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Categoria: | Diritto |
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Testo
La funzione del Presidente della Repubblica.
Negli Stati democratici la sua figura può essere condotta a due tipologie fondamentali:
* Nelle repubbliche presidenziali: al centro del sistema istituzionale, importanti funzioni politiche e di governo.
* Nelle repubbliche parlamentari: funzione di imparzialità, organo al di fuori dei tre poteri, ha funzione di garantire stabilità e assicurare l’unità della Stato.
In Italia…
Al Presidente sono attribuiti particolari poteri, il cui esercizio mira a garantire il funzionamento delle istituzioni fondamentali dello Stato e ad assicurare la tutela dei cittadini.
Egli pertanto rappresenta l’unità dello Stato, al di là delle differenti ideologie dei singoli
orientamenti politici, inoltre assicura l’osservanza dei principi fondamentali della Costituzione, ciò
significa che egli è il garante della Costituzione.
Con ciò s’intende evidenziare che il Suo ruolo è in funzione del miglior funzionamento
complessivo del sistema Costituzionale. Tale obiettivo può essere raggiunto sia tramite funzioni di
controllo che mediante funzioni di stimolo, qualora gli organi non svolgano nel modo migliore le
delicate funzioni loro riservate.
Con l’espressione rappresentante dell’unità nazionale (art. 89), s’indica la sua funzione di simbolo. Infatti, impersonificando la figura dello Stato, egli contribuisce a rafforzare il sentimento di solidarietà all’interno dello Stato e superare gli eventuali motivi di divisione interna; tipici di un sistema come il nostro.
L’elezione del Presidente.
Nell’articolo 84 sono indicati i requisiti che deve possedere un Presidente, essi sono:
Essere cittadino italiano
Avere compiuto cinquant’anni
Godere dei diritti civili e politici
Il Presidente della Repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune e da 58 rappresentanti delle regioni. Il motivo di tale percorso sta nella scelta dell’assemblea costituente di dare carattere parlamentare alla nostra Repubblica. L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente della camera 30 giorni prima che scada il precedente mandato presidenziale → si svolge a Montecitorio.
Ad essa partecipano anche tre delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale, così da rappresentare anche le minoranze. L’unica la Valle d’Aosta ne invia uno.
Questa scelta ha un grosso rilievo perché significa che il Presidente è rappresentante di tutta la comunità nazionale.
Per l’elezione occorre ottenere 2/3 dei voti dell’assemblea nelle prime tre votazioni, mentre nelle successive è necessaria la maggioranza assoluta. (richiesta di ampio appoggio da tutte le forze politiche).
L’elezione deve avvenire a scrutinio segreto per assicurare che la nomina sia dettata dalla convinzione personale degli elettori e non dall’influenza esercitata dai partiti.
Durata dell’incarico e status.
Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni, che vanno:
⇒ dal giorno del suo giuramento di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione compiuto dinanzi al parlamento riunito in seduta comune.
Il motivo della lunghezza del suo incarico sta nella volontà di assicurare continuità e stabilità al Presidente.
Il Presidente può essere rieletto più volte, anche se questo non è mai accaduto; comunque al termine del mandato egli riceve la carica di senatore a vita.
La carica di Presidente è inoltre incompatibile con ogni altra funzione.
Per assicurare al Capo dello Stato l’indipendenza economica gli sono dati sia una dotazione sia un assegno, entrambi determinati in base alla legge.
La dotazione è costituita da:
* Alcune strutture quali la residenza al Quirinale, le tenute di S.Rossore e di Castelporziano
* Da servizi quali la protezione e sicurezza, personale di servizio, ecc.
* Uno stanziamento annuale di tre miliardi
Infine al Presidente della Repubblica fa capo il segretariato generale della Repubblica, che lo coadiuva nei rapporti esterni, esso diretto da un funzionario di fiducia del Capo dello Stato.
La supplenza del Presidente della Repubblica.
Il Presidente non può delegare le funzioni relative al mandato presidenziale, tuttavia può accadere che il capo dello Stato sia oggettivamente impedito a svolgere i suoi compiti, come nel caso di una grave malattia o più semplicemente di un viaggio di rappresentanza.
Perciò distinguiamo due tipi d’impedimenti, nei quali la supplenza è attribuita al Presidente del senato:
* Impedimenti temporanei: possono essere breve malattia, viaggi di lunga durata…; il Presidente del senato sostituisce il Capo dello Stato solo per il periodo strettamente necessario. (per i viaggi che il Presidente compie all’estero si parla di supplenza parziale, essa è relativa solo alle funzioni esercitabili all’interno dello Stato.).
