Legislazione acque

Materie:Altro
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Testo

Il decreto 152 del ’99, che sostituisce la legge Merli 319 del ’77 regola l’inquinamento delle acque, questa infatti obbliga tutti i titolari di scarichi a chiedere una preventiva autorizzazione ed inoltre stabilisce dei valori limite per alcuni particolari parametri, che se presenti in quantità superiori ai limiti consentiti causerebbero sicuramente un inquinamento delle acque.
E’ importante distinguere le diverse tipologie di scarico:
• SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: scarichi derivanti da edifici in cui si svolgono attività industriali e/o commerciali
• SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE: scarichi provenienti da abitazioni o comunque derivanti da metabolismo umano e attività domestiche
• SCARICO ACQUE REFLUE URBANE: acque che confluiscono tramite canalizzazione alla pubblica fognatura, include quindi:
- acque reflue domestiche
- acque reflue industriali: opportunamente depurate per rientrare
- acque meteoriche
Il decreto 152 è entrato in vigore il 13 maggio del 1999, esso riguarda:
• il trattamento delle acque reflue urbane
• la protezione delle acque dall’inquinamento derivante da nitrati provenienti da fonti agricole
• altre numerose direttive a carattere più specifico
QUINDI LA NORMATIVA 152/99 :
regolamenta le acque reflue, le acque superficiali e le acque sotterranee, ovvero regolamenta tutte le acque ad eccezione delle acque potabili, delle acque minerali e delle acque di balneazione

La normativa 152/99 è stata poi modificata con il decreto 258 del 2000 (acque bis).
Il decreto 152/99 si divide in 6 Titoli, ciascuno dei quali si occupa di un preciso argomento
TITOLO 1:principi generali e competenze
TITOLO 2: obiettivi di qualità
Alcune autorità (comune, regione, provincia)devono necessariamente porsi degli obiettivi di qualità da raggiungere per alcune AREE SENSIBILI (fiumi e mari) DEL LUOGO dopo averle localizzate tra le acque superficiali.
TITOLO 3:tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
Vengono definite ed individuate: • le aree sensibili, • le disposizioni per la tutela dei corpi idrici e • la disciplina necessaria per ogni tipo di scarico derivante dalle attività antropiche
TITOLO 4: Strumenti di tutela
Vengono elencati gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi di qualità precedentemente imposti. Gli strumenti utilizzati per raggiungere tali obiettivi sono:
•individuazione obiettivi qualità ambientale
•utilizzo di un adeguato sistema di controllo e di sanzionatorio
•individuazione di misure destinate ALLA CONSERVAZIONE, AL RISPARMIO, AL RIUTILIZZO ED AL RICICLO DELLE RISORSE IDRICHE.
•adeguata depurazione degli scarichi idriche ed individuazione di misure per la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle zone sensibili
TITOLO 5: sanzioni
Definizione del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo
TITOLO 6: Disposizioni finali
Disposizioni transitorie e disposizioni abrogative
L’AUTORIZZAZIONE
Prima di iniziare qualsiasi attività di scarico è necessario richiede una preventiva autorizzazione. L’autorizzazione viene richiesta per :
• NUOVI SCARICHI
• DAGLI STABILIMENTI CHE HANNO CAMBIATO UBDICAZIONE
•DAGLI STABILIMENTI CHE HANNO SUBITO MODIFICHE TALI DA MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DELLO SCARICO
L’autorizzazione va presentata :
• all’ente predisposto al controllo del ciclo delle acque integrate se lo scarico avviene in pubblica fognatura
• mentre negli altri casi [es. acque superficiali] l’autorizzazione va presentata alla provincia
L’ente è in ogni caso obbligato a rilasciare l’autorizzazione entro 90 giorni dal presentimento della domanda. Una volta trascorso questo periodo la domanda viene considerata respinta.
L’autorizzazione è valida per 4 ANNI DAL MOMENTO DEL RILASCIO , ed un anno prima della scadenza è necessario chiedere un RINNOVO
[Nel caso però si effettuino grandi variazioni all’interno dell’azienda è necessario richiedere una nuova autorizzazione]
L’autorizzazione: è una pratica nella quale è necessario inviare una serie di documentazioni relative agli scarichi dell’azienda ad uno dei due enti
CONTROLLI
Gli enti territoriali svolgono le loro azioni di controllo attraverso prelievi effettuati sugli scarichi, avvalendosi di diverse unità organizzative come: l’agenzia regionale per l’ambiente (ARPA).
Poiché il superamento i limiti imposti dalla legge per la tutela delle acque possono costituire materia di carattere penale, diventano automaticamente organi di controllo anche Carabinieri, Finanza, ecc…che possono quindi procedere ad operazioni di campionamento delle acque in maniera autonoma.
In caso di irregolarità registrate dalle analisi delle acque di scarico l’autorità competente può procedere alla :
• DIFFIDA: stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità
•SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE: per un tempo determinato nel momento in cui si verificano situazioni di pericolo per la salute pubblica e dell’ambiente
•REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE: in caso di mancato adeguamento alle norme o in caso di ripetute violazioni
PLANIMETRIA: piantina di un’azienda nella quale sono indicati tutti i percorsi compiuti dalle acque bianche (acque piovane) e dalle acque nere. La planimetria deve essere obbligatoriamente fornita all’ente rilasciante l’autorizzazione allo scarico.
POZZETTO FISCALE: punto di prelievo delle acque scaricate dall’azienda, il quale permette di intercettare le acque di scarico. Il pozzetto fiscale deve essere situato nei pressi del perimetro aziendale e deve essere innestato prima dell’ingresso in pubblica fognatura.
VALORI LIMITE
Il controllo dello scarico avviene verificando, attraverso analisi di laboratorio, se lo scarico è conforme ai limiti di legge. Vengono quindi ricercati tutti gli inquinanti che possono essere presenti nello scarico, e se la concentrazione presente nello scarico supera il rispettivo valore limite imposto dalla 152/99, lo scarico se non opportunamente depurato è ritenuto inquinante per l’ambiente, e può quindi essere oggetto di sanzioni.
I limiti di legge sono contenuti nell’allegato 5 della normativa 152/99.
VARIE TIPOLOGIE DI SCARICHI
( SCARICHI SUL SUOLO:
E’ vietato lo scarico sul suolo.
Ma ci sono delle eccezioni, infatti possono scaricare sul suolo :
• i nuclei abitativi isolati
• e gli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali che si trovano nell’impossibilità tecnica od economica di scaricare in pubblica fognatura mediante canalizzazione.
I limiti previsti per lo scarico nel suolo sono disposti nella tabella n°4 della Dlgs 152/99
( SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE:
E’ vietato lo scarico sia nel sottosuolo sia nelle falde acquifere
( SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI:
•le acque reflue industriali devono rispettare i limiti regionali, o in mancanza quelli espressi nella tabella n°3 del Dlgs 152/99
•le acque reflue urbane (pubbliche fognature) invece devono seguire i limiti dichiarati in tabella n°1

