Elementi essenziali di un contratto

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Testo

Gli elementi essenziali del contratto

Gli elementi essenziali del contratto sono quelli che senza essi il contratto non è valido.
Essi sono:
• L’accordo delle parti
• L’oggetto
• La causa
• La forma

L’accordo delle parti

La conclusione del contratto

L’accordo è l’incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti ì.
Esso è espresso quando si realizza con una dichiarazione esplicita di volontà, scritta, orale o con un’altra espressione equiparata al linguaggio.

Nessun rilievo di impegno ha invece il silenzio rispetto alla dichiarazione di volontà di un terzo.

Il contratto può essere concluso in modo simultaneo, con la presenza contestuale o virtuale delle parti.

Infine un contratto si può concludere attraverso lo scambio di proposta o accettazione.

La proposta e l’accettazione

La proposta è la dichiarazione di volontà proveniente da un soggetto che prende l’iniziativa di concludere un certo contratto. Essa deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali del contratto che si propone, in modo da non lasciar incertezza nell’altra parte.

Se la persona cui la proposta è indirizzata intende accettare, dovrà far pervenire al proponente la propria accettazione (questa è la manifestazione di volontà).

Le trattative

On il termine trattative si indica quell’attività che normalmente precede la conclusione del contratto e tramite le parti cercano di raggiungere un accordo.
Le parti devono comportarsi secondo la buona fede, quindi, con un comportamento corretto e leale.
La sanzione prevista se un soggetto non si comporta in modo leale è il risarcimento del danno che una delle parti ha subito secondo le regole generali.

Il contratto preliminare

Definizione e forma

Nel corso delle trattative per stipulare un contratto può capitare che le parti decidano di fare un contratto preliminare, creando così, un vincolo giuridico impegnativo.
Con il contratto preliminare le parti si impegnano a concludere un futuro contratto detto definitivo.
Il contratto preliminare è quindi il contrapposto del definitivo, e produce un effetto obbligatorio.
Il preliminare va stipulato nella stessa forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo.

L’inadempimento del preliminare

Talora si verifichi che concluso il contratto preliminare, una della parti cambia idea e si rifiuti di stipulare il contratto definitivo, la legge consente all’altra parte di richiedere al giudice di emettere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso.

La conclusione mediante rappresentanza

La rappresentanza in generale

La rappresentanza è lo strumento con il quale un soggetto può concludere un negozio o un contratto attraverso un altro soggetto che opera a suo conto.

Vi sono 2 tipi di rappresentanza:
• Rappresentanza legale
• Rappresentanza volontaria

Si parla di rappresentanza legale in tutte quelle situazioni in cui l’intervento di un rappresentante sia imposto dalla legge.

La rappresentanza volontaria e la procura

Si parla di rappresentanza volontaria quando un soggetto conferisce per propria libertà scelta a un altro il potere di compiere a suo nome un dato contratto.

Questo potere è dato da un’apposita manifestazione di volontà, cioè un negozio giuridico chiamato procura.

La procura si estingue per le seguenti cause:
• Scadenza del termine
• Compimento dell’affare da parte del rappresentante o del rappresentato
• Revoca espressa o tacita della procura.

L’oggetto del contratto

L’oggetto è costituito dai beni o dalle attribuzioni giuridiche e patrimoniali che le parti hanno voluto trasferire, modificare, costituire o estinguere attraverso il contratto.
L’oggetto deve essere: lecito, possibile e determinabile.

La causa

Causa e motivi

La causa è lo scopo che tutti coloro i quali stipulano il contratto vogliono conseguire.

Si ha la mancanza della causa quando uno degli effetti giuridici essenziali ì, non può verificarsi.

La causa è illecita quando è contraria ad una norma imperativa, o a un principio d’ordine pubblico o alle regole di buon costume.

La forma

La forma è il modo esteriore attraverso cui la volontà negoziale è manifestata dai soggetti.
Vi è la libertà di forma, dove la legge non prevede una forma particolare, i contraenti possono scegliere quella preferita.

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