L'azienda

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Testo

L’azienda

L’azienda viene considerata dal codice civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). Essa rappresenta esclusivamente l’elemento oggettivo per l’esercizio dell’impresa: è l’insieme dei fattori produttivi predisposti dall’imprenditore per lo svolgimento dell’attività economica.
Le fasi preliminari per la formazione di un’azienda sono:
- localizzazione: scegliere il luogo dove collocare le aziende
- dimensione e forme giuridiche: le grandi aziende si costituiscono nelle società di capitali, mentre quelle più contenute si costituiscono in società di persone
- reperimento di mezzi finanziari iniziali: possono essere o di proprietà di soci o con finanziamenti esterni
- struttura organizzativa
I beni che compongono l’azienda possono essere:
- materiali, come immobili, macchine, merci, materie prime, ecc
- immateriali, come l’avviamento, i segni distintivi dell’impresa, le creazioni dell’ingegno
Particolari segni di distinzione sono i segni distintivi, cioè:
- la ditta, che individua l’impresa come tale
- l’insegna, che individua il luogo dove viene esplicata l’attività produttiva
- il marchio, che individua i prodotti dell’impresa
I segni distintivi non svolgono soltanto una funzione utile all’imprenditore, permettendogli di distinguere la propria attività da quella di altri, ma anche ai consumatori che, grazie ad essi, possono facilmente riconoscere i prodotti e le imprese cui indirizzare le loro preferenze. Per tale ragione la legge vieta agli imprenditori di confondere i propri segni distintivi con quelli altrui.
La ditta è il nome che distingue un’impresa dalle altre. Il diritto dell’imprenditore all’utilizzazione esclusiva della ditta che essa presenti il carattere della novità, cioè non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Il problema della confondibilità delle ditte va considerato sulla base dell’oggetto dell’impresa e del luogo dove essa esercita la sua attività. Possono quindi convivere due imprese correnti sotto la stessa ditta e operanti nello stesso territorio, ma aventi ad oggetto la produzione di gelati e l’altra l’attività di trasporti. La legge vieta il trasferimento della ditta separatamente dall’azienda.
L’insegna è un segno distintivo dell’azienda che contraddistingue i locali dove viene esercitata l’impresa. L’insegna può essere formata da nomi di fantasia, da immagini, da nomi e immagini. Si parla rispettivamente di insegna nominativa, figurativa e mista. L’insegna riceve la stessa disciplina e la stessa tutela della ditta purché presenti una sufficiente capacità distintiva e non si confonda con l’oggetto stesso dell’impresa. Anche l’insegna può essere trasferita solo con l’azienda.
Il marchio è il segno distintivo dei prodotti di un’impresa. Si tratta del segno distintivo più importante, disciplinato da alcune norme del codice civile e da leggi speciali. Esso può consistere nel nome dell’imprenditore o in un emblema o nella forma particolare del contenitore o involucro che contiene il prodotto. Il marchio può identificare i beni in relazione all’impresa che li ha prodotti (marchio di fabbrica) o che li distribuisce (marchio di commercio), nonché le attività delle imprese che forniscono servizi, come trasporti, pubblicità, comunicazioni, ecc (marchio di servizi). Molto diffuso è il marchio collettivo (art 2570 c.c.) rilasciato ai singoli imprenditori da quei soggetti che si propongono di garantire l’origine o la qualità di determinati prodotti. Il marchio può essere:
- denominativo: se è costituito da parole
- figurativo: se esiste un’immagine
- misto: costituito sia da aspetti linguistici che figurativi
- tridimensionale: se consiste in una particolare forma di prodotto
- sonoro: composto da una combinazione di suoni
Il marchio per avere tutela giuridica deve essere:
- originale e non generico: deve avere la capacità distintiva del prodotto o del vizio
- veritiero: non deve ingannare il pubblico
- nuovo: quindi non già utilizzato da altri imprenditori
- lecito: tale da non porsi in contrasto con la legge, l’ordine pubblico o il buon costume.
