I contratti per la produzione di beni e l'esecuzione di servizi

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

I CONTRATTI PER LA PRODUZIONI DI BENI E PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI…
IL CONTRATTO D’OPERA:
Art.2222 si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Definizione di lavoratore autonomo.

Il contratto d’opera è consensuale, a effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso.

Il prestatore d’opera si obbliga a un determinato risultato e l’opera deve essere eseguita dal prestatore d’opera a regola d’arte rispettando le condizioni stabilite dal contratto.

L’opera può prestare difetti di varia natura:può risultare non conforme alle condizioni contrattuali (difformità) o prestare dei vizi, l’art. 2226 distingue due casi:
- quello in cui le difformità o i vizi dell’opera sono noti al committente o da lui facilmente riconoscibili;
- quello in cui le difformità o i vizi sono occulti.

Il committente può recedere dal contratto anche dopo che è iniziata l’esecuzione dell’opera, me deve rimborsare al prestatore d’opera le spese sostenute pagargli il lavoro svolto e risarcirlo del mancato guadagno che avrebbe realizzato se si fosse dedicato a un altro lavoro (art. 2227).

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile al alcuna delle parti, il contratto è risolto ma il committente deve al prestatore d’opera un compenso per il lavoro già svolto commisurato all’utilità della parte dell’opera compiuta (art. 2228).

L’APPALTO
L’appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) si obbliga verso l’altra parte (committente) a compiere un’opera o un servizio, dietro un corrispettivo di denaro, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655).

È un contratto consensuale, oneroso, con prestazioni corrispettive e commutativo.

Le peculiarità dell’appalto:
l’appalto presenta le seguenti caratteristiche:
- ha per oggetto un opera o un servizio, una prestazione di fare;
- l’attività svolta dall’appaltatore con gestione propria e a proprio rischio ed è un obbligazione di risultato e non di mezzi;
- l’opera o il servizio sono effettuati con l’organizzazione di mezzi.
L’esecuzione dell’appalto:
l’appaltatore è obbligato:
- a eseguire l’opera a regola d’arte;
- a eseguire variazioni al progetto concordato;
- ad avvisare il committente dei difetti della materia;
- deve porre il committente il grado di verificare l’opera (collaudo)e deve consegnargliela (art.1665);
- alla garanzia per difformità e vizi dell’opera;
- alla garanzia per rovina o difetti di cose immobili.
Il committente ha diritto:
- di controllare durante l’esecuzione dell’opera lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato(art. 1662);
- di verificare l’opera compiuta (cosiddetto collaudo).

Il committente risulta obbligato al pagamento del prezzo, ove il prezzo non sia determinato o determinabile in base al contratto, sarà fissato dal giudice (art.1657).

ESTINZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto si scioglie per impossibilità sopravvenuta dell’opera (art.1672).
La morte dell’appaltatore non scioglie il contratto salvo che esso sia stato concluso in considerazione di particolari qualità o condizioni dell’appaltatore stesso. Il committente può recedere dal contratto se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio (art. 1674).

È un recesso unilaterale.

Art.1664 disciplina la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, vengono prese in considerazione due diverse ipotesi:
- onerosità nell’esecuzione: quando per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumento o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, ciascuna della parti può chiedere una revisione del prezzo medesimo;
- difficoltà dell’esecuzione: se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili che rendano più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso (art.1664).

IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA INDUSTRIALE:
il contratto di subfornitura industriale è una nuova figura contrattuale.

L’ambito di applicazione della nuova disciplina riguarda i contratti con i quali un imprenditore si impegna:
- ad effettuare per conto di un impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima (es. la smerigliatura di manufatti grezzi realizzati dal committente);
- a fornire all’impresa committente prodotti o servizi destinati a essere incorporati o utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi forniti dall’impresa committente (es. la realizzazione di cuscinetti a sfera effettuata secondo le indicazioni della committente).

È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica.

Il fenomeno dell’interposizione mediante il quale il subfornitore affida ad altra impresa l’esecuzione delle proprie prestazioni.
Per il contratto di subfornitore la legge impone un contenuto minimo obbligatorio.
La legge dispone la nullità di taluni accordi: quello mediante il quale il subfornitore disponga a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

IL CONTRATTO DI TRASPORTO:
con il contratto di trasporto un soggetto (vettore) si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro (art. 1678).
Tale definizione comprende sia il trasporto di persone sia quello di cose.
IL TRASPORTO DI PERSONE:
nel contratto di trasporto le parti sono il vettore e il viaggiatore.
Si tratta di un contratto consensuale e normalmente oneroso.
Non è raro il caso del trasporto a titolo gratuito che si ha quando il vettore assume l’obbligazione contrattuale di trasporto senza prendere un corrispettivo.
Il trasporto a titolo gratuito non va confuso con il trasporto amichevole: non sorge una stipulazione contrattuale bensì per puro spirito di cortesia del vettore.

Dall’obbligazione del vettore deriva che egli è responsabile nei confronti del viaggiatore in due casi (art.1681):
- per inadempimento o ritardo nel trasporto: si tratta dell’ordinaria responsabilità per inadempimento dell’obbligazione disciplinata dall’art.1218;
- per i sinistri causati al viaggiatore al suo bagaglio: il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé (bagaglio)se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Nel trasporto ferroviario l’amministrazione ferroviaria non risponde dei danni ai viaggiatori.

