Contratto di promozione e leasing

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Testo

L’Agenzia
L’agenzia è quel contratto mediante il quale una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, per conto dell’altra parte (preponente), sotto retribuzione.
All’agente è affidato il compito di contattare la clientela e di invogliarla alla conclusione di contratti con l’impresa preponente. Egli non può stipulare contratti di cui è stato promotore a suo nome, in tal caso viene a delinearsi la figura dell’agente con rappresentanza.
Il rapporto di un agenzia non è finalizzato al compimento di un singolo affare determinato ma è preordinato alla conclusione di tutti gli affari di una certa specie entro un arco di tempo.
L’agente non è un lavoratore dipendente del preponente in quanto collabora con esso senza esserne subordinato, pertanto si può definire lavoro parasubordinato.
Gli obblighi dell’agente
La principale obbligazione dell’agente è quella di adempiere, con diligenza media, l’incarico affidatogli. Se è espressamente autorizzato, egli ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente e anche di concedere sconti o dilazioni.
L’agente devi inoltre:
• Fornire condizioni del mercato nella zona assegnatagli;
• Dare immediato avvisto della sua incapacità a eseguire l’incarico;
• Sopportare le spese dell’agenzia a meno che non ci sia un rimborso.
Gli obblighi del preponete
La principale obbligazione del preponente è, comunque, il pagamento della provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Lo scioglimento del contratto
Normalmente il contratto di agenzia è a tempo indeterminato. A ciascuna delle parti è consentito recedere dando preavviso all’altra parte entro un termine stabilito. Per equilibrare gli interessi ed evitare posizioni di vantaggio, il codice prevede due istituti: il patto di non concorrenza e l’indennità di clientela.
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza dell’agente, dopo lo scioglimento del contratto.
L’indennità di clientela è un’indennità che spetta all’agente qualora abbiamo procurato nuovi clienti. L’indennità non è dovuta in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’agente.
La mediazione
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esser da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
La posizione del mediatore rispetto alle parti contraenti deve essere di assoluta imparzialità e indipendenza.
Gli obblighi e i diritti del mediatore
Il mediatore deve attenersi alle regole di correttezza e diligenza e inoltre deve:
• Comunicare alle parti le circostanze che possono influire sulla conclusione dell’affare;
• Garantire l’autenticità della sottoscrizione delle scritture.
Il mediatore ha diritto alla provvigione se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso nel suo intervento.
Il Leasing
Il leasing è un contratto atipico in base al quale le parti possono scegliere liberamente il contenuto del contratto entro i limiti della legge. La parola leasing significa “prestito” e tale contratto si è manifestato in due forme principali, diverse per struttura e disciplina: il leasing finanziario e il leasing operativo.
Il leasing finanziario è un accordo in base al quale un soggetto (utilizzatore), di solito di un impresa, chiede ad un impresa dotata di capitali (impresa di leasing) di acquistare un bene dal soggetto che lo produce (produttore) e di concederglielo in godimento per un determinato periodo in cambio del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza si restituisce il bene , o si trattiene ancora in godimento o se ne acquista la proprietà o se ne richiede la sostituzione.
La funzione di tale contratto è quella di finanziamento: l’utilizzatore evita di pagare in un’unica soluzione il bene di cui ha bisogno. La consegna del bene viene effettuata dal produttore che deve garantirlo da vizi, le riparazioni sono tutte a carico dell’utilizzatore come il rischio e la società di leasing ha solo il compito di anticipare il capitale. L’utilizzatore non può recedere prima della scadenza.
Una forma particolare di leasing finanziario è il cosiddetto sale and lease back. In tal caso i soggetti sono due, impresa di leasing e utilizzatore. Quest’ultimo, proprietario di un bene, lo vende all’impresa che, successivamente, concede lo stesso bene in godimento. Alla scadenza si può riacquistare la proprietà pagando un riscatto.
Nel leasing operativo l’utilizzatore si rivolge direttamente al produttore (fornitore) del bene per ottenere il godimento in cambio del versamento di un canone periodico. Il produttore svolge in tal caso servizi accessori di assistenza e manutenzione del bene. È concessa la possibilità di recedere in ogni momento dal contratto, dandone preavviso all’altra parte.

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