I Titoli di credito

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I TITOLI DI CREDITO

LINEAMENTI GENERALI SUI TITOLI DI CREDITO

Il diritto di credito è il diritto che ha una persona di esigere da parte di un’altra persona una prestazione in proprio favore in virtù di un vincolo giuridico. I titoli di credito sono dei documenti cartacei contenenti la promessa unilaterale di eseguire una determinata prestazione alla scadenza prestabilita in favore di colui che materialmente presenterà il documento al debitore. Hanno la funzione economica di trasferire il credito più velocemente garantendo inoltre maggiormente il creditore. Caratteristiche fondamentali:
- INCORPORAZIONE: nel titolo è incorporato il diritto di ottenere la prestazione
- LETTERALITA’: il titolo vale la cifra riportata su di esso. Se c’è discordanza tra quella in cifre e quella in lettere prevale quest’ultima
- AUTONOMIA: ogni rapporto rimane autonomo e indipendente da quelli intercorsi tra altri precedenti possessori e debitori del medesimo titolo
Classificazione:
- In base al RAPPORTO: titoli CAUSALI (accanto alla promessa viene specificato anche il rapporto che la giustifica), titoli ASTRATTI (è irrilevante il rapporto che ha dato origine alla promessa).
- In base al REGIME DI CIRCOLAZIONE DEL TITOLO: titoli NOMINATIVI (intestati ad una persona e il trasferimento si attua mediante annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e su un apposito registro), titoli all’ORDINE (intestati ad una persona e trasferibili mediante girata), titoli al PORTATORE (non intestati e trasferibili mediante la consegna del documento).
- In base ai DIRITTI ENUNCIATI NEL TITOLO: titoli di PAGAMENTO (danno diritto ad una prestazione in denaro), titoli RAPPRESENTATIVI (attribuiscono un diverso diritto).
- In base alla NATURA DELL’EMITTENTE: titoli PUBBLICI (emessi dallo Stato), titoli PRIVATI (emessi da soggetti privati).
Nel caso di smarrimento di un titolo di credito, è possibile ricorrere all’ammortamento del titolo. La legge prevede che ci venga consegnato un documento che faccia le veci di quello smarrito e che nello stesso tempo quello smarrito cessi di essere valido. Bisogna innanzitutto rivolgersi al Tribunale in quale entro 30 giorni pronuncia con un decreto del Presidente del Tribunale l’avvenuto ammortamento del titolo che comporta due conseguenze:
- chi ha presentato ricorso ha il diritto di avere un duplicato del titolo
- il titolo smarrito diventa totalmente inefficace
Solo i titoli all’ordine e quelli nominativi possono essere soggetti ad ammortamento, quelli al portatore no; questi vengono bloccati per mezzo di un avviso all’emittente che provvede a non pagare chi si presenta con il titolo smarrito.

LE CARTE DI CREDITO

Sono documenti che implicano l’acquisto dei beni senza un pagamento immediato del corrispettivo in denaro. Ci sono due tipi di carte:
- carte di credito bilaterali: rilasciate da imprese che forniscono beni e servizi e consentono di effettuare gli acquisti degli stessi presso le unità della stessa impresa dislocate sul territorio.
- Carte di credito trilaterali: (visa, american express ecc.) si pagano i beni a dei fornitori con la carta. L’impresa che l’ha rilasciata provvede al pagamento in liquidi mentre il titolare della carta si troverà l’importo della spesa accreditato il mese successivo sul suo conto corrente. L’emittente ha due tipi di convenzione: UNA CONVENZIONE DI ABBONAMENTO CON I FORNITORI (questi ultimi si obbligano ad accettare il pagamento con carta di credito mentre l’emittente si impegna a dare loro i liquidi salvo il 3-4% che l’impresa trattiene per i servizi svolti) E UNA CONVENZIONE CON IL TITOLARE DELLA CARTA DETTA CONVENZIONE DI RILASCIO (il titolare può effettuare pagamenti con la carta previo pagamento di un canone annuo oltre al rimborso mensile dopo aver ricevuto l’estratto conto).

