evoluzione storica del diritto

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Categoria:Diritto

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Testo

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO
• Diritto romano dal VIII secolo al VI secolo d.C.
• Diritto medievale dal 427 fino alla scoperta dell’America.
• Diritto moderno dalla rivoluzione francese 1719
Diritto romano
1) Diritto arcaico: monarchia
2) Diritto preclassico: repubblica
3) Diritto classico: principato
4) Diritto postclassico: impero assoluto
1) il diritto arcaico era consuetudinario, era istituito dal re (rex) e dal senato ( senex) cioè l’assemblea dei paters, essa aveva funzione di eleggere il re, il quale poteva convocare l’assemblea dei paters e aveva il comando militare in caso di guerra.
Le tribù erano formate da gentes formata a loro volta da famiglia +famiglia +famiglia .
Il capo di ogni famiglia era presieduta dal pater familias e il potere esercitato dal pater si
Chiama patra potestas.
2) nel diritto preclassico le istituzioni sono formate dalle magistrature e dal senato.
Il senato era un organo consulto che esprimeva pareri ( senato consulto) rispetto alle richieste dei magistrati.
Il senato concedeva la cittadinanza e deliberava lo stato di guerra.
Le magistrature è composta dal cursus honorum cioè dalla carriera degli onori:
- 5 consolato
- 4 pretura
- 3 edilità
- 2 tribunato della plebe
- 1 questura
questura: i questori risolvevano le controversie penali.
Tribunato della plebe: erano i difensori dei diritti dei plebei nei confronti delle previcariazioni
dei magistrati patrizi.
Edili: avevano il compito di organizzare i giochi pubblici a Roma e si occupavano della
manutenzione delle strade e degli edifici pubblici.
Pretura (da prai itor) erano i magistrati che si occupavano di risolvere le controversie civili.
Consoli (consules) erano i magistrati che avevano il comando supremo.
Il diritto durante la repubblica non sarà più appannaggio dei sacerdoti ( pontefici) ma passò
nelle mani dei giuristi laici.
Verso la metà del II secolo a.C. la repubblica intraprese notevoli rapporti commerciali con
numerosi popoli del Mediterraneo.
Le nuove relazioni commerciali provocarono liti e quindi i romani crearono una nuova
Magistratura il praetor peregrinus (straniero), il quale aveva il compito di risolvere le
controversie tra i romani e gli stranieri o quelle tra soli stranieri che si verificavano a Roma.
3) nel diritto classico la figura del principe si afferma al quale fu riconosciuto il comando
esclusivo sulle provincie.
In questo periodo il diritto subisce una sostanziale trasformazione in quanto i magistrati si rivolgono sempre meno al senato.
Durante questo periodo era il principe a chiedere i pareri ( consulta) al senato.
Il senato a sua volta si limitava ad accettare quanto proposto dal principe.
4) nel diritto post-classico (da Dioclaziano a Giustignano) cioè durante l’impero, l’imperatore diventa l’unica fonte
del diritto e ciò contribuì alla decadenza del diritto romano.
Diritto nel medioevo
(Dalla caduta dell’impero romano d’Occidente al corpus juris civilis)
nel 395 l’impero romano si divide in:
impero romano d’Occidente impero romano d’Oriente
nel 476 d.C. cade e si formano dura fino al 1453
i regni romano- barbarici. Giustignano sale al trono nel
Crisi d’Occidente. 528 e fece il Corpus Juris Civilis
(529-534 d.C.)
CORPUS JURIS CIVILIS
L’intento di Giustignano era quello di attribuire stabilità all’impero.
Per realizzare questo progetto era necessario un sistema normativo uniforme su tutto il territorio dell’impero.
Codex:il codex comprendeva tutte le leggi emanate dagli imperatori che avevano preceduto Giustignano.
Institutiones: era un trattato giuridico elementare che iniziava i giovani allo studio del diritto privato e criminale.
