contratto di vendita e permuta

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

VENDITA E PERMUTA
CONTRATTO:
accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321)
AUTONOMIA CONTRATTUALE:
le parti possono: determinare liberamente il contenuto del contratto, purché nei limiti imposti dalla legge (concludere contratti che non siano ATIPICI) e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
ELEMENTI DEL CONTRATTO:
la struttura prevede degli elementi essenziali, la cui esistenza è richiesta dalla legge per la validità del contratto a pena di nullità e sono:
CAUSA: è la funzione economico-sociale assolta dal contratto, lo scopo a cui esso tende, deve essere lecita; non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
OGGETTO: è il bene, servizio, diritto ovvero il comportamento su cui cade l’interesse delle parti del contratto, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
FORMA: è il modo in cui le parti manifestano la loro volontà contrattuale, è essenziale quando previsto dalla legge a pena di nullità, nel nostro ordinamento vige il principio di libertà di forma le parti possono stipulare contratti con qualsiasi mezzo (espresso o tacito).
Al contrario gli elementi accidentali possono anche mancare senza che ciò pregiudichi la validità del contratto e sono:
CONDIZIONE: evento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l’efficacia o la risoluzione del contratto.
TERMINE: evento futuro ma certo nel suo verificarsi dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la fine degli effetti del contratto.
MODO: è il peso (onere) posto a carico del beneficiario di un contratto a titolo gratuito.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
il contratto si perfeziona con l’accordo, cioè con l’incontro della proposta e dell’accettazione. L’art. 1326 secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
CLASSIFICAZIONE DEL CONTRATTO:
TIPICI: previsti dall’ordinamento giuridico,
ATIPICI: non previsti dalla legge;
BILATERALI: conclusi tra due parti;
PLURILATERALI: presentano tre elementi caratterizzanti, tre parti, le prestazioni sono in contrapposizione ed hanno uno scopo comune;
CONSENSUALI: si perfezionano con il consenso delle parti;
REALI: per il loro perfezionamento non è sufficiente il consenso ma occorre anche la consegna della cosa;
SOLENNI: la legge richiede particolare forma, pena di nulla;
NON SOLENNI: non è richiesta alcuna forma particolare;
SINALLAGMATICI: le prestazioni delle parti sono corrispettive;
UNILATERALI: le prestazioni sono a carico di una sola parte (mutuatario);
ONEROSI: ciascuna parte sopporta un sacrificio economico e ne riceve un vantaggio;
GRATUITI: una sola parte sopporta sacrificio e l’altra consegue vantaggi;
EFF. OBBLIGATORI: dal contratto nascono per le parti solo obblighi e diritti;
EFF. REALI: costituiscono o trasferiscono diritti reali ovvero trasferiscono qualunque altro diritto;
ESECUZIONE CONTINUATA: prestazione unica ma eseguita in modo ininterrotto (elettricità);
ESECUZIONE PERIODICA: molteplicità di prestazioni (lattaio);
ESECUZIONE DIFFERITA: prestazione avviene in un solo istante ma differita nel tempo;
ALEATORI: al momento della conclusione le parti non conoscono il rapporto che ne deriverà (assicurazione);
COMMUTATIVI: le parti sanno fin dalla stipulazione vantaggi e sacrifici che discenderanno dal contratto.
EFFETTI DEL CONTRATTO:
il contratto ha tra le parti forza di legge (art.1372), vincola le parti al rispetto degli effetti. La figura principale è quella del contratto a favore di terzi; è il contratto mediante il quale le parti convengono che gli effetti favorevoli del contratto tra di loro stipulato ricadano su di un terzo. Il vincolo non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Si afferma così il principio generale della IRREVOCABILITA’ dei contratti. Il MUTUO CONSENSO può definirsi come una ritrattazione bilaterale del consenso che può risolvere il contratto concluso. Il RECESSO è l’atto volontario con cui il contraente dichiara di volersi ritirare dal rapporto contrattuale (può essere previsto dalla legge LEGALE o dalla volontà dei contraenti CONVENZIONALE).
