Aperture di credito e servizi bancari

Materie:Appunti
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

APERTURE DI CREDITO E SERVIZI BANCARI
APERTURE DI CREDITO: CONCETTO E CLASSIFICAZIONE
L’apertura di credito è un contratto consensuale mediante il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato.
Questo contratto produce un effetto immediato (messa a disposizione del credito) e un effetto successivo ed eventuale (utilizzazione del credito).
Si possono avere diverse classificazioni delle aperture di credito:
CR.
CLASSE
SUDDIVISIONE
Modalità di utilizzo
Per cassa
Semplici: il credito è suscettibile di una sola utilizzazione mediante uno o + prelevamenti di denaro
In c/c: la soma messa a disposizione può essere utilizzata + volte, in qaunto il cliente accreditato può ripristinare la disponibilità con successivi versamenti; si dividono in:
- ordinarie: i saldi del conto permangono solitamente a debito del cliente; coprono parte del fabbisogno finanziario per capitale circolante delle aziende;
- per elasticità di cassa: continuo alternarsi tra saldi debitori e saldi creditori; fronteggiano le temporanee deficienze di cassa delle aziende; il cliente ha un prestito che si adatta prontamente e continuamente alle variazioni del fabbisogno finanziario, e la banca trae vantaggio dagli interessi e dalle commissioni e dai recuperi spese;
La concessione del credito è spesso accompagnata dall’emissione di un pagherò in bianco per recuperare eventuali interessi e spese; possono essere di recupero (per un rapido recupero del credito in caso il cliente sia inadempiente) o di smobilizzo (per consentire alla banca di procurarsi fondi attraverso lo sconto alla banca d’Italia).
Per firma : sono concessi solo ai maggiori clienti; vantaggi per la banca: rimborsi spese e provvigioni (variabili a seconda del tipo di operazione); vantaggi per il cliente: evitare un’uscita immediata di denaro, negoziare + facilmente un credito di cassa presso altre banche, agevolare conclusioni di negoziazioni
Per accettazione: la banca si impegna ad accettare tratte spiccate su di lei dal cliente affidato o da un terzo (o a lasciare un pagherò in suo favore); consente al cliente di ottenere un finanziamento a condizioni più convenienti scontando presso altre aziende di credito la tratta munita di accettazione bancaria; agevola la conclusione di operazioni di compravendita con pagamento differito.
Per avallo: la banca si impegna a prestare garanzia mediante firma di avallo cambiario su pagherò rilasciati dal cliente a favore di terzi; l’effetto deve essere domiciliato presso uno sportello della banca; viene concesso solo per aziende che godono di massima fiducia della banca; viene richiesta una percentuale.
Per fideiussione: la banca, impegnandosi direttamente nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione assunta da un cliente affidato; è comprovata da un’apposita lettera di garanzia; è dovuta ala banca una commissione; è concessa a clienti che:
- ricevono anticipi su forniture in corso di esecuzione;
- intendono partecipare ad aste per l’assegnazione di determinate forniture;
- devono garantire il pagamento dilazionato di imposte.
Garanzie
In bianco o allo scoperto
Garantite
Con garanzie reali
Con garanzie personali
Soggetto
A favore proprio
A favore di terzi
Semplici
Documentarie: sono concesse dalla banca in relazione a operazioni di commercio internazionale, quando le condizioni contrattuali contengono la clausola D/P o D/A; i soggetti che sono :
- ordinante: il cliente importatore che richiede alla banca l’apertura di credito a favore dell’esportatore;
- banca emittente: banca del cliente;
- banca avvisante: banca dove l’esportatore potrà utilizzare il credito concesso;
- beneficiario: l’esportatore.
A seconda della loro natura, le apert. docum. possono essere:
- revocabili:il credito può essere revocato in qualsiasi momento;
- irrevocabili: l’impegno è inderogabile; se è così per entrambe _.le banche, l’impegno è confermato, altrimenti è non confermato.
A seconda della forma tecnica, possono essere:
- con rimborso per cassa (D/P): la banca del compratore si impegna a pagare la tratta a vista emessa dal venditore, dietro ritiro dei documenti rappresentativi della merce;
- per accettazione(D/A): la banca del compratore si impegna ad accettare la tratta emessa dal venditore, dietro ritiro dei documenti rappresentativi della merce;
- di negoziazione: la banca si impegna a scontare all’esportatore la tratta da questi spiccata sull’importatore.