L’ASSEGNO BANCARIO

E’ uno strumento di pagamento per chi ha fondi presso una banca. E’ un titolo all’ordine o al portatore rivolto ad un banchiere affinché questo paghi a vista una somma determinata in favore di un altro soggetto e comportante in via sussidiaria la responsabilità dell’emittente qualora la banca rifiuti il pagamento. Requisiti fondamentali: denominazione di assegno bancario – ordine incondizionato di pagare una determinata somma – indicazione del trattatario (diverso dal traente) – sottoscrizione autografa del traente – indicazione del luogo di pagamento – data e luogo di emissione. Un assegno con data in bianco è nullo ma nella pratica è usatissimo. L’assegno postdatato è immediatamente esigibile e comporta conseguenze fiscali per l’emittente. Un assegno può essere di due tipi:
- AL PORTATORE se non figura alcuna indicazione del prenditore e viene pagato mediante la consegna materiale del titolo
- ALL’ORDINE se c’è il nome del prenditore e in questo caso si trasferisce mediante girata.
Un assegno ha dei termini massimi entro i quali venire riscosso; alla scadenza di questi termini la banca non rifiuta il pagamento ma l’emittente può dar ordine che questo venga revocato. La durata è di 8 giorni per l’assegno su piazza e di 15 per quello fuori piazza. L’assegno a vuoto o non interamente scoperto costituisce reato grave salvo che l’emittente non riesca a pagare l’ammontare entro 60 giorni. Se uno va in banca e l’assegno non viene pagato questo è tenuto ad informare il traente per non avere responsabilità di danni maggiori per il mancato avviso. Tipi particolari di assegno:
- CLAUSOLA NON TRASFERIBILE: l’assegno oltre a non essere girabile è anche non cedibile il che implica che solo il prenditore può riscuoterlo; per questo assegno non esiste di conseguenza la procedure di ammortamento. La clausola di non trasferibilità è obbligatoria per importi sopra i 20 milioni.
- ASSEGNO SBARRATO due barre parallele lungo tutta la lunghezza trasversale dell’assegno implicano una limitazione della circolazione in quanto è necessario che l’ultimo giratario sia un banchiere oppure un suo cliente.
- ASSEGNO DA ACCREDITARE: non può essere pagato in contanti ma solamente accreditato su un conto corrente bancario.
- ASSEGNO TURISTICO O TRAVEL CHECK: il pagamento è legato ad una doppia firma da parte dell’emittente.
Gli assegni bancari possono essere emessi solamente da correntisti.

L’ASSEGNO CIRCOLARE

Può essere fatto da chiunque. E’ un titolo all’ordine contenente una promessa di pagamento e dotato di particolari requisiti di forma, emesso da un istituto bancario autorizzato, per somme che siano disponibili presso di esso al momento dell’emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dalla banca emittente. Consente pagamenti a rischio per l’eccessiva quantità di moneta che sarebbe necessaria. L’autorizzazione viene concessa da Banca Italia che crea una riserva obbligatoria non inferiore al 20% degli assegni messi in circolazione. La banca emittente invece deve creare un provvista ovvero disporre al momento dell’emissione della cifra indicata sull’assegno.

