Cursus Honorum Romano

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Testo

LE MAGISTRATURE ROMANE

I Consoli

Dopo la cacciata dei re, il potere a Roma venne gestito da due consoli (ovvero "coloro che si consultano"). Per tutta la durata della carica, essi godevano di pieni poteri ed esercitavano la magistratura senza dover rendere conto dei propri atti agli elettori. Avevano una guardia del corpo (i littori) che li accompagnava portando le insegne del potere assoluto (o imperium), comandavano l'esercito, convocavano il Senato, presiedevano le assemblee del popolo, e avevano il supremo controllo selle attivitа pubbliche, tranne quelle religiose. Ciascuno dei due consoli godeva del diritto di veto (intercessio, "potere di frapporsi"), ovvero poteva impedire una decisione del collega.

Gli altri magistrati

Nel periodo che seguм la prima codificazione scritta (le XII tavole, del 450-451 a.C), accanto al consolato vennero a porsi altre magistrature: infatti, l'accumulo di competenze sempre piщ numerose nelle mani dei consoli e le rivendicazioni della plebe per conquistare maggiori diritti e partecipare in maniera piщ incisiva alla gestione della repubblica, rendevano necessario creare organi di governo sempre piщ differenziati.
Caratteristiche comuni a tutte le magistrature erano la temporaneitа della carica, l'elettivitа, la collegialitа e la gratuitа (ovvero nessuna delle cariche era retribuita e la loro attribuzione era considerata solo un fatto di prestigio). Erano (in ordine di importanza): questura, edilitа, pretura e censura, e venivano eletti da diverse assemblee: i Comizi Centuriati eleggevano i consoli, i censori e i pretori; i Comizi Tributi eleggevano gli edili e i questori. Infine vi erano i Concili tributi che eleggevano i tribuni della plebe (potevano imporre il veto alle decisioni dei consoli e difendevano i diritti della plebe).

QUESTORI: (quaestor, oris, da quaerere: esigere, comandare) amministravano il denaro pubblico, incassavano i tributi, pagavano gli stipendi ai soldati e ai dipendenti dello stato. Inizialmente essi erano due, ma andarono sempre aumentando per arrivare, sotto il governo di Cesare, a quaranta. Il moltiplicarsi del loro numero fu determinato anzitutto dall'accrescersi del territorio e dalla necessitа di approntare un'amministrazione finanziaria adeguata alle nuove conquiste. Il primo questore plebeo venne nominato nel 409 a.C.
I quaestores aerarii (da aerarium: cassa statale, ovvero denaro che deriva dai tributi delle provincie senatorie), nominati annualmente dal senato, dovevano ricevere, amministrare, impiegare il denaro pubblico secondo gli ordini dei senatori.
I quaestores urbani rimanevano a Roma, mentre gli altri seguivano i consoli per occuparsi della cassa militare e del bottino.
I quaestores parricidii costituivano una magistratura straordinaria cui spettava la presidenza delle cause criminali, poi i comizi delegarono loro il diritto di giudicare in tutte le cause concerneni i diritti di un cittadino romano; infine tutte le cause criminali divennero di loro competenza.

EDILI: (aedilis, da aedes: casa, tempio) sovraintendevano ai mercati e all'approvvigionamento della cittа, si occupavano degli spettacoli, della manutenzione delle strade e degli edifici e dell'ordine pubblico. Inizialmente gli edili plebei erano distinti da quelli patrizi (detti curuli dalla sella curulis, cioи la sedia ornata d'avorio su cui sedevano i magistrati piщ importanti), ma in seguito la carica fu unificata.
Gli Edili Cereali erano i due edili di condizione plebea istituiti da Cesare con il compito di vigilare sull'approvigionamento della cittа.

