evoluzione del diritto italiano

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Testo

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO
• Diritto romano dal VIII secolo al VI secolo d.C.
• Diritto medievale dal 427 fino alla scoperta dell’America.
• Diritto moderno dalla rivoluzione francese 1719
Diritto romano
1) Diritto arcaico: monarchia
2) Diritto preclassico: repubblica
3) Diritto classico: principato
4) Diritto postclassico: impero assoluto
1) il diritto arcaico era consuetudinario, era istituito dal re (rex) e dal senato ( senex) cioè l’assemblea dei paters, essa aveva funzione di eleggere il re, il quale poteva convocare l’assemblea dei paters e aveva il comando militare in caso di guerra.
Le tribù erano formate da gentes formata a loro volta da famiglia +famiglia +famiglia .
Il capo di ogni famiglia era presieduta dal pater familias e il potere esercitato dal pater si
Chiama patra potestas.
2) nel diritto preclassico le istituzioni sono formate dalle magistrature e dal senato.
Il senato era un organo consulto che esprimeva pareri ( senato consulto) rispetto alle richieste dei magistrati.
Il senato concedeva la cittadinanza e deliberava lo stato di guerra.
Le magistrature è composta dal cursus honorum cioè dalla carriera degli onori:
- 5 consolato
- 4 pretura
- 3 edilità
- 2 tribunato della plebe
- 1 questura
questura: i questori risolvevano le controversie penali.
Tribunato della plebe: erano i difensori dei diritti dei plebei nei confronti delle previcariazioni
dei magistrati patrizi.
Edili: avevano il compito di organizzare i giochi pubblici a Roma e si occupavano della
manutenzione delle strade e degli edifici pubblici.
Pretura (da prai itor) erano i magistrati che si occupavano di risolvere le controversie civili.
Consoli (consules) erano i magistrati che avevano il comando supremo.
Il diritto durante la repubblica non sarà più appannaggio dei sacerdoti ( pontefici) ma passò
nelle mani dei giuristi laici.
Verso la metà del II secolo a.C. la repubblica intraprese notevoli rapporti commerciali con
numerosi popoli del Mediterraneo.
Le nuove relazioni commerciali provocarono liti e quindi i romani crearono una nuova
Magistratura il praetor peregrinus (straniero), il quale aveva il compito di risolvere le
controversie tra i romani e gli stranieri o quelle tra soli stranieri che si verificavano a Roma.
3) nel diritto classico la figura del principe si afferma al quale fu riconosciuto il comando
esclusivo sulle provincie.
In questo periodo il diritto subisce una sostanziale trasformazione in quanto i magistrati si rivolgono sempre meno al senato.
Durante questo periodo era il principe a chiedere i pareri ( consulta) al senato.
Il senato a sua volta si limitava ad accettare quanto proposto dal principe.
4) nel diritto post-classico (da Dioclaziano a Giustignano) cioè durante l’impero, l’imperatore diventa l’unica fonte
del diritto e ciò contribuì alla decadenza del diritto romano.
Diritto nel medioevo
(Dalla caduta dell’impero romano d’Occidente al corpus juris civilis)
nel 395 l’impero romano si divide in:
impero romano d’Occidente impero romano d’Oriente
nel 476 d.C. cade e si formano dura fino al 1453
i regni romano- barbarici. Giustignano sale al trono nel
Crisi d’Occidente. 528 e fece il Corpus Juris Civilis
(529-534 d.C.)
CORPUS JURIS CIVILIS
L’intento di Giustignano era quello di attribuire stabilità all’impero.
Per realizzare questo progetto era necessario un sistema normativo uniforme su tutto il territorio dell’impero.
Codex:il codex comprendeva tutte le leggi emanate dagli imperatori che avevano preceduto Giustignano.
Institutiones: era un trattato giuridico elementare che iniziava i giovani allo studio del diritto privato e criminale.
Digesto: contiene le decisioni e i pareri dei più importanti giuristi romani del periodo tardo repubblicano e del periodo classico.
Novellae: contengono le leggi emanate de Giustignano.
L’opera di Giustignano ha un valore inestimabile.
Dopo l’anno 1000 la nascita della scuola di Bologna influenzò il diritto di tutti i paesi neolatini ed ebbe come unico riferimento l’opera di Giustignano.
Diritto nel Medioevo
1) diritto germanico
2) caratteri del diritto durante il feudalesimo
3) caratteri del diritto in età comunale
1) caratteri del diritto germanico.
Dalla caduta dell’impero romano d’Occidente alla scoperta dell’America sul territorio italico non vi fu la presenza di un ordinamento giuridico unitario.
Le invasioni barbariche avevano frammentato ( diviso) il territorio e con l’inizio della dominazione longobarda (568) ebbero vita leggi nate da esigenze e contesti diversi.
I germani provenivano dal nord Europa, ricordiamo i principali: vandali, ostrogoti, visigoti, svevi, franchi e longobardi.
Lo spostamento delle popolazioni germaniche dai luoghi d’origine ebbe come effetto la necessità di trasformare in forma scritta le loro consuetudini.
La trasformazione in forma scritta delle consuetudini eliminò il pericolo che queste subissero modificazioni dovute al contatto con genti che seguivano leggi diverse.
Nel 643 d.C. i Longobardi per ordine del re Rotari ebbero un diritto scritto, l’editto è diviso in 3:
-reati contro la persona
-matrimonio, donazioni e successioni
-diritti patrimoniali
2) diritto nell’età feudale.
Il periodo feudale fù caratterizzato dalle consuetudini.
L’esigenza di trasformare le norme consuetudinarie in forma scritta fu avvertita molti secoli più tardi.
3) diritto nell’età comunale.
Dopo l’anno 1000 le città diventarono sempre più il centro della vita sociale ed economica.
La società comunale presentava una molteplicità di ceti sociali:
nobili, clero, popolo; ciascun ceto sociale aveva le proprie consuetudini.
Le consuetudini per lungo tempo furono affidate alla memoria dei boni viri.
Ad essi si ricorreva ogni volta che si presentava un problema e i boni viri si comportavano da giudici.
Nel primo periodo dell’età comunale le consuetudini rappresentano la regola e cambiavano da città a città; solo dopo la pace di Costanza (1183) le consuetudini vengono messe per iscritto e furono dette statuti, essi contenevano:
-norme di diritto privato
-norme di diritto penale
-norme relative all’edilizia
-norme relative all’agricoltura….
Le persone incaricate di scrivere gli statuti assunsero il nome di statutari.
Diritto moderno

Con la rivoluzione francese nasce il diritto moderno che assume due aspetti
Codificazione: Costituzione
-cenni storici
-definizione di codice
-storia e struttura del c.c.
italiano
cenni storici
(1° codici europei)
1° c.c. francese c.c. tedesco
(c. Napoleone) (1900)
(1804)
un codice è una legge nuova, diretta a disciplinare in modo organico, coerente e sistematico un intero settore dell’ordinamento giuridico.
Tipologia dei codici penali:
1) codice civile:C.C.
2) codice penale: C.P.
3) codice di procedura civile: C.P.C.
4) codice di procedura penale: C.P.P.
