Materie: | Riassunto |
Categoria: | Diritto |
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Data: | 27.01.2006 |
Numero di pagine: | 3 |
Formato di file: | .doc (Microsoft Word) |
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Testo
L’ AZIENDA
L’azienda è il complesso dei beni organizzati da un imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Dal punto di vista giuridico, l’azienda è composta da un insieme di:
- beni (mobili, immobili, materiali e immateriali), che possono anche non appartenere al titolare dell’impresa ma che sono collegati tra loro dal fatto che l’imprenditore ne ha la disponibilità giuridica e li organizza per l’esercizio dell’impresa;
- rapporti giuridici, con i quali l’imprenditore si procura la disponibilità dei fattori necessari per la produzione (contratti di affitto di un terreno).
Di solito un’azienda ha un valore superiore alla somma dei singoli beni e questo valore maggiore viene chiamato avviamento. L’avviamento è la capacità di produrre reddito. Esso è una qualità dell’azienda e non può essere trasferito separatamente dall’azienda stessa. Può essere soggettivo, quando dipende soprattutto dalle qualità personali dell’imprenditore e quindi non è trasferibile, oppure oggettivo, quando dipende essenzialmente dall’organizzazione e dalla qualità dei beni aziendali e si trasferisce in modo automatico con il trasferimento dall’azienda.
Un’azienda può essere trasferita a causa di morte, secondo le norme sulla successione ereditaria, o per atto tra vivi. In particolare, il trasferimento tra vivi può riguardare la proprietà dell’azienda oppure un diritto di godimento reale o personale di carattere temporaneo. Di regola l’atto di cessione di un’azienda non richiede una forma determinata; tuttavia è necessaria, a pena di nullità, la forma essenziale eventualmente richiesta dalla legge per la particolare natura di singoli beni aziendali o per il particolare tipo di contratto.
La legge ricollega alla cessione di un’azienda degli effetti:
- il divieto di concorrenza;
Colui che cede un’azienda non può iniziare per 5 anni una nuova impresa che sia idonea in concreto a sviare o sottrarre la clientela dell’azienda ceduta. Le parti possono anche limitare o escludere il divieto di concorrenza previsto dalla legge oppure possono stipulare un patto di non concorrenza. L’eventuale patto di astensione dalla concorrenza:
1. non può impedire all’alienante l’esercizio di qualsiasi attività professionale o, in caso contrario, è nullo.
2. non può avere una durata superiore a 5 anni.
- la successione nei contratti;
Chi conquista un’azienda subentra nei contratti che sono stati stipulati dall’alienante per l’esercizio dell’impresa.
- la cessione dei crediti;
L’acquirente di un’azienda acquista anche i crediti relativi all’azienda ceduta. La cessione di un’azienda produce a carico dell’acquirente la responsabilità per i debiti.
- la responsabilità per i debiti;
L’alienante e l’acquirente sono responsabili in solido, nei confronti dei creditori, per i debiti anteriori al suo trasferimento.
La cessione di un’azienda non richiede un elenco di tutti i beni aziendali, mentre è necessario indicare uno per uno i beni che si vogliono eventualmente escludere dal trasferimento.
I segni distintivi previsti e tutelati dalla legge sono:
- la ditta, che contraddistingue un’impresa;
La ditta è il nome commerciale di un imprenditore, cioè il nome con il quale agisce nell’esercizio della sua attività d’impresa.
- l’insegna, che individua i locali dove si svolge l’attività di un’impresa;
L’insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali dove l’imprenditore svolge la sua attività.
- il marchio, che caratterizza i prodotti di un’impresa.
Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti, cioè i beni o i servizi, di un’impresa.
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