Molestie sessuali

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Le molestie sessuali
In collaborazione con il Centro Donna CGIL
Una ricerca, condotta dalla Comunità Europea alla fine degli anni '80, rileva che due donne su tre sono vittime di "assalti" non richiesti in autobus, per strada, ma soprattutto nei luoghi di lavoro.
Dal rapporto stesso si apprende che è soltanto negli anni '70 che viene coniata l'espressione "molestie sessuali" in uno con l'idea di sottoporre a dibattito tale fenomeno. Il documento si chiude con una sollecitazione ai Paesi membri affinchè giungano a definire le molestie sessuali nei luoghi di lavoro come una discriminazione basata sul sesso, ascrivendola tra le violazioni delle normative in materia di parità. E l'affermazione che gli uomini oggetto di molestia debbano avere gli stessi diritti delle donne.
Ma, nonostante alcuni clamori, le vere dimensioni del problema sono, particolarmente nel nostro Paese, ancora sommerse, complici anche i silenzi e le paure delle vittime. Le donne che subiscono questo genere di subdola violenza (verbale o fisica) finiscono spesso per sentirsi colpevoli, come se la molestia fosse un derivato automatico di un loro errato comportamento.
Oggettivamente appare difficile stabilire quali siano i confini tra lo scherzo legittimo e quello pesante, tra l'atteggiamento amichevole e quello offensivo e quindi trovare una definizione univoca di molestia. Secondo la Raccomandazione della Comunità Europee del '91 viene inteso come tale "ogni comportamento verbale o fisico di natura o con connotazioni sessuali unilaterale che giunge sgradito al destinatario"; quindi non una serie di atti definiti ma il sentire soggettivo, il modo con cui un altrui comportamento viene percepito dalla persona che ne è destinataria: se subito come indesiderato è molestia.
Nell'ambito lavorativo tali atteggiamenti provengono spesso da superiori gerarchici, ed assumono un contenuto di ricatto, anche se non sempre chiaramente esplicitato.
Le lavoratrici che si sono rivolte al nostro Centro Donna - luogo destinato ad essere punto di riferimento per le donne anche su queste tematiche - hanno consentito di rilevare che i soggetti più colpiti sono le giovani donne, occupate presso imprese di piccole dimensioni. L'elemento che però accomuna giovani e meno giovani sono le conseguenze delle molestie sessuali: stati depressivi, ansia, perdita di autostima e del sonno ed il sopraggiungere di uno stato di prostrazione fisica e psicologica, una vera "malattia".
Questo ha rafforzato il convincimento sulla necessità di offrire un "luogo" idoneo all'ascolto, persone esperte, consigli e supporti, anche legali, ma soprattutto comprensione e solidarietà femminile che aiuti a superare la paura ed il senso di impotenza che a volte spinge al silenzio e, ancor peggio, all'autocolpevolizzazione.
Anche l'azione sindacale in questi ultimi anni ha sancito norme apposite all'interno della contrattazione in settori pubblici e privati, con l'intento sia di prevenire che di sconfiggere il fenomeno, dotando i luoghi di lavoro di "Codici di comportamento" ed assegnando ai Comitati per le pari opportu-nità aziendali e di Ente il compito sia di promuovere ricerche che di gestire le situazioni con l'adeguata riservatezza nei confronti della persona molestata.
Va stigmatizzato il fatto che, nonostante ci sia ormai una larga esperienza di contrattazione sindacale, una discreta giurisprudenza in materia, e la presenza di punti di ascolto, di informazione e sostegno legale gestiti da associazioni di donne, manca ancora nel nostro Paese una legge sulle molestie sessuali.
Il vero problema comunque non è quello di scatenare una "guerra" tra i sessi, tale che un complimento anche un po' spinto - ma innocuo nelle intenzioni - venga male interpretato dalle donne. Si tratta di iscrivere, nell'orizzonte della violenza, solo ciò che calpesta il desiderio dell'altro, in definitiva negandolo, riducendolo ad una cosa: la libertà di ciascuno finisce dove comincia quella altrui.
Ciò che si auspica è altro: un diverso approccio culturale che sappia indicare il ricatto sessuale come comportamento negativo e, nel contempo, garantire a lavoratrici e lavoratori i diritti elementari come quello alla dignità e ad opportunità reali sul lavoro.
Con tale intento abbiamo inteso realizzare questa guida, che ci auguriamo possa diventare un utile strumento per accostarsi a queste delicate tematiche e per far crescere la consapevolezza che rispetto e reciproca correttezza rendono più sereno e civile il luogo di lavoro in cui donne e uomini si trovano a vivere.