Digesto: contiene le decisioni e i pareri dei più importanti giuristi romani del periodo tardo repubblicano e del periodo classico.
Novellae: contengono le leggi emanate de Giustignano.
L’opera di Giustignano ha un valore inestimabile.
Dopo l’anno 1000 la nascita della scuola di Bologna influenzò il diritto di tutti i paesi neolatini ed ebbe come unico riferimento l’opera di Giustignano.
Diritto nel Medioevo
1) diritto germanico
2) caratteri del diritto durante il feudalesimo
3) caratteri del diritto in età comunale
1) caratteri del diritto germanico.
Dalla caduta dell’impero romano d’Occidente alla scoperta dell’America sul territorio italico non vi fu la presenza di un ordinamento giuridico unitario.
Le invasioni barbariche avevano frammentato ( diviso) il territorio e con l’inizio della dominazione longobarda (568) ebbero vita leggi nate da esigenze e contesti diversi.
I germani provenivano dal nord Europa, ricordiamo i principali: vandali, ostrogoti, visigoti, svevi, franchi e longobardi.
Lo spostamento delle popolazioni germaniche dai luoghi d’origine ebbe come effetto la necessità di trasformare in forma scritta le loro consuetudini.
La trasformazione in forma scritta delle consuetudini eliminò il pericolo che queste subissero modificazioni dovute al contatto con genti che seguivano leggi diverse.
Nel 643 d.C. i Longobardi per ordine del re Rotari ebbero un diritto scritto, l’editto è diviso in 3:
-reati contro la persona
-matrimonio, donazioni e successioni
-diritti patrimoniali
2) diritto nell’età feudale.
Il periodo feudale fù caratterizzato dalle consuetudini.
L’esigenza di trasformare le norme consuetudinarie in forma scritta fu avvertita molti secoli più tardi.
3) diritto nell’età comunale.
Dopo l’anno 1000 le città diventarono sempre più il centro della vita sociale ed economica.
La società comunale presentava una molteplicità di ceti sociali:
nobili, clero, popolo; ciascun ceto sociale aveva le proprie consuetudini.
Le consuetudini per lungo tempo furono affidate alla memoria dei boni viri.
Ad essi si ricorreva ogni volta che si presentava un problema e i boni viri si comportavano da giudici.
Nel primo periodo dell’età comunale le consuetudini rappresentano la regola e cambiavano da città a città; solo dopo la pace di Costanza (1183) le consuetudini vengono messe per iscritto e furono dette statuti, essi contenevano:
-norme di diritto privato
-norme di diritto penale
-norme relative all’edilizia
-norme relative all’agricoltura….
Le persone incaricate di scrivere gli statuti assunsero il nome di statutari.
Diritto moderno

Con la rivoluzione francese nasce il diritto moderno che assume due aspetti
Codificazione: Costituzione
-cenni storici
-definizione di codice
-storia e struttura del c.c.
italiano
cenni storici
(1° codici europei)
1° c.c. francese c.c. tedesco
(c. Napoleone) (1900)
(1804)
un codice è una legge nuova, diretta a disciplinare in modo organico, coerente e sistematico un intero settore dell’ordinamento giuridico.
Tipologia dei codici penali:
1) codice civile:C.C.
2) codice penale: C.P.
3) codice di procedura civile: C.P.C.
4) codice di procedura penale: C.P.P.
C.C. (storia e struttura):
nel 1942 nasce il c.c. attuale dalla funzione sul c.c. del 1865+ cod. di commercio 1882.
1° cod. civile italiano: 1865
1° cod. di commercio: 1865
2° cod. di commercio: 1882
il codice civile è composto da 2969 articoli divisi in 6 libri:
1° libro: della persona e della famiglia
2° libro delle successioni
3° libro delle proprietà
4° libro delle obbligazioni
5° libro del lavoro
6° libro della tutela dei diritti
la costituzione è un insieme di norme, principi e valori che regolano i rapporti fondamentali tra i cittadini e le attribuzioni dei vari organi dello stato.
