Giusnaturalismo

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Categoria:Filosofia

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Testo

IL GIUSNATURALISMO

Definizione:
Si chiama Giusnaturalismo la dottrina del diritto naturale, così come si è configurata nel secoli XVII e XVIII ad opera di pensatori come Grozio, Hobbes, Spinoza, Locke, Pufendorf e Kant.
Relativamente al fondamento, l’esistenza e la validità della legge di natura sono dedotte non da un preteso ordine universale o da Dio, ma dalla ragione umana. Il Giusnaturalismo rivendica in campo politico l’autonomia della ragione.
Il diritto naturale è trascritto in termini di diritti soggettivi, innati, imprescrittibili e inalienabili, di cui ognuno è titolare. Il Giusnaturalismo è considerato la culla del liberalismo.
È sostenuta l’ipotesi di uno stato di natura, in cui l’uomo già godeva dei diritti naturali, anteriore allo stato civile. Il passaggio dall’uno all’altro è avvenuto grazie alla stipulazione di un “patto” originario. Tale contratto ha dato origine alla società e allo Stato e con essi ha creato una situazione di maggior sicurezza, garantita da norme, la cui prima finalità è costituita proprio dalla salvaguardia di diritti naturali di ognuno. Con ciò il Giusnaturalismo sostiene l’origine umana dello Stato e stabilisce i limiti del potere.

Il giusnaturalismo è una dottrina che afferma l’esistenza di un diritto naturale, (insieme di norme universali e razionali) anteriormente all’esistenza del diritto positivo espresso nelle legislazioni storiche.
L’idea dell’esistenza di uno IUS NATURAE è stata già incontrata nei sofisti e negli stoici, ma rimane in maniera generale. È nell’età moderna (1600 - 1700) che diventa una vera e propria tradizione giuridico – filosofica.

Non è un movimento organico in cui confluiscono in modo omogeneo una serie d’autori. A questa tradizione si richiamano molti autori che danno luogo a posizioni filosofiche e politiche anche totalmente diverse.
È chiamato tradizione giuridico – filosofica perché è composto da:
• Una componente giuridica → studiosi che faranno un discorso di definizione e d’articolazione del contenuto di queste leggi naturali
• Una componente filosofica → cosa significa e cosa comporta l’affermare l’esistenza di questo diritto naturale

L’unità del giusnaturalismo storico (che si colloca nell’età moderna) va cercata in tre livelli, non in una specifica dottrina:
1. I bersagli polemici che assume → ciò a cui si contrappone
2. Le impostazioni metodologiche
3. Alcune figure teoriche comuni

La causa storica che determina l’affermazione del giusnaturalismo come tradizione giuridico – filosofica è l’affermazione dello stato moderno, che provoca una forte rinascita del pensiero politico:
• Origine e fondamento del potere
• Limiti del potere
• Diritti dei singoli e dei gruppi
• Significato d’uguaglianza e disuguaglianza
• Forme e possibilità della partecipazione politica
• Origine dello stato
• Fondamento dello stato e della sovranità

BERSAGLI POLEMICI:
Come teoria dell’origine dello stato il giusnaturalismo si sviluppa in contraddizione con il paradigma politico aristotelico, per cui lo stato è un’istituzione naturale che deriva dalla famiglia.
Per quanto riguarda il fondamento del potere, l’obiettivo polemico è la teoria della derivazione divina del potere.

IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE:
I giusnaturalisti adottano un metodo razionale che si ispira al rigore deduttivo dell’impostazione geometrica e si contrappongono al metodo della tradizione scolastica.
Bisogna dedurre razionalmente dall’idea di natura umana quelli che sono i diritti.

Altri due filoni del pensiero politico che si diffondono in relazione al processo d’affermazione dello stato moderno sono:
• Machiavelli e Guicciardini → nascita della scienza politica autonoma rispetto alla morale e alla religione. Riflessione realistica
• L’utopia di Tommaso Moro, Tommaso Campanella e Bacone, che si contrappone al realismo.

Bobbio ritiene che ciò che caratterizza il giusnaturalismo come “scuola“ è il metodo, e considera Hobbes il fondatore del giusnaturalismo.
Questo principio è un certo modo di accostarsi allo studio del diritto → si può parlare di scuola per l’unità metodologica, ma non per l’oggetto studiato.
Il metodo razionale permette di ricondurre il diritto naturale e la politica ad una scienza dimostrativa
La convinzione di fondo del giusnaturalismo è la costituzione di un’etica razionale, distaccata dalla teologia, e in grado di garantire l’universalità dei principi della condotta umana.

In relazione al metodo Aristotele diceva che nella conoscenza del giusto e dell’ingiusto non è possibile raggiungere la stesso conoscenza derivante dal pensiero matematico; per il giusnaturalismo si può operare in maniera rigorosa.

Sfera logica del probabile:
• TOPICA → luoghi da cui si possono trarre argomenti per argomentare un’opinione → educazione precedente al giusnaturalismo. Il giurista era considerato solo un commentatore di testi, che si serviva di tre regole: la comprehensio, l’extensio (integrare i topica), e l’interpretatio (soluzione delle antinomie). Il giurista studia il diritto positivo
• DIALETTICA
• RETORICA

Il metodo tradizionale si serviva dell’INTERPRETAZIONE, il nuovo metodo della DIMOSTRAZIONE.

FIGURE TEORICHE E PASSAGGI IN COMUNE:
Lo stato naturale è:
• Antipolitico → contrapposto a quello politico
• Non politico → non ha istituzioni.
Lo stato politico è la negazione dello stato di natura e sorge per eliminare i difetti di quella condizione. Il passaggio da stato naturale a stato politico avviene mediante convenzioni → PATTO SOCIALE o CONTRATTO SOCIALE

Il principio di legittimazione del potere deriva dal consenso di coloro che lo costituiscono.

Nella letteratura politica del Sei – Settecento ci sono molte varianti su questo tema:
I caratteri dello stato di natura sviluppano tre temi classici:
1. Se lo stato di natura sia uno stato storico o una sorta d’ipotesi razionale
2. Se lo stato di natura sia pacifico o bellicoso
3. Se sia uno stato d’isolamento o una realtà sociale, per quanto di una società primordiale

La forma e il contenuto del contratto (o dei contratti):
1. Se il contratto sia un contratto degli individui tra loro a beneficio della collettività o a beneficio di un terzo
2. Se al PACTUM SOCIETATIS debba seguire un ulteriore contratto tra gli uomini associati e il terzo che detiene il potere (princeps) → PACTUM SUBIECTIONIS
3. Se i contratti possono essere sciolti, e a quali condizioni

L’oggetto dei contratti: rinuncia parziale o totale dei diritti naturali

Il potere che deriva dai contratti:
1. Assoluto o limitato
2. Divisibile o indivisibile
3. Irrevocabile o revocabile

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