Le molestie sessuali - cosa sono
In collaborazione con il Centro Donna CGIL
Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale.
Il Codice di Condotta della Comunità Europea definisce così la molestia sessuale.
Per comportamento sessuale o basato sul sesso non deve intendersi solo l'atto che coincide col tentativo di rapporto sessuale, ma anche le esibizioni del proprio potere o le manifestazioni di ostilità. La molestia infatti è strettamente collegata alla possibilità, reale o presunta, di avere potere e di esercitarlo.
Rientrano tra le manifestazioni fisiche: i toccamenti non giustificati, buffetti, carezze, pizzicotti, pacche, strofinamenti contro il corpo della dipendente o della coìlega, finti inciampi, "mano morta", fino agli atti violenti o di vera e propria costrizione a subire violenza.
Il comportamento verbale molesto può esplicitarsi in proposte sessuali non desiderate, in deliberate pressioni per costringere ad atti sessuali, inviti insistenti per incontri al di fuori del posto di lavoro, apprezzamenti personali o osceni, frasi a doppio senso, allusioni o osservazioni grevi, commenti deliberati sulla vita sessuale: cioè tutti quei comportameriti con cui, attraverso parole e frasi, si mostra di considerare l'altra persona, anzichè come collega di lavoro, come oggetto di mire sessuali o di mortificanti rimesse in discussione del suo ruolo nel posto di lavoro.
Il comportamento non verbale molesto può consistere "nel mostrare foto o figure, oggetti o scritti pornografici o di contenuto o significato sessuale; nel dare occhiate o nell'assumere espressioni lascive, nell'emettere fischi o nel compiere gesti di significato sessuale".
L'insieme di questi fatti, atti, azioni, comportamenti, produce nell'ambiente di lavoro "un clima insopportabile", e se chi molesta è un superiore o un datore di lavoro la gravità dell'azione e delle ricadute è ovviamente maggiore

Le molestie sessuali
Come si differenziano da un comportamento ben accetto. In collaborazione con il Centro Donna CGIL
La molestia sessuale è un atto o un comportamento "indesiderato" dalla persona cui è rivolto, quindi si distingue da altri comportamenti che danno luogo a "reciprocità" come quelli amichevoli, di corteggiamento, di seduzione, di ironia.
Quando si dice "comportamento indesiderato" deve intendersi che è la persona "destinataria" a stabilire se e quando è tale: lo stesso gesto si può accettare da una persona e non tollerare da un'altra.
La molestia non risulta mai "piacevole" ma sgradevole, offensiva, umiliante, intimidatoria e ostile.
Si differenzia da un approccio impacciato, perchè il molestatore non è un "corteggiatore goffo" ma una persona consapevole di ciò che sta facendo, e determinata a continuare. Nella sua personale dichiarazione di ostilità contro la molestata egli vuole raggiungere un risultato.
Come un cacciatore, il molestatore inquadra e insegue le "prede", finge di non capire i segnali di rifiuto e di disagio, cerca di provocare una reazione da poter ritorcere contro la persona molestata.
Le molestie sessuali possono essere molto diverse tra loro. Anche l'attenzione più banale, se reiterata, senza il consenso della destinataria, può diventare ossessionante.

Le molestie sessuali
I diritti che ledono, gli effetti che provocano. In collaborazione con il Centro Donna CGIL
Le molestie sessuali hanno ripercussioni globali sull'ambiente di lavoro e sulla vita della persona che ne è oggetto. Liimitano la libertà e il diritto al lavoro; offendono la dignità di donne e uomini; ledono il diritto alla salute; ostacolano l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro; minano la
fiducia nelle proprie capacità.
La qualità della vita della persona molestata peggiora e si avvertono le ripercussioni anche nella sfera privata. Il corpo reagisce allo stato di stress con ripercussioni sulla salute: si possono manifestare depressione, insonnia, emicranie, disturbi gastrici, etc.
Ma nè il Codice penale nè quello civile prevedono il reato di moléstia sessuale.
Quando si sono manifestati gli effetti o le conseguenze dannose delle molestie sessuali, in assenza di misure di prevenzione sul posto di lavoro, si è fatto ricorso a norme già esistenti nel codice penale: Atti violenti di libidine; atti osceni; atti contrari alla pubblica decenza; violenza privata.
Per il rapporto di lavoro nel pubblico impiego si è fatto ricorso anche all'abuso di atti di ufficio e alla concussione. Per quanto riguarda il Codice civile, l'art. 2087 richiama al dovere dell'imprenditore di fare il necessario "per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei pre-statori di lavoro".