INVALIDITA’ DEL CONTRATTO:
il contratto è INVALIDO quando è privo di un elemento essenziale oppure affetto da vizi. (inefficacia = tutte le ipotesi in cui il contratto, anche se valido, non realizza gli effetti voluti; invalidità = irregolarità giuridica del contratto)
NULLITA’: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o è privo di uno degli elementi essenziali (violazione di norme imperative, manca elemento essenziale, illiceità della causa, impossibilità, indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto). Il contratto nullo non produce effetti. Imprescrittibile, il contratto è insanabile.
ANNULLABILITA’: il contratto è annullabile quando è posto in essere da un incapace di agire o è affetto da vizi del volere (errore, violenza, dolo). Il contratto annullabile produce effetti fino alla sentenza di annullamento. Azione si prescrive in 5 anni, il contratto è sanabile con il negozio di convalida, non è rilevabile d’ufficio ma solo ad istanza.
RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
la risoluzione del contratto si ha durante lo svolgimento del rapporto contrattuale per il mancato adempimento di una delle parti o per l’impossibilità di eseguire la prestazione; la risoluzione può essere per: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta. La rescissione si ha al momento della conclusione del contratto qualora ci sia uno squilibrio di un contraente di cui l’altro si sia approfittato, ci sono due casi: per stato di pericolo o per stato di bisogno.
CARATTERI DELLA COMPRAVENDITA:
la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Il contratto di vendita deve essere:
- consensuale (si perfeziona con il consenso),
- effetti reali (trasferisce la proprietà o altri diritti),
- oneroso (ogni parte sopporta un sacrificio economico),
- commutativo (al momento della stipulazione non c’è incertezza sul sacrificio economico da sopportare),
- prestazioni corrispettive (la prestazione di una parte si giustifica nella controprestazione: cessione del diritto più pagamento),
- istantaneo (effetto traslativo, istantaneo col consenso),
- bilaterale (le parti sono 2: venditore ed acquirente).
ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA:
gli elementi essenziali (la loro mancanza provoca nullità) sono:
- ACCORDO: l’accordo delle parti si perfeziona quando chi ha fatto la proposta è venuto a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Il rischio contrattuale consiste nel sopportare il danno in caso di perimento o deterioramento fortuito della cosa;
- FORMA: anche per la compravendita vige il principio generale della libertà della forma secondo il quale il consenso delle parti può manifestarsi in qualunque modo: oralmente, per iscritto o per comportamenti concludenti. Invece per le vendite con cui si trasferisce la proprietà o diritti reali parziali su beni immobili, vendita di navi o aeromobili e vendita di eredità è richiesta la forma scritta a pena di nullità (ad substantiam)., altre volte la forma scritta è richiesta non per validità del contratto ma per prova (ad probationem), caso vendita di azienda;
- OGGETTO: per oggetto è da un lato il diritto trasferito, dall’altro la somma di denaro pagata in corrispettivo (prezzo = somma di denaro che il compratore trasferisce al venditore in cambio del diritto acquistato, è elemento che caratterizza e distingue la vendita dagli altri contratti traslativi quali: permuta, donazione. Viene normalmente stabilito dalle parti; i criteri legali di determinazione del prezzo sono: criterio del prezzo del venditore, criterio del prezzo corrente (borsa), criterio del giusto prezzo). Oggetto di compravendita può essere anche una cosa futura o una cosa appartenente ad un soggetto diverso dall’alienante (vendita di cosa altrui).
TIPI DI VENDITA:
VENDITA OBBLIGATORIA: o ad effetti reali differiti quando il trasferimento del diritto non si verifica nel momento in cui si perfeziona il contratto, con la conclusione dell’accordo, ma viene differito ad un momento successivo, caratterizzato dall’avverarsi di un fatto o atto.