C.C. (storia e struttura):
nel 1942 nasce il c.c. attuale dalla funzione sul c.c. del 1865+ cod. di commercio 1882.
1° cod. civile italiano: 1865
1° cod. di commercio: 1865
2° cod. di commercio: 1882
il codice civile è composto da 2969 articoli divisi in 6 libri:
1° libro: della persona e della famiglia
2° libro delle successioni
3° libro delle proprietà
4° libro delle obbligazioni
5° libro del lavoro
6° libro della tutela dei diritti
la costituzione è un insieme di norme, principi e valori che regolano i rapporti fondamentali tra i cittadini e le attribuzioni dei vari organi dello stato.
Caratteri della Costituzione
1800 1900
Brevi: formati da pochi art. lunghe: formate da numerosi art.
Flessibili: il contenuto poteva essere rigide: modificabili attraverso una procedura lunga e
modificato attraverso una legge ordinaria. complessa.
Concesse: erano concesse dai sovrani votate: volute dal popolo.

COSTITUZIONE ITALIANA (1-1-48)
Struttura:
principi fondamentali (dall’art. 1-12)
prima parte: diritti e doveri del cittadino (dal 13 al 54)
seconda parte: ordinamento della repubblica (dal 55 al 139)
Caratteri:
lunga, rigida, votata.
Nel 1946 l’Italia diventa una repubblica ma la costituzione è entrata in vigore nel 1948.
Nel 1946 in Italia votarono per prima volta le donne.
partizioni del diritto:
-diritto pubblico comprende le norme giuridiche che disciplinano l’organizzazione dello stato e regolano i rapporti tra lo stato e i cittadini.
Il diritto pubblico si divide in: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto penale e diritto processuale (processuale civile; processuale penale).
-diritto privato è l’insieme delle norme giuridiche dirette a regolare i rapporti tra soggetti privati .
il diritto privato si divide in: diritto civile (la fonte principale del d. privato è il C.C. e diritto commerciale.
Le regole
In ogni ambito della vita sociale esistono delle regole.
L’uomo è un animale sociale, cioè fatto per vivere in società.
La necessità delle convivenza e l’osservazione dei cicli naturali hanno certamente indetto gli uomini a darsi delle regole.
Le regole sociali sono regole spontaneamente eseguite dai componenti di una comunità in un determinato momento storico.
Esse possono essere morali, religiose, di buona educazione ecc….
Nel caso in cui la norma sociale non venga rispettata scatta la riprovazione sociale; questo significa che la sanzione di una norma sociale non è prevista da una norma ma è il frutto spontaneo della reazione degli associati.
L’osservanza o meno di una norma sociale è legata alla coscienza di ciascuno e al proprio modo di rapportarsi con gli altri.
Norma giuridica
La norma giuridica è una regola di comportamento obbligatoria perché imposta dall’ordinamento e assicurata da una sanzione.
struttura
fattispecie, previsione di un sanzione, conseguenza che scaturisce nel momento in cui non si
fatto che può o non verificarsi osserva la fattispecie,essa può essere:
detentiva ( limitazione della libertà personale):
-ergastolo: dura per tutta la vita pecuniaria: consiste nel pagamento in
-reclusione: min 15 gg max 24 anni denaro.
-arresto: da 5 gg a 3 anni.
La norma è:
obbligatoria: cioè tutti sono tenuti ad osservarla
generale: che si rivolge a tutti non al singolo
astratta: perché prevede una situazione che si potrà o non verificare.
LE FONTI:
le fonti del diritto sono atti normativi emanati da appositi organi secondo determinate procedure.
Concetto di gerarchia:
nel nostro ordinamento non hanno tutte la stessa importanza ma seguono una vigorosa scala gerarchica.
Le fonti che occupano i gradini più alti della scala gerarchica hanno forza maggiore rispetto a quelle che occupano i gradini inferiori.
1) costituzione- leggi costituzionali- leggi di revisione costituzionale.
2) Leggi ordinarie- atti aventi forza legge (decreto legge; legislativo)
3) leggi regionali
4) regolamenti
5) consuetudini
articolo 138 ( procedura di revisione costituzionale)
Per cambiare uno o più articoli della nostra costituzione, la costituzione italiana prevede una procedura lunga e complessa descritta dall’art. 138.
Secondo l’art. 138 le due camere sono tenute a pronunciarsi con due successive deliberazioni ( ad intervallo non minore di 3 mesi) sulla stessa questione.
La legge di revisione è approvata se si ottiene la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera in seconda deliberazione (50%+1).
Il secondo com dell’art. 138 prevede tuttavia che la revisione della costituzione pur essendo stata approvata dai due rami del parlamento può essere soggetta a referendum abrogativo se ne fanno richiesta: 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
Legge ordinaria:
Una legge ordinaria si identifica con un numero e una data; il numero è quello progressivo in quanto il parlamento italiano dal 1° gennaio di ogni anno ricomincia a numerare le leggi dal numero uno; la data è quella di promulgazione.
Iter legis o procedimento legislativo:
1) l’iniziativa spetta a 50.000 elettori, singoli deputati, singoli senatori, al governo ( disegno di legge) al CNEL (consiglio nazionale dell’economia e lavoro), ai consigli regionali.
2) Esame e votazione
3) Approvazione delle camere ( deve essere approvato dai due rami del parlamento).
4) Promulgazione del presidente della repubblica (PDR)
5) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
6) Entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Leggi regionali
Le leggi regionali sono leggi che ogni regione può emanare con validità limitata al proprio territorio.
La procedura di formazione è simile a quella di una legge ordinaria.
Fasi:
1) l’iniziativa legislativa spetta: all’aggiunta ( formata dagli assessori), ai singoli consiglieri e ai consigli provinciali e comunali.
2) Approvazione: da parte del consiglio regionale.
3) Promulgazione da parte del presidente della regione.
4) Pubblicazione sul bollettino ufficiale della ragione.
5) Entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Efficacia delle norme nel tempo
Entrata in vigore abrogazione
Organi che hanno potere legislativo.
Espressa tacita tramite referendum abrogativo
Parlamento governo regione
Decreto legge decreto legislativo
art. 77 cost. art. 76 cost.
Abrogare una norma significa eliminarla dal nostro ordinamento.
Il sistema italiano prevede due modalità di abrogazione: una espressa e una tacita.
Si ha abrogazione espressa quando accanto ad una norma che sarà eliminata dall’ordinamento compare l’espressione: “ la presente norma è abrogata”.
Si ha abrogazione tacita quando accanto ad una norma che bisogna eliminare dall’ordinamento non compare alcuna espressione ma una norma successiva presenta un contenuto contrario a quello della norma precedente.
Referendum abrogativo: referendum deriva dal latino refero che significa interrogare.
È uno strumento di democrazia diretta.
il referendum è una votazione attraverso alla quale il popolo è chiamato a pronunciarsi sull’opportunità di mantenere in vita o meno una determinata norma.
Bisogna segnare si per l’abrogazione, no per mantenere in vita la legge.
La richiesta di referendum può essere fatta da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali.
Le firme vanno poi sottoposte al controllo della corte di cassazione a Roma.