PRETORI: costituivano una delle magistrature piщ antiche: infatti pretore era il nome dato in origine ai due supremi magistrati patrizi, in seguito chiamati consoli, che vennero affiancati nel 366 a.C. da un terzo pretore che esercitava il suo potere nel campo della giurisdizione civile. Accanto al pretore che amministrava la giustizia a Roma (praetor urbanus) venne a porsi, nel 242 a.C. quello incaricato di esercitarla fuori Roma (praetor peregrinus), a causa degli intensificati rapporti con popoli stranieri. Il loro numero andт quindi aumentando per far fronte ai sempre piщ numerosi interventi che l'espansione dello Stato romano richiedeva. Passarono da 6 a 8 sotto il governo di Silla, per poter presiedere contemporaneamente a piщ tribunali criminali.

CENSORI: erano due e avevano il compito di effettuare il censimento, ossia di aggiornare le liste elettoriali e militari dei cittadini e dei loro patrimoni. I censori venivano nominati ogni cinque anni e in seguito (312 a.C.) venne attribuito loro ache il compito di redigere le liste dei senatori. Le operazioni di censimento avvenivano al Campo Marzio, dove ogni cittadino doveva, sotto giuamento, dichiarare il numero dei figli, la composizione della sua famiglia e l'ammontare del suo patrimonio.

IL CURSUS HONORUM

Il cursus honorum и un'espressione latina che significa "successione delle cariche" e che designava l'ordine secondo cui doveva necessariamente compiersi la carriera politica a Roma e le condizioni richieste per rivestirne le varie magistrature. Risponde, per le magistrature, al certus ordo magistrarum, di cui discorrono Cicerone e Callistrato, o all'honorum gradus di cui parla Livio.
Fissato dalla legge Villiana (Villia Annalis) del 180 a.C., stabiliva che le cariche della questura, della pretura e del consolato dovessero succedere l'una all'altra. Tuttavia era consuetudine anteporre alla pretura l'edilitа curule.
Silla, nel I sec a.C. attuт alcune riforme costituzionali: una lex de tribunicia potestate stabilм che i tribuni della plebe dovessero sottoporre al parere preventivo e vincolante del senato le proposte che intendevano presentare ai concili; una lex de comitiis centuriatis tentт di ridare nuova forza a questi comizi, tipicamente aristocratici. E infine una lex de magistratibus organizzт il cursus honorum, escludendo da esso l'edilitа e stabilendo che non si potesse diventare consoli se non si era stati prima questori e pretori. Per evitare che persone troppo giovani raggiungessero le massime cariche, questa legge stabilм che nessuno potesse diventare questore prima dei trent'anni, pretore prima dei trentanove e console prima dei quarantadue. Secondo alcuni, essa avrebbe anche abolito la censura.
Augusto ampliт la scala stabilendo prima della questura, una delle cariche del vigintivirato (I grado di magistratura composto da 26, poi da 20, tra figli di senatori e piщ tardi di cavalieri, tra cui si eleggevano i triunviri principali, quelli per le monete, i curatori delle strade...), la censura, che prima era nella consuetudine, ma non nell'obbligo, e collocando fra la questura e la pretura le cariche del tribunato della plebe e dell'edilitа.
Edilitа e tribunato della plebe non sono piщ registrati nei cursus ufficiali di singoli personaggi dopo Alessandro Severo, ed и da credere che proprio questo imperatore ne abbia cancellata l'obbligtatorietа.

Iscrizione del IV secolo d.C. in onore di L. Turcio Secondo Asterio

ASTERII
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L . TVRCIO. SECVNDO. C. V.
FILIO. L. TVRCI. APRONIANI. C. M. V.
PRAEF. VRBI. NEPOTI
L. TVRCI. SECVNDI. C. M. V.
CONSVLI. PRAETORI. QVAESTORI
COMITI. AVGVSTORIVM. CORRECTORI
PICENI ET FLAMINIAE. ELOQVENTIA
IVSTITIA INTEGRITATE. AVCTORITATE
PRAESTANTI. IN OMNI DENIQVE
VIRTVTE PERFECTO. ORDO
SPLENDIDISSIMVS. AMITERNINAE
CIVITATIS. OB INSIGNEM ERGA SE
AMOREM. PATRONO DIGNISSIMO
STATVAM. EX. AERE.
POST ADMINISTRATIONEM
AD PERPETVI NOMINIS
GLORIAM . DEDIT.

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