Caratteri della Costituzione
1800 1900
Brevi: formati da pochi art. lunghe: formate da numerosi art.
Flessibili: il contenuto poteva essere rigide: modificabili attraverso una procedura lunga e
modificato attraverso una legge ordinaria. complessa.
Concesse: erano concesse dai sovrani votate: volute dal popolo.

COSTITUZIONE ITALIANA (1-1-48)
Struttura:
principi fondamentali (dall’art. 1-12)
prima parte: diritti e doveri del cittadino (dal 13 al 54)
seconda parte: ordinamento della repubblica (dal 55 al 139)
Caratteri:
lunga, rigida, votata.
Nel 1946 l’Italia diventa una repubblica ma la costituzione è entrata in vigore nel 1948.
Nel 1946 in Italia votarono per prima volta le donne.
partizioni del diritto:
-diritto pubblico comprende le norme giuridiche che disciplinano l’organizzazione dello stato e regolano i rapporti tra lo stato e i cittadini.
Il diritto pubblico si divide in: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto penale e diritto processuale (processuale civile; processuale penale).
-diritto privato è l’insieme delle norme giuridiche dirette a regolare i rapporti tra soggetti privati .
il diritto privato si divide in: diritto civile (la fonte principale del d. privato è il C.C. e diritto commerciale.
Le regole
In ogni ambito della vita sociale esistono delle regole.
L’uomo è un animale sociale, cioè fatto per vivere in società.
La necessità delle convivenza e l’osservazione dei cicli naturali hanno certamente indetto gli uomini a darsi delle regole.
Le regole sociali sono regole spontaneamente eseguite dai componenti di una comunità in un determinato momento storico.
Esse possono essere morali, religiose, di buona educazione ecc….
Nel caso in cui la norma sociale non venga rispettata scatta la riprovazione sociale; questo significa che la sanzione di una norma sociale non è prevista da una norma ma è il frutto spontaneo della reazione degli associati.
L’osservanza o meno di una norma sociale è legata alla coscienza di ciascuno e al proprio modo di rapportarsi con gli altri.
Norma giuridica
La norma giuridica è una regola di comportamento obbligatoria perché imposta dall’ordinamento e assicurata da una sanzione.
struttura
fattispecie, previsione di un sanzione, conseguenza che scaturisce nel momento in cui non si
fatto che può o non verificarsi osserva la fattispecie,essa può essere:
detentiva ( limitazione della libertà personale):
-ergastolo: dura per tutta la vita pecuniaria: consiste nel pagamento in
-reclusione: min 15 gg max 24 anni denaro.
-arresto: da 5 gg a 3 anni.
La norma è:
obbligatoria: cioè tutti sono tenuti ad osservarla
generale: che si rivolge a tutti non al singolo
astratta: perché prevede una situazione che si potrà o non verificare.
LE FONTI:
le fonti del diritto sono atti normativi emanati da appositi organi secondo determinate procedure.
Concetto di gerarchia:
nel nostro ordinamento non hanno tutte la stessa importanza ma seguono una vigorosa scala gerarchica.
Le fonti che occupano i gradini più alti della scala gerarchica hanno forza maggiore rispetto a quelle che occupano i gradini inferiori.
1) costituzione- leggi costituzionali- leggi di revisione costituzionale.
2) Leggi ordinarie- atti aventi forza legge (decreto legge; legislativo)
3) leggi regionali
4) regolamenti
5) consuetudini
articolo 138 ( procedura di revisione costituzionale)
Per cambiare uno o più articoli della nostra costituzione, la costituzione italiana prevede una procedura lunga e complessa descritta dall’art. 138.
Secondo l’art. 138 le due camere sono tenute a pronunciarsi con due successive deliberazioni ( ad intervallo non minore di 3 mesi) sulla stessa questione.