La corte di cassazione controlla la regolarità delle firme e inoltra la richiesta di referendum alla corte costituzionale.
Se la corte costituzionale concede la sua approvazione, il presidente della repubblica indice il referendum e fissa una data tra una domenica compresa tra il 15 di Aprile e il 15 giugno.
Destinatari delle norme

Soggetti del diritto
Persona fisica Persona giuridica
( capacità giuridica, art. 1, capacità
di agire art. 2).
Origine della parola persona:
il termine persona veniva utilizzato nel teatro greco- romano per indicare le maschere che gli attori indossavano durante le rappresentazioni teatrali.
La maschera presentava delle caratteristiche particolari perché aveva 2 funzioni principali.
1-funzione tecnica: in quanto era costruita in maniera tale che la voce dell’attore potesse raggiungere anche gli spettatori più lontani dal proscenio.
2- le maschere rappresentavano i diversi personaggi della vita quotidiana e quindi soprattutto in virtù di questa caratteristica il termine persona ha finito per identificare l’essere umano che per sua natura presenta dal punto di vista somatico caratteristiche diverse all’interno della propria specie.
Capacità giuridica:
la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si perde al momento della morte, art. 1 C.C.
la capacità giuridica si manifesta in tutta una serie di diritti che sono definiti diritti di personalità.
Questo principio si è affermato nel corso dei secoli e ha raggiunto il vertice con la rivoluzione francese.
Le teorie sostenute dalla rivoluzione consideravano ogni essere umano in quanto persona soggetto di diritto.
I diritti delle personalità
- diritto alla vita e all’integrità fisica
-diritto al nome
-diritto all’identità sessuale
diritto alla vita:
il diritto alla vita nel nostro ordinamento è tutelato sia dal codice penale sia dal codice civile.
Il C.P. infatti punisce l’omicidio e le lesioni personali mentre il C.C. prevede all’art. 2.043 il risarcimento del danno per fatto illecito.
Diritto al nome:
è previsto dall’art.6 del C.C. secondo il quale ogni persona al momento della nascita ha diritto al nome.
Il nome è formato dal nome individuale che identifica la persona e dal cognome che individua la famiglia di appartenenza.
Diritto all’identità sessuale:
nel 1982 è stata emanata la legge n. 164 la quale prevede il diritto al riconoscimento dell’identità sessuale che si vuole assumere facendo richiesta al tribunale competente dell’autorizzazione a sottoporsi all’intervento chirurgico che consenta alla persona di cambiare sesso.
Capacità di agire ( art.2 C.C.)
La capacità di agire si differenzia dalla capacità giuridica, perché si acquista al raggiungimento del 18esimo anno di età ( in Italia la maggiore età si acquista a 18 anni in seguito alla legge 39 del 1975.
Prima del 1975 la maggiore età si acquistava a 21 anni.
La capacità d’agire consiste nell’esercitare situazioni giuridiche attive e assumere situazioni giuridiche passive senza essere più sottoposti alla potestà dei genitori.
Assenza o limitazione della capacità d’agire
incapaci
assoluti relativi
-minori -minori emancipati
-interdetti giudiziari -inabilitati
assenza o limitazione
La capacità d’agire di regola si perde con la morte, tuttavia alcune condizioni psicofisiche possono limitare o eliminare la capacità d’agire e rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.
1 i minori hanno la capacità giuridica ma non l capacità d’agire.
2 sono sottoposti alla potestà dei genitori
3 non possono compiere da soli atti giuridici come sottoscrivere contratti
4 rispondono di un atto illecito purché capaci di intendere e di volere al momento in cui compiono l’atto.
Interdizione giudiziale ( art. 414 C.C.)
Secondo il codice civile l’interdizione giudiziale si ha quando una persona è affetta da abituale e grave malattia mentale.
La malattia mentale è accertata con perizia psichiatrica.
Il coniuge o altri parenti della persona malata possono richiedere al tribunale competente l’interdizione del proprio congiunto.
L’interdizione è dichiarata con sentenza del giudice.
La sentenza elimina totalmente la capacità d’agire del soggetto e contiene la nomina di un tutore.
Gli inabilitati- incapaci relativi ( art. 415 C.C.)
L’elenco è tassativo:
1 persone che fanno abuso di sostanze stupefacenti
2 persone che fanno abuso di alcool
3 prodighi, cioè persone che sperperano in modo smisurato il patrimonio personale o della famiglia arrecando a se e alla famiglia grave pregiudizio economico.
4 persone affette da malattie mentali non così grave de comportare interdizione
5 persone affette da sordomutismo o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un educazione adeguata al loro tipo di handicap.
N.B. la procedura di inabilitazione può essere fatta dal coniuge o da un parente e comporta la dichiarazione di inabilitazione mediante sentenza.
Con tale sentenza viene nominato un curatore che sostituisce l’inabilitato nel compimento di tutti quegli atti che diminuiscono o accrescono la consistenza del patrimonio es vendita dei beni immobili, accettazione o rinuncia all’eredità.
I minori emancipati ( art. 84)
I minori di 18 anni che contraggono matrimonio a 16 previa autorizzazione del tribunale dei minori non sono più sottoposti alla potestà dei genitori e possono compiere alcuni atti da soli come l’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Persona giuridica
Le persone giuridiche sono organizzazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di persone e di beni aventi uno scopo comune da raggiungere.
Gli elementi essenziali di una persona giuridica sono:
-persone, insieme di persone che decidono di dare vita a un organizzazione.
-elemento patrimoniale, insieme di beni e/o denaro messi in comune per dar vita all’organizzazione.
-scopo che si intende raggiungere.
-il riconoscimento, cioè un atto formale attraverso il quale lo stato attribuisce all’organizzazione personalità giuridica.
classificazione
pubbliche privato
-stato
-regioni con scopo senza scopo
-province di lucro di lucro
-comuni
impresa fondazioni associazioni
individuali collettive
(società)
a base personale società di capitali
impresa
il C.C. non definisce l’impresa ma definisce l’imprenditore art 2.082: .
Nel linguaggio corrente i termini impresa e azienda sono utilizzati come sinonimi ma dal punto di vista giuridico indicano due concetti completamente diversi.
L’azienda è definita dall’art. 2555 il quale stabilisce: >.
Dall’art. si ricava che l’azienda è costituita da tutti gli strumenti che occorrono per esercitare l’attività imprenditoriale.
Impresa privata
Individuale collettiva
L’impresa individuale si ha quando l’attività è organizzata da un solo individuo sul quale ricade il rischio dell’impresa.
L’impresa collettiva si ha quando l’attività imprenditoriale è organizzata e diretta da più persone che si associano e mettono in comune i mezzi necessari per l’esercizio della stessa; l’organizzazione si definisce società.
Classificazione delle società
(fonte principale 5° libro C.C.)
società di persone società di capitali
s.s. = società semplice s.p.a. = società per azioni
s.n.c. = società in nome collettivo s.r.l. =società per responsabilità limitata
s.a.s. = società in accomandita semplice s.a.p.a = società in accomandita per azioni
Caratteri della società di persona
i soci sono responsabili dei debiti della società in modo illimitato e solidale illimitato vuol dire che se la società fallisce ogni socio può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali non solo la somma che ha conferito ma con tutti i suoi beni personali.