( SCARICHI IN RETI FOGNARIE

• le acque reflue industriali devono rispettare i limiti imposti dall’impianto di depurazione.Le industri invece devono obbligatoriamente rispettare i limiti della tabella n°3 del Dlgs 152/99 nel caso in cui non esistano limiti regionali oppure non sia presente alla fine della pubblica fognatura un impianto depurativo.
• le acque reflue domestiche sono sempre ammesse in pubblica fognatura(infatti non devo rispettare alcun limite e non devono richiedere alcuna autorizzazione,in quanto è sufficiente la semplice domanda di allacciamento in pubblica fognatura)
Il decreto 152/99 detta quindi i criteri in base ai quali le Regioni dovranno classificare le acque superficiali che potranno essere utilizzate per la potabilizzazione, escludendo i corsi d’acqua o quei punti dei corsi d’acqua in cui l’inquinamento è troppo elevato. La classificazione riguarda solo le acque superficiali in quanto più soggette rispetto a quelle sotterranee all’inquinamento.

LA NORMATIVA NAZIONALE CHE REGOLAMENTA LE ACQUE POTABILI è il DECRETO DEL 2 FEBBRAIO 2001 N°31.
Il decreto del 2 febbraio del 2001 stabilisce i requisiti di qualità che devono possedere le acque destinate al consumo umano, qualunque sia la loro origine (sia che provengano direttamente dalla fonte sia che vengano distribuite da acquedotti pubblici).
Il decreto del 2 febbraio del 2001 n°31 nell’articolo N°2 definisce cosa si intende con il termine “acque destinate al consumo umano”:
• per ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SI INTENDONO tutte quelle acque trattate e non trattate , destinate ad uso potabile o per usi domestici.
Il Dlgs allarga così il concetto di POTABILITA’ non solo alle acque destinate all’alimentazione, ma anche le acque destinate ad usi domestici;inoltre questo decreto regolamenta anche la qualità delle acque utilizzate nelle imprese alimentari (sia nel caso queste vengano usate come materia prima, sia nel caso queste vengano utilizzate per il lavaggio di macchinari)
Il decreto del 2 febbraio 2001 N°31NON VIENE APPLICATO:
• alle acque minerali naturali e acque medicinali riconosciute
• alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità acque utilizzate non ha ripercussioni dirette o dirette sulla salute dei consumatori
Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite, quindi non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare potenziale pericolo per la salute umana, rispettando quindi i parametri riportati nell’allegato 1.
Per le analisi delle acque in laboratorio, esistono delle metodiche riconosciute e rese ufficiali dalla legge , in quanto i metodi su cui si basano le analisi devono essere sempre validi e ripetibili.

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