Materie: | Appunti |
Categoria: | Ricerche |
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Data: | 23.02.2001 |
Numero di pagine: | 2 |
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Gli atti del presidente della Repubblica
Gli atti del presidente si possono distinguere in atti Presidenziali e Governativi
Gli atti presidenziali, o sostanzialmente presidenziali, sono provvedimenti la cui competenza spetta in modo esclusivo e autonomo al Presidente della Repubblica e che non richiedono l’iniziativa o il consenso del Governo.
Gli atti governativi, o soltanto formalmente presidenziali, sono provvedimenti che il Presidente della Repubblica deve emanare si iniziativa e consenso del Governo o, nelle materie di sua competenza o di un singolo ministro.
Al presidente della Repubblica non viene riconosciuto nessun potere e svolge una funzione di intervento e di controllo:
Possiamo classificare tali poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario.
Al legislativo fanno parte:
• Invio msg alle Camere (atto presidenziale)
• Indizione delle elezioni e fissazione della prima riunione con il nuovo parlamento (entro 70 giorni dalla fine della legislatura e entro 20 giorni delle elezioni.
• Indizione di Referendum Popolari
• Convocazione Straordinaria delle Camere (atto sostanzialmente presidenziale)
• Scioglimento di una o di entrambe camere (atto sostanzialmente presidenziale), il presidente prima di sciogliere le camere si consulta con i Presidente, tuttavia i presidenti non possono impedire lo scioglimento. Lo scioglimento delle camere non può avvenire alla fine dei 6 mesi del mandato presidenziale.
• Promulgazione delle leggi. La dichiarazione solenne da parte dello Stato che la legge è giuridicamente perfetta. Tuttavia il presidente può esercitare il diritto di Veto sospensivo e rinviare alle camere la legge richiedendone un esame tale procedimento può avvenire una sola volta, la seconda volta passa ugualmente. Qualora la legge viola i principi della Costituzione il Presidente come garante di essa deve richiedere le dimissioni.
• Nomina di cinque senatori a vita. (atto presidenziale)
Alla funzione esecutiva fanno parte:
• Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (atto presidenziale), La nomina dei singoli ministri invece avviene tramite accordo del Presidente con il Presidente del Consiglio e si dice atto governativo.
• Autorizzazione della presentazione al Parlamento dei disegni di legge, in quanto esegue un controllo preventivo.
• Emanazioni di atti aventi forza di legge e di regolamenti. Effettua uno controllo preventivo di legittimità.
• Nomina dei funzionari statali di grado elevato. (Ambasciatori, i prefetti, Capo di stato maggiore), tali atti sono formalmente presidenziali perché decisi dal Governo.
• Rappresentanza dell’Italia nei rapporti internazionali e dichiarazione dello Stato di Guerra.Atto formalmente presidenziale poiché deciso dal Parlamento.
• Comando delle forze armate e presidenza del Consiglio Supremo di difesa.
• Conferimento delle onorificenze della Repubblica.
• Scioglimento dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Alla funzione giudiziaria fanno parte:
• Presidenza del consiglio superiore della Magistratura. Il presidente può sciogliere il consiglio superiore della Magistratura.
• Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale.
• Concessione della grazia e commutazione delle pene.