Materie: | Appunti |
Categoria: | Diritto |
Voto: | 1 (2) |
Download: | 669 |
Data: | 26.11.2001 |
Numero di pagine: | 34 |
Formato di file: | .doc (Microsoft Word) |
Download
Anteprima
sistema-governo-italiano_1.zip (Dimensione: 36.94 Kb)
trucheck.it_il-sistema-di-governo-italiano.doc 180 Kb
readme.txt 59 Bytes
Testo
La democrazia
Innanzi tutto la parola “democrazia” significa letteralmente “potere del popolo”, significa quindi che il popolo ha il diritto e la concreta possibilità di determinare l’orientamento politico dello stato stesso.
Esistono due tipi di democrazia:
Democrazia rappresentativa: quando il popolo ha solo il potere di scegliere i propri rappresentanti.
Democrazia diretta:quando il popolo ha il potere di decidere direttamente sulle scelte politiche che lo riguardano.
Nella democrazia rappresentativa il popolo agisce indirettamente, attraverso i rappresentanti che esso stesso ha scelto, il popolo può soltanto decidere periodicamente se mantenerli o sostituirli; il momento in cui si esprime la sovranità popolare è quello delle elezioni. Il popolo vota sulle persone su cui affidare la direzione del paese, i rappresentanti decidono sulle scelte di governo. In tutti i paesi democratici il luogo in cui rappresentanti del popolo si riuniscono per discutere e prendere decisioni sulle leggi è il Parlamento.
La democrazia diretta fu praticata dalle città-stato dell’antica Grecia.
In essa possiamo distinguere:
Referendum: votazione in cui gli elettori possono rispondere con un si o con un no ad una domanda
Sondaggi d’ opinione: consistono nell’interrogare, generalmente per telefono, un campione della popolazione
Teledemocrazia: tutti i cittadini che possiedono un computer possono ricevere e rispondere alle domande in tempo reale, ma questo sistema non è ritenuto molto efficace, in quanto non tutti i cittadini possiedono un computer
Vi sono inoltre tre argomenti fondamentali:
Informazioni: non è detto che i cittadini siano a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole
Disponibilità: non è detto che tutti i cittadini abbiano il tempo e la volontà di andare a votare
Scelta delle domande: Ai cittadini vengono poste delle domande, e si può dire che chi la pone, la formula in modo da ottenere una risposta già stabilita.
Le elezioni
L’Italia è una democrazia rappresentativa, dove il fondamentale diritto politico dei cittadini è il diritto di voto.
In Italia il suffragio è universale, cioè il diritto di voto, spetta a tutti i cittadini maggiorenni e desso possiede alcune caratteristiche:
Personale ognuno vota per se
Uguale il voto di ogni cittadino è uguale, ha lo stesso valore di quello di un’altra persona
Libero e segreto ognuno può scegliere liberamente chi votare, e può inoltre mantenere segreto il suo giudizio.
Sappiamo per certo che il voto è un diritto, allora ci chiediamo se questo è anche un dovere. Secondo la costituzione è anche un dovere di cittadino, anche se poi, non ha conseguenze in quanto chi non va a votare, non subisce sanzioni. Piuttosto, lo stato deve essere in grado di far capire ai cittadini l’importanza dell’andare a votare.
L’astensione elettorale è molto diffusa in tutte le democrazie e rappresenta il fenomeno in cui i cittadini non vanno a votare.Può però verificarsi l’astensione anche quando il cittadino si reca a votare, lasciando, ad esempio, la scheda bianca, oppure segnalando più candidati o partiti, e rendendo così nullo il voto espresso.
Attraverso il voto gli elettori scelgono i loro rappresentanti; esistono però molti modi per votare, ed esistono molti sistemi elettorali che danno effetti diversi.
Eleggere una carica individuale: elezione del presidente della repubblica o il sindaco: si tratta di scegliere tra più persone, e bisogna quindi seguire due regole diverse:
Maggioranza relativa: vince il candidato che ottiene più voti degli altri anche se non supera il 50%.
Maggioranza assoluta: vince il candidato che ottiene più del 50% dei voti
Se adottiamo la maggioranza relativa, egli vincerà le elezioni.
Se invece adottiamo la maggioranza relativa e si ritiene che questa non sia sufficiente, si adotta quella assoluta, e bisogna così procedere attraverso due votazioni divise, attraverso due turni; se nel primo nessun candidato riceve la maggioranza assoluta, si tiene il secondo chiamato ballottaggio, dove parteciperanno solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per eleggere un’assemblea rappresentativa composta da centinaia di rappresentanti, i sistemi elettorali possono essere:
Proporzionale: un partito occupa i seggi nel Parlamento, in proporzione ai voti ottenuti.
Maggioritario: favorisce la governabilità ma va a scapito della rappresentatività.
In quest’ultimo sistema ci sono molti difetti: se i partiti sono tanti, è possibile che nessuno raggiunga la maggioranza dei seggi in Parlamento, e il governo quindi risulterà formato da coalizioni di diversi partiti.
Maggioritario: sistemi che altera le preferenze degli elettori in modo da ridurre il numero dei partiti in parlamento e favorire così l’emergere di una maggioranza stabile. In esso esistono numerosi meccanismi:
Sbarramento: ottengono una riconoscenza solo i partiti che superano una certa percentuale di voti
Premio di maggioranza: il partito che riceve la maggioranza relativa riceve un certo numero di deputati in più che gli consente di avere comunque la maggioranza assoluta dei seggi.
Collegi uninominali: ogni deputato è eletto separatamente. A questo fine, il territorio è diviso in tante aree o collegi quanti sono i deputati da eleggere. Viene chiamato collegio uninominale, perché ognuno di questi vota un solo deputato. L’elezione può svolgersi:in un turno unico: chi ottiene più voti vince anche se non ha la maggioranza assoluta e in un doppio turno: se nel primo nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede col secondo (chiamato ballottaggio) tra i candidati più votati al primo.
Confrontando i due sistemi troviamo che non sono neutrali ma limitano le scelte degli elettori; i due tipi di sistemi presentano vantaggi e svantaggi: il sistema proporzionale: favorisce la rappresentatività del parlamento a scapito della governabilità mentre il sistema maggioritario: favoriscono la governabilità a scapito della rappresentatività del parlamento.
In Italia vi sono molto elezioni:
A livello nazionale: Viene eletto dai cittadini il PARLAMENTO diviso in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ogni 5 anni.
A livello regionale: viene eletto dai cittadini il CONSIGLIO REGIONALE ogni 5 anni.
A livello provinciale: viene eletto il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA e il CONSIGLIO PROVINCIALE ogni 5 anni.
A livello comunale: viene eletto il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE ogni 5 anni.
A livello europeo: viene eletto il PARLAMENTO EUROPEO ogni 5 anni.
Fino al 1993 in Italia le elezioni si svolgevano con un sistema proporzionale, pertanto le assemblee rispecchiavano i voti ottenuti da ciascun partito; ma in seguito alla crisi scoppiata nel 1992, il parlamento ha introdotto un sistema di tipo maggioritario.
