Attività giuridica7

Materie:Appunti
Categoria:Economia

Voto:

2 (2)
Download:105
Data:15.02.2001
Numero di pagine:4
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
attivita-giuridica7_1.zip (Dimensione: 6.72 Kb)
trucheck.it_attivit+     37.5 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

LA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’
La volontà del soggetto diretta a produrre effetti giuridici deve essere dichiarata e, cioè, esternata: deve, insomma, uscire dalla sfera del soggetto, perché gli altri possano percepirla, averne conoscenza. A seconda dei modi con cui la dichiarazione avviene, essa si distingue, in espressa, cioè con qualsiasi mezzo idoneo a far palese ad altri il nostro pensiero, e dichiarazione tacita, cioè un comportamento che, secondo il comune modo di pensare e di agire, risulti incompatibile con la volontà contraria. In alcuni casi l’ordinamento giuridico non si accontenta di una dichiarazione tacita, ma richiede la dichiarazione espressa, per evitare le incertezze circa l’esistenza della dichiarazione, che possono sorgere, allorché venga impiegata la manifestazione tacita di volontà.
Qualsiasi decisione del soggetto deve essere esternata e, in linea di principio, ciascuno sceglie le modalità di manifestazione delle proprie volontà come meglio preferisce, stando attento a che l’atto raggiunga i suoi scopi. Vale a dire che l’ordinamento, di regola, non impone rigidi formalismi per riconoscere effetti giuridici agli atti dei privati.
Peraltro talvolta il legislatore avverte la necessità di subordinare la validità di un atto a forme solenni: si pensi al matrimonio o al testamento. Ma più ampiamente il legislatore impone che la volontà sia dichiarata o quanto meno in forma scritta, ossia con l’intervento di n pubblico ufficiale. In questi casi si dice che la forma è richiesta ad substantiam actus. A differenza con il caso in cui un requisito di forma sia richiesto solo ai fini processuali, ad probationem tantum. Dal caso in cui un requisito di forma di un atto sia imposto dalla legge va tenuto distinto il caso in cui un requisito di forma sia invece imposto dagli stessi privati (formalismo convenzionale), come ad esempio avviene allorché in un contratto si inserisce un clausola; non potrà avere effetto alcuno se non in quanto comunicata per iscritto, oppure addirittura, più specificamente, se non in quanto sia comunicata con determinate modalità.
In linea generale il negozio è formato o perfetto quando la dichiarazione esce dalla sfera di colui che la manifesta, ma, siccome, secondo la struttura del negozio, questo può essere costituito dalla dichiarazione di volontà di una sola parte o di più parti e, a sua volta, il negozio unilaterale può essere recettizio o no, per determinare il momento di perfezionamento occorre distinguere tra negozio unilaterale, negozio unilaterale recettizio e contratto:
• I negozi unilaterali non recettizi sono perfetti nel momento in cui la volontà viene manifestata;
• i negozi unilaterali recettizi nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati;
• per designare la perfezione del contratto si adopera il termine conclusione.
MANCANZA DI VOLONTA’ E CONTRASTO TRA VOLONTA’ E DICHIARAZIONE
Può verificarsi che la dichiarazione non sia conforme all’intento negoziale del dichiarante. Ciò può avvenire per cause varie: a tutti può capitare, per distrazione, di dire o scrivere una cosa diversa da quella che si voleva effettivamente dire o scrivere. E se ciò avviene in una dichiarazione avente rilevanza giuridica? La volontà è l’anima del negozio, si dovrebbe giungere alla conclusione che una dichiarazione cui non corrisponda un’interna volontà è come un corpo senz’anima. La conclusione rigorosamente logica che si dovrebbe dedurre, nel caso di una dichiarazione che non riflettesse l’interno volere, dovrebbe, pertanto, essere la nullità del negozio. Tuttavia, questo risultato non corrisponde alle finalità sociali dell’ordinamento giuridico, il quale si deve preoccupare anche di colui a cui la dichiarazione di volontà è rivolta e che ha fatto affidamento su di essa. D’atro canto, sarebbe ugualmente antisociale approfittare della distrazione altrui, non controllare, nei limiti in cui un controllo è possibile e, cioè, con la diligenza media o normale, se la dichiarazione sia seria o plausibile. Occorre, in sostanza, che la parte a cui la dichiarazione è diretta sia in buona fede e consideri la dichiarazione stessa con quell’attenzione, con quella diligenza che il normale svolgimento delle relazioni umane richiede. Il codice segue, almeno come indirizzo generale, la teoria dell’affidamento, secondo la quale, se la dichiarazione diverge dall’interno volere, ma colui cui essa è destinata non era in grado di conoscere la divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario sapeva o era in grado di accorgersi che la dichiarazione non corrispondeva all’interno volere del dichiarante.
È applicando la teoria dell’affidamento che si risolvono i casi di mancanza di volontà o di divergenza tra volontà o di divergenza tra volontà e dichiarazione.
• È chiaro che non possono avere valore le dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante la rappresentazione a teatro o inserite nella trama di un film o quelle fatte da un professore ai suoi alunni;
• Si distinguono le dichiarazioni fatte nello scherzo, ossia in condizioni tali che ciascuno intenda che non si agisce sul serio, e le dichiarazioni fatte per scherzo, ossia con intenzione non seri,senza, però, che ciò risulti all’altra parte. Nella prima ipotesi il negozio è evidentemente nullo; nella seconda è valido, se la controparte non era in grado di avvedersi dello scherzo;
• La riserva mentale consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da quel che si vuole effettivamente, senz’alcuna intesa con l’altra parte e senza che, almeno di solito, questa sia in condizione di scoprire la divergenza;

• La violenza fisica si differenzia dalla violenza psichica: la prima costituisce un ipotesi alquanto insolita e si ha quando manca, del tutto, la volontà; la seconda consiste in una minaccia che fa deviare la volontà inducendo il
soggetto a emettere una dichiarazione che, senza la minaccia, non avrebbe emesso. Nell’ipotesi di violenza psichica la volontà non manca: è viziata. Il negozio concluso per effetto di violenza fisica non può essere nullo: la mancanza di volontà del dichiarante è ben nota a colui che pone in essere la coazione. Secondo un’autorevole opinione manca la stessa dichiarazione, ossia la dichiarazione vi è, ma è riferibile ad un soggetto diverso. È annullabile il negozio compiuto per effetto di violenza morale.

1

Esempio