La legge di revisione è approvata se si ottiene la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera in seconda deliberazione (50%+1).
Il secondo com dell’art. 138 prevede tuttavia che la revisione della costituzione pur essendo stata approvata dai due rami del parlamento può essere soggetta a referendum abrogativo se ne fanno richiesta: 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
Legge ordinaria:
Una legge ordinaria si identifica con un numero e una data; il numero è quello progressivo in quanto il parlamento italiano dal 1° gennaio di ogni anno ricomincia a numerare le leggi dal numero uno; la data è quella di promulgazione.
Iter legis o procedimento legislativo:
1) l’iniziativa spetta a 50.000 elettori, singoli deputati, singoli senatori, al governo ( disegno di legge) al CNEL (consiglio nazionale dell’economia e lavoro), ai consigli regionali.
2) Esame e votazione
3) Approvazione delle camere ( deve essere approvato dai due rami del parlamento).
4) Promulgazione del presidente della repubblica (PDR)
5) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
6) Entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Leggi regionali
Le leggi regionali sono leggi che ogni regione può emanare con validità limitata al proprio territorio.
La procedura di formazione è simile a quella di una legge ordinaria.
Fasi:
1) l’iniziativa legislativa spetta: all’aggiunta ( formata dagli assessori), ai singoli consiglieri e ai consigli provinciali e comunali.
2) Approvazione: da parte del consiglio regionale.
3) Promulgazione da parte del presidente della regione.
4) Pubblicazione sul bollettino ufficiale della ragione.
5) Entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Efficacia delle norme nel tempo
Entrata in vigore abrogazione
Organi che hanno potere legislativo.
Espressa tacita tramite referendum abrogativo
Parlamento governo regione
Decreto legge decreto legislativo
art. 77 cost. art. 76 cost.
Abrogare una norma significa eliminarla dal nostro ordinamento.
Il sistema italiano prevede due modalità di abrogazione: una espressa e una tacita.
Si ha abrogazione espressa quando accanto ad una norma che sarà eliminata dall’ordinamento compare l’espressione: “ la presente norma è abrogata”.
Si ha abrogazione tacita quando accanto ad una norma che bisogna eliminare dall’ordinamento non compare alcuna espressione ma una norma successiva presenta un contenuto contrario a quello della norma precedente.
Referendum abrogativo: referendum deriva dal latino refero che significa interrogare.
È uno strumento di democrazia diretta.
il referendum è una votazione attraverso alla quale il popolo è chiamato a pronunciarsi sull’opportunità di mantenere in vita o meno una determinata norma.
Bisogna segnare si per l’abrogazione, no per mantenere in vita la legge.
La richiesta di referendum può essere fatta da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali.
Le firme vanno poi sottoposte al controllo della corte di cassazione a Roma.
La corte di cassazione controlla la regolarità delle firme e inoltra la richiesta di referendum alla corte costituzionale.
Se la corte costituzionale concede la sua approvazione, il presidente della repubblica indice il referendum e fissa una data tra una domenica compresa tra il 15 di Aprile e il 15 giugno.
Destinatari delle norme

Soggetti del diritto
Persona fisica Persona giuridica
( capacità giuridica, art. 1, capacità
di agire art. 2).
Origine della parola persona:
il termine persona veniva utilizzato nel teatro greco- romano per indicare le maschere che gli attori indossavano durante le rappresentazioni teatrali.
La maschera presentava delle caratteristiche particolari perché aveva 2 funzioni principali.
1-funzione tecnica: in quanto era costruita in maniera tale che la voce dell’attore potesse raggiungere anche gli spettatori più lontani dal proscenio.
2- le maschere rappresentavano i diversi personaggi della vita quotidiana e quindi soprattutto in virtù di questa caratteristica il termine persona ha finito per identificare l’essere umano che per sua natura presenta dal punto di vista somatico caratteristiche diverse all’interno della propria specie.