La camera viene eletta attraverso un sistema misto in quanto è per 3/4 maggioritario e per 1/4 proporzionale. I 630 seggi sono divisi:
470 assegnati al sistema maggioritario in collegi uninominali; si vota una persona.
155 assegnati al sistema proporzionale
Ogni elettore ha quindi due schede:
in una deve eleggere il deputato del proprio collegio
nell’altra deve eleggere gli altri 155 deputati col metodo proporzionale.
Il senato ha un sistema elettorale simile a quello per la camera: per 3/4 di tipo maggioritario e per 1/4 di tipo proporzionale. L’unica sola differenza è che l’elettore ha una sola scheda per votare: quella per scegliere il candidato all’interno del proprio collegio uninominale.
Il referendum è una votazione in cui i cittadini sono tenuti a rispondere con un sì o con un no. È quindi un istituto di democrazia diretta in quanto è il popolo che prende le decisioni politiche. Il referendum, però può abrogare una legge gia esistente. Il popolo può solo togliere l’efficacia di una legge, ma non può né modificarla, né introdurne di nuove.
La richiesta del referendum può essere:
da 5 consigli regionali
da 500.000 elettori
quando il referendum viene chiesto dai 500.000 elettori, una volta presentata la richiesta, hanno 3 mesi di tempo per raccogliere le 500.000 firme, dopodiché la corte costituzionale deve assicurarsi che la richiesta non riguardi casi vietati dalla costituzione. Di conseguenza la corte costituzionale dà il via al presidente della repubblica il quale fisserà la data.
Naturalmente il referendum non vale per tutte le leggi, altrimenti la si sarebbe utilizzata per abrogare le tasse.
I partiti politici
I partiti fanno e disfano i governi. Si accordano o si scontrano sulle più importanti scelte politiche del Paese.
Il ruolo dei partiti è esplicitamente riconosciuto dalla Costituzione. Il diritto di organizzarsi in partiti è considerato come uno dei fondamentali diritti politici dei cittadini, accanto al diritto di voto.
I partiti sono organizzazioni che competono tra loro per conquistare e gestire il governo del Paese. Essi costituiscono il principale canale di collegamento tra la società civile e le istituzioni statali.esprimono le idee e gli interessi di una parte della popolazione. Da una parte essi agiscono come rappresentanti di settori della società civile, dall’altra essi contribuiscono a determinare l’orientamento politico dello Stato. I partiti sono organizzazioni private e volontarie:chiunque è libero di iscriversi a un partito, come di dimettersi da esso.
Nello stesso tempo i partiti svolgono importanti funzioni pubbliche:
Selezionano la classe politica. È molto difficile diventare membro di un’assemblea elettiva senza l’appoggio di un partito.
Selezionano i8 problemi e le soluzioni. Ogni partito ha un programma politico, quindi i partiti indicano quali sono i problemi che lo Stato deve affrontare e quali soluzioni devono essere adottate.
I partiti costituiscono l’asse portante dello Stato, ma questi senza la maggioranza del parlamento e del governo non possono fare niente.
Ogni Stato ha partiti diversi quindi esistono diversi sistemi di partiti.
I partiti riflettono le fratture o i conflitti esistenti nella società:
Il conflitto tra la classe ei lavoratori e quella degli imprenditori
Il conflitto tra aree geografiche
Il conflitto tra lo Stato e la Chiesa
L’esigenza di difendere l’ambiente contro l’inquinamento
La configurazione del sistema dei partiti può essere anche influenzata dal tipo di sistema elettorale adottato in ciascun Paese.
I sistemi di partiti possono essere ricondotti a due principali: i sistemi bipartitici e i sistemi multipartitici.
I sistemi bipartitici. In alcuni Paesi la competizione politica si svolge tra due soli partiti, un partito di sinistra e uno di destra. Così avviene negli Stati Uniti tra i democratici e i repubblicani; in Gran Bretagna tra i laburisti e i conservatori; in Germania tra i social-democratici e i cristiano-democratici. C’è un sistema bipartitico.
I sistemi bipartitici sono in grado di garantire un migliore funzionamento della democrazia. Si differenzia bene la maggioranza dall’opposizione. Tale sistema garantisce nello stesso tempo la stabilità dei governi e la possibilità dell’alternarsi al governo. Però agli elettori è consentita una scelta limitata perché entrambe le parti presentano programmi simili.
I sistemi multipartitici. Nei Paesi d’Europa continentale esistono i sistemi multipartitici: la competizione politica avviene tra numerosi partiti. Poiché nessun partito è capace da solo di ottenere la maggioranza alle elezioni, i governi sono formati da alleanze o coalizioni tra partiti che sono poco stabili perché in conflitto tra loro. Un sistema multipartitico si può avvicinare ad un sistema bipartitico se i numerosi partiti che lo compongono formano due coalizioni abbastanza stabili raccolte i due poli, destra e sinistra. Un sistema così si chiama bipolare.
In Italia attualmente non sopravvive nessuno dei partiti nei primi anni novanta. Quei “vecchi” partiti erano stati i protagonisti della vita politica del paese nell’ultimo mezzo secolo. Eppure, tra il 1992 e il 1993, si verificò un improvviso tracollo del vecchio sistema dei partiti.
Nei primi 46 anni di storia repubblicana il sistema dei partiti si presentò in Italia come un sistema multipartitico. Il numero dei partiti fu sempre molto elevato. La particolarità del sistema dei partiti italiano risiede nel fatto che i partiti italiani non erano raggruppati in due schieramenti in competizione tra loro.Il maggior partito italiano occupava infatti una posizione “di centro” nel sistema politico e ciò gli permise di mantenersi sempre al governo alleandosi con partiti minori alla sua destra e alla sua sinistra.Per cinquant’anni solo cinque partiti fecero parte del governo. Uno di essi, la Democrazia cristiani, restò al governo ininterrottamente. All’area di governo si contrapposero non una ma due opposizioni:
una grande opposizione di sinistra formata dal Partito comunista
una piccola opposizione di destra formata dal Movimento sociale italiano
Nel primo cinquantennio di vita repubblicana non si realizzò mai in Italia l’alternanza al governo. Si può dire che l’Italia si configurò in quel periodo come una democrazia bloccata.
Consideriamo ora i risultati delle elezioni del 1996. Il numero dei partiti non è diminuito: viviamo quindi ancora in un sistema multipartitico.
Ma ora essi sono organizzati in due poli:
una coalizione di sinistra, l’Ulivo
una coalizione di destra, il Polo delle libertà
Il sistema dei partiti si è dunque trasformato verso una situazione bipolare, ma non è detto che sia una configurazione stabile. In ciascuno dei due poli esiste un partito dominante: il Pds nell’Ulivo e Forza Italia nel Polo.
