contratto di deposito

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Categoria:Diritto
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Testo

È il contratto reale col quale una parte (depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766).
La funzione pratica del deposito consiste nell’assicurare la custodia di una cosa, garantendone la vigilanza necessaria per la sua conservazione i fini della restituzione. Al depositario non solo non passa la proprietà, ma nemmeno il possesso della cosa; egli detiene soltanto nel mio interesse e non ne può disporre e nemmeno servirsene (art. 1770). Se l’alienasse, si renderebbe responsabile del delitto di appropriazione indebita.
Secondo i principi generali, il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia: tuttavia nel deposito gratuito la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768). Essendo il deposito concluso di regola nell’interesse del depositante, il depositario deve restituire la cosa quando il depositante gliela richiede (art. 1771). D’altro canto il depositario può domandare in qualunque tempo di essere liberato dall’obbligo della custodia che può diventare gravoso (art. 1771).
Il deposito può essere effettuato da chiunque abbia il possesso o la detenzione della cosa, non importa se ne sia o meno proprietario. E dal contratto nasce l’obbligo di restituire la cosa a chi l’ha data in deposito: il depositario non può quindi pretendere che il depositante provi di esserne proprietario (art. 1777). Solo se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona del derubato, deve denunciarne il deposito fatto presso di sé (art. 1778).
Altra figura peculiare di deposito è il sequestro convenzionale. Di esso basterà dire che ha luogo quando v’è controversia tra due o più persone circa la proprietà o il possesso di una cosa; queste persone convengono che, fin quando la controversia non sarà decisa, la cosa resti affidata ad un terzo perché la custodisca e la restituisca a quella cui spetterà quando la controversia sarà decisa (art. 1798).
Diversa è la figura del deposito irregolare: questo ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, delle quali viene concessa al depositario la facoltà di servirsi. Il depositario acquista allora la proprietà delle cose e può, quindi, farne quel che crede: alienarle, consumarle per i propri bisogni; egli è tenuto a restituire non le stesse cose, ma la stessa quantità di esse.

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