Solidale significa che i creditori della società possono pretendere quanto loro dovuto anche da un socio, salvo il diritto di questi di rifarsi sugli altri soci ( diritto di rivalsa).
I soci sono amministratori della società cioè ciascuno di essi può assumere decisioni e gestire i rapporti con l’esterno.
Caratteri delle società di capitale
I soci non sono responsabili con il loro patrimonio personale dei debiti della società ( autonomia patrimoniale perfetta).
Per questo motivo tutte le grandi imprese hanno forma di società di capitali, ponendo così al riparo da ogni rischio il patrimonio personale dei soci.
La qualità di socio non comporta quella di amministrazione nel senso che questo incarico è ricoperto da terzi cioè persone che non hanno nessun diritto di proprietà nella società.
Caratteristiche della s.p.a.
La società per azioni è la forma più importante tra le società di capitali.
Caratteristiche:
1) la responsabilità limitata dei soci, nel senso che dei debiti sociali è chiamata a rispondere solo la società con il proprio patrimonio.
2) Il capitale sociale di una s.p.a. dal 1° gennaio 2004 non può essere inferiore a 120.000 euro.
3) Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni, le azioni sono titoli che attribuiscono all’azionista il diritto al voto dividendo cioè a ricevere la parte di utili che la società decide di distribuire.
I dividendi vengono pagati una volta all’anno e il loro ammontare dipende dal volume di affari della società.
La Famiglia Romana
La famiglia romana non si identifica con la famiglia naturale, fondata sul rapporto coniugale e la filiazione, ma vi rientrano tutti quelli che sono sottoposti alla potestas del pater.
Fino all’età imperiale la famiglia naturale non trova una propria disciplina giuridica.
La potestas si manifestava in una serie di poteri riconosciuti al pater.
Quando un bambino nasceva veniva presentato al padre, se lo sollevava significava che lo accettava come proprio figlio se non lo sollevava il bambino veniva ripudiato.
I principali poteri che caratterizzavano la patria potestas erano:
- vendere il figlio (ius vendendi)
- offrirlo in garanzia (ius noxiae dandi)
- ucciderlo (ius vitae ac necis)
ius vendendi
il pater familias aveva la possibilità di vendere il proprio figlio ad un altro pater familias; questa pratica era molto diffusa nel corso del IV secolo a.C; la legge delle XII tavole stabilì che se un filius familias fosse stato venduto dal pater per tre volte consecutive non era più sottoposto alla sua potestà.
Questo cadde in disuso in età classica ma a partire dal IV secolo d.C. si verificò una ripresa del fenomeno.
Costantino introdusse il diritto di riscattare successivamente il figlio.
Guistiniano mantenne le posizioni di Costantino ma limitò la vendita ai soli casi di estrema povertà.
Ius noxiae dandi
Nell’ipotesi che un componente della famiglia avesse commesso un illecito privato ( noxia), il pater aveva facoltà di esercitare la noxiae deditio cioè offrire alla persona offesa al responsabile dell’illecito liberandosi da ogni responsabilità.
Questo cadde in età post-classica e fu completamente abolito da Giustiniano.
Ius vitae ac necis
Uno dei diversi poteri del pater familias aveva facoltà di esercitare, il diritto di vita e di morte sui figli era il più severo.
I bambini deformi o nati nei giorni nefasti venivano annegati.
in età post-classica questo comportamento fu fortemente deplorato.
Durante il principato fu stabilita la deportazione e la confisca dei beni per chiunque si fosse macchiato di tale delitto.
La diffusione della religione cristiana portò alla definitiva abolizione de questa pratica.
La patria potestas cessava con la morte, l’esilio o quando il pater emancipava il proprio figlio.
Il matrimonio
il matrimonium (nuptiae) consisteva nella manifesta e continua unione ( coniugim) tra un uomo e una donna: marito (maritus) e la moglie (uxor).
Il diritto romano conobbe due tipi di matrimonio: quello in manu e quello sine manu.
Il primo, più antico, prevedeva che la donna passasse dalla potestà del padre a quella del marito, perdendo ogni legame giuridico con la famiglia di origine, per entrare a far parte di quella del marito.
Con il secondo, più recente, la donna restava sotto la potestas del padre, conservando i diritti successori.
Il matrimonio in manu
I rituali attraverso i quali la donna passava sotto l’autorità (manus) del marito erano:
- la confarreatio;
-la coemptio;
- l’usus
la confarreatio
la confarreatio ( da confarreare, agisco col farreum, cioè focaccia da farro) era riservata ai patrizi.
Il rito religioso si svolgeva alla presenza di un sacerdote ( flamen dialis, sacerdote di Giove) e di dieci testimoni; nel corso della cerimonia, gli sposi spezzavano il pane di farro in onore di Juppiter farreus ( Giove farro).
La confarretio cadde in disuso nel I secolo d.C.
La coemptio
La coemptio era il rituale più comune; vi si faceva ricorso quando entrambi gli sposi erano plebei, oppure quando uno dei due era plebeo e consisteva in una vendita fittizia della donna.
Alla presenza di cinque testimoni, lo sposo consegnava al padre della sposa alcune monete di bronzo; il padre dava il consenso alle nozze e da quel momento la donne passava sotto l’autorità del marito.
Il matrimonio romano non ebbe mai le caratteristiche di una vera e propria vendita in quanto il marito non poteva disporre della moglie come di qualsiasi altro bene in suo possesso.
Molto probabilmente il pagamento corrispondeva a un indennizzo che lo sposo pagava al padre della sposa al fine di ricompensarlo per la perdita dell’autorità sulla figlia.
L’usus
Questa modalità di acquisto della manus consisteva nella ininterrotta coabitazione per un anno.
Il matrimonio in manu comportava una serie di effetti: la donna assumeva una posizione giuridica particolare; ella si trovava in loco filiae ( in condizione di figlia) mentre il marito era libero di divorziare ( facoltà negata alla donna).
Tutte le proprietà che la donna portava diventavano del marito.
Il matrimonio sine manu
Il matrimonio sine manu manteneva sotto profilo giuridico il legame tra la donna e la famiglia di origine.
Negli ultimi secoli della repubblica il matrimonio sine manu o libero diventò quello prevalente, così da essere considerato la forma tipica del matrimonio romano.
Il timore che un onere economico elevato disincentivasse i matrimoni spinse Augusto ad emanare Lex Julia de fundo dotali con la quale dispose che i padri fossero obbligati a provvedere alla dote di ogni figlia che desiderasse sposarsi.
Il matrimonio sine manu obbligava il marito a rendere conto all’utilizzazione della dote e in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale per morte o per divorzio la moglie aveva diritto alla completa restituzione della dote; questa forma di difesa della dote indusse le famiglie a contribuire con somme sempre più rilevanti, alle spese per la formazione delle nuove famiglie.
La cerimonia nuziale
Il matrimonio sine manu era preceduto degli sponsalia ( fidanzamento); il fidanzato / sponsus) regalava alla sposa un anello, che ella metteva all’anulare sinistro.