La Democrazia cristiana che aveva dominato la scena per cinquant’anni si è divisa in tre partiti cattolici, che stanno in due schieramenti diversi. Anche il Partito comunista si è sciolto, esso si è diviso in Pds e Rifondazione comunista. Il vecchio Movimento sociale italiano ha abbandonato il culto di Mussolini e del fascismo e si è trasformato nel nuovo partito Alleanza nazionale che si colloca all’estrema destra. Sono invece partiti nuovi di zecca la Lega nord e Forza Italia.
La partitocrazia. I partiti dovrebbero funzionare da canale di collegamento tra la società civile e lo stato e hanno effettivamente permesso a milioni di cittadini di organizzarsi e partecipare alla vita politica. Ma nello stesso tempo i partiti finiscono per essere saldamente controllati da gruppi ristretti di politici di professione il cui scopo è più quello di consolidare e rafforzare la propria posizione di potere che di perseguire gli interessi generali del paese. La democrazia corre continuamente il rischio di degenerare in partitocrazia (potere dei partiti).
Il clientelismo. I partiti hanno bisogno dei voti degli elettori per aumentare la loro forza nella competizione con gli altri partiti. Per ottenere questo risultato, i partiti possono proporre agli elettori programmi chiari e convincenti, ma possono anche procedere in un altro modo: distribuire favori individuali a una miriade di richiedenti. Questo fenomeno –detto clientelismo– era diventato un modo consueto di fare politica.
La corruzione. Gestire un partito richiede molto denaro. Ma come procurarsi questo denaro?
Poiché i contributi volontari degli iscritti non sono mai sufficienti, è possibile che i partiti e i singoli uomini politici abbiano la fortissime tentazione di procurarsi il denaro illegalmente, sfruttando la loro posizione di potere. Una parte del denaro pubblico che essi amministrano per conto dei cittadini, finisce così nelle casse dei partiti. Un possibile rimedio contro la corruzione è il finanziamento pubblico dei partiti: ogni partito riceve legalmente del denaro dallo stato per finanziare la propria attività e le proprie campagne elettorali.
Dopo il crollo dei “vecchi” partiti, che erano stati accusati di essere clientelari e corrotti, si è diffusa l’idea che fosse meglio fare a meno dei partiti. L’alternativa ai partiti è la personalizzazione della politica. Alle organizzazioni si sostituiscono i singoli leaders politici che intrattengono un rapporto diretto con gli elettori su basi personali.
Nelle società contemporanee esistono numerose organizzazioni che pur non presentandosi alle elezioni e non proponendosi la gestione del potere politico, hanno una concreta influenza sulle decisioni dello stato. Queste organizzazioni sono o gruppi di pressione o gruppi di interesse.
I gruppi di pressione più importanti sono le “parti sociali”, ossia i sindacati dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori (Confindustria). Le più importanti politiche economiche e sociali del paese vengono spesso concordate in incontri triangolari tra il governo, il sindacato dei lavoratori e la Confindustria. Questa pratica è detta concertazione.
Allo stesso modo agiscono moltissimi altri gruppi di interesse: si può dire che ogni categoria di cittadini è rappresentata da specifiche organizzazioni. Ogni associazione può trasformarsi in gruppo di pressione se è abbastanza forte da trovare ascolto presso i partiti, i parlamentari, i ministri, la pubblica amministrazione.
La funzione dei gruppi è sicuramente positiva perché permette di stabilire un più stretto collegamento tra l’azione dello stato e gli effettivi interessi dei cittadini. Ma non mancano i problemi: i gruppi più forti e più potenti riescono a ottenere provvedimenti favorevoli, mentre gli interessi dei gruppi più piccoli e più deboli rischiano di venire trascurati
La forma di governo
Al vertice dello stato democratico italiano non vi è più una sola persona che ordina e dirige ma vi sono più persone, che hanno tutti una funzione diversa e ben precisa, e che si controllano a vicenda. Il parlamento, che è l’organo principale, fa le leggi ma quest’ultime possono essere annullate dalla corte costituzionale e il Parlamento può essere sciolto dal Presidente della Repubblica. Il governo dirige la pubblica amministrazione e dà impulso alla politica, ma è sempre sotto controllo del Parlamento che può costringerlo a dimettersi se lo ritiene giusto. Il filosofo francese Montesquieu osservò che in Inghilterra dopo la rivoluzione del 1688 i poteri non erano più tutti concentrati in mano al sovrano. Grazie a questo esempio storico egli formulò la teoria della separazione dei poteri. Si possono, infatti, distinguere tre funzioni diverse che devono essere affidate a tre poteri distinti e separati.
FUNZIONI POTERI
Nei vari paesi europei si è deciso di adottare due forme di governo in base alla configurazione del potere legislativo e del potere esecutivo.
Esse sono:
La forma di governo presidenziale
La forma di governo parlamentare
La forma di governo presidenziale è adottata in Usa, esso si basa su due poteri distinti: il presidente con la funzione esecutiva e il parlamento con la funzione legislativa. Entrambe sono elette dal popolo. Inoltre il presidente è sia capo del governo, sia capo dello stata e non è responsabile di fronte al parlamento. Quest’ultimo non può essere sciolto dal presidente.
MINISTRI
Nomina
PRESIDENTE PARLAMENTO
Elegge Elegge
ELETTORATO
La forma di governo semi-presidenziale è adottata in Francia. Anche qui il presidente della repubblica ha il potere esecutivo; è eletto direttamente dal popolo e non è responsabile di fronte al parlamento. Questi due principali poteri non sono così indipendenti come in Usa, infatti il presidente della repubblica designa un governo e deve avere la fiducia del parlamento. Il presidente ha la possibilità di sciogliere il parlamento.
GOVERNO
Nomina Dà la fiducia
PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PARLAMENTO
Elegge Elegge
ELETTORATO
Nella forma di governo parlamentare solo il parlamento è eletto direttamente dal popolo, esso esercita la funzione legislativa ma ha il compito anche di esprimere il governo e controllare l’operato. Infatti se il governo non ha la fiducia del parlamento è costretto a dimettersi; il governo ha il potere esecutivo.
Altre a questi due vi è anche un terzo organo cioè il capo dello stato che ha il compito di rappresentare l’unità nazionale.
GOVERNO
Dà la fiducia
PARLAMENTO
Elegge
ELETTORATO
La forma di governo parlamentare può essere adottata da stati monarchici e da stati repubblicani:
Nelle monarchie parlamentari la funzione del capo dello stato è assunta da un re
Nelle repubbliche parlamentari la funzione di capo dello stato spetta al presidente della Repubblica.
La forma di governo parlamentare è attualmente la più diffusa tra i paesi dell’Unione Europea.
L’Italia ha una forma di governo parlamentare:
I cittadini eleggono il parlamento (potere legislativo);
Il parlamento dà la fiducia al governo (potere esecutivo);
Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento e rappresenta l’unità nazionale.
Da tempo si discute per trasformare l’Italia in una repubblica presidenziale o semi – presidenziale. Molti pensano infatti, che la forma di governo parlamentare sia una delle cause insieme alla frammentazione dei partiti, dell’instabilità dei governi.