VENDITA DI COSA FUTURA: quando la vendita ha per oggetto una cosa che non esiste al momento della stipulazione ma si prevede verrà ad esistenza, la proprietà si acquista nel momento in cui la cosa viene ad esistenza, il pagamento sorgerà solo quando la cosa viene ad esistenza (nascita puledro). Se la cosa non viene ad esistenza la vendita è nulla a meno che le parti non abbiano stipulato un contratto aleatorio.
VENDITA ALTERNATIVA: quando in corrispettivo di un determinato prezzo un soggetto si obbliga a trasferire due o più cose specifiche, la proprietà passa nel momento della scelta (facoltà di scelta spetta al venditore). Si tratta di una vendita con oggetto non determinato ma determinabile.
VENDITA DI COSA GENERICA: la vendita ha per oggetto cose individuate nel genere. La proprietà si trasmette con l’individuazione (trasforma la cosa generica in specifica).
VENDITA DI COSA ALTRUI: la parte si deve procurare l’acquisto del bene altrui per poi venderlo.
VENDITA RATEALE CON RISERVA DI PROPRIETA’: se il pagamento del prezzo avviene ratealmente e le parti hanno previsto la riserva della proprieta’ il compratore consegue subito il godimento del bene e ne sopporta il rischio in caso di perimento, acquista la proprieta’ con il pagamento dell’ultima rata di prezzo. Il rischio contrattuale grava sul soggetto a cui è stato consegnato il bene.
OBBLIGO DELLE PARTI:
OBBLIGHI PER IL VENDITORE:
- consegnare la cosa;
- fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto e garantire al compratore dall’evizione (perdita del diritto acquistato) e dai vizi della cosa.
OBBLIGHI PER IL COMPRATORE:
- pagare il prezzo;
- pagare tutte le spese del contratto se non diversamente pattuito.
GARANZIE
GARANZIA PER EVIZIONE: si ha evizione quando il compratore è privato in tutto (totale = risoluzione del contratto e restituzione del prezzo pagato) o in parte (parziale = riduzione del prezzo e risarcimento del danno) del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerta l’esistenza del diritto di un terzo sullo stesso bene.
GARANZIA PER VIZI OCCULTI: garantire che la cosa venduta non presenti vizi tali da renderla inidonea all’uso cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, ricorre la garanzia in parola se i vizi sono occulti, cioè non conosciuti dal compratore al momento della conclusione del contratto ne facilmente riconoscibili. Si possono esercitare due azioni (una esclude l’altra):
- REDIBITORIA: chiede la risoluzione del contratto; il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare spese e pagamenti, il compratore restituisce la cosa salvo che questa sia perita.
- ESTIMATORIA: riduzione o parziale rimborso del prezzo scopo di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazioni.
In entrambi i casi è possibile chiedere anche il risarcimento dei danni, sono previsti brevi e rigorosi termini; un termine di DECADENZA di 8 giorni dalla scoperta per denunciare il vizio, un termine di PRESCRIZIONE di un anno dalla consegna;
- MANCANZA DELLE QUALITA’ promesse o essenziali: per qualità si deve intendere ogni caratteristica che esprime la funzionalità, l’utilità o il pregio del bene, se la mancanza di qualità eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi il compratore fa azione di risoluzione del contratto per inadempimento.
PARTICOLARI TIPI DI VENDITA
CON RISERVA DI GRADIMENTO: la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore (art. 1520),
A PROVA: viene accertato quando il bene ha le qualità richieste per soddisfare il bisogno per cui è stato comprato (art. 1521),
SU CAPIONE o TIPO DI CAMPIONE: il campione deve essere uguale all’oggetto che si vuole vendere, il tipo di campione è simile all’oggetto che si vuole vendere (art. 1522),
SU DOCUMENTI: il contratto si perfeziona nel momento in cui si ha la consegna (immobili) (art. 1527);
CON TRASPORTO: tramite rappresentanti; disciplina articolare: contratto tra venditore e compratore. Il rischio di deterioramento o smarrimento pesa sul vettore, le spese di trasporto sul compratore (art. 1510).
