La legislazione longobarda

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Testo

La Legislazione Longobarda.

Carattere essenziale, almeno in origine, è la prevalenza in quegli ambiti territoriali della presenza della CONSUETUDINE che prende il posto della legge scritta. Come tutte le popolazioni germaniche, i Longobardi fondavano il loro sistema giuridico su una seri di usi, vale a dire comportamenti generalizzati e ripetuti nel tempo nella convinzione di rispettare un precetto formativo.
Con il passare degli anni si verifica un fenomeno di CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO cioè i funzionari, su delega del sovrano (ma più spesso del singolo duca) prendono a raccogliere le norme comportamentali che assumono così forme ufficiali, scritte.
I Longobardi non sono particolarmente portati ad adeguarsi al diritto romano presente sul territorio, ma cercano di affermare i loro principî giuridici limitandosi ad un graduale avvicinamento all’esistente.
Solo con ROTARI la formalizzazione del diritto raggiunge i vertici e si affermano alcuni principî guida della produzione legislativa futura.

Principî fondamentali della legislazione longobarda.

A. Il diritto è territoriale: ha, cioè, vigore solo nei territorî sui quali il sovrano esercita l’imperium.
B. Il diritto nuovo abroga il precedente: nel momento in cui una nuova legge entra in vigore, tutte le norme precedenti attinenti una determinata materia decadono.
C. La certezza del diritto: il diritto vigente è voluto dal sovrano, su un determinato territorio nel periodo di vigenza.
D. Carattere positivo del diritto: è valido solo il diritto emanato dal sovrano senza ETEROINTEGRAZIONI (non si può fare riferimento a norme non di provenienza regia)
E. Interesse generale tutelato: nell’emanare una norma, il re non persegue latro interesse se non quello di tutti i sudditi, non è mai mosso da finalità egoistiche.

Oggetti del diritto longobardo.

A. La persona fisica titolare di diritti: in altre parole l’uomo libero al quale solo l’ordinamento giuridico riconosce la capacità giuridica (titolarità di diritti e doveri) e capacità di agire (azionabilità dei diritti).
B. Il servo: in quanto oggetto-bene passibile di essere liberato.
C. La donna: in quanto soggetto-persona fisica che vive sempre sotto tutela (del padre, del marito… del sovrano).
D. Il diritto: alla tutela del patrimonio era garantito dal sovrano.
E. Il diritto: alla tutela della persona era garantito dal sovrano.
F. La pena pecuniaria: vale a dire limitata al pagamento di denaro.
G. La pena corporale: pene accessorie → tortura.
H. La pena capitale: condanna a morte.
I. La pena detentiva: non è utilizzata in quanto reputata eccessivamente onerosa per lo stato.
J. Commutabilità delle pene possibile: vale a dire che la trasformazione della pena da capitale a pecuniaria era garantita come strumento per garantire la salvaguarida del massimo interesse di cui il soggetto passivo del reato è titolare.

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