Il contratto: concetto e funzione

Materie:Appunti
Categoria:Economia

Voto:

2.5 (2)
Download:192
Data:13.12.2001
Numero di pagine:2
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
contratto-concetto-funzione_1.zip (Dimensione: 3.77 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_il-contratto:-concetto-e-funzione.doc     22 Kb


Testo

IL CONTRATTO: CONCETTO E FUNZIONE

- L’art. 1321 definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
E’ un accordo perché una manifestazione di volontà delle parti; è un rapporto giuridico patrimoniale perché è regolato dalla legge ed è in grado di produrre conseguenze giuridiche ed ha ad oggetto una prestazione suscettibile a valutazione economica.

- Dalla stipulazione di un contratto possono derivare sia effetti reali, sia effetti obbligatori.
Sono effetti reali quelli consistenti nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale o nella costituzione di un diritto reale su cosa altrui.
Sono effetti obbligatori quelli consistenti ,nel sorgere di un rapporto di obbligazione tra le due parti del contratto.

L’AUTONOMIA CONTRATTUALE
Art. 1322. Le parti possono determinare le clausole del contratto, cioè il suo contenuto però entro i limiti che la legge pone.
L’autonomia contrattuale non è assoluta; infatti essa ha dei limiti posti dalla legge e sono: la tutela del contraente più debole, i limiti della imposti dalla politica economica e la liceità, il limite più importante.

CONTRATTI CHE NON REALIZZANO UNO SCAMBIO
Non tutti i contratti realizzano uno scambio come per esempio il contratto di donazione, che ha come causa lo spirito di libertà, o i contratti associativi, in cui c’è solo la volontà di creare un’organizzazione, un’associazione.

CONTRATTO TIPICO: è un contratto previsto e disciplinato dalla legge.
CONTRATTO ATIPICO: è un contratto non previsto e non disciplinato dalla legge.
I contratti atipici si verificano per soddisfare le esigenze della società. (es. contratto di leasing, franchaising), essi devono perseguire esigenze che l’ordinamento giuridico ritiene siano meritevoli di tutela.

GLI ATTI UNILATERALI
l’atto unilaterale è una dichiarazione di volontà da parte di un solo soggetto con lo scopo di ottenere qualcosa. Produce comunque effetti giuridici. Esempi sono il testamento e la procura.
La procura è diretta ad una persona specifica, ed è un atto recettizio perché la procura produce i suoi effetti quando l’altra persona ne viene a conoscenza.
Il testamento produce i suoi effetti subito e non è diretto ad una persona specifica, quindi non è recettizio.

CONTRATTI A TITOLO ONEROSO:al sacrificio patrimoniale corrisponde un vantaggio patrimoniale.
CONTRATTI A TITOLO GRATUTITO: il sacrificio patrimoniale di una parte non ha alcun corrispettivo.
CONTRATTI A PRESTAZIONE CORRISPETTIVE:la loro caratteristica è la corrispettività.
CONTRATTI UNILATERALI:in questi contratti solo una delle due parti esegue o si obbliga a eseguire una prestazione nei confronti dell’altra. (la donazione è un contratto unilaterale a titolo gratuito)
CONTRATTI ASSOCIATIVI:conferiscono beni o servizi per il perseguimento di uno scopo comune.
CONTRATTI CONSENSUALI:si concludono con il semplice consenso delle parti che si obbligano.
CONTRATTI FORMALI: si concludono quando il consenso è manifestato nelle speciali forme di volta in volta indicate dalla legge: esempio, vendita di un bene immobile.
CONTRATTI REALI: si concludono mediante la consegna della cosa: esempi la donazione di cose mobile di modico valore.
CONTRATTI A EFFETTI REALI:
CONTRATTI A EFFETTI SOLO OBBLIGATORI:
CONTRATTI A ESECUZIONE CONTINUATIVA: sono contratti nei quali deve essere effettuata una prestazione continuativa o periodica.

Esempio