Nel 1996 la commissione bicamerale per le riforme istituzionali ha preso come modello il semi–presidenzialismo francese, proponendo l’elezione diretta del presidente della repubblica, negandogli però qualsiasi potere di governo. In sostanza ha proposto di mantenere una forma di governo di tipo parlamentare rafforzando il ruolo del capo dello stato.
Il Parlamento
Il parlamento italiano è composto da due Camere:
La Camera dei deputati, formata da 630 deputati elettivi;
Il Senato della repubblica formato da 315 senatori elettivi e da cinque senatori a vita.
Il parlamento italiano è quindi un parlamento bicamerale. Le due Camere si riuniscono sempre separatamente, ma hanno esattamente gli stessi poteri e svolgono le stesse funzioni. Ogni decisione del parlamento deve ottenere separatamente, l’approvazione di ciascuna Camera. Questo tipo di bicameralismo è detto paritario o perfetto.
Il bicameralismo è nato essenzialmente per ragioni storiche. Si affermò, infatti, nell’ottocento per garantire l’equilibrio tra due classi sociali diverse: accanto a una camera bassa, eletta direttamente dal popolo, esisteva una camera alta, che rappresentava gli interessi della nobiltà.
Alcuni paesi europei hanno scelto di adottare un parlamento monocamerale, la maggior parte invece ha mantenuto le due camere assegnando loro compiti diversi.
Negli stati federali la prima camera rappresenta l’insieme degli elettori e la seconda camera rappresenta i singoli stati federati.
Negli stati non federali la prima camera è eletta a suffragio universale diretto ed è dotata di maggior poteri e la seconda camera svolge funzioni ausiliarie o integrative alla prima e non è quasi mai eletta direttamente dal corpo elettorale.
È facile constatare che il sistema bicamerale italiano non corrisponde a nessuno di questi modelli; infatti le differenze tra Camera e Senato sono minime.
Si è deciso di mantenere due Camere quasi uguali per assicurare un maggiore approfondimento nell’elaborazione delle leggi. Ma la doppia approvazione delle leggi comporta enormi inconvenienti come: eccessive lungaggini, inutili ripetizioni, scarsa efficienza delle assemblee legislative.
Tra camera e senato vi sono alcune differenze:
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Numero parlamentari
630
315
+ senatori a vita
cinque cittadini nominati dal presidente della repubblica.
Tutti gli ex presidenti della repubblica.
Elettorato attivo (età minima per votare)
18 anni
25 anni
Elettorato passivo (età minima per essere eletti)
25 anni
40 anni
Sistema elettorale
¾ maggioritario
¼ proporzionale
Le immunità parlamentari. I deputati e/o senatori, per poter svolgere il loro compito con la massima tranquillità ed indipendenza, sono dotati di una certa protezione giuridica conferita solo a loro non per scopi di privilegio ma per permettere ai parlamentari stessi di agire senza subire pressioni da quelle autorità che esercitano il potere esecutivo (polizia, giudici…).
Difatti essi non possono:
essere chiamati a rispondere delle opinioni riguardanti la loro funzione, e hanno quindi una piena libertà di parola.
avere nessuna forma di limitazione senza l’approvazione della Camera di appartenenza.
La principale divisione presente tra le due camere è quella tra maggioranza e opposizione: la prima ha il ruolo di appoggiare il governo mentre la seconda ha ovviamente il compito di contrastarlo.
Può succedere che queste funzioni si possano invertire provocando così un rafforzamento del governo (se alcuni parlamentari passano da opposizione a maggioranza) o purtroppo un suo indebolimento se avviene il contrario.
Ogni Camera possiede un suo regolamento cioè un insieme di regole per lo svolgimento dei lavori parlamentari che ha il compito di conciliare le due esigenze opposte.
Inoltre è garantita la presenza di un presidente che ha principalmente il compito di dirigere le discussioni e proclamarne i risultati.
I dibattiti delle due camere si svolgono nelle aule di Montecitorio e Palazzo Madama ovvero nelle assemblee plenarie composte da tutti i parlamentari che si riuniscono a discutere in vista di una grande decisione da approvare.
Vi sono però organismi più ristretti chiamate commissioni, divisibili in :
commissioni permanenti: sedi utilizzate per affrontare questioni da approfondire.
commissioni bicamerali formate cioè da deputati e senatori
commissioni d’inchiesta ove si svolgono indagini di rilevanza sociale.
I gruppi parlamentari. non sono altro che insiemi di parlamentari di ciascun partito che nell’ambito della propria camera vanno a formare appunto questi gruppi.
La pubblicità. Ogni seduta svolta da ciascuna camera è pubblica è quindi è permesso il libero accesso di giornalisti e telecamere, in modo che ogni cittadino possa conoscere i movimenti politici dei propri rappresentanti.
Le votazioni. In Parlamento, in sede di votazione, il voto è a scrutinio palese ovvero esso è pubblicamente dichiarato.
Raramente si procede a scrutinio segreto.
La durata di ogni Camera è 5 anni e questo periodo di tempo viene chiamato legislatura.
A partire dal 1968 nessuna legislatura è mai durata quanto previsto: si è verificato infatti uno scioglimento anticipato deciso dal presidente della repubblica e le conseguenti elezioni anticipate.
Molte volte le elezioni anticipate vengono proposte dai partiti politici ma l’ultima parola spetta sempre al presidente della repubblica.
PERIODO
DURATA IN ANNI
1 legislatura
1948 – 1953
5
2 legislatura
1953 –1958
5
3 legislatura
1958 – 1963
5
4 legislatura
1963 – 1968
5
5 legislatura
1968 – 1972
4
6 legislatura
1972 – 1976
4
7 legislatura
1976 – 1979
3
8 legislatura
1979 – 1983
4
9 legislatura
1983 – 1987
4
10 legislatura
1987 – 1992
Quasi 5
11 legislatura
1992 – 1994
2
12 legislatura
1994 – 1996
Poco più di 2
13 legislatura
1996 - ?
?
Il parlamento svolge tre funzioni principali:
Fa le leggi; la funzione legislativa spetta esclusivamente al parlamento, perché una sua decisione diventi legge bisogna che lo stesso parlamento segua il procedimento legislativo;
Controlla il governo; il governo può governare soltanto se ha la fiducia del parlamento e finchè tale fiducia permane. Il governo deve infatti presentare il proprio programma politico al parlamento che lo approva con la mozione di fiducia. In qualunque momento il parlamento può dare la sfiducia al governo obbligandolo a dimettersi. In altre parole il governo risponde del suo operato di fronte al parlamento.
Elegge gli organi di garanzia; ci sono organi dello stato che devono dare garanzia di imparzialità. La Costituzione affida la scelta di tali persone al parlamento in seduta comune.
Sono eletti in questo modo:
il presidente della repubblica;
cinque giudici della corte costituzionale;
dieci componenti del consiglio superiore della magistratura.