CON PATTO DI RISCATTO: il venditore si riserva di riavere la proprietà del bene dietro pagamento del prezzo e delle spese sostenute dalla controparte (ragioni: far fronte a difficoltà economiche). Patto di riscatto: restituire una somma superiore è nullo per l’eccedenza, si può far valere anche verso i terzi acquirenti.
CONTRATTO DI PERMUTA:
è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente ad un altro (art. 1552). Manca il corrispettivo in denaro, le spese sono a carico di entrambi i contraenti, se si perde il bene per evizione si ha diritto al valore del bene perso e al risarcimento del danno.
LOCAZIONE E CONTRATTI DI PRESTITO
LOCAZIONE:
è un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art. 1571).
In base al tipo di bene concesso in godimento si distinguono diverse figure di locazione:
- beni mobili (locazione vera e propria, disciplinata dal CC);
- locazione di immobili urbani ad uso abitativo soggette alla legge speciale 2/12/1998;
- locazione di immobili urbani ad uso abitativo non soggette alla legge speciale ma alle disposizioni generali del CC;
- locazione di immobili urbani ad uso commerciale soggette alla legge speciale 392/1978;
- locazione di beni produttivi (affitto).
CARATTERI E REQUISITI DELLA LOCAZIONE:
la locazione è un contratto:
- consensuale (si perfeziona col consenso);
- prestazioni corrispettive (il locatore concede il bene in godimento ed il conduttore paga il canone locativo);
- di durata (le prestazioni si protraggono nel tempo);
- effetti obbligatori (col contratto non si trasferiscono ne costituiscono diritti reali a favore del conduttore);
- oneroso (le parti sopportano un sacrificio patrimoniale: locatore perde godimento della cosa, conduttore paga il canone).
Anche per la locazione devono essere presenti gli elementi essenziali previsti a pena di nullità (accordo, causa, oggetto, la forma è normalmente libera salvo che per locazioni ultranovennali per le quali prevista forma scritta ad substantiam).
DURATA della locazione: la legge ha previsto termini massimi e minimi per la durata del contratto. Il CC si preoccupa solo di fissare il termine massimo inderogabile di 30 anni (locazione superiore è ridotta al termine suddetto). Sono previste eccezioni per locazioni di case consentite per tutta la durata della vita dell’inquilino e per 2 anni successivi alla sua morte, locazione di fondi rustici destinata al rimboschimento: termine massimo 99 anni. La locazione ultranovennale è considerata atto di straordinaria amministrazione ed è richiesta forma scritta, pena nullità e se ha oggetto beni immobili deve essere trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari.
CESSAZIONE: segue regole diverse:
- locazione SENZA DETERMINAZIONE di TEMPO: non cessa se prima della scadenza stabilita dalla legge uno dei contraenti non comunica all’altro disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi (orale o lettera raccomandata);
- locazione per un TEMPO DETERMINATO: cessa con lo spirare del termine senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione viene tacitamente rinnovata, se scaduto il termine, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata.
OBBLIGHI DEL LOCATORE:
- consegnare la cosa in buono stato di manutenzione ed immune da vizi, pertanto egli è obbligato alla garanzia per vizi occulti o non facilmente conoscibili dal conduttore;
- mantenere la cosa in condizioni da servire all’uso convenute, pertanto deve provvedere alle riparazioni necessarie salvo quelle di piccola manutenzione e non può compiere innovazioni che possano diminuire il godimento della cosa da parte del conduttore;
- garantire il pacifico godimento della cosa durante la locazione, la garanzia riguarda solo le molestie di diritto mentre per quelle di fatto il conduttore si difende in proprio;
- indennizzare il conduttore per i miglioramenti apportati con il suo consenso e per le addizioni separabili che egli intenda ritenere.
OBBLIGHI DEL CONDUTTORE:
- prendere in consegna la cosa;
- usare la cosa con diligenza, conservandola e provvedendo alla piccola manutenzione;
- rispettare la destinazione d’uso della cosa;
- pagare il corrispettivo;
- restituire la cosa locata.
SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE
Disporre il diritto di godimento della locazione.