Capacità giuridica:
la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde al momento della morte, art. 1 C.C.
la capacità giuridica si manifesta in tutta una serie di diritti che sono definiti diritti di personalità.
Questo principio si è affermato nel corso dei secoli e ha raggiunto il vertice con la rivoluzione francese.
Le teorie sostenute dalla rivoluzione consideravano ogni essere umano in quanto persona soggetto di diritto.
I diritti delle personalità
- diritto alla vita e all’integrità fisica
-diritto al nome
-diritto all’identità sessuale
diritto alla vita:
il diritto alla vita nel nostro ordinamento è tutelato sia dal codice penale sia dal codice civile.
Il C.P. infatti punisce l’omicidio e le lesioni personali mentre il C.C. prevede all’art. 2.043 il risarcimento del danno per fatto illecito.
Diritto al nome:
è previsto dall’art.6 del C.C. secondo il quale ogni persona al momento della nascita ha diritto al nome.
Il nome è formato dal nome individuale che identifica la persona e dal cognome che individua la famiglia di appartenenza.
Diritto all’identità sessuale:
nel 1982 è stata emanata la legge n. 164 la quale prevede il diritto al riconoscimento dell’identità sessuale che si vuole assumere facendo richiesta al tribunale competente dell’autorizzazione a sottoporsi all’intervento chirurgico che consenta alla persona di cambiare sesso.
Capacità di agire ( art.2 C.C.)
La capacità di agire si differenzia dalla capacità giuridica, perché si acquista al raggiungimento del 18esimo anno di età ( in Italia la maggiore età si acquista a 18 anni in seguito alla legge 39 del 1975.
Prima del 1975 la maggiore età si acquistava a 21 anni.
La capacità d’agire consiste nell’esercitare situazioni giuridiche attive e assumere situazioni giuridiche passive senza essere più sottoposti alla potestà dei genitori.
Assenza o limitazione della capacità d’agire
incapaci
assoluti relativi
-minori -minori emancipati
-interdetti giudiziari -inabilitati
assenza o limitazione
La capacità d’agire di regola si perde con la morte, tuttavia alcune condizioni psicofisiche possono limitare o eliminare la capacità d’agire e rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.
1 i minori hanno la capacità giuridica ma non l capacità d’agire.
2 sono sottoposti alla potestà dei genitori
3 non possono compiere da soli atti giuridici come sottoscrivere contratti
4 rispondono di un atto illecito purché capaci di intendere e di volere al momento in cui compiono l’atto.
Interdizione giudiziale ( art. 414 C.C.)
Secondo il codice civile l’interdizione giudiziale si ha quando una persona è affetta da abituale e grave malattia mentale.
La malattia mentale è accertata con perizia psichiatrica.
Il coniuge o altri parenti della persona malata possono richiedere al tribunale competente l’interdizione del proprio congiunto.
L’interdizione è dichiarata con sentenza del giudice.
La sentenza elimina totalmente la capacità d’agire del soggetto e contiene la nomina di un tutore.
Gli inabilitati- incapaci relativi ( art. 415 C.C.)
L’elenco è tassativo:
1 persone che fanno abuso di sostanze stupefacenti
2 persone che fanno abuso di alcool
3 prodighi, cioè persone che sperperano in modo smisurato il patrimonio personale o della famiglia arrecando a se e alla famiglia grave pregiudizio economico.
4 persone affette da malattie mentali non così grave de comportare interdizione
5 persone affette da sordomutismo o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un educazione adeguata al loro tipo di handicap.
N.B. la procedura di inabilitazione può essere fatta dal coniuge o da un parente e comporta la dichiarazione di inabilitazione mediante sentenza.
Con tale sentenza viene nominato un curatore che sostituisce l’inabilitato nel compimento di tutti quegli atti che diminuiscono o accrescono la consistenza del patrimonio es vendita dei beni immobili, accettazione o rinuncia all’eredità.