Ciò significa che se la responsabilità penale ricade sul singolo che mole-sta, anche il datore di lavoro che non interviene è responsabile dal punto di vista civile
Le molestie sessuali
Come comportarsi. In collaborazione con il Centro Donna CGIL
Dimostrare esplicitamente di non gradire gli atti o comportamenti molesti. Annotare ogni episodio di molestia, riportando con precisione i particolari. Coinvolgere, se possibile, le colleghe ed i colleghi di lavoro chiedendo loro se hanno fatto le stesse esperienze e di raccontarle.
Consigliarsi con loro sulla possibilità di sporgere denuncia.
le molestie non colpiscono solo chi le subisce ma danneggiano tutto l'ambiente di lavoro e i rapporti con i colleghi.
Sottolineare l'inaffidabilità della persona che molesta rispetto all'azien-da o all'ente evidenziandone l'incapacità ad inserirsi armoniosamente nel contesto lavorativo.
Le molestie sessuali
Cosa fare personalmente
In collaborazione con il Centro Donna CGIL
Ci sono due possibili strade da seguire (anche contemporaneamente) quando si decide di reagire alle molestie.
Se si tratta di un collega, un cliente, un utente fare in modo che sia l'azienda ad affrontare il caso cercando di far applicare, quando esistono, le sanzioni o i provvedimenti disciplinari (l'ideale sarebbe il trasferimento del molestatore in luoghi dove possa continuare a lavorare senza creare ulteriori problemi) previsti dai contratti o dai regolamenti interni.
Questa prima strada presenta delle complicazioni qualora l'autore delle molestie sia anche un capo intermedio, dirigente o colui a cui fa capo la responsabilità di impedire che tali casi si verifichino.
In questo caso alla gravità dell'atto, che quando viene compiuto da un superiore assume carattere di ricatto, si aggiunge la difficoltà della denuncia.
Poichè i molestatori seguono una sorta di copione che riproduce in tutti i casi esaminati lo stesso schema generale, con piccole varianti, è importante tener nota di ogni fatto, registrando la data e l'ora in cui è avvenuto, e davanti a quali persone.
Spesso. il molestatore ha una "carriera" alle spalle; ha tenuto in precedenza comportamenti inolesti e per questi motivi è stato rimosso da incarichi o da uffici precedenti.
E' importante annotare con le precise parole dette le proposte o le minacce avanzate quando si è da soli o dietro una porta chiusa, e i richiami o le osservazioni fatte davanti ad altri: colleghi, clienti, pubblico, utenti.
L'altra strada, in attesa che vengano approvate norme specifiche, è quella del ricorso alla magistratura quando esistono gli estremi per impostare una causa, soprattutto quando ci sono ripercussioni sul piano lavorativo: licenziamenti, dequalificazioni, trasferimenti etc.
In entrambi i casi si può chiedere aiuto e sostegno rivolgendosi alla rappresentante sindacale o all'organismo di pari opportunità aziendale.
Nel caso di piccole e piccolissime aziende, si può ricorrere al sindacato territoriale o alle associazioni presenti sul territorio.
Le molestie sessuali
Cosa fare personalmente
In collaborazione con il Centro Donna CGIL
Quando ci si rivolge ad Associazioni di donne, sia di natura sindacale che non, si può avere innansitutto ascolto senza preconcetti, sostegno psicologico, assistenza legale spesso gratuita e la consulensa di persone esperte in grado di dare i consigli del caso e seguire l'iter dell'eventuale denuncia.
In molte città d'Italia sono attivi "Sportelli donna" sindacali in grado di consigliare e intervenire.
• A Milano:
• CENTRO DONNA CGIL C.so P.ta Vittoria, 43
Milano Tel. 02/55025296
• SPAZIO DONNA CGIL Via Giambellino, 115
Milano Tel. 02/4232551/474030
• COORD. DONNE CGIL C.so P.ta Vittoria, 43
Milano - Tel. 550251
• COORD. DONNE CISL Via Tadino, 21
Milano - Tel. 2046241
• COORD. DONNE UIL Via M. Macchi, 27
Milano - Tel. 66713314
• Consigliera Regionale di Parità Via Lepetit, 8
Milano Tel. 66756265
• Comitati Pari Opportunità Aziendali o di Ente (ove costituiti)
• Consigliere di fiducia Aziendale o di Ente (ove designato)
• Delegate e delegati sindacali
• Sindacato di categoria
• Sindacato territoriale

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