Sublocazione: è il contratto con cui il conduttore attribuisce a un terzo, in tutto o in parte, il godimento che a lui spetta sulla cosa, con esso si costituisce un nuovo rapporto locativo estraneo al locatore.
Il codice detta una disciplina per cui la sublocazione delle cose immobili è consentita (salvo patto contrario), mentre quella su cose mobili deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Cessione della locazione: rientra nella cessione dei contratti, qui il conduttore con il consenso del locatore, sostituisce a se un altro soggetto nei rapporti derivanti dal contratto di locazione, non si costituisce un nuovo rapporto locativo ma si verifica un mutamento soggettivo da quello originario, con tutti gli elementi oggettivi (cosa locata, canone,durata ecc.).
Secondo i principi generali il conduttore non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
DISCIPLINA SPECIALE DELLA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Locazione di immobili urbani ad uso abitativo: normata dalla legge Zagatti, si propone di risolvere il problema della carenza di alloggi con un sistema contrattuale, incentivi e disincentivi fiscali che conciliano le esigenze di reddito dei proprietari garantendo agli inquilini alloggi accettabili. La soluzione è stata trovata grazie ad un doppio canale contrattuale, libero e convenzionato:
- contratto libero: durata 4 anni più 4 di rinnovo obbligatorio, il canone è stabilito liberamente, e non ha nessuna agevolazione fiscale, per le case tenute sfitte più di due anni aumento dell’ICI;
- contratto convenzionato: durata 3 anni più 2 di rinnovo obbligatorio, il canone non deve eccedere quello concordato dalle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari, agevolazioni in materia di ICI, imposta di registro e sui redditi.
Alla prima scadenza, prima del rinnovo obbligatorio, la legge permette al locatore la facoltà di disdire il contratto dandone preavviso al conduttore con anticipo almeno di sei mesi.
Per tutelare i meno abbienti, la legge ha istituito un fondo sociale alimentato con contributi statali e degli enti locali, destinato ad integrare i redditi delle famiglie che si trovano in possesso di requisiti prestabiliti.
Locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo: durata minima 6 o 9 anni per attività alberghiera; rinnovo tacito se non comunicata disdetta con lettera raccomandata 12 mesi prima della scadenza o 18 per attività alberghiera; il canone è alla libera contrattazione delle parti (aggiornato annualmente per 75 % su base ISTAT), la sublocazione e la cessione del contratto è consentita anche senza il consenso del locatore, la successione nel contratto avviene in caso di morte del conduttore (hanno diritto alla successione chi risulta da atto); diritto di prelazione: quando il locatore intende vendere l’immobile locato, deve comunicarlo al conduttore il quale entro 60 gg esercita il diritto di prelazione dichiarando la volontà di comprare l’immobile (se il locatore non glielo comunica il conduttore può riscattarlo).
AFFITTO
Specie di locazione che ha per oggetto un bene produttivo grazie al lavoro dell’uomo.
La disciplina dell’affitto è contenuta nelle norme generali sulla locazione in quanto compatibili. (consensuale, effetti obbligatori, di durata, oneroso, prestazioni corrispettive).
Quando la locazione ha per oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell’interesse della produzione, gli spettano i frutti e le utilità della cosa.
OBBLIGHI DEL LOCATORE:
- consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenze in stato di servire all’uso e produzione cui destinata;
- è tenuto ad eseguire solo le riparazioni straordinarie;
- il locatore ha potere di vigilanza allo scopo di controllare che l’attività si svolga in modo adeguato.
OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO:
- potere di godere la cosa locata (frutti naturali ed ogni altra utilità);
- obbligo di pagare il canone;
- curare la gestione della cosa;
- non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore;
- in caso di morte dell’affittuario entro 3 mesi devono recedere dal contratto con raccomandata.
CONTRATTI DI PRESTITO
Utilizzo di cosa altrui
COMODATO (prestito d’uso): è un contratto col quale il comodante consegna al comodatario una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo e per un uso determinato con l’obbligo di restituirla.