LA CAMBIALE

Titolo all’ordine che attribuisce al possessore legittimo il diritto di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata. E’ una sorta di impegno oggi per un pagamento futuro. Tipi di cambiale:
- VAGLIA CAMBIARIO: promessa fatta da una persona (emittente) di pagare egli stesso una somma ad un altro soggetto (prenditore)
- CAMBIALE TRATTA o TRATTA: ordine che una persona (traente) dà ad un'altra (trattario) di pagare un terzo (prenditore)
Requisiti fondamentali della cambiale (se manca uno di questi la cambiale diventa promessa di pagamento o riconoscimento di debito):
- denominazione di cambiale
- promessa (x vaglia) oppure ordine (x tratta) di pagare una somma
- nome del trattario (chi deve pagare)
- data di scadenza che può essere a vista (al momento in cui viene presentato il titolo al prenditore), a certo tempo vista (a tot giorni dalla presentazione), a giorno fisso (data completa), a certo tempo data (certo numero di giorni dall’emissione).
- Nome del prenditore (quello che incassa i soldi)
Elementi accidentali:
- Luogo del pagamento
- Luogo e data di emissione
- Sottoscrizione di chi emette la cambiale
La cambiale in bianco non esiste in quanto deve essere riempita dal prenditore prima di presentarla al debitore per il pagamento. Tutte le persone giuridicamente capaci possono assumere obbligazioni cambiarie.
I negozi cambiari
- EMISSIONE: è il negozio con cui il traente da vita alla cambiale, sottoscrivendola e consegnandola al prenditore
In questo negozio nasce una responsabilità dell’emittente per il pagamento. In caso di tratta il traente deve assicurarsi dell’accettazione del trattario
- GIRATA: è il negozio mediante il quale il prenditore (girante) dà ordine all’emittente o all’accettante di pagare un terzo (giratario). La girata trasferisce tutti i diritti della cambiale originando la responsabilità del girante (per accettazione e pagamento). Tale responsabilità è detta di regresso; se il debitore non paga il giratario può rivolgersi al suo girante. Questa responsabilità viene esclusa mediante la girata senza garanzia mentre si possono impedire ulteriori girate con la clausola non trasferibile.
- ACCETTAZIONE: riguarda solo la tratta ed ha lo scopo di dare alla cambiale un obbligato principale.
ACCETTAZIONE ORDINARIA: È il negozio cambiario mediante il quale il trattario dichiara di accettare l’ordine e si obbliga a pagare la cambiale diventando obbligato principale. L’accettazione è certificata dalla parola “accettato” o “visto”.
ACCETTAZIONE X INTERVENTO: una persona diversa dal trattario (interveniente, onorante) libera un obbligato di regresso dal pagamento della cambiale prima della sua scadenza.
- AVALLO: è il negozio cambiario con cui una persona (avallante) garantisce il pagamento della cambiale da parte di uno degli obbligati cambiari (avallato). Effetto dell’avallo è l’obbligazione cambiaria identica e solidale sia per l’avallato che per l’avallante.
Il pagamento della cambiale
Il portatore può esigere il pagamento del titolo alla scadenza e nel luogo indicato sulla cambiale. In una cambiale vi sono due tipi di obbligati:
- OBBLIGATI PRINCIPALI: emittente, trattario (solo dopo accettazione) e tutti gli avallanti
- OBBLIGATI DI REGRESSO: traente, giranti e loro avvallanti. Pagano se l’obbligato principale rifiuta di farlo
Il pagamento pone fine a tutte le obbligazioni quando è eseguito dal trattario o dall’emittente oppure se è eseguito dal traente di una cambiale tratta non accettata. Il debitore è liberato quando paga al portatore del titolo. Chi paga acquista i diritti inerenti al titolo per difendersi da precedenti giranti, dal traente o l’emittente. Ha diritto alla consegna del titolo. Cancella la sua sottoscrizione e quelle dei giranti susseguenti. C’è anche il pagamento per intervento che è la conseguenza dell’accettazione per intervento.
Il mancato pagamento della cambiale. Le azioni
Il portatore del titolo si può rivolgere all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento della cambiale. A seconda del modo in cui si possono far valere le azioni cambiarie si distinguono varie forme e procedure. PROCESSO DI COGNIZIONE: per ottenere una sentenza dal giudice che condanni il debitore al pagamento. Il debitore ha l’onere di costituirsi in giudizio. Il convenuto si costituisce in giudizio solo con la comparsa di risposta. La sentenza di 1°grado non è esecutiva, lo è solo quella d’appello. PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE: siccome il processo di cognizione richiede tempi piuttosto lunghi si ricorre a questa seconda forma. Il creditore fa ricorso ad un giudice che in base alla sola presenza della cambiale emette un decreto di ingiuntivo che diventa operativo ai danni del debitore senza che questo possa contraddire. A questo punto il debitore può avviare un processo di cognizione, oppure, in caso di mancata opposizione si avvia automaticamente un processo di esecuzione. PROCESSO DI ESECUZIONE: la sola presenza del titolo implica l’avviamento della procedura esecutiva avente lo scopo di far ottenere al creditore la somma dovuta per sorte capitale, spese e interessi. Si parte con l’esecuzione mobiliare (rapida e meno costosa) che colpisce i beni mobili (vendita all’Asta), se questa risulta essere insufficiente si passa all’esecuzione immobiliare che colpisce i beni immobili del debitore. Le azioni che il creditore può compiere possono essere cambiarie o extracambiarie. L’azione cambiaria in particolare si divide in:
- DIRETTA: esercitata dal possessore della cambiale verso l’obbligato principale. Si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale.
- DI REGRESSO: esercitata contro gli obbligati di regresso; questa può essere esercitata prima della scadenza della cambiale (quando l’accettazione sia stata rifiutata, fallisca o sia insolvente il trattario, fallisca il traente di una cambiale non accettabile) oppure alla scadenza della cambiale (mancato pagamento).
Prima di ricorrere alle azioni cambiarie è necessario avviare un’altra procedura: il PROTESTO
Il PROTESTO è un atto pubblico di ufficiale giudiziario o di notaio che attesta l’avvenuta presentazione della cambiale e il rifiuto di accettazione o di pagamento. Il creditore dice che la cambiale fattagli non è stata pagata. Il protesto ha valore di vera e propria sentenza. Il protestato ha 60 giorni per sanare la sua posizione altrimenti viene iscritto nel bollettino dei protestati (funzione informativa per le persone che accettano cambiali). La registrazione dura 5 anni quindi si viene cancellati.

OFFERTE PUBBLICHE DI TITOLI

Operazioni con le quali si invitano i titolari di valori mobiliari ad acquistare, vendere, sottoscrivere o scambiare titoli. L’offerta è detta pubblica perché i risparmiatori ne devono essere a conoscenza.
- o.p.ACQUISTO: acquisto titoli controprestazione denaro
- o.p.SCAMBIO: controprestazione in titoli
- o.p.ACQUISTO-SCAMBIO: controprestazione in titoli e denaro
l’offerta pubblica di acquisto (OPA) è un invito ai vecchi azionisti a vendere. Lo scopo è quello di acquistare un pacchetto azionario per tentare la scalata sociale, ovvero controllare una società.
- o.p.SOTTOSCRIZIONE: riguarda titoli di nuova emissione collocati sul mercato a prezzo prefissato con rinuncia dei vecchi soci a far valere il loro diritto di opzione.
- O.p.VENDITA: riguarda titoli esistenti offerti a prezzo prefissato che rimane tale per un certo periodo.

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