Nei confronti dei contraffattori l’imprenditore può chiedere l’immediata cessazione del comportamento illecito (azione inibitoria), nonché la distruzione delle parole e dei prodotti contraffatti (azione di rimozione), oltre al risarcimento del danno. Se vuole avere la massima tutela l’imprenditore deve registrare il marchio presso l’Ufficio centrale dei brevetti (marchio registrato o brevettato). La registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile. L’imprenditore potrebbe utilizzare direttamente il marchio, senza procedere alla sua registrazione (marchio di fatto o non registrato). Si può disporre del marchio in vario modo e anche separatamente dall’azienda. Si può:
- cedere il marchio anche senza la cessione dell’azienda
- concedere licenze d’uso esclusive e non esclusive
Il diritto all’uso esclusivo del marchio può venire meno (decadenza del marchio) nei seguenti casi previsti dalla legge:
- per volgarizzazione: quando il marchio sia divenuto nel linguaggio comune denominazione generica di un prodotto o servizio e abbia perso ogni collegamento con l’azienda d’origine
- per essere divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza di prodotti o servizi
- per sopravvenuta illiceità del marchio, cioè per essere divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume
- per mancato utilizzo effettivo da parte del titolare o del cessionario o del licenziatario entro cinque anni dalla data di registrazione, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.
Oltre ai segni distintivi, sono beni immateriali costitutivi dell’azienda anche le creazioni dell’intelletto umano che soddisfano i bisogni generali della tecnica e della cultura. Si tratta delle invenzioni, dei modelli e del diritto d’autore. Possiamo distinguere le creazioni dell’ingegno nei seguenti tipi:
- le invenzioni
- i modelli di utilità e i modelli e i disegni ornamentali (piccola privativa)
- i diritti d’autore
L’invenzione è la creazione dell’intelletto umano diretta a dare soluzione concreta a un problema tecnico e a trovare applicazione nel campo industriale. Ciò che conta è che la scoperta non rimanga a livello puramente teorico, come avviene nell’ambito della ricerca scientifica pura, ma possa trovare diretta applicazione industriale. L’autore dell’invenzione è titolare di due distinti diritti:
- il diritto morale alla paternità dell’invenzione, cioè ad essere riconosciuto da tutti come l’autore dell’invenzione
- il diritto patrimoniale consiste nel poter sfruttare economicamente in modo esclusivo l’invenzione; tale diritto si acquista solo in seguito al rilascio del brevetto
Il brevetto è un documento che attesta il diritto patrimoniale del soggetto su una data invenzione. Il brevetto ha una durata limitata: 20 anni dalla data di deposito della domanda e non può essere prorogato né rinnovato; trascorso tale termine l’invenzione può essere utilizzata da chiunque. L’inventore perde il diritto di sfruttare in esclusiva il brevetto se l’invenzione non viene attuata entro tre anni dalla concessione oppure se non paga la tassa annuale dovuta allo Stato. Per essere brevettabile l’invenzione deve possedere determinati requisiti:
- industrialità: l’idea inventiva deve essere idonea ad avere un’applicazione industriale e quindi ad essere utilizzata nel processo produttivo
- novità: l’invenzione deve avere carattere creativo rispetto a ciò che è già stato attuato o divulgato in qualunque modo presso il pubblico; deve avere carattere di originalità
- liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico, al buon costume o ad altre disposizioni di legge
Un caso particolare è quello dell’invenzione fatta dal lavoratore nello svolgimento del rapporto di lavoro. In tal caso il diritto morale spetta sempre al prestatore di lavoro (art 2590 c.c.), mentre quello patrimoniale è regolato nei modi seguenti:
- se oggetto del rapporto di lavoro era proprio l’attività inventiva, esso spetta di diritto al datore di lavoro
- se l’invenzione è realizzata dal lavoratore nello svolgimento di un rapporto di lavoro non avente per oggetto esclusivo l’attività inventiva ma è stata resa possibile grazie alle particolari mansioni svolte e alle strutture aziendali, il diritto patrimoniale spetta sempre al datore di lavoro, ma l’autore ha diritto ad un particolare premio
- se l’invenzione è realizzata in modo occasionale dal lavoratore per sua spontanea iniziativa, senza nessun collegamento con l’oggetto del rapporto di lavoro e indipendentemente dalle mansioni affidategli, il diritto patrimoniale spetta all’autore; il datore di lavoro potrà tuttavia chiedere di acquistare il brevetto.