Durata
A tempo determinato
A tempo indeterminato
A revoca
LE SOVVENZIONI CAMBIARIE
La sovvenzione cambiaria è un prestito diretto che la banca concede contro rilascio da parte del cliente di un pagherò, per il quale sovente chiede una firma di avallo o di fideiussione.
La somma che la banca eroga è al netto degli interessi, trattenuti in via anticipata, che la banca richiede; in genere la scadenza dei pagherò non deve superare i 6 mesi; il tasso applicato è superiore a quello relativo allo sconto di carta commerciale, in quanto il grado di rischio dell’operazione è + elevato, la durata effettiva dell’operazione è superiore, è impossibile smobilizzare l’operazione mediante il risconto presso la banca d’Italia.
LO SCONTO CAMBIARIO
È un’operazione mediante la quale la banca anticipa al cliente l’importo di effetti ad essa ceduti s.b.f., trattenendo a titolo di compenso lo sconto per l’anticipato pagamento, le commissioni d’incasso e altre eventuali competenze.
Lo sconto cambiario rappresenta per la banca un’operazione di impiego fondi a breve termine, per il cliente un’operazione di smobilizzo.
L’importo massimo che la banca è disposta ad accordare a un cliente sottoforma di sconto cambiario prende il nome di cifra di castelletto; inoltre, l’operazione ha la caratteristica di essere autoliquidantesi, nel senso che a scadenza trova la sua naturale conclusione con il pagamento da parte del terzo-debitore.
Gli effetti possono essere classificati in:
- carta commerciale o carta d’affari: cambiali che regolamentano un’operazione di compravendita le quali prevedono un pagamento differito del prezzo e sono le uniche che la banca sconta;
- carta di consumo: pagherò rilasciati da privati per il regolamento rateale dei beni acquistati;
- carta di comodo: cambiali emesse da operatori commerciali a favore di altri operatori senza che fra essi sia intervenuta una compravendita;
- carta finanziaria: negoziazione di un prestito; è costituita dal rilascio alla banca di sconto di pagherò diretti;
- carta di banca: regolamento a mezzo banca di operazioni commerciali o finanziarie, soprattutto con l’estero.
Una cambiale è bancabile quando possiede tutti i requisiti che l’istituto di emissione richiede per il risconto; è scontabile invece qualsiasi effetto presentato dalla clientela a cui la banca attribuisca un sufficiente livello di affidabilità.
I requisiti di bancabilità sono:
- l’effetto deve essere di natura commerciale;
- la cambiale deve recare almeno due firme di persone notoriamente solvibili;
- la scadenza dell’effetto non deve essere oltre i quattro mesi;
- il luogo di pagamento deve essere una piazza in cui opera una filiale o una corrispondente della banca scontante;
- il titolo non deve contenere clausole limitative dei diritti cambiari.
IL PORTAFOGLIO SBF
Gli anticipi di portafoglio sono operazioni di prestito in cui, dietro presentazione di appunti, la banca mette in vario modo a disposizione del presentatore determinate somme, senza attendere che ne sia avvenuta la riscossione.
Le banche assumono all’incasso appunti sia con accredito al d.i. (semplice servizio di riscossione) sia con accredito s.b.f. (per usufruire del quale il cliente deve aver ottenuto un fido per portafoglio s.b.f.); l’operazione è autoliquidantesi.
Sul piano tecnico-operativo il fido per portafoglio s.b.f. può avere due modalità di utilizzo:
- accredito con immediata disponibilità: il valore nominale delle ri.ba. e/o degli effetti presentati dal cliente è reso disponibile all’atto stesso della presentazione, secondo una delle seguenti tecniche di contabilizzazione:
o accredito diretto sul c/c di corrispondenza: l’importo nominale degli appunti presentati viene accreditato a valuta adeguata, mentre le commissioni e gli altri diritti vengono addebitati con valuta in giornata;
o accredito su uno speciale conto anticipi: il cliente presenta gli appunti elencandoli in un’apposita distinta in duplice copia; il CED della banca accredita il valore nominale degli effetti nel conto anticipi s.b.f. con valuta adeguata, accredita lo stesso importo sul c/c ordinario del cliente contro contestuale addebito del conto anticipi in valuta della data del trasferimento, addebita in c/c le commissioni con valuta in giornata;
o accredito sul conto corrente unico : le singole operazioni sono incanalate su un unico rapporto e i saldi debitori che via via si producono vengono imputati in modo automatico alle varie linee di credito, secondo le disponibilità di ciascuna di esse in quel dato momento e procedendo dalla meno onerosa alla + costosa. Gli effetti sono messi in un conto indisponibile (Conto Giacenza portafoglio s.b.f.) a fronte del quale si attiva automaticamente una facoltà di utilizzo sul conto unico; alla maturazione della valuta adeguata, gli effetti saranno stornati e accreditati al conto unico;
- accredito a valuta maturata: l’accredito degli appunti presentati dal cliente avviene nel giorno di maturazione della valuta adeguata; le commissioni sono invece addebitate in giornata. La concessione di credito ha durata compresa tra la valuta maturata e il giorno di riscossione del credito; gli effetti vengono addebitati in un conto infruttifero di interessi.