Il giorno del matrimonio, la sposa indossava una tunica bianca ed un velo rosso (flammeum).
Parenti ed amici si ritrovavano nella casa del padre della sposa, dove si prendevano gli auspici (auguri) e si sottoscriveva il contratto matrimoniale, alla presenza di 10 testimoni.
La pronuba, una donna sposata amica della famiglia, prendeva le mani destre degli sposi e le univa.
Venivano sacrificati una vacca, un maiale ed una pecora, mentre gli sposi tenendosi per mano camminavano attorno all’altare.
Al termine del sacrificio gli invitati ponevano le congratulazioni alla coppia poi cominciava il banchetto nuziale.
Al calare della notte la sposa veniva strappata dalle braccia della madre e accompagnata alla casa dello sposo; il corteo era preceduto da fanciulli e fanciulle, da portatori di fiaccole e suonatori di flauto.
Durante il percorso lo sposo gettava le noci ai fanciulli.
Una volta giunti alla casa dello sposo la sposa ne ungeva l’uscio e lo circondava con un filo di lana pronunciando: dove tu sarai felice io sarò felice.
Poi oltrepassava la soglia, portata in braccio dallo sposo ( gesto che rievocava il ratto delle Sabine).
Nell’atrium il marito le dava il benvenuto e le porgeva un vaso pieno d’acqua e un tizzone di fuoco, simboli della nuova vita che da quel momento avrebbero condiviso.
Il giorno successivo, si svolgeva un secondo banchetto e la sposa faceva la sua prima offerta agli dei venerati nella casa.
Da questo momento in poi essa diventava una matrona romana.
Nel corso del periodo post-classico la concezione che l’istituto aveva assunto nel periodo precedente rimase immutata.
La giurisprudenza post-classica attribuì minore importanza al cosiddetto honor matriminii, cioè tutto le manifestazioni che testimoniavano il reciproco rispetto tra i coniugi e caratterizzavano la vita coniugale, mentre considerò di rilevante importanza il consenso dei coniugi.
Si diffuse sempre più la convinzione che il matrimonio dovesse durare fino alla morte o fino al momento in cui una nuova manifestazione di volontà esprimesse l’intenzione di porre termine alla continuazione del vincolo nato all’iniziale consenso.
Il divorzio
Il termine divortium deriva dal latino divertere cioè allontanarsi l’uno dall’altra.
L’istituto del divorzio assunse connotazioni diverse nella storia del diritto romano.
Nel periodo arcaico, il pater familias aveva la facoltà di sciogliere il matrimonio dei figli sui quali esercitava la potestà: questo potere, limitato solo alle figlie femmine rimase in epoca classica, si attenuò nel periodo post-classico e fu completamente eliminato nel diritto di Giustiniano, salvo l’ipotesi di una grande e giusta causa.
Il ripudio era la procedura più utilizzata per consuetudine, riservata al merito e sufficiente a garantire la fine del consenso.
Il marito aveva la facoltà di ripudiare la moglie se questa lo tradiva o se fosse stata sterile.
Negli altri casi il marito poteva divorziare ma doveva lasciare alla moglie metà del suo patrimonio.
La manifestazione formale del ripudio poteva avvenire per nuntium, perché di solito era comunicato attraverso un intermediario, oppure per litteras, quando si affermò la consuetudine di inviare il ripudio per iscritto.
Nel corso dell’ultimo secolo della Repubblica, il ricorso al divorzio, almeno per l’uomo era una pratica molto diffusa e spesso effettuata per futili motivi.
Cesare, Silla, Pompeo e Antonio ricorsero più volte al divorzio e quasi sempre per motivi infondati.
Dinanzi ad una tale situazione di fatto il legislatore non poté restare indifferente ma allo stesso tempo, la concezione romana del matrimonio non consentiva la formulazione di una normativa contraria che non fosse di brusca rottura col passato.
Bisognava quindi colpire le cause del fenomeno, punendo severamente l’adulterio e tutti gli altri delitti contro al buon costume, ma soprattutto era necessario imporre al divorzio forme che richiamassero l’attenzione della gente sulla gravità dell’atto.
Augusto in conformità allo spirito della sua legislazione matrimoniale stabilì che il divorzio dovesse svolgersi alla presenza di sette testimoni, puberi e cittadini romani.
Per motivazioni storiche, sociali ed economiche, all’epoca di Cicerone i ripudi femminili divennero frequenti quanto quelli maschili; ciò spiega perché la normativa in materia di divorzio da questo momento in poi dedicò la sua attenzione ad individuare le ipotesi che davano luogo al ripudio.
La lotta aperta al divorzio iniziò con l’impero cristiano, si stabilirono casi ben specifici in cui era consentito ripudiare il coniuge al di fuori dei quali si veniva puniti.
Il concubinato
Il concubinato era l’unione di un uomo e una donna che convivevano in maniera stabile ma non erano legati dal vincolo del matrimonio.
In età repubblicana il concubinato non era disciplinato da nessuna norma.
Durante il principato la situazione si modificò in quanto la legge De adulteriis voluta da Augusto proibì non solo l’adulteri ma anche le unioni di fatto che vennero definite stuprum.
Lo stuprum non indicava la violenza carnale ma sottolineava l’indecenza provocata da una situazione di questo tipo.
La conseguenza fu quella di considerare da una parte illecito il concubinato con donne libere e di buoni costumi, dall’altra lecito quello con le liberte e le ingenue di bassa condizione sociale.
Numerose donne appartenenti a ceti sociali elevati, ritennero le norme dello stuprum restrittive della loro libertà e quindi, per aggirarle, si fecero registrare come prostitute presso gli edili; questo fu eliminato da Tiberio il quale stabilì che le donne appartenenti ad un ceto elevato non potevano farsi registrare come prostitute.
L’affermazione del Cristianesimo non poteva assumere un atteggiamento favorevole al concubinato, ma si trattava di un fenomeno talmente radicato nel contesto sociale dell’epoca da essere quasi impossibile reprimerlo.
Da Costantino in poi l’atteggiamento giuridico fu orientato ad una certa tolleranza: fu consentito solo il concubinato monogamico e fu vietato il concubinato con un uomo gia sposato.
L’adulterio e la violenza sessuale
In età arcaica tra i poteri del pater familias rientrava anche quello di uccidere l’adultera; il marito invece era obbligato a divorziare dalla moglie e poteva condurla in giudizio: in caso di condanna la donna perdeva metà della dote, mentre l’uomo con il quale aveva commesso l’adulterio era privato di una parte del proprio patrimonio ed entrambi venivano esiliati in luoghi diversi.
Ottaviano Augusto dichiarò l’adulterio reato pubblico solo se commesso dalle donne.
Secondo la legislazione augustea, la moglie poteva divorziare dal marito se questi avesse commesso adulterio e l’uomo non era sottoposto a processo penale.
Gli imperatori pagani furono particolarmente severi contro le adultere attribuendo loro pena di morte; gli imperatori cristiani ebbero un atteggiamento più clemente, ma stabilirono per l’adultera la chiusura in convento.
