Il fido

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

I FIDI BANCARI
Il fido rappresenta l’ammontare massimo di credito che una banca si impegna ad erogare al soggetto che ne ha fatto richiesta. Esso rappresenta quindi la misura massima del rischio che l’azienda di credito è disposta ad assumere nei confronti del suo cliente.
Le fasi essenziali della procedura di concessione di fido sono:
1. La richiesta da parte del cliente
2. L’istruttoria della pratica
3. La delibera di affidamento

1) La richiesta di affidamento
La banca d’Italia dispone che l’affidamento avvenga dietro presentazione di formale domanda scritta, formata dal richiedente o dal legale rappresentante. La richiesta fido deve specificare (contenuto minimo):
* L’ammontare del prestito
* La sua durata
* Le eventuali garanzie prestate
A seconda della natura giuridica del richiedente, la domanda presenta inoltre ulteriori informazioni (contenuto specifico):
* Le persone fisiche: le eventuali passività a loro carico, alla data della richiesta di fido.
* Soggetti dotati di autonomia patrimoniale e persone giuridiche (soc. capitali-associazioni): allegare l’ultimo bilancio o una situazione contabile recente.
La banca può chiedere ulteriori documentazioni e informazioni ritenute utili ai fini dell’istruttoria delle pratiche, cioè elenco dei principali creditori, o fornitori, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dichiarazione dei redditi; risulta molto importante, inoltre, conoscere le motivazioni per le quali il fido è stato richiesto.

2) L’istruttoria
Consiste nel complesso di operazioni ed indagini attraverso le quali la banca accerta la veridicità delle informazioni in suo possesso, raccoglie ulteriori dati e li rielabora, pervenendo al giudizio sulla solvibilità del richiedente, intesa come attitudine a far fronte agli impieghi futuri inerenti la restituzione del prestito. L’azienda di credito considera la capacità reddituale del richiedente, la sua consistenza patrimoniale e le caratteristiche personali (qualità morali – professionalità – imprenditorialità). Le indagini sono condotte da funzionari dell’ufficio fidi, denominati settoristi. Le indagini possono essere classificate in:
* Esterne: informazioni ottenute da clienti, fornitori, accertamenti presso la cancelleria del tribunale, la camera di commercio, gli uffici catastali, segnalazioni ricevute dalla centrale dei rischi, eventuali sopralluoghi presso gli stabilimenti aziendali.
* Interne: consistono nell’esame della documentazione raccolta, ed in particolare, nell’analisi di bilancio.

3) La delibera di affidamento.
L’organo deliberante, ultimata l’istruttoria, assume la decisione di concedere o meno il fido, individuando l’ammontare, la durata e la forma tecnica più aderente alle necessità finanziarie del richiedente. Sulla base degli elementi raccolti, esso determina la capacità di credito del richiedente, cioè l’ammontare massimo del finanziamento da accordare, può trattarsi del consiglio di amministrazione, di funzionari della direzione generale o di dirigenti delle dipendenze bancarie alle quali la richiesta è stata presentata.
Il funzionario che ha istituito la pratica trasmette all’organo abilitato a decidere una relazione scritta, che termina con la formulazione di una proposta di concessione di affidamento. Il fido, una volta concesso è sottoposto a controllo continuo e sistematico.

Le modalità di utilizzo del fido.
L’organo preposto alla delibera di affidamento deve anche definire la modalità di utilizzo del fido. In relazione alla particolare forma tecnica di utilizzo si distinguono:
* Fidi generali: viene messa a disposizione la somma consentendo al cliente di decidere di volta in volta la forma tecnica di utilizzo.
* Fidi particolari: la banca indica le modalità di utilizzo del credito e la misura massima usufruibile per ogni operazione (+ frequente).
I finanziamenti possono essere distinti in:
* Prestiti monetari: la banca mette a disposizione una determinata somma: finanziamento in c/c o finanziamento a scadenza.
* Crediti di firma : la banca, anziché erogare una somma di denaro, presta la propria firma a garanzia di obbligazioni assunte dal cliente.
* Operazioni di smobilizzo: con le quali vengono trasferiti alla banca i crediti commerciali che le aziende vantano verso terzi.