La cosa deve essere in consumabile ed infungibile, deve trattarsi di un bene destinato ad un uso prolungato e non sostituibile.
Caratteri: reale (consegna del bene); effetti obbligatori; unilaterale; titolo gratuito; non solenne.
OBBLIGHI DEL COMODATARIO:
- custodire e conservare al cosa;
- restituire la cosa al termine;
- responsabilità per perimento e deterioramento della cosa comodata.
OBBLIGHI DEL COMODANTE:
- è tenuto a rimborsare il comodatario per eventuali spese straordinarie, se necessarie ed urgenti;
- risarcire danni arrecategli dal bene a causa di vizi.
MUTUO (prestito di consumazione): contratto col quale il mutuante consegna al mutuatario una somma di denaro o altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cos edella stessa qualità e specie. E’ un contratto: reale; ha effetti reali ed obbligatori; oneroso; ha prestazioni corrispettive; spesso solenne o non solenne.
Spesso vengono poste garanzie al mutuatario, le più diffuse figure di mutuo garantito sono il mutuo pignoratizio (pegno) il mutuo ipotecario (ipoteca) e il mutuo cambiario (cambiali).
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
I DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO
Il lavoro è qualsiasi attività materiale o intellettuale che contribuisce alla produzione o allo scambio di beni o servizi destinati al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.
LAVORO SUBORDINATO (2095 del c.C.)
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Il lavoro subordinato presenta le seguenti peculiarità:
- la prestazione del lavoratore consiste nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative;
- il lavoratore è inserito in odo non occasionale ma continuativo nell’organizzazione dell’impresa in posizione di dipendenza sotto la direzione, vigilanza e controllo del datore di lavoro (rapporto gerarchico);
- l’incidenza del rischio del risultato del lavoro è a carico del datore di lavoro;
- il lavoratore svolge la propria attività avvalendosi dell’organizzazione produttiva dell’imprenditore (locali , mezzi ed orari);
- il lavoratore percepisce una retribuzione (salario o stipendio) per il lavoro svolto.
Il lavoro subordinato può essere svolto anche a dipendenze dello stato o di un ente pubblico (rapporto di pubblico impiego).
LAVORO AUTONOMO
Si ha lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
LAVORO PARASUBORDINATO
Sono particolari forme di lavoro autonomo che presentano alcuni caratteri del lavoro subordinato (rapporto di agenzia = la prestazione pur essendo personale e senza vincoli di subordinazione ha carattere continuativo ed è coordinata dal committente). Le principali forme di contratto subordinato sono le prestazioni occasionali d’opera e le prestazioni di collaborazione a progetto.
FONTI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Le fonti di tipo contrattuale sono nel contratto individuale di lavoro (stipulato tra lavoratore e datore di lavoro) e nei contratti collettivi di lavoro (stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro).
I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Sono quei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle corrispondenti associazioni dei datori di lavoro contenenti le regole cui sono tenuti ad uniformarsi i singoli contratti individuali di lavoro.
Le clausole difformi nei contratti individuali sfavorevoli non rendono invalido l’intero contratto ma sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo. Si tratta dell’applicazione del principio generale del favore per il lavoratore.
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Contratto col quale il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività di lavoro in cambio di una retribuzione (come ogni contratto deve essere dotato degli elementi essenziali).
Il contratto di lavoro contiene una clausola mediante la quale i contraenti prima della definitiva assunzione concordano un periodo di prova (patto di prova). In tal modo le parti possono valutare la convenienza a proseguire il rapporto di lavoro.
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
La libertà contrattuale delle parti, soprattutto del datore di lavoro, è limitata dalla legge che mira proteggere il lavoratore quale contraente debole del rapporto, stabilendo:
- divieti di assunzione (tutela dei minori e delle donne, la legge preclude esercizio di determinate attività lavorative in considerazione di età e sesso del lavoratore);
- obblighi di assunzione (a favore di categorie privilegiate: invalidi e menomati. I datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti a categorie privilegiate in misura di legge);
- modalità obbligatorie di assunzione (il datore di lavoro si avvale dell’opera di uffici e rispetta procedure di legge; riforma Biagi).
