Eutanasia

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Testo

eutanasмa
sf. [sec. XIV; dal gr. euthanasнa]. Termine oggi usato con il significato di "soppressione pietosa",
e con cui s'intende il cagionare volontariamente la morte di un individuo per sottrarlo alla
sofferenza fisica. Se la morte viene provocata con azione diretta, l'e. si dice positiva; si dice
omissiva invece qualora si ottenga astenendosi dal portare soccorso. Usata fin dall'antichitа, e
spesso anche in epoca recente, al punto che in alcuni Paesi sono state presentate proposte di
legalizzazione, l'e. tuttavia costituisce omicidio volontario oppure omicidio del consenziente nel
caso in cui la morte sia stata causata con il consenso dell'individuo (Codice Penale art. 575, 579).
§ Negli anni Novanta si sono moltiplicate le polemiche nei confronti dell'e., soprattutto negli
Stati Uniti e nei Paesi Bassi, in seguito a casi riportati dalla cronaca che avevano come
protagonisti medici i quali hanno ammesso di aver provocato la morte di pazienti dietro loro
precisa richiesta. Dal 1994, inoltre, i Paesi Bassi sono il primo Paese occidentale ad aver
legalizzato l'e. attiva (quella in cui il medico procura la morte del paziente con farmaci), mentre in
altre nazioni и consentita soltanto l'e. passiva (in cui il medico si limita a interrompere le cure o a
staccare dal paziente le apparecchiature che lo tengono in vita). L'e. attiva и praticata solitamente
mediante somministrazione di barbiturici, che provocano il coma, e di farmaci che rilassano la
muscolatura, compresa quella che comanda la respirazione, provocando cosм la morte. §
L'eutanasia in alcune nazioni. Nei Paesi Bassi la nuova legge prevede una serie di garanzie
e criteri per evitare abusi. Il malato deve chiedere esplicitamente l'e. e in piщ occasioni. Il
comportamento che devono seguire i medici и codificato in un questionario di 28 domande. Il
medico deve accertare l'inguaribilitа del paziente e che lo stesso sia sottoposto a sofferenze
"insopportabili". Il giudizio del medico deve essere confermato da quello di un altro sanitario e,
dopo che l'e. и stata praticata, il medico deve preparare un rendiconto scritto dell'intera vicenda.
Un magistrato e un medico legale devono dare il giudizio finale sul rispetto delle condizioni
dettate dalla legge, e quindi sulla non punibilitа di quanto и stato fatto. Se le autoritа giudiziarie
non ritengono giustificato il ricorso all'e., il medico che l'ha praticata viene rinviato a giudizio in
base al Codice Penale, nel quale resta valido l'articolo che punisce l'e. con un massimo di 12
anni di reclusione. § In Italia le norme penali assimilano l'e. attiva all'omicidio. Inoltre, il codice
di deontologia medica detta precise disposizioni in merito: l'art. 43 stabilisce che "in nessun
caso, anche se richiesto dal paziente", il medico "porrа in essere trattamenti diretti a menomare
la sua integritа psichica e fisica e, a maggior ragione, azioni capaci di abbreviare la vita del
malato". § Per quel che riguarda la Chiesa cattolica, il Concilio Vaticano II ha annoverato l'e.
attiva e passiva tra "i delitti che guastano la civiltа umana e ledono grandemente l'onore del
Creatore"; la condanna и stata ribadita anche nell'enciclica di Giovanni Paolo II Evangelium vitae
(1995) e nel nuovo catechismo che definisce l'e. attiva e passiva "moralmente inaccettabile".
"Qualsiasi azione che provochi la morte allo scopo di porre fine al dolore - afferma - и un atto
omicida, da condannare anche se fatto in buona fede". Il nuovo catechismo, tuttavia, и
ugualmente contrario anche all'accanimento terapeutico: "L'interruzione di procedure mediche
onerose, pericolose, o sproporzionate verso i risultati attesi puт essere legittima. Non si vuole
cosм procurare la morte: si accetta di non poterla impedire". § In Danimarca dal 1993 и consentito
che una persona lasci disposizioni scritte per autorizzare i medici a non protrarre una sua
eventuale agonia troppo dolorosa, senza altre specificazioni sui trattamenti posti in essere. § In
Francia, il Comitato nazionale di bioetica si и pronunciato nel giugno 1991 contro la
legalizzazione dell'e. attiva; in Germania, l'e. attiva и illegale; in Giappone, l'e. passiva и
ammessa, quella attiva no; in Gran Bretagna, и stata recentemente autorizzata l'e. passiva; in
Israele, le leggi ebraiche proibiscono l'interruzione dell'esistenza di un malato; nei Paesi
islamici, и illegale qualsiasi forma di e. poichй il Corano proibisce di mettere a repentaglio la vita
del prossimo; nei Paesi buddhisti, l'e. и ammessa se ciт "non nasconde odio verso gli altri", ma
in pratica non viene eseguita quasi mai; in Polonia, и ammessa l'e. passiva, a discrezionalitа dei
medici; negli Stati Uniti, и ammessa in alcuni casi l'e. passiva mentre quella attiva и illegale.

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