I minori emancipati ( art. 84)
I minori di 18 anni che contraggono matrimonio a 16 previa autorizzazione del tribunale dei minori non sono più sottoposti alla potestà dei genitori e possono compiere alcuni atti da soli come l’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Persona giuridica
Le persone giuridiche sono organizzazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di persone e di beni aventi uno scopo comune da raggiungere.
Gli elementi essenziali di una persona giuridica sono:
-persone, insieme di persone che decidono di dare vita a un organizzazione.
-elemento patrimoniale, insieme di beni e/o denaro messi in comune per dar vita all’organizzazione.
-scopo che si intende raggiungere.
-il riconoscimento, cioè un atto formale attraverso il quale lo stato attribuisce all’organizzazione personalità giuridica.
classificazione
pubbliche privato
-stato
-regioni con scopo senza scopo
-province di lucro di lucro
-comuni
impresa fondazioni associazioni
individuali collettive
(società)
a base personale società di capitali
impresa
il C.C. non definisce l’impresa ma definisce l’imprenditore art 2.082: .
Nel linguaggio corrente i termini impresa e azienda sono utilizzati come sinonimi ma dal punto di vista giuridico indicano due concetti completamente diversi.
L’azienda è definita dall’art. 2555 il quale stabilisce: >.
Dall’art. si ricava che l’azienda è costituita da tutti gli strumenti che occorrono per esercitare l’attività imprenditoriale.
Impresa privata
Individuale collettiva
L’impresa individuale si ha quando l’attività è organizzata da un solo individuo sul quale ricade il rischio dell’impresa.
L’impresa collettiva si ha quando l’attività imprenditoriale è organizzata e diretta da più persone che si associano e mettono in comune i mezzi necessari per l’esercizio della stessa; l’organizzazione si definisce società.
Classificazione delle società
(fonte principale 5° libro C.C.)
società di persone società di capitali
s.s. = società semplice s.p.a. = società per azioni
s.n.c. = società in nome collettivo s.r.l. =società per responsabilità limitata
s.a.s. = società in accomandita semplice s.a.p.a = società in accomandita per azioni
Caratteri della società di persona
i soci sono responsabili dei debiti della società in modo illimitato e solidale illimitato vuol dire che se la società fallisce ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali non solo la somma che ha conferito ma con tutti i suoi beni personali.
Solidale significa che i creditori della società possono pretendere quanto loro dovuto anche da un socio, salvo il diritto di questi di rifarsi sugli altri soci ( diritto di rivalsa).
I soci sono amministratori della società cioè ciascuno di essi può assumere decisioni e gestire i rapporti con l’esterno.
Caratteri delle società di capitale
I soci non sono responsabili con il loro patrimonio personale dei debiti della società ( autonomia patrimoniale perfetta).
Per questo motivo tutte le grandi imprese hanno forma di società di capitali, ponendo così al riparo da ogni rischio il patrimonio personale dei soci.
La qualità di socio non comporta quella di amministrazione nel senso che questo incarico è ricoperto da terzi cioè persone che non hanno nessun diritto di proprietà nella società.
Caratteristiche della s.p.a.
La società per azioni è la forma più importante tra le società di capitali. Caratteristiche:
1) la responsabilità limitata dei soci, nel senso che dei debiti sociali è chiamata a rispondere solo la società con il proprio patrimonio.
2) Il capitale sociale di una s.p.a. dal 1° gennaio 2004 non può essere inferiore a 120.000 euro.
3) Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, le azioni sono titoli che attribuiscono all’azionista il diritto al voto dividendo cioè a ricevere la parte di utili che la società decide di distribuire.
I dividendi vengono pagati una volta all’anno e il loro ammontare dipende dal volume di affari della società.

Esempio



  


  1. antonella

    evoluzione storica del diritto di proprietà