PRINCIPI DI LEGISLAZIONE BANCARIA
Il sistema bancario e finanziario è andato trasformandosi nel corso degli anni così, la regolamentazione degli anni ’90 ossia il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, entrato in vigore dal ’94, è stato integrato e modificato dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. I principali obbiettivi sono:
* La liberalizzazione delle attività bancarie
* Prudente gestione dell’attività bancaria
* Stabilità del sistema finanziario
* Accrescimento dell’efficienza
I principi fondamentali del testo unico sono:
* L’attività bancaria: si definisce attività bancaria l’esercizio congiunto della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’erogazione del credito. Il coordinamento funzionale tra le operazioni di raccolta e quelle di erogazione del credito differenza l’attività bancaria da quella finanziaria. La costituzione delle aziende di credito può avvenire soltanto sulla base di un’apposita autorizzazione della banca d’Italia.
* Libertà di insediamento e il principio del mutuo riconoscimento hanno liberalizzato l’ingresso delle banche comunitarie nel territorio nazionale. Si può commercializzare in tutti gli stati membri servizi conformi alle disposizioni legislative vigenti nel paese di provenienza. A tale scopo sono sufficienti:
o La comunicazione alle autorità del paese d’origine.
o Autorizzazione rilasciata dalla banca centrale di provenienza e ad essa sono attribuiti i poteri di vigilanza e controllo.
Le banche extracomunitarie deve essere autorizzato dalla banca d’Italia.
* Le forme giuridiche consentite agli enti creditizi sono la SPA e la SAPA, che permettono alle aziende di credito di:
• Emettere prestiti obbligazionari
• Ricapitalizzarsi attraverso aumenti di capitale
• Attuare forme di concentrazione e d’integrazione tra intermediari. Le concentrazioni bancarie trovano motivazione nell’aumento della concorrenza tra banche. (economia in scala)
Le regole della vigilanza per le concentrazioni prevedono l’autorizzazione della banca d’Italia e dell’autorità garantite della concorrenza e del mercato.
* Il TU ha liberalizzato l’apertura e il trasferimento degli sportelli, è infatti lasciata alle aziende di credito ampia autonomia riguardo alla propria distribuzione sul territorio.
* Il TU ha rimosso i vincoli relativi alla specializzazione temporale, è stata in tal modo superata la preesistente contrapposizione tra aziende di credito ordinario (a breve) ed istituti di credito speciale (m/l termine) è oggi possibile per tutte le aziende la raccolta di fondi attraverso l’emissione di obbligazioni.
* Il TU considera in modo diverso le partecipazioni acquisibili dagli enti creditizi a seconda che essi riguardano:
• Per le partecipazioni finanziarie gli investimenti in partecipazioni ed immobili non possono eccedere il limite rappresentato dai fondi propri della banca, le aziende di credito sono libere di acquisire partecipazioni finanziarie che consentono loro di assumere la struttura organizzativa del gruppo plurifunzionale.
• Per le partecipazioni non finanziarie le banche hanno precisi limiti: il patrimonio dell’azienda di credito partecipante e l’ammontare della quota di capitale di credito partecipante.
• Il TU a carico delle imprese non finanziarie l’obbligo dell’autorizzazione preventiva della banca d’Italia e dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust) in caso di acquisto di quote o azioni di un’azienda di credito in misura sup. al 5% del capitale.

Le autorità creditizie
1. Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) che svolge funzioni di coordinamento in campo monetario e creditizio, attenendosi alle direttive generali del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed esercita inoltre funzionari di controllo sull’istruzione di nuove banche e sul potenziamento di quelle esistenti.
2. il ministero dell’economia e delle finanze, che emana provvedimenti nei confronti dei singoli istituti di credito e sostituisce il CICR in caso di urgenza.
3. la banca d’Italia è un’ istituto di diritto pubblico con sede legale in Roma e dispone di una rete periferica costituita da filiali dislocate nei capoluoghi di regione e provincia. La direzione è attribuita al governatore (6 anni) la nomina del governatore è disposta con decreto del presidente della repubblica. Le principali funzioni della banca d’Italia sono:
o svolge una funzione di indirizzo, controllo e coordinamento delle iniziative interbancarie.
o Gestisce il servizio delle compensazioni nazionali di limitato ammontare.
o Emette titoli di credito
o Svolge attività di rifinanziamento
o Cura il servizio di emissione dei titoli di stato
In qualità di organo di vigilanza svolge:
• Vigilanza regolamentare
• Vigilanza informativa
• Vigilanza ispettiva

La trasparenza delle condizioni contrattuali
La trasparenza dei rapporti tra banca e cliente può essere definita come il requisito necessario per permettere a quest’ultimo l’immediata e chiara conoscenza delle condizioni praticate dall’azienda di credito.
Gli aspetti più importanti della normativa riguardano:
• La pubblicità delle condizioni contrattuali
• Il calcolo degli interessi in base a criteri uniformi
• La periodicità della capitalizzazione degli interessi
• La forma dei contratti deve essere scritta
• Il contenuto minimo dei contratti
• La modifica unilaterale apportata dalla banca alle condizioni contrattuali
• L’invio periodico di comunicazioni scritte
• La decorrenza di alcune valute.

L’ufficio reclami e l’ombudsman
All’ufficio reclami devono essere trasmesse per iscritto le proteste della clientela. Esso è tenuto a rispondere con una comunicazione scritta nella quale si indicano i tempi entro i quali la banca dovrà provvedere alla sistemazione della vicenda. Se la risposta dell’ufficio non è ritenuta sufficiente il cliente si può rivolgere all’ombudsman – giuri bancario che è un organo collegiale i cui membri sono scelti tra persone particolarmente qualificate in materia economia – creditizia o giuridica e tra i rappresentanti dei consumatori. La decisione dell’ombudsman è vincolante soltanto per l’ente creditizio.

Il segreto bancario e le disposizioni antiriciclaggio.
Le banche rispettano solitamente il segreto bancario (ossia la riservatezza da adottare in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con ciascun cliente). Tuttavia sono state emanate norme che ne attenuano la portata. Nell’intento di consentire l’accertamento di illeciti di natura penale e fiscale i principali obblighi che la normativa antiriciclaggio pone a carico delle banche e degli altri intermediari creditizi sono:
• L’identificazione dei soggetti che effettuano transazioni o movimentazioni superiori a 12500 €
• La predisposizione di strumenti informatici idonei all’archiviazione dei dati inerenti alle suddette operazioni.
• L’apposizione della clausola non trasferibili sugli assegni superiori a 12500€
Inoltre la normativa vieta a tutti i soggetti di:
• Trasferire denaro contante o titoli al portatore superiori a 12500 senza l’intervento di un intermediario
• Emettere assegni bancari superiori a 12500 privi del nome del beneficiario.
• Superare nei libretti di deposito a risparmio al portatore un saldo di 12500 €.
Nel 2004 inoltre si è ampliato il potere di indagine bancaria a favore del fisco per l’accertamento dell’evasione fiscale.

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