Costantino giunse a considerare l’adulterio un reato della stessa gravità dell’omicidio e attribuì al marito il diritto di uccidere l’uomo con il quale la moglie aveva commesso adulterio, dopo avergli comunicato tre volte per iscritto le sue intenzioni.
La violenza carnale era punita con la pena di morte.
Il reato era perseguito dall’uomo sotto cui autorità si trovava la donna ingiuriata, bisognerà giungere a Costantino per una configurazione più precisa del reato.
Le disposizioni dell’imperatore relative alla violenza carnale a danno delle donne vergini facevano leva sulla colpevolezza delle vittime; infatti c’era una distinzione tra le donne consenzienti e quelle non: in entrambi i casi la donna veniva punita.
La pena per la donna consenziente era la condanna al rogo mentre in caso di non consenso la sanzione era meno severa in quanto la donna avrebbe potuto urlare e far accorrere i vicini in suo aiuto.
Le donne ricche erano circondate da numeroso schiavi, spesso scelti per la loro bellezza.
Le disposizioni di Costantino si proposero di colpire duramente le donne che avessero avuto rapporti sessuali con gli schiavi.
La donna subiva pena capitale mentre lo schiavo la condanna al rogo.
La donna e la maternità
Il matrimonio e la maternità rappresentavano le tappe fondamentali delle donne benestanti a Roma.
In età repubblicana il numero delle donne nubili era esiguo, ciò dimostra che la maggior parte delle donne si sposava almeno una volta nell’arco della vita.
Augusto stabilì l’età minima per contrarre matrimonio: 12 anni per le femmine e 14 per i maschi.
La Lex Iulia e la Lex Papia rappresentavano una pietra miliare nella storia del matrimonio romano; la giurisprudenza classica designò con tale denominazione la Lex de maritandis ordinibus e la Lex Papia Poppea nuptialis.
La due leggi volute da Augusto si proponevano di incrementare i matrimoni e le nascite, esse, infatti inducevano gli uomini e le donne non solo ad unirsi in matrimonio ma anche a procreare un numero minimo di tre figli.
La legislazione augustea prevedeva conseguenze sfavorevoli per tutti coloro che non erano sposati e per tutti coloro che non avevano figli, queste persone incorrevano nella cosiddetta incapacitas successoria cioè in assenza di prole l’eredità era devoluta ai familiari, oppure allo stato.
Al contrario, tutti coloro che avessero contratto matrimonio ed avessero generato almeno un figlio, godevano di particolari agevolazioni.
I motivi che indussero la legislazione augustea ad incentivare i matrimoni e le nascite trovavano origine nella concezione tradizionale del matrimonio romano, che ne indicava il fine nella procreazione.
Quindi la famiglia di origine della donna, quella del marito e l’intera comunità, esigevano che le donne generassero figli prescritti dalla legge.
Sposate per generare figli, le donne vivevano una vera e propria situazione di angoscia se la maternità ritardava.
La filiazione
Quando nasceva un bambino venivano celebrati rituali che proponevano di consacrare il giorno della nascita.
Appena nato, il piccolo veniva adagiato a terra, nell’atrio della casa, questo atto aveva un significato simbolico: si metteva il neonato a contatto diretto con la terra, madre di noi mortali.
La madre affidava al figlio al genio, nume tutelare che, secondo la credenza romana accompagnava ogni persona dalla nascita alla morte.
I bambini maschi, dopo 9 giorni dalla nascita e le femmine dopo 8, venivano purificati con acqua lustrale nel sacrario domestico, dove si celebrava un solenne sacrificio alla presenza di parenti e amici.
Durante il sacrificio una parente bagnava di saliva la fronte e le labbra del bambino e gli appendeva al collo una medaglia (bulla) legata con il nastro colorato che i maschi portavano fino al raggiungimento della maggiore età e le femmine fino al matrimonio.
La bulla era una specie di medaglione formato da due piastre sovrapposte che contenevano un portafortuna, il quale aveva la funzione di proteggere il bambino dalla cattiva sorte.
Nel corso della cerimonia al neonato veniva imposto il nome e il padre riconosceva ufficialmente il figlio, sollevandolo in alto e consegnandolo alla madre o alla nutrice.
Il giorno dedicato alla celebrazione di questo rituale era detto dies lustrico e potrebbe essere equiparato alla cerimonia battesimale cristiana.
Ogni cittadino maschio e aristocratico aveva tre nomi:
- prenomen identificava la persona
- il nomen indicava l’appartenenza alla gens
- il cognomen che col prenomen e col nomen attribuiva al cittadino romano il pieno diritto dei tria nomina nobiliorum attraverso i quali patriziato potè dal IV al V secolo in poi, distinguersi dalla plebe.
Il cognome solo dopo l’età di Silla divenne di uso comune.
La donna aveva solo due nomi: quello che identificava il gens, cioè il nome gentilizio del padre al femminile e quello della famiglia.
La contraccezione
Nonostante la severità della normativa augustea nel periodo della tarda repubblica il tasso di natalità era comunque limitato; il fenomeno trovava giustificazione in molteplici cause.
La convinzione di non avere figli si affermò soprattutto nella classi sociali elevate e rese diffusa la pratica della contraccezione.
Le coppie, le donne non sposate e le adultere ricorrevano frequentemente ai contraccettivi e all’aborto.
L’aborto era diffuso soprattutto tra le donne appartenenti ai ceti sociali elevati.
Settimo Severo, per la prima volta si occupò del problema e stabilì l’esilio per la donna che avesse fatto ricorso all’aborto contro il volere del marito.
La pena fu giustificata dalla convinzione che la scelta della donna privava il marito del figlio.
Durante il regno di Caracolla, le disposizioni divennero più severe, infatti, oltre all’esilio fu prevista la pena di morte per chi somministrasse farmaci abortivi.
La legge apparentemente sembrava rivolta ad arginare il fenomeno, ma in realtà si proponeva solo di colpire coloro che trafficavano di droghe.
L’aborto, il parto e le altre pratiche ginecologhe di solito, erano affidate a capaci levatrici di origine greca.
L’educazione dei giovani
Il compito di impartire ai figli la prima educazione era riservato alla madre e consisteva nell’insegnare i principi fondamentali del vivere civile e sociale; in particolare si insegnava ad amare la patria, a osservare le leggi, a essere leali e onesti e ad onorare gli dei.
Do0po i primi anni dell’infanzia, l’educazione dei figli maschi diventava compito del padre il quale impartiva quelle conoscenze che, allora, erano considerate indispensabili; trascorreva con il figlio molto tempo, gli insegnava a cavalcare, a nuotare, a maneggiare le armi, lo portava con se a lavorare i campi, oppure al foro.
Con il mutare delle condizioni economiche, sorsero le prime scuole, alle quali i bambini accedevano al compimento di 7 anni; le scuole erano private e le famiglie pagavano ai maestri l’onorario annuo.
Vi si insegnava a leggere, a scrivere e a recitare.
La scuola era una specie di bottega che si apriva sui portici del foro e la lezione si teneva quasi sempre all’aria aperta.
Per i primi esercizi di scrittura si adoperavano tavolette cerate, sulle quali si incidevano le lettere con l’ausilio di un punteruolo detto stilus.