Il viaggiatore è obbligato a pagare il prezzo del trasporto (se il contratto è oneroso), il pagamento è comprovato dal biglietto di viaggio (ticket), questo no è un titolo di credito ma un documento di legittimazione la cui esibizione è necessaria per esigere la prestazione del vettore.

IL TRASPORTO DI COSE:
il trasporto di cose è il contratto per forza del quale il vettore si obbliga nei confronti del mittente a trasferire cose da un luogo all’altro.
Il destinatario è persona diversa dal mittente, in tal caso si viene a configurare un contratto a favore del terzo (art.1411).
Il trasporto di cose è un contratto consensuale(il trasporto ferroviario di cose è reale)la consegna delle cose al vettore (affidamento)non è pertanto necessaria per il perfezionamento del contratto ma per la sua esecuzione.
Dalla consegna dipende il sorgere dell’obbligo di custodia a carico del vettore.
Il mittente deve fornire al vettore esatte indicazioni, il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e tutti gli atti estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se occorrono particolari documenti per il trasporto egli deve rimetterli al vettore al momento della consegna delle cose (art. 1683).

Ricevute in consegna le cose, il vettore deve eseguire il trasporto nei modi e termini previsti dal contratto e per tutto il tempo del trasporto, ha l’obbligo di custodire le cose trasportate fino al momento in cui le riconsegna al destinatario.
Deve riconsegnare le cose nel luogo di destinazione dandone avviso al destinatario.

Fino al momento in cui le cose sono passate a disposizione del destinatario al mittente è riconosciuto il diritto di contrordine.

Il destinatario acquista i diritti nei confronti del vettore dal momento in cui, giunte le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, ne chiede la riconsegna al vettore.

Il venditore è responsabile della perdita e dell’avaria della cosa consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve e quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che tali eventi sono derivati da caso fortuito o dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario (art.1693)

Per facilitare il complesso onere probatorio del vettore, il codice consente l’inserimento nel contratto di clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per determinati eventi, in considerazione dei mezzi e delle condizioni di trasporto (art. 1694).

La responsabilità del vettore viene a meno dal momento che le cose vengono ricevute senza riserve con il pagamento al vettore di quanto dovuto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore.

IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE:
il contratto di spedizione è un mandato con il quale un soggetto (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere, in nome proprio o per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art.1737).

Si tratta di una particolare figura di mandato senza rappresentanza in cui gli atti giuridici che il mandatario si impegna a compiere sono costituiti dal contratto di trasporto e dagli atti a questo accessori.

Lo spedizioniere può assumere direttamente, con mezzi propri o di terzi, l’esecuzione del trasporto art.1741.

Lo spedizioniere ha l’obbligo di osservare le istituzioni del committente nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce,in mancanza di indicazioni è tenuto a operare secondo il migliore interesse del committente (art. 1739).

IL DEPOSITO:
il deposito è il contratto con il quale una parte (depositario)riceve dall’altra (depositante)una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766).

L’obbligo di custodia rappresenta lo scopo preminente di tale contratto.

Il deposito è un contratto reale, a effetti obbligatori, a esecuzione continuata, non solenne e normalmente a titolo gratuito.
La presunzione gratuita viene meno se dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti (art. 1767).

Oggetto del contratto di deposito sono le cose mobili infungibili.

Dal contratto di deposito sorgono i seguenti obblighi a carico delle parti:
il depositario è obbligato:
- custodire la cosa;
- astenersi all’usare e dal servirsi della cosa;
- restituire la cosa;
- restituire i frutti della cosa eventualmente percepiti (art. 1775);
- denunziare immediatamente il deposito fatto di sé se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta (art.1778);
- denunziare immediatamente al depositante la perdita della detenzione.

Il depositante è obbligato a :
- pagare l’eventuale compenso pattuito (art.1781);
- rimborsare il depositario delle spese fatte per la conservazione della cosa (art.1781);
- ritirare la cosa depositata su richiesta del depositario (art.1781)
- pagare le spese necessarie per la restituzione della cosa (art. 1774).

IL DEPOSITO IRREGOLARE:

figura del tutto particolare è il deposito irregolare.
Questo ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili che passano in proprietà al depositario il quale acquista di conseguenza la facoltà di servirsene con l’obbligo do restituirne altrettante della stessa specie e qualità (art. 1782).

Per queste sue caratteristiche, il deposito irregolare presenta una struttura peculiare e una diversa disciplina, si tratta infatti di un contratto a effetti reali.

Il deposito irregolare si distingue dal mutuo soprattutto per la diversa funzione economico-sociale.

IL DEPOSITO DEI MAGAZZINI GENERALI:

i magazzini generali sono edifici particolarmente attrezzati per la razionale conservazione delle merci, specialmente derrate alimentari deperibili.
Il deposito dei magazzini generali è caratterizzato dalla particolare qualità professionale dell’imprenditore depositario. I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria sono derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di essere o dell’imballaggio (art. 1787).

I TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI:

ma l’aspetto più caratteristico di tale deposito riguarda la possibilità per il depositario, su richiesta del depositante, di rilasciare titoli rappresentativi delle merci depositate per consentire la circolazione senza la necessità di doverle materialmente trasferire (cosiddetta circolazione giuridica).
Tali titoli sono la fede di deposito, alla quale deve essere unita la nota di pegno (art.1790-1791).

IL DEPOSITO IN ALBERGO.

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