Perché una decisione del parlamento diventi legge, e sia quindi obbligatoria per i cittadini, è necessario che sia stata seguita una specifica procedura: il procedimento legislativo. Esso si compone delle seguenti fasi: iniziativa; discussione e approvazione; promulgazione; pubblicazione e entrata in vigore.
L’iniziativa di legge è la facoltà di proporre una legge alla discussione del parlamento. La proposta non può consistere in una indicazione generica, ma deve essere redatta in articoli : essa prende il nome di disegno di legge.
Può essere esercitata: dal governo, da ciascun deputato e ciascun senatore, da ciascun consiglio regionale, da 50.000 elettori.
Una volta che il disegno di legge è giunto a un Camera, il suo presidente lo invia a una commissione permanente. A questo punto sono previste due possibilità: il procedimento normale e il procedimento abbreviato.
Se il presidente della Camera o del Senato sceglie il procedimento normale il disegno viene discusso nella commissione e poi viene ridiscusso e approvato nell’assemblea plenaria dove però alcuni parlamentari possono presentare degli emendamenti. (Viene utilizzato per leggi più importanti)
Se viene scelto il procedimento abbreviato la commissione si riunisce in sede deliberante dove approva definitivamente la legge. È un sistema più veloce ma anche più rischioso perché in questo modo una legge finisce per essere decisa da un piccolo numero di parlamentari. (Viene usato per le leggi che trattano questioni meno rilevanti.)
Entrambe le camere devono votare il testo della legge e finché non viene trovato un accordo questa continuerà la spola.
Una volta che la legge è stata approvata da entrambe le camere con lo stesso testo essa deve essere promulgata dal presidente della repubblica.
La promulgazione è una dichiarazione solenne e formale con cui il presidente della repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge da parte delle due Camere e l’obbligo dei cittadini di osservarla.
Il presidente può rifiutarsi di promulgare la legge, rinviandole alle Camere, in questo caso ha applicato il suo potere: veto sospensivo.
Dopo la promulgazione la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore, di regola, il 15°giorno successivo.
Le leggi costituzionali si distinguono dalle leggi ordinarie per il procedimento necessario per la loro formazione. Hanno le stesse fasi di quella precedente cioè (l’iniziativa, la discussione e l’approvazione, la promulgazione), ma con due differenze che rende questo procedimento più complicato:
l’approvazione deve essere ripetuta da ciascuna Camera due volte; e tra una e l’altra devono passare almeno tre mesi.
Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri di ciascuna Camera; se l’approvazione avviene con la maggioranza assoluta, entro tre mesi la stessa legge può essere sottoposta a referendum popolare, se esso viene richiesto da un quinto dei membri di una camera, da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali.
Infatti il Parlamento può modificare la Costituzione ma approvando le leggi costituzionali. Finora quelle approvate da esso non sono state molte.
Il governo
Il governo è composto dal presidente del consiglio e dai ministri che insieme formano il consiglio dei ministri. I membri del governo non devono essere necessariamente membri del parlamento: infatti, molte volte vengono chiamate a far parte del governo persone estranee alla politica.
Il presidente del consiglio è il capo del governo: ne dirige la politica, promuove e coordina l'attività dei ministri, presiede il consiglio dei ministri. Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero governo.
Il presidente del consiglio può essere affiancato da un vicepresidente del consiglio che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo di questi. La carica di vicepresidente è in genere affidata a un ministro.
Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. I ministri hanno una doppia funzione:
come capi dei rispettivi ministeri dirigono uno specifico settore dello stato.
come membri del consiglio dei ministri contribuiscono a definire l'indirizzo politico del governo nel suo complesso.
Accanto ai ministri responsabili di un ministero, possono esservene altri, chiamati ministri senza portafoglio, che non hanno alle loro dipendenze un ministero, ma svolgono incarichi particolari.
I ministri sono assistiti da uno o più sottosegretari, che sono, in pratica i viceministri; però i sottosegretari non partecipano alle riunioni.
Il consiglio dei ministri è composto dal presidente del consiglio e dai ministri. Viene formato da una ventina di persone che può prendere decisioni in modo rapido. tutte le decisioni più importanti del governo devono essere discusse e approvate nel consiglio dei ministri. in particolare esso discute il programma del governo e approva i disegni di legge che il governo intende presentare al parlamento.
Si procede alla formazione di un nuovo governo quando il precedente ha rassegnato le dimissioni, quando cioè si è aperta una crisi di governo. L'iniziativa per la formazione del nuovo governo spetta al presidente della repubblica. La formazione del nuovo governo avviene in quattro fasi.
Prima fase: l'incarico al presidente del consiglio. Il presidente della repubblica, dopo aver svolto le consultazioni con i leader dei partiti, sceglie l'esponente politico al quale affidare l'incarico di formare il governo.
Seconda fase: la scelta dei ministri. Benché la scelta dei ministri sia un potere autonomo del presidente del consiglio incaricato, egli deve tenere spesso conto dei nomi proposti dai partiti della coalizione.
Terza fase: le nomine. A questo punto il presidente della repubblica procede alle nomine del presidente del consiglio e dei ministri, che prestano giuramento nelle sue mani. Da questo momento il nuovo governo entra in carica e sostituisce il governo precedente.
Quarta fase: il voto di fiducia. Per ottenere la pienezza dei suoi poteri il governo deve compiere un passo ulteriore, e cioè ottenere la fiducia del parlamento. A questo fine, entro 10 giorni dalla sua formazione, il presidente del consiglio espone il programma del suo governo; sulle sue dichiarazioni si svolge una discussione che si conclude con la votazione della mozione di fiducia, che avviene con voto palese.
Il governo può rimanere in carica al massimo fino al termine della legislatura ovvero fino alle successive elezioni. Alcune volte non riesce a rimanere in carica per tutto questo tempo ed è costretto a dimettersi. Ciò avviene quando il Parlamento o semplicemente una delle due camere approva una mozione di sfiducia contro di esso. Per evitare dissensi o colpi di mano da parte dell’opposizione, la mozione deve essere firmata da almeno un decimo dei membri di una delle due camere e non deve essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
La maggior parte delle volte non c’è bisogno di tutta questa procedura, perché il governo stesso, accorgendosi di non avere più la maggioranza del Parlamento, si dimette. A questo punto la parola va al Presidente della Repubblica che nomina un nuovo Presidente del Consiglio; ma il governo dimissionario svolge le sue funzioni sino alla nomina del governo successivo, per evitare che si cada in un vuoto di potere.
Il governo, generalmente, viene visto come l’organo che ha in mano il potere esecutivo; esso, però non svolge esclusivamente questa funzione, infatti è il “propulsore” dello Stato.
Il governo è l’organo più forte degli organi costituzionali. Mantiene i rapporti con gli Stati esteri, dispone del comando dell’amministrazione del Paese e quindi anche della forza pubblica come l’Esercito e la Polizia; è in grado di emettere decisioni rapide e riesce a portare avanti un programma che cerca di realizzare.