Il brevetto può essere rilasciato anche per invenzioni minori che non creano nuovi processi produttivi o nuove macchine o strumenti ma si limitano a rendere più comodi ed efficaci quelli già esistenti. In tal caso si parla di piccola privativa che si distingue in due diversi tipi di modelli (art 2592-2593 c.c.):
- i modelli di utilità hanno lo scopo di conferire a un prodotto una maggiore efficacia o comodità di impiego, il brevetto dura 10 anni
- i modelli e i disegni ornamentali sono nuovi modelli o disegni che conferiscono, grazie a una particolare combinazione di forme, linee colori o altri elementi, uno speciale ornamento a determinati prodotti industriali; si tratta del cosiddetto design o disegno industriale, dura 15 anni.
Le creazioni dell’ingegno nel campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro e della cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, formano oggetto del diritto d’autore (art 2575-2577 c.c.). Anche all’autore, come già abbiamo visto per l’inventore, spetta un duplice diritto:
- morale, consistente nel diritto di essere riconosciuto autore dell’opera, di decidere e quando l’opera debba essere pubblicata (diritto di inedito) e di pubblicare sotto pseudonimo o senza nome (diritto di anonimo), di apportare all’opera tutte le modificazioni ritenute opportune e di opporsi alle modificazioni e mutilazioni pregiudizievoli al nome e alla reputazione dell’autore
- patrimoniale, di utilizzare in esclusiva l’opera in ogni modo e forma
Il diritto morale è inalienabile e imprescrittibile. Il diritto patrimoniale è trasmissibile e temporaneo: dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni.
È facile capire come il valore di questo complesso di beni sia superiore alla somma dei valori che avrebbero i beni singolarmente considerati; questo maggior valore dipende proprio dalla loro capacità produttiva, cioè dall’idoneità a produrre reddito. Questo valore aggiunto si definisce avviamento dell’azienda. Per la prevalente dottrina l’avviamento non sarebbe un elemento dell’azienda ma una sua qualità e andrebbe considerato come la capacità dell’azienda di produrre profitti. Diverso dall’avviamento è il concetto di clientela: mentre l’avviamento indica la capacità potenziale di attirare clienti e produrre profitto, la clientela è il risultato di tale capacità, vale a dire l’insieme effettivo dei clienti dell’azienda. L’ordinamento tutela l’avviamento in vari modi. La legge obbliga il proprietario che recede dal contratto di locazione commerciale a pagare al locatario una cospicua indennità per la perdita dell’avviamento che deriva dal trasferirsi in altro luogo. Accade spesso che l’azienda quale bene unitario composto da rapporti giuridici e da beni aziendali, venga trasferita da un imprenditore a un altro. Il trasferimento può avvenire in proprietà (vendita, donazione, ecc) o in godimento (affitto o usufrutto dell’azienda). I contratti che trasferiscono l’azienda commerciale devono essere provati per iscritto. Il trasferimento dell’azienda comporta il trasferimento di tutti i beni aziendali, ossia tutti i beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della sua impresa. Non occorre una precisa elencazione. Occorrerà specificare quei beni aziendali che si vogliono espressamente escludere dal trasferimento. I beni non potranno però essere di tale quantità e natura da far perdere all’azienda la sua funzione produttiva. Con il trasferimento vengono ceduti automaticamente tutti i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda che risultano dalle scritture contabili obbligatorie. L’alienante non è tuttavia liberato dai debiti già esistenti al momento dell’atto di trasferimento se i suoi creditori non l’hanno espressamente liberato (art 2560 c.c.). Viene quindi a verificarsi un’ipotesi di solidarietà passiva tra alienante e acquirente. Anche i crediti dell’azienda ceduta passano automaticamente all’acquirente. Secondo la regola generale in materia di cessione del credito, la cessione è opponibile al debitore ceduto quando questi l’ha accettata o gli è stata notificata (art 1264 c.c.). Stabilisce l’art 2557 c.c. che chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Quello stabilito dall’art 2557 c.c. non è un divieto di concorrenza assoluto. Esso incontra due generi di limiti. Un primo limite è temporale. Il divieto ha una massima inderogabile di cinque anni. Un secondo limite riguarda la natura dell’attività inibita. Il divieto non si estende ad ogni genere di attività ma soltanto a quelle che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, possono effettivamente danneggiare l’attività dell’acquirente. Per potenziare l’avviamento della propria azienda, ogni imprenditore è in concorrenza con gli altri, ai quali tende a sottrarre mezzi produttivi e clienti. Le condizioni della concorrenza sono quelle di:
- impedire che nel mercato operino poche imprese, infatti, se sono in numero ridotto possono stringere accordi ed esercitare un potere sul prezzo di vendita dei beni
- eliminare le barriere che impediscono l’ingresso e l’uscita dei mercati, sono barriere le licenze richieste per svolgere alcune attività economiche
- garantire ai consumatori una perfetta informazione circa le caratteristiche dei beni prodotti dei diversi imprenditori
La disciplina della concorrenza si basa su tre pilastri:
- repressione della concorrenza sleale (art 2598 c.c.)