A questo periodo iniziale di addestramento seguiva quello durante il quale si imparava a scrivere sulla carta, in questo caso si adoperavano inchiostro colorato e penne di canna.
All’insegnamento primario seguiva quello secondario che era destinato alla conoscenza della storia, della geografia, della matematica, alla lettura dei poeti e prosatori greci e latini e a tutte quelle discipline che contribuivano alla formazione dei giovani.
Con il stretto contatto con i greci furono aperte scuole superiori dove oltre all’insegnamento delle opere letterarie greche e latine, i retori preparavano i giovani alla vita pubblica.
Nelle scuole di retorica l’insegnamento aveva per oggetto il possesso dell’arte oratoria e procedeva per via formale: si davano le regole e si insegnava poi a scriversene.
Gli allievi imparavano a sostenere l’accusa o la difesa di una causa immaginaria, oppure ad esprimere le proprie opinioni un determinato argomento proposto dal maestro; questi intelligenti esercizi dialettici contribuirono a formare i numerosi e abili oratori.
In età imperiale nacquero le scuole pubbliche dove si impartiva l’insegnamento primario; in ogni provincia furono istituite scuole che seguivano programmi comuni e i cui insegnanti venivano pagati dallo stato.
L’educazione delle donne
L’educazione delle femmine era lasciata alla madre.
Nell’ambito dei ceti sociali più elevati le bambine di età compresa tra i 6 e i 7 anni, imparavano a leggere, a scrivere.
Generalmente le nozioni di base venivano loro impartite a domicilio da un precettore scelto dai genitori ma non è da escludere che andassero a scuole private insieme ai maschi.
Per lungo tempo questa istituzione elementare fu ritenuta sufficiente per la formazione della donna.
Numerose fonti letterarie, risalenti alla fine della repubblica testimoniano che in questo periodo le giovani donne di buona famiglia ricevevano una educazione intellettuale ampia ed accurata.
Ma anche nelle famiglie appartenenti alle classi sociali più alte, solo una ristretta minoranza di donne godeva dei benefici della cultura.
Molti benpensanti ritenevano estremamente pericoloso istruire le donne; costoro sostenevano la necessità che le donne si limitassero a filare ed a tessere.
I rituali funebri
I romani credevano che l’anima dopo la separazione dal corpo, sottoterra iniziasse un’altra vita.
In considerazione di ciò, il corpo doveva ricevere la sepoltura secondo determinati rituali affinché l’anima trovasse pace, altrimenti era costretta a vagare sulle rive dello Stinge, fiume infernale.
Inoltre, siccome credevano che il defunto anche nell’oltretomba avvertisse bisogni terrieri, seppellivano con il cadavere gli oggetti che gli erano stati cari in vita.
Nell’immaginario collettivo dei romani, i defunti continuavano a far parte della collettività; attraverso il rito funebre, essi ricevevano una nuova dimora: la città dei morti.
Le modalità di sepoltura variavano da famiglia a famiglia.
Le necropoli sono la viva testimonianza di questo particolarissimo religioso, generato soprattutto da grossi squilibri sociali, una peculiarità tipica della civiltà romana.
I poveri non ricevevano onori funebri; durante la notte i vespillones trasportavano il cadavere nel cimitero comune.
Se il defunto apparteneva ad una famiglia agiata, invece la cerimonia funebre era particolarmente diversa.
I tipi di sepoltura erano due:
l’incinerazione e l’inumazione.
I libitanarii preparavano il funerale.
Davanti alla porta del defunto veniva piantato un ramo di cipresso o di pino.
Appena avvenuto il decesso il parente più prossimo gli chiudeva gli occhi mentre tutti i presenti lo chiamavano tre volte gridando: addio, che la sepoltura ti sia leggera addio.
Questa frase aveva lo scopo di ufficializzare pubblicamente la morte dopo di questo il cadavere veniva accuratamente lavato vestito e collocato nell’atrio della casa, con i piedi rivolti verso la porta.
La processione era preceduta da 10 suonatori di flauto e di corno che eseguivano tristi melodie, seguivano le praeficae, donne che avevano il compito di cantare lamenti funebri, dopo di esse seguiva il corteo di parenti e amici.
alcune persone venivano pagate per indossare le maschere degli antenati del defunto.
Si voleva così simboleggiare la partecipazione al lutto degli antenati che onoravano il loro discendente e lo accompagnavano al sepolcro.
Gli uomini avevano il capo velato le donne al contrario scoperto.
Una volta raggiunto il foro un parente ricordava le gesta del defunto.
Il corteo funebre dopo la commemorazione si ricomponeva e si recava al cimitero che si trovava al di fuori delle mura cittadine.
Accanto al monumento di famiglia veniva eretto il rogo, sul quale si adagiava il cadavere e gli si aprivano gli occhi e lo spargevano di profumi e fiori.
Quando il rogo era completamente consumato, le ceneri erano raccolte e bagnate con miele e vino.
Il lutto aveva una durata di 9 giorni, in tale periodo si vestiva di scuro e gli uomini non si radevano.
Al termine del lutto si procedeva alle formalità giuridiche della successione.
Dal III sec. D.C. cominciò ad essere sempre più utilizzata l’inumazione, i ricchi venivano deposti in un sarcofago mentre i poveri erano richiusi in una bara di legno o avvolti in un lenzuolo.
Il diritto di famiglia longobardo
I Longobardi erano organizzati più o meno in vasti aggregai gentilizi denominati farae.
La solidarietà tra la gente delle farae si manifestava nell’offesa come nella difesa, nel diritto di tutela sui minori e sulle donne, nel vigilare affinché nessuno compromettesse l’onore della gente.
I Longobardi combattevano e si dividevano i prodotti della terra.
Tra i cosiddetti faramanni (i componenti della fara) vigevano regole ferree.
Infatti, ogni componente della comunità aveva l’obbligo di:
- partecipare alla faida ( vendetta, nel caso che un parente fosse ucciso)
- assistere il congiunto in giudizio avvalorandone il giuramento
- esercitare la tutela sui minori e sulle donne
Tutti i componenti della fara ricevevano in cambio diritto alla difesa e alla protezione.
Con il passare del tempo, l’unità di questi aggregati familiari perse la sua compattezza.
Il processo di sgretolamento si verificò prima nelle città e tra i ceti più ricchi e, successivamente nelle campagne.
Il crescente individualizzarsi della proprietà fondiaria sull’esempio dei Romani, il favore della Chiesa verso la libertà di disporre dei beni e il rinvigorirsi dei poteri pubblici attenuarono notevolmente i doveri e i diritti che nascevano dalle fara.
Fu consentito vendere e donare beni mobili e terre, anche contro la volontà dei congiunti più lontani; si ridimensionò il concetto di solidarietà e conseguentemente si restrinse il cerchio dei parenti.
La struttura famigliare barbarica si reggeva sull’autorità che il padre esercitava su tutti i suoi sottoposti.
Tale autorità presso i Longobardi era denominata mundio; l’uomo che esercitava tale diritto assumeva la denominazione di mundualdo.