L’assunzione del lavoratore deve avvenire nel rispetto di una particolare procedura prevista dalla normativa sul collocamento.
SOGGETTI DEL RAPPORTO DI LAVORO
LAVORATORI SUBORDINATI
- dirigenti: si caratterizzano per forte grado di autonomia decisionale e per le particolari e qualificate funzioni di direzione e di gestione, collaborano con l’imprenditore sul piano organizzativo per raggiungere gli obiettivi dell’impresa;
- quadri: prestatore di lavoro subordinato che è intermedia tra quella dei dirigenti; non hanno autonomia decisionale ma funzioni direttive;
- funzionari (intermedi tra dirigenti ed impiegati);
- impiegati: esercitano in modo professionale un’attività di collaborazione di concetto ed ordine (solo esecutiva), collaborano nell’impresa con mansioni di tipo intellettuale;
- impiegato di concetto: esegue attività con capacità d’iniziativa nel recepire ed interpretare gli ordini;
- impiegato d’ordine: attività meramente esecutiva;
- intermedi (tra impiegato e operaio);
- operaio: svolge attività solo manuale.
OBBLIGHI E DIRITTI DEL LAVORATORE
OBBLIGHI DEL LAVORATORE:
- l’obbligo principale è quello di eseguire la prestazione lavorativa (eseguire mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto);
- obbligo di diligenza (buon padre di famiglia, lavorare nell’interesse dell’impresa);
- obbedienza (adeguarsi agli ordini dei superiori);
- fedeltà (non deve trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore (divieto di concorrenza) e non deve divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa (obbligo di riservatezza) anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
DIRITTI DEI LAVORATORI
Il principale diritto del lavoratore è quello alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente per provvedere ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia.
Si prevedono 2 forme di retribuzione:
- a tempo;
- a cottimo.
E’ stata abolita la scala mobile (aumento o diminuzione dei salari in base all’inflazione).
Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro, ha periodi di riposo (ferie e feste). Alla fine del rapporto di lavoro ha inoltre diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). Al lavoratore spettano anche diritti sindacali per difendere i propri interessi. Gli strumenti previsti per l’esercizio delle rivendicazioni collettive sono:
- libertà di associazione sindacale (registrazione nei modi previsti, statuto dei lavoratori che propone: libertà e dignità del lavoratore e assicura la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro);
- diritto di sciopero (è l’astensione totale o concordata dal lavoro di gruppi di lavoratori per la tutela dei loro interessi, lat. 40 della Costituzione riconosce lo sciopero qualificandolo come diritto, quindi non può essere soppresso o limitato dalle leggi. La legge del 2000 nei servizi pubblici aziendali (comune, trasporti, sanità) deve garantire le prestazioni minime, i lavoratori vengono scelti e avvisati con precettazione ossia con ordine nominativo di presenza al lavoro);
OBBLIGHI E POTERI DEL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:
- rispettare l’integrità fisica e mentale del lavoratore,
- corrispondere la retribuzione,
- libero esercizio dei diritti sindacali,
- rispettare gli oneri e gli adempimenti delle assicurazioni previdenziali,
- custodire il libretto individuale del lavoratore,
- garantire igiene sul posto di lavoro (626).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure che, secondo il lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
POTERI DEL DATORE DI LAVORO (supremazie gerarchica)
Il datore ha fondamentalmente 2 poteri:
- potere direttivo consiste nel potere dell’imprenditore di organizzare, indirizzare, controllare e disciplinare l’attività lavorativa dei prestatori di lavoro. Questo potere di controllo potrebbe tuttavia sconfinare in atti lesivi dei diritti di integrità fisica e morale del lavoratore, ha quindi limiti e divieti;
- potere disciplinare: consiste nel potere concesso al datore di lavoro di applicare sanzioni al lavoratore che non osservi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
SOSPENSIONE PER FATTO DEL LAVORATORE: durante il periodo di sospensione il lavoratore ha diritto, per il periodo stabilito alla conservazione del posto e a un particolare trattamento economico. Le principali cause di sospensione per fatto sono: infortunio e malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare di leva o civile, richiamo alle armi, congedo parentale, motivi personali (matrimonio, lutti, donazioni di sangue), assenze per adempimento di funzioni pubbliche elettive o sindacali (elezioni), sciopero.