Il governo, inoltre, deve:
definire gli indirizzi della politica nazionale: esso definisce gli obiettivi e gli strumenti della politica nazionale (economia industriale, agricola, scolastica…) ed internazionale (relazione con gli Stati esteri);
dirigere la pubblica amministrazione: esso è a capo della pubblica amministrazione e ne dirige i settori come la polizia, esercito… Il governo, però, pur essendo il più forte degli organi costituzionali deve agire rispettando le leggi esistenti e le sue decisioni possono essere annullate dall’autorità giudiziaria se risultano contrastanti con le leggi in atto.
intervenire nella formazione delle leggi: in alcuni casi, il governo ha bisogno, per mettere in atto il proprio programma, di nuove leggi. Esso, pur non avendo il potere di farne, invia al Parlamento i propri disegni di legge e questi ultimi, che hanno maggiore urgenza di essere discussi, prendono una “corsia preferenziale” rispetto a quelli “meno importanti”.
Ci sono due casi in cui il governo esercita direttamente il potere legislativo, ossia approva atti che hanno forza di legge: hanno lo stesso valore delle leggi e sono obbligatori per i cittadini, si tratta dei decreti- legge e dei decreti legislativi.
In casi eccezionali di necessità urgenza, il governo può adottare, sotto la usa responsabilità, provvedimenti -chiamati decreti-legge – che hanno forza di legge ed entrano immediatamente in vigore, il giorno stesso della loro pubblicazione.
Tali decreti-legge devono essere però approvati dal parlamento e quindi convertiti in legge entro il termine di 60 giorni.
Alcuni governi hanno cominciato a emanare decreti-legge al di là dei casi di necessità e urgenza previsti dalla Costituzione, anche quando sarebbe stato più logico presentare un disegno di legge al parlamento.
Ci fu un importante sentenza della corte costituzionale nel dicembre 1996 che ha posto fine all’abuso dei decreti-legge, vietando al governo la ripresentazione di un decreto-legge decaduto.
I decreti legislativi sono “leggi” approvate dal governo su legge delega (incarico) del parlamento. Il parlamento trova conveniente usare questa strada quando deve emanare discipline complesse e dettagliate. In questi casi, per evitare i tempi lunghi del procedimento legislativo, fa ricorso alla legge delega, che contiene alcuni principi e criteri direttivi e delegare al governo la stesura completa della legge entro un termine prefissato.
La legge-delega è efficace nei confronti del governo, ma non nei confronti dei cittadini. L’effettiva stesura del testo di legge viene quindi predisposto dal governo che la emana sotto forma di decreto legislativo.
Il governo può adottare anche altri atti normativi, chiamati regolamenti, che però non hanno forza di legge. Nell’emanare i regolamenti il governo è condizionato dalla legge: per questo prima di approvare un regolamento, è tenuto a chiedere il parere giuridico del Consiglio di stato.
I regolamenti illegittimi (cioè contrastanti con le disposizione di legge) possono essere annullati dal giudice amministrativo.
I regolamenti sono usati per specificare le modalità di attuazione di una legge (regolamenti esecutivi), per completare la disciplina de legge recanti norme di principio (regolamenti integrativi) o per trattare argomenti che non sono regolati per legge (regolamenti indipendenti)
Il Presidente della Repubblica
Il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comunale.alle elezioni partecipano tre delegati per ogni regione. Si tratta dunque di un’elezioni indiretta: il presidente non è scelto dal popolo, ma dai suo rappresentanti.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. E’ eletto presidente chi ottiene i due terzi dei voti nei primi tre scrutini o la maggioranza assoluta negli scrutini successivi. Dopo l’elezione il presidente presta giuramento «di fedeltà alla repubblica e di osservanza della Costituzione» davanti al parlamento e con questo atto assume le sue funzioni.
Il presidente della repubblica rimane in carica per sette anni. La sua sede è al palazzo del Quirinale a Roma. Al termine del suo mandato il presidente è, salvo rinuncia, senatore a vita.
In caso di impedimento del presidente della repubblica le sue funzioni sono svolte dal presidente del Senato, che pertanto assume temporaneamente la veste di capo dello stato.
Il presidente della repubblica è definito dalla costituzione come capo dello stato.
Ma non è effettivamente il capo dello stato è piuttosto il rappresentante dell’unità nazionale. E’ quindi una figura che si pone istituzionalmente al di sopra delle parti.
Resta in carica non solo più a lungo dei governi, ma anche del parlamento che lo ha eletto. Egli impersono l’unità e la continuità dello stato al di là dei cambiamenti dei governi e dei parlamenti.
Il presidente della repubblica esercita una serie di funzioni come: emana le leggi approvate dal parlamento, emana i decreti approvati dal governo, pone la sua firma sotto tutti i più importanti atti dello stato.
Egli non può fare le leggi, ma ha un limitato potere i intervento sul parlamento, non può governare, non può svolgere sentenze.
I due poteri fondamentali del presidente sono la nomina del governo e lo scioglimento anticipato delle Camere.
Il presidente ha anche altri poteri sostanziali che esercita in piena autonomia:
Nomina cinque giudici costituzionali
Può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria pe altissimi meriti
Presiede il consiglio superiore alla magistratura
Presiede il consiglio supremo di difesa
Può esercitare il veto sospensivo, ossia rifiutarsi di promulgare una legge e rinviarla alle camere
Può inviare messaggi alle camere
Può concedere la grazia a un condannato
Il presidente della repubblica resta in carica per tutto il suo mandato, qualsiasi posizione assuma. Con un’unica eccezione: se egli si rende responsabile di alto tradimento o di attentato alla costituzione, può essere messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune e giudicato dalla corte costituzionale
Il fatto che il presidente non sia politicamente responsabile di ciò che fa, ha una conseguenza: gli atti firmati dal presidente non sono validi se non sono controfirmati dai ministri proponenti che se ne assumono la responsabilità di fronte al parlamento.
La Corte Costituzionale
La costituzione italiana è una costituzione rigida. Ciò significa che essa è posta al di sopra di tutti gli atti normativi dello stato e delle leggi del parlamento.
Per garantire che la Costituzione sia effettivamente rispettata dai massimi poteri pubblici occorre che esista un potere al loro superiore. Tale potere è affidata alla corte costituzionale.
La corte costituzionale è composta da 15 giudici costituzionali che durano in carica 9 anni e non sono rieleggibili:
Cinque giudici sono nominati dal presidente della repubblica
Cinque giudici sono eletti dal presidente in seduta comune con una maggioranza ampia allo scopo di garantire che i suoi nomi dei giudici da eleggere si realizzino un ampio consenso anche da parte dell’opposizione.
Cinque giudici sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa: tre dalla corte della cassazione, uno dal consiglio di stato e uno dalla corte dei conti.
Il rinnovo della corte non avviene mai globalmente: quando scade il mandato di un singolo giudice, viene subito nominato il successore. Questo sistema assicura continuità all’indirizzo della corte.