Nell’organizzazione sociale longobarda le donne erano sempre sottoposte al mundualdo che poteva essere il padre, il marito o un parente prossimo maschio.
Il matrimonio Longobardo
Il matrimonio iniziava con il fidanzamento ( sponsali).
Al fidanzamento si attribuiva una grande importanza, in quanto dava origine a un rapporto di fedeltà tra l’uomo e la donna.
La violazione di tale vincolo era eguagliata all’adulterio.
Gli sponsali si scioglievano per le stesse cause previste per il matrimonio ( morte, lebbra, cecità, adulterio)
Il matrimonio produceva effetti giuridici dal momento della consegna della donna allo sposo.
La consegna avveniva davanti a testimoni e parenti riuniti per l’occasione.
Il mundualdo consegnava la donna allo sposa ed in più gli offriva un mantello o una spada, simboli del mundio.
Nello stesso giorno il marito riceveva la dote della sposa e i doni degli amici.
Il matrimonio si svolgeva in grande allegria ed era accompagnato da balli e mascherate.
Al termine della cerimonia, la sposa veniva condotta a casa dello sposo.
Sulla porta d’ingresso veniva sospesa una spada e la donna doveva passarvi sotto.
Da quel momento era ufficialmente sottoposta all’autorità del marito, e alla morte di lui,a quella dei figli anche se minorenni.
Presso i Longobardi l’autorità del marito cessava per divorzio, per ripudio, se faceva mancare il sostentamento alla moglie e se la induceva alla prostituzione.
Il mundualdo perdeva ogni diritto sulla donna in tutta una serie di casi se si rifiutava di mantenerla secondo il suo stato sociale, per maltrattamenti.
Era prevista la perdita del mundio anche nel caso in cui il mundualdo non riuscisse a correggere la donna che avesse tenuto mala condotta.
In caso di vedovanza, se la donna intendeva passare a nuove nozze, lo sposo doveva ricomprare dagli eredi del marito defunto il mundio di lei.
Questi principi si affermarono soprattutto in quelle zone d’Italia meridionale dove la dominazione longobarda e contribuirono in modo determinante e mantenere la donna in situazione di estrema soggezione fino al XIV secolo.

FAMIGLIA NELLA STORIA
1. la famiglia romana
2. la famiglia nel medioevo
3. la famiglia tra 500 e 600
4. la famiglia tra 700 e 800
5. la famiglia oggi
tra 500 e 600 La famiglia conserva la struttura e le caratteristiche del rinascimento.
Il matrimonio di ragione concepito come unione da casati e patrimoni diventa l’unico normale.
Nell’800 il codice civile di Napoleone attribuisce al padre un potere quasi assoluto sulla moglie, sui fagli e sui loro beni.
Verso la fine del secolo in seguito alla rivoluzione industriale la famiglia si chiude sempre di più in se stessa e viene definita nucleare cioè formata esclusivamente da genitori e figli.
La famiglia nel 900:
definizione antropologica di famiglia definizione giuridica
La famiglia è un gruppo di persone che dal punto di vista giuridico la famiglia è
costituisce il nucleo fondamentale della “un complesso di persone legate da vincoli
struttura di ogni società con caratteristiche di matrimonio, parentela, affinità”.
che variano a seconda del luogo e del
periodo storico.
N.B. Dalle definizioni si deduce che dare una definizione di famiglia non è semplice; quella più diffusa la identifica in una piccola comunità di persone composta da genitori e figli che vivono sotto lo stesso tetto e sono legati da sentimenti di amore e solidarietà.
Oggi questo modello di famiglia ha assunto aspetti diversi es. è ugualmente famiglia quella composta da un solo coniuge che convive con i figli, una coppia senza figli, una persona singola, una coppia che vive con i figli ed altri parenti stretti.
Legge 151 del 1975
- la legge 151 ha introdottola potestà genitoriale , eliminando la patria potestà, ciò significa che il padre e la madre esercitano gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dei figli minori.
- Il marito non è più il capo della famiglia ma entrambi i coniugi determinano l’indirizzo della vita famigliare e stabiliscono la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi secondo quelle preminenti ( prevalenti).
- Entrambi i coniugi sono tenuti al rispetto della reciproca fedeltà.
- È stata introdotta la comunione dei beni come regime patrimoniale legale tra i coniugi.
- È scomparso ogni predominio giuridico del marito sulla moglie. La moglie infatti conserva il proprio cognome e aggiunge al proprio quello del marito.
- Entrambi i coniugi sono tenuti a collaborare e contribuire ai bisogni della famiglia ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
Matrimonio civile Matrimonio concordatario
È celebrato in comune dal sindaco o da un È il matrimonio religioso celebrato da un
suo delegato ed è regolato dal diritto privato italiano. sacerdote secondo il rito cattolico.
È valido anche per la legge italiana una volta
Trascritto nei registri dello stato civile del comune.
REQUISITI PER CONTRARRE MATRIMONIO
- Età minima di 18 anni per uomini e donne
- Capacità di intendere e volere
- Libertà di stato (civile)
DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI
Con riferimento ai principi costituzionali dalli e alle istituzioni contenute nel C.C. riformato emerge il principio dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e si afferma che il marito e la moglie hanno gli stessi diritti e doveri:
1) entrambi i coniugi devono collaborare al benessere della famiglia.
2) Entrambi i coniugi fissano la residenza nell’interesse superiore della famiglia.
3) La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito.
4) Dal matrimonio derivano l’obbligo reciproco della fedeltà.
5) I coniugi sono obbligati rispettivamente all’assistenza morale e materiale.
6) Sono obbligati alla coabitazione.
7) Sono obbligati a mantenere, istruire, educare i figli tenendo conto delle loro capacità e delle loro aspirazioni.
LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Di norma il matrimonio si scioglie a seguito della morte di uno dei coniugi, tuttavia i coniugi possono sospendere alcuni doveri che scaturiscono dal matrimonio attraverso la separazione legale ( prevista dalla legge) può essere consensuale o giudiziale.
Separazione consensuale
In questo caso i coniugi assistiti dagli avvocati possono stendere un accordo relativo al mantenimento, all’affidamento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale.
Perché l’accordo produca effetti giuridici è necessaria la cosiddetta omologazione del tribunale.
CESSAZIONE DELLA SEPARAZIONE
La separazione cessa:
1) in caso di riconciliazione dei coniugi
2) morte di uno dei coniugi
3) divorzio
il divorzio
il divorzio in Italia è stato introdotto dalla legge 898 nel 1970.
L’introduzione di tale legge fu oggetto di vivaci polemiche tanto che fu indetto un referendum nel 1974.
La maggioranza degli italiani votò per l’introduzione del divorzio del nostro ordinamento.
Per ottenere il divorzio occorrono determinate cause tra quelle più importanti e ricorrenti la separazione dei coniugi per almeno tre anni.
Deve trattarsi di separazione giudiziale o consensuale.
Il divorzio è pronunciato con sentenza, secondo tale sentenza i coniugi tornano ad essere liberi cioè perdono la condizione di coniuge e possono risposarsi ma solo civilmente perché per la chiesa il matrimonio è un sacramento.

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