SOSPENSIONE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO
L’impossibilità dello svolgimento del rapporto va imputata ad eventi accidentali ed imprevedibili, a particolari congiunture economiche, ristrutturazione aziendale:
- sospensioni brevi (1 ora; i contratti collettivi pongono a carico del datore di lavoro l’obbligo di corrispondere normale retribuzione);
- sospensioni di durata maggiore (la legge prevede, a favore del lavoratore, un sistema di interventi ordinari e straordinari(INPS = cassa integrazione)).
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro subordinato può estinguersi per varie cause:
- scadenza del termine finale (contratto a tempo determinato);
- morte del lavoratore (ma non quella del datore di lavoro);
- impossibilità sopravvenuta (distruzione degli impianti aziendali).
RECESSO: la volontà di scioglimento è unilaterale; il recesso del lavoratore prende il nome di dimissioni, quello del datore di lavoro licenziamento.
La parte che recede deve dare un preavviso all’altra del recesso stesso (art. 2118 c.C.) (preavviso stabilito dai contratti collettivi). La parte che recede ha facoltà di sostituire il preavviso con un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata se tale periodo fosse stato lavorato. Il recesso del lavoratore è applicazione dei principi generali in materia di estinzione degli effetti del contratto. Se le dimissioni avvengono per giusta causa (colpa del datore di lavoro) il lavoratore non è tenuto a dare preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva.
Per il licenziamento la legge stabilisce una disciplina particolare per tutelare il lavoratore contro abusi del datore di lavoro.
LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il datore di lavoro non è libero di licenziare a suo piacere ma si prevedono una serie di limitazioni:
- divieti di licenziamento (vietato se si verificano determinate situazione previste da legge e per un periodo di tempo stabilito dai contratti collettivi. Non può essere licenziata la lavoratrice in considerazione del matrimonio: dalle pubblicazioni fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze; dal suo stato di gravidanza o puerperio: dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Neppure può essere licenziato il lavoratore infortunato, per una malattia professionale o generica, se in servizio di leva o richiamato alle armi, lavoratori che svolgono pubbliche funzioni o rappresentanze sindacali, lavoratori che partecipano a scioperi ed è nullo il licenziamento per motivi discriminatori);
- necessità di giusta causa o giustificato motivo (si ha giusta causa quando si verifica una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro; questo si estende anche ad ogni comportamento, anche se esterno al rapporto di lavoro. La valutazione deve basarsi su riferimenti oggettivi: natura dell’attività, e soggettivi: circostanze dei fatti. Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro: soggettivo, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva; all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa: oggettivo).
- Particolari procedure di intimazione.
Di fronte ad un licenziamento ritenuto illegittimo, il lavoratore gode di particolari tutele:
- tutela reale (reintegro del lavoratore, indennità e risarcimento del danno);
- tutela obbligatoria (riassumere il lavoratore entro 3 gg oppure risarcire il danno sofferto).
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto al TFR, a questo viene riconosciuta la natura di retribuzione accantonata o differita svolgente una funzione economica di risparmio forzoso per il lavoratore. Per garantire al lavoratore la corresponsione del TFR, anche nel caso di insolvenza del datore di lavoro, è stato istituito, presso l’INPS, il fondo di garanzia per il TFR (tramite contributo a carico del datore di lavoro per la 0,15% delle retribuzioni).
Quando entrerà in vigore il decreto legislativo attuativo della riforma delle pensioni del 2003 il TFR confluirà nei fondi pensione indicati dai lavoratori.

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Esempio



  


  1. manuel andrade

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