La corte elegge al suo interno un presidente che resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La corte costituzionale ha la sede a Roma pressi il “Palazzo della Consulta”.
Le decisioni della corte vengono prese sotto forma di sentenze, che vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale: esse non sono mai impugnabili, cioè una volta pronunciate esse sono definitive e non è possibile proporre contro di esse alcun appello né ricorso.
La funzione più importante della corte costituzionale è quella di giudicare le leggi e di annullare quelle leggi che risultino in contrasto con la Costituzione.
Possono essere sottoposte al giudizio della corte costituzionale:
Le leggi dello stato, approvate al parlamento;
Gli atti aventi forza di legge dello stato, ossia i decreti-legge e i decreti legislativi del governo;
Le leggi regionali.
La corte costituzionale non può iniziare il giudizio su una legge di propria iniziativa, ma solo in seguito a una richiesta che venga rivolta all’esterno.
La via incidentale. I cittadini non possono rivolgersi direttamente alla corte, ma soltanto quando si svolge un processo di qualsiasi tipo, in cui debba essere applicata la legge di cui si sospetta l’incostituzionalità.
Il giudice di quel processo, se ritiene, che la questione è rilevante per il processo che si sta svolgendo presso di lui, e se non è manifestamente infondata, sospende il processo e invia la richiesta alla corte costituzionale.
Questa via e chiamata incidente perché si apre nel corso di un processo. L’intervento del giudice funziona da filtro: ha cioè lo scopo do evitare che arrivino alla Corte richieste dotate di scarso fondamento. Questa scelta di procedura comporta due conseguenze:
le leggi entrano in vigore una volta approvate dal parlamento senza controllo preventivo da parte della corte.
finché non si apre un processo che abbia come oggetto una determinata legge, quella legge non può essere sottoposta al giudizio della corte.
La via principale. La possibilità di rivolgersi direttamente alla corte è riservata esclusivamente:
allo stato contro le leggi delle regioni;
alle regioni contro le leggi dello stato o di altre regioni.
Il giudizio. Una volta che la questione di costituzionalità è stata sollevata davanti alla corte si apre il giudizio presso la corte stessa. La questione viene discussa in un’udienza pubblica; quindi la corte si ritira in camera di consiglio e delibera la sentenza.
La sentenza. Nella sua decisione la corte ha due possibilità: o accoglie la richiesta di incostituzionalità sollevata (sentenza di accoglimento) oppure la respinge (sentenza di rigetto).
Con la sentenza di accoglimento la corte dichiara che la disposizione de legge è costituzionalmente illegittima. L’effetto immediato di tale sentenza è quello di annullare tale disposizione di legge: dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale essa non può più avere applicazione.
Con la sentenza di rigetto la corte dichiara che la disposizione di legge non è contraria alla Costituzione. La disposizione di legge rimane in vigore.
Alla corte costituzionale competono altre funzioni:
Il giudizio sui conflitti
Il giudizio sull’ ammissibilità dei referendum
Il giudizio selle accuse contro il presidente della repubblica.
Gli stati democratici sono basati sull’esistenza di una purità di poteri o di autorità.E’ quindi del tutto prevedibile che possono aprirsi conflitti di competenza tra essi.
La corte può giudicare tre tipi di conflitti:
I conflitti tra i poteri dello stato (ossia: tra il parlamento, governo, presidente della repubblica, giudici);
Conflitti tra lo stato e le regioni;
I conflitti tra le regioni.
Ogni richiesta di referendum abrogativo, dopo la raccolta delle 500.500 firme, deve passare al vaglio della corte costituzionale la quale deve valutare se la legge, non rientri in quelle categorie di leggi che la costituzione dichiara non supponibili al referendum:
La corte costituzionale ha il compito di giudicare il presidente della repubblica, qualora egli venga posto in stato di accusa dal parlamento in seduta comune per alto tradimento e attentato alla costituzione. In questo caso la corte si riunisce con una composizione allargata: accanto ai 125 giudici partecipano 16 membri estratti a sorte da un elenco di cittadini, che il parlamento in seduta comune compila ogni nove anni, mediante elezione.
La corte costituzionale svolge un ruolo di massima importanza. E’ infatti in grado di pronunciare le sue sentenze entro 6-8 mesi dalla richiesta: fornisce quindi una risposta particolarmente rapida.
Non c’è legge di una certa importanza che non venga sottoposta al giudizio di costituzionalità. La corte svolge quindi un continuo controllo sulle scelte del legislatore.
Nel compiere questa operazione la corte deve interpretare le norme costituzionali, ossia stabilire il loro significato on relazione a specifici casi.
La corte costituzionale, dopo aver preso in esame decine di casi, è giunta a una conclusione: non tutti i trattamenti differenziati sono da considerare contrari alla Costituzione, ma solo quelli irragionevoli. In questo modo la corte è giunta a formulare un principio della massima importanza: quello della ragionevolezza delle leggi.
L’insieme delle interpretazioni fornite dalla corte nelle sue sentenze costituisce la giurisprudenza della corte.
La pubblica amministrazione
Quando le leggi vengono approvate ed entrano in vigore le leggi devono essere messe in pratica, concretamente, caso per caso: a questo provvede la pubblica amministrazione.
La pubblica amministrazione dà l’attuazione alle scelte politiche.
L’attività politica consiste nel decidere quello che lo stato deve fare. Essa è svolta dagli organi costituzionale che derivano, direttamente o indirettamente, dalla sovranità popolare; i loro membri non sono scelti in base al loro orientamento politica; il loro incarico è sempre temporaneo.
L’ attività amministrativa consiste nel dare attuazione alle decisioni prese in sede politica e legislativa. Essa è svolta dagli organi amministrativi che non derivano alla sovranità popolare; i loro membri non sono scelti in base al loro orientamento politico, ma in base alla propria competenza tecnica e professionale e vengono impiegati in modo stabile.
Il buon funzionamento dello stato non dipende soltanto dal buon funzionamento degli organi costituzionali, ma anche dal buon funzionamento della pubblica amministrazione.Ai cittadini non basta spere che esistono leggi che danno il loro diritto di ottenere certi servizi.
Abbiamo esaminato i problemi che riguardano l’attività politica e discusso i possibili rimedi. Altrettanto gravi sono i problemi che riguardano l’attività amministrativa. La pubblica amministrazione non gode di buona reputazione. I cittadini spesso si lamentano.
A partire dal 1990 sono state emanate diverse legge che hanno modificato radicalmente i principi su cui si basa l’azione amministrativa, semplificando le procedure e offrendo ai cittadini il diritto di pretendere dall’amministrazione comportamenti più rapidi.
La pubblica amministrazione è formata da un insieme di organismi che svolgono funzioni diverse e hanno una diversa natura giuridica.
Essi possono essere distinti in quattro tipi principali:
I ministeri;
Gli organi ausiliari e le autorità indipendenti;
Gli enti pubblici;
Le amministrazioni delle regioni, delle province e dei comuni.
