borsa.
Le nuove regole della borsa prevedono esclusivamente la liquidazione a contanti con l’esecuzione del contratto il quinto giorno lavorativo successivo alla sua stipulazione.
IL RIPORTO DI BORSA:
il riporto (art. 1548) è il contratto mediante il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato,alla scadenza de termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Lo speculatore può rinviare l’esecuzione dell’operazione in attesa di un momento più propizio realizzando nel frattempo la somma necessaria per finanziarie la propria attività.
Si definisce riporto di banca quello che serve per procurare finanziamenti a chi ha titoli disponibili.
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli al riportatore (contratto reale) e produce un duplice genere di effetti: un effetto reale contestuale e un effetto obbligatorio successivo.
Per la tutela dei risparmiatori è stata approvata la legge sull’insider trading che mira ad assicurare la parità di condizione tra tutti gli operatori.
Il codice penale punisce il reato di aggiotaggio(art. 501)che consente nel diffondere notizie false o tendenziose allo scopo di alterare il corso dei titoli e ingannare gli investitori.

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