Confronto tra S.P.A S.R.L. E S.N.C.

Materie:Riassunto
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

S.N.C.
Art. 2291 C.C.:
_ Non ci sono limiti per quanto riguarda il capitale sociale.
_L’atto costitutivo, può essere redatto con scrittura privata o con atto pubblico. Esso deve indicare i dati identificativi dei soci, la ragione sociale, il nome dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede, l’oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di partecipazione di ciascun socio agli utili e alle perdite.
_L’atto costitutivo deve essere trasmesso per via telematica o su supporto informatico per l’iscrizione presso l’Ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua stipulazione , per essere portata a conoscenza dei terzi. La mancanza d’iscrizione comporta alla nascita di una società irregolare. Un ulteriore adempimento consiste nella denuncia di inizio attività per l’assegnazione del numero di partita Iva, da inoltrare entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo. Entro 20 giorni, inoltre, la società deve versare l’imposta di registro sui conferimenti effettuati dai soci.
_Forma giuridica particolarmente adatta alle aziende di ridotte dimensioni; i soci, generalmente in numero limitato, sono spesso legati da vincoli di parentela o di amicizia, essendo necessario un rapporto di fiducia reciproca tale da accettare la responsabilità solidale e illimitata.
_Responsabilità illimitata
S.P.A.
Art. 2327 C.C. :
_Capitale minimo 120.000 € da versare al momento della costituzione per il 25% dei conferimenti in denaro.
_La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori,
la denominazione e il Comune ove sono poste le sedi, l’attività che costituisce l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e la loro modalità di emissione e circolazione, il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, i benefici eventualmente accordati ai promotori, il sistema di amministrazione, il numero dei componenti del Collegio sindacale, la nomina degli amministratori, l’importo globale delle spese di costituzione, la durata della società.
_La costituzione della S.p.a. si perfeziona entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo attraverso il deposito dell’atto stesso all’Ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione, acquisendo personalità giuridica. Entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo la società, inoltre, deve versare l’imposta di registro sui conferimenti dei soci. Entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo la società deve prestare la denuncia di inizio attività ai fini Iva. Entro 3 mesi dalla data di
S.R.L.
Art. 2462 C.C.:
_Capitale minimo 10.000 € da versare al momento della costituzione per il 25% dei conferimenti in denaro.
_L’atto costitutivo, redatto con un contratto o per atto pubblico, deve indicare le generalità di ciascun socio, la denominazione, l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sottoscritto, i conferimenti di ciascun socio, la quota di partecipazione di ogni socio, le norme relative al funzionamento della società, la nomina degli amministratori e l’importo globale.
_La costituzione della società si perfeziona entro 20 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo attraverso il deposito dell’atto stesso all’Ufficio del Registro delle imprese, per l’iscrizione attraverso la quale la società acquisisce la personalità giuridica. Entro 20 giorni dalla costituzione la società deve versare l’imposta di bollo sui conferimenti. Entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo la società deve poi presentare la Denuncia di inizio attività ai fini IVA.
_ La S.r.l. costituisce una struttura societaria adeguata alle esigenze delle imprese a compagine societaria ristretta o familiare, che non necessitano di rilevanti finanziamenti.
_ Responsabilità limitata
_La legge attribuisce alla s.r.l. ampia facoltà di scelta circa la struttura dell’organo amministrativo, ciascuna s.r.l. può scegliere tra un amministratore unico, un organo unipersonale, o più amministratori individuali.
_ Rientrano di competenza dei soci l’approvazione del bilancio e la distribuzione
S.N.C
_La funzione di amministrazione della società può essere svolta disgiuntamente da ciascun socio; i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto ad avere notizia dello svolgimento degli affari sociali, e possono esercitare un potere di controllo diretto sui documenti relativi alle operazioni svolte.
S.P.A.
iscrizione nel Registro delle imprese la società deve inviare copia dell’atto costitutivo all’Ufficio delle imposte dirette competente per l’accertamento.
_La S.p.a. costituisce una struttura societaria di grandi dimensione e investimento di capitali.
_ La società per azioni gode di autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio sociale, nettamente distinto da quello dei soci, è l’unica garanzia che viene offerta ai terzi per le obbligazioni assunte dalla società nei loro confronti. Si configura, quindi, un regime di responsabilità limitata.
_Gli organi della S.p.a. sono: un organo amministrativo (sono possibili tre differenti modelli amministrativi: tradizionale, dualistico e monastico), un organo di controllo legale, un organo di controllo contabile e l’assemblea degli azionisti.
_ I libri sociali e le scritture obbligatoria sono il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale o del Consiglio di sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni, il libro degli strumenti finanziari emessi.
S.R.L.
degli utili, la nomina degli amministratori, la nomina dei sindaci o del revisore, le modifiche dell’atto costitutivo, le decisioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.
_ I libri sociali obbligatori della s.r.l. sono il libro dei soci, il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, il libro delle decisioni del Collegio sindacale o del revisore.

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