Il presidente della Repubblica

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Testo

Il Presidente della Repubblica

Art.87 costituzione
Il Presidente della repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
La sua funzione non è politica, è un organo superparte (imparziale).

Art.83 costituzione
Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune. Alle elezioni partecipano 3 delegati per ogni regione. Elezione:
• Elettorato attivo: capacità di eleggere
• Elettorato passivo: capacità di essere eletto
Alla carica presidenziale può essere eletto qualsiasi cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti politici e civili. (Art.84)

Art.83 co.2 costituzione
Modalità di elezione, avviene tramite scrutinio segreto.
• Maggioranza 2/3 assemblea del Parlamento (3 votazioni)
• Maggioranza assoluta: metà + 1 dei componenti del Parlamento (50%+1) dopo la terza votazione.

Art.85 costituzione
La sua durata in carica è di 7 anni; è rieleggibile; alla scadenza del mandato il Presidente della Repubblica diventa Senatore a vita (Art. 59)

Poteri
• Garanzia di buona funzione degli organi costituzionali
1. Garanzia nei confronti delle camere
2. Garanzia nei confronti del governo
3. Garanzia nei confronti della magistratura
• Rappresentazione unitaria nazionale

Art. 88 costituzione
Il Presidente della Repubblica può sciogliere le camere o anche solo una.

Art. 87 costituzione
Funzione legislativa:
Il Presidente della Repubblica può indire nuove elezioni.
Può inviare messaggi alle camere (su problemi di carattere politico importanti)
Promulga le leggi ed emana decreti legge e regolamenti. Eventualmente può rinviare la legge alle camere chiedendo con un messaggio motivato una notifica. (deliberazione)
Art. 92 co. 2 nomina il Presidente del Consiglio e nominerà i ministri.

Art 87 costituzione
Funzione esecutiva:
Il Presidente della Repubblica autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge; emana decreti legge, regolamenti e decreti legislativi; nomina gli altri funzionari dello Stato;
Presiede il Consiglio Supremo di Difesa:

-Presidente del consiglio
-Ministro degli Esteri
-Ministro degli interni
-Ministro delle finanze
-Ministro delle attività produttive
-Stato maggiore di difesa

Comanda le forze armate.

Il decreti del Presidente della Repubblica
I decreti sono gli atti del Presidente della Repubblica. Sono firmati dal Presidente della Repubblica e controfirmati dal ministro competente.

Art.89 costituzione
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono le responsabilità.

Art. 90 costituzione
Irresponsabilità del capo dello Stato per le sue azioni, se gli atti del Presidente non sono né firmatoi né controfirmati.
Sotto l’ aspetto penale, se commettesse un reato fuori dalle sue funzioni, sarebbe punibile come qualsiasi cittadino.

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