I ministeri sono organizzazioni che dipendono direttamente dallo stato.
Attualmente sono 18. ciascuno di essi ha dei compiti diversi per esempio:
Il ministero degli interni si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini
Il ministero delle finanze cura la riscossione delle imposte su tutto il territorio nazionale;
Il ministero del tesoro gestisce le spese di tutto l’apparato delle strade e ha quindi un controllo generale sullo stato.
Alcuni ministeri sono dotati esclusivamente di un’organizzazioni centrale, altri sono presenti su tutto il territorio nazionale. Per esempio il ministero della pubblica istituzione è presente in ogni provincia con i provveditorati agli studi. Il ministero degli interni è presente in ogni provincia con le questure.
Lo stato è inoltre presente in periferia con due organi periferici che, pur essendo inquadrati nel ministero degli interni, hanno una competenza di carattere generale:
Il commissario del governo è il rappresentante dello stato nella regione e ha importanti compiti di controllo sullo leggi regionali;
Il prefetto è il rappresentante dello stato nella provincia e sovrintende a tutte le funzioni pubbliche che si svolgono nella provincia.
Accanto agli organismi che hanno compiti direttamente operativi, ve ne sono alti che svolgono funzioni di consulenza o di controllo e per questo sono posti in condizioni di indipendenza dal governo.
I due principali organi ausiliari sono:
Il consiglio di stato, che è formato da un centinaio di altissimi funzionari dello stato ed è un organo consultivo; ha il compito di fornire i pareri giuridici al governo
La corte dei conti, che è formata da circa 600 magistrati amministrativi ed è un organo di controllo; ha il compito di rivedere i conti dello stato e delle altre amministrazioni pubbliche e di valutare l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica.
Le autorità indipendenti sono poste al di fuori dell’organizzazioni dei ministeri, non sono formate da funzionari dello stato, ma da esperti nei settori in cui esse operano.
Le più importanti indipendenti sono: l’autorità antitrust, il garante del trattamento dei dati personali. Anche la Banca d’Italia può essere considerata un autorità indipendente.
Vi sono numerose funzioni amministrative, di carattere operativo, che non sono svolte direttamente dallo stato ma, che sono gestite da organismi separati dallo stato anche se posti sotto l suo controllo: gli enti pubblici.
I più importanti sono: l’Istituto nazionale per la previdenza sociale, Aziende sanitarie locali e gli ospedali.
Le riforme degli ultimi anni hanno modificato il quadro in cui deve operare l’amministrazione, introducendo nuovi principi, che erano del tutto sconosciuti nell’ordinamento precedente.
Il principio più antico cui la pubblica amministrazione deve attenersi è il principio di legalità: essa deve cioè agire rispettando scrupolosamente le norme di legge e i diritti dei cittadini.
Strettamente legato al principio di legalità è il principio di imparzialità, dove l’amministrazione deve trattare tutti i cittadini in modo uguale senza favoritismi né discriminazioni.
Le leggi più recenti hanno stabilito che l’azione amministrativa deve essere guidata dai principi di efficienza e di efficacia.
Efficienza riguarda i mezzi impiegati dall’amministrazione nella propria attività. Un amministrazione è efficace quando addotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti. In sostanza ha lo scopo di evitare sprechi.
Efficacia riguarda i risultati conseguiti. Un’amministrazione è efficace se riesce a conseguire i risultati di buona qualità che corrispondono agli obiettivi stabiliti in sede politica.
A questo fine tutte le amministrazioni si devono dotare di servizi di controllo interno, che valutino i mezzi impiegati i risalati raggiunti allo scopo di migliorare le proprie prestazioni.
Tradizionalmente l’attività delle amministrazioni era coperta dal segreto. Con la riforma del 1990 ha capovolto questa impostazione introducendo il principio della trasparenza dove i cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi che li riguardano.
RESPONSABILITA’ DEI FUNZIONARI. Fino a un recente passato il politico che era a capo di una amministrazione, era l’unico responsabile dell’andamento.
Le leggi degli anni ’90 hanno stabilito una netta separazione tra i vertici politici e i funzionari amministrativi:
I responsabili politici dovevano limitarsi a fissare gli obiettivi;
I funzionari scelgono in piena autonomia i mezzi per conseguirli, firmando personalmente tutti i provvedimenti che sono responsabili dei risultati delle loro iniziative.
Per ogni procedura amministrativa deve essere individuato il funzionamento responsabile del procedimento e il suo nome deve essere comunicato al cittadino interessato.
Per ogni tipo di procedimento deve essere indicato un termine entro cui esso deve concludersi. Dal 1993 è in atto un programma di semplificazione delle procedure, che consiste nell’eliminare passaggi inutili e che ha già dato importanti risultati.
Le amministrazioni sono tenute ad informare i cittadini sulle prestazioni a cui hanno diritto. Sono obbligate a istituire appositi uffici per le relazioni con il pubblico e a redigere una carta dei servizi, nella quale sono indicati i servizi offerti e i tempi.
Per svolgere le sue funzioni la pubblica amministrazione si pone su un piano di superiorità rispetto ai soggetti privati. Essa agisce d’autorità, esercitando un potere di comando sui cittadini.
Le decisioni prese d’autorità dall’amministrazione si chiamano provvedimenti amministrativi
Essi possiedono una doppia caratteristica:
sono atti unilaterali che modificano la situazione giuridica dei soggetti privati, grazie ala volontà dell’amministrazione.
sono atti concreti rivolti a specifici destinatari in relazione a specifici casi.
E’ facile notare che tutti questi atti hanno in comune il fatto di esser presi d’autorità dalla pubblica amministrazione senza che sia stata svolta alcuna contrattazione con i soggetti ai quali si rivolgono. Nell’adottare un provvedimento l’amministrazione applica la legge a una caso concreto.
Proprio perché i provvedimenti sono presi d’autorità, i cittadini devono avere la possibilità di difendersi contro gli abusi dell’amministrazione. Essi hanno il diritto di pretendere che i provvedimenti addottati nei loro confronti siano legittimi, ossia che siano presi dagli organi competenti rispettando i criteri stabiliti dalla legge.
La legge gli consente di percorrere due strade. La prima consiste nel promuovere un ricorso gerarchico: ossia rivolgersi all’autorità superiore a quella che ha preso il provvedimento contestato.
La seconda consente nel promuovere un ricorso giurisdizionale: ossia rivolgersi al giudice. Il giudizio sui ricorsi amministrativi è affidato in Italia a giudici speciali: i giudici amministrativi.
La giustizia amministrativa viene esercitata:
dai tribunali amministrativi regionali in primo grado, che sono presenti in ogni regione;
dal consiglio di stato in appello, che è unico con sede a Roma
Davanti al giudice amministrativo si instaura un processo amministrativo. Se il giudice accerta l’illegittimità del provvedimento ne dispone l’annullamento con la propria sentenza
appunti sistema di voto italiano
il tuo tema fa cagare33 le mosche
il tuo tema fa cagare33 le mosche