ANTICIPI SU FATTURE
Rappresentano una forma tecnica di smobilizzo dei crediti commerciali, la quale si ricollega alla diffusione dei pagamenti tramite bonifici bancari; sono una particolare apertura di credito per cassa, con un grado di rischio inferiore alle comuni forme di prestito in c/c (perché di breve durata) che ha il carattere dell’autoliquidabilità. Per maggiori garanzie, la banca può ricorrere a:
- cessione del credito: il cliente trasferisce pro solvendo taluni suoi crediti commerciali alla banca, la quale ne invia notifica al debitore;
- mandato irrevocabile d’incasso: a questo si accompagna normalmente una lettera di autorizzazione a trattenere le somme riscosse.
Sull’ammontare dei crediti le banche applicano uno scarto, sicché l’anticipo messo a disposizione è pari alla percentuale restante dell’importo delle fatture presentate; vantaggi per il cliente: smobilizzo di crediti vantati verso soggetti che non gradiscono eseguire i pagamenti attraverso tratte o ricevute bancarie, minor tasso applicato rispetto alle aperture in c/c allo scoperto; vantaggi per la banca: tassi maggiori di quelli applicati agli anticipi su ricevute.
FACTORING
Si concretizza in un rapporto giuridico che consiste nel trasferimento di una massa concordata di crediti commerciali dal titolare a un factor che ne assume l’incarico della riscossione e ne garantisce il buon fine. Secondo la legge la definizione di factoring presuppone + condizioni:
- il cedente deve essere un imprenditore;
- i crediti ceduti devono essere sorti nell’esercizio dell’impresa;
- il cessionario deve essere un soggetto il cui oggetto sociale preveda esplicitamente l’acquisto di crediti provenienti da un’attività di impresa.
L’operazione di factoring si svolge così:
- cessione dei crediti commerciali;
- eventuali passaggi dei rischi di insolvenza;
- gestione dei crediti da parte della società di factor;
- ottenimento di informazioni sulla solvibilità della clientela.
Il factoring si distingue dalle altre forme di smobilizzo per l’eventuale garanzia del buon fine e dal fatto che l’ammontare del credito erogato dipende dall’ammontare dei crediti commerciali e non dall’entità del patrimonio di un’azienda.
Forme del factoring:
- con accredito a scadenza: l’importo è corrisposto solo alla scadenza, al netto delle commissioni; si occupa della gestione dei crediti, ma ne esclude lo smobilizzo;
- con accredito immediato: l’importo è corrisposto al momento della presentazione delle fatture.
Il factoring può essere pro soluto (senza rivalsa) o pro solvendo (con rivalsa).
SISTEMI DI INCASSO CARTACEI
Sono quelli in cui il creditore presenta alla banca un documento liberatorio da consegnare al debitore al momento del pagamento della somma su di esso indicata. Riguardano essenzialmente ri.ba. e effetti, che devono essere presentati in un’apposita distinta di presentazione; gli importi sono accreditati al d.i. al netto delle commissioni; in caso di mancato buon fine, la banca restituirà gli appunti e addebiterà le spese.
PAGAMENTI PER CONTO TERZI
Le banche mettono a disposizione della clientela opportuni sistemi di pagamento, sia per motivi promozionali, per indurre la clientela a eseguire i propri pagamenti utilizzando sempre di + il conto corrente e quindi per poter elevare il tasso di bancarizzazione, sia per motivi economici, incrementando i ricavi rappresentati dalle commissioni.
CASSETTE DI SICUREZZA
La banca da in locazione a un cliente uno spazio vuoto, munito di uno sportello con serratura multipla di sicurezza, situato in un apposito locale blindato e garantito da dispositivi di segnalazione e allarme. Il cliente deve depositare la propria firma; il canone di locazione è proporzionato al volume della cassetta; la banca è tenuta all’assoluta segretezza del contenuto delle cassette.

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