* Impedimenti definitivi: possono essere grave malattia, morte, dimissioni…per essi la Costituzione prevede che si proceda a nuove elezioni indette dal Presidente della Camera entro 15 giorni oppure nel termine più lungo previsto in caso di scioglimento delle camere, ovvero quando manchino meno di tre mesi al loro scioglimento. In tal caso il Presidente del Senato resterà in carica durante l’iter delle elezioni e sino al giorno del giuramento del nuovo Presidente.
La responsabilità del Presidente e i reati presidenziali.
Al Presidente è esclusa in certi casi la responsabilità mentre in altri casi può essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. Il Presidente, come qualsiasi altro cittadino può commettere atti in relazione alla sua funzione.
Per i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni egli è generalmente irresponsabile, salvo in due casi, definiti reati propri in quanto non possono essere commessi da nessun altro cittadino, essi sono:
L’alto tradimento nel caso di un’intesa con potenze straniere per creare pregiudizio agli interessi nazionali, o per sovvertire l’ordinamento costituzionale.
L’attentato alla Costituzione nel caso di comportamenti diretti a sovvertire le istituzioni costituzionali ovvero a violare i principi fondamentali della Costituzione.
Nel caso che il Presidente compia uno dei reati connessi alla sua funzione, l’ordinamento prevede una precisa e particolare procedura.
➢ Il Presidente deve prima essere messo in Stato d’accusa
Dal parlamento in seduta comune,
A maggioranza assoluta dei suoi membri,
Sulla base di una relazione effettuata da un comitato formato dai componenti della giunta del senato e della camera per le autorizzazioni a procedere.
Il comitato è presieduto in modo alternativo, per ogni legislatura, dai presidenti delle rispettive giunte.
➢ Successivamente, qualora il parlamento dovesse concedere l’autorizzazione a procedere, il Presidente ella Repubblica sarà giudicato dalla Corte costituzionale.
➢ In particolare: qualora sia stata deliberatala messa in Stato d’accusa, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica.
Per i reati commessi come privato cittadino egli è responsabile come qualsiasi altra persona.
Gli atti e i poteri del Presidente.
Al Presidente pur essendo al di sopra dei tre poteri sono attribuiti un numero considerevole d’atti che riguardano i suddetti poteri.
* Atti formalmente presidenziali.
Sono atti attribuiti al Presidente sotto il profilo formale, in quanto l’effettiva decisione di adottarli è stata assunta dal governo o dai singoli ministri. Essi sono atti dovuti perché egli si limita ad emanarli senza decidere al riguardo. Il Presidente non può opporsi alla decisione del governo anche se può esprimere dei rilievi sugli atti; in questi casi gli atti sono firmati dal Presidente tuttavia la Costituzione prevede e stabilisce che nessun atto è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se n’assumono la responsabilità.
La ragione sta nel fatto che il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni; perciò la controfirma è un elemento indispensabile in quanto attribuisce l’effettiva responsabilità ai ministri che ne sono responsabili davanti al parlamento.
A questa categoria appartengono i seguenti atti:
L’emanazione degli atti normativi del governo e l’autorizzazione alla presentazione alle camere di disegni di legge del governo.
La nomina dei ministri su proposta del Presidente del consiglio.
L’adozione di provvedimenti amministrativi con decreto presidenziale.
La nomina di funzionari dello Stato
La ratifica dei trattati internazionali e gli altri atti relativi a rapporti internazionali.
La dichiarazione dello Stato di guerra.
Lo scioglimento dei consigli regionali.
Il conferimento delle onorificenze.
La concessione dell’amnistia e dell’indulto su legge di delegazione delle camere. Questi ultimi sono atti di clemenza generale:
L’amnistia ha com’effetto quello di estinguere il reato.
L’indulto invece condona la pena o una parte di essa.
Tali procedure sono ora attribuite al parlamento.
* Atti sostanzialmente presidenziali.
Essi sono gli atti per la cui emanazione è determinante la volontà del Capo dello Stato, in sostanza egli li può decidere in piena autonomia. Anche in questo caso è necessaria la controfirma dei ministri, in quanto l’art. 89 esprime una regola generale. Tuttavia i ministri si limitano ad assicurarne la validità solo sotto il profilo formale.
Appartengono a questa categoria:
La nomina di cinque senatori a vita.
La nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.
L’invio di messaggi alle camere e comunque l’esternazione dell’opinione del Presidente su fatti di interesse generale.
La convocazione straordinaria delle camere.
La promulgazione e il rinvio delle leggi.
La concessione della grazia.
L’indizione delle elezioni delle nuove camere e la convocazione della prima riunione delle nuove camere.
L’indizione dei referendum.
* Atti complessi.
In certi casi il Presidente partecipa con altri organi alla formazione della volontà dell’atto:
Il decreto di nomina del Presidente del consiglio.
Lo scioglimento anticipato delle camere.
Infine il Presidente è chiamato a presiedere due organi collegiali:
• Il consiglio superiore della magistratura.
• Il consiglio supremo della difesa.