- normativa comunitaria in materia di repressione delle concentrazioni aziendali
- normativa nazionale che introduce nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di repressione delle concentrazioni
Alla libera concorrenza viene riconosciuto un ruolo positivo per la società: essa contribuisce a elevare il livello qualitativo dei prodotti, costituendo nello stesso tempo un efficace strumento di regolamentazione dei prezzi. Il monopolio (trust), al contrario, si caratterizza per la presenza sul mercato di una sola impresa che, non temendo la rivalità d’imprese concorrenti, ha maggiori possibilità di imporre le proprie condizioni a danno dei consumatori. Per evitare che la libertà di concorrenza rimanga pura affermazione di principio, molti Stati occidentali, tra cui l’Italia e la stessa Comunità europea, hanno emanato normative antimonopolistiche (antitrust) per mezzo delle quali si è cercato di impedire il verificarsi di pratiche restrittive del libero gioco della concorrenza. Con notevole ritardo rispetto agli altri Stati della Comunità europea, anche l’Italia si è dotata di una disciplina antimonopolistica. A garanzia della libertà di concorrenza, quale organo collegiale do controllo viene istituita un’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In tale materia è intervenuta anche la legge. Il principio della libertà di concorrenza non è un principio assoluto, da osservare a ogni costo. La stessa norma costituzionale dopo aver affermato il principio della libertà di iniziativa economica precisa che essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e autorizza la legge a introdurre particolari limiti a tale libertà in considerazione dell’utilità sociale. Tra le limitazioni convenzionali ricordiamo i patti di non concorrenza (intese e cartelli) e i consorzi. Essi sono consentiti purché non siano in contrasto con i principi della legislazione antitrust. I patti di non concorrenza sono veri e propri accordi limitativi della concorrenza con i quali gli imprenditori si impegnano a non farsi concorrenza in determinati settori o zone di vendita (intese) o a osservare determinate regole comuni (cartelli). Il consorzio è un contratto con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi dell’attività economica (art 2602 c.c.). A differenza dei patti di non concorrenza, che hanno per oggetto un’obbligazione negativa (astenersi dal fare concorrenza), il contratto consortile comporta l’obbligo (positivo) di collaborazione per gli imprenditori, collaborazione da attuarsi per mezzo di un’organizzazione comune. La concorrenza tra imprenditori è libera, ma deve esercitarsi con metodi leali, cioè con l’osservanza di determinate regole che assicurino il corretto svolgimento della competizione economica. Per l’art 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale, chiunque:
- con atti idonei crea confusione con l’attività di un concorrente
- denigra le imprese concorrenti diffondendo notizie false e apprezzamenti sui prodotti e sulle attività di un concorrente tali da determinarne il discredito, ovvero si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente
- fa uso diretto o indiretto di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda
Contro gli atti di concorrenza sleale, l’imprenditore può ricorrere all’autorità giudiziaria per chiederne l’accertamento, l’inibizione alla continuazione o ripetizione, la rimozione degli effetti, il risarcimento dei danni prodotti (artt 2599-2600 c.c.).

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