Il Governo

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Testo

U.D. 10 IL GOVERNO
Il governo è il più “forte” degli organi costituzionali.
Nei paesi bipartitici o bipolari (2poli ma tanti partiti) il partito che vince le elezioni va al governo e il suo leader ne diventa il presidente. È molto probabile che il governo resti in carica fino alle elezioni successive perché può contare su una maggioranza parlamentare stabile. Nei paesi in cui ci sono numerosi partiti e nessuno riesce da solo a conquistare la maggioranza, fanno un accordo fra loro per formare il governo, cioè formano le coalizioni.
In alcuni paesi il premier ha una posizione di assoluta preminenza sui ministri; è lui personalmente a ricevere la fiducia del parlamento e ha il potere di scegliere e di revocare i ministri. Questa è una forma di governo chiamata: “governo del premier”
In altri paesi i governi sono formati da coalizioni. Questa è una forma di governo dove il premier ha un ruolo di primis inter pares (primo fra pari).
Nella storia italiana i governi sono sempre stati formati da coalizioni.
Caratteristiche del governo italiano:
- instabilità: i governi hanno sempre avuto una vita breve;
- continuità: pur essendo cambiati spesso, i governi sono stati formati dagli stessi uomini e partiti.
Composizione del governo:
- presidente del consiglio: ha il compito di formare il governo e le sue dimissioni provocano la caduta del governo stesso; egli dirige la politica generale del governo; convoca le riunioni del consiglio dei ministri, ne stabilisce l’ordine del giorno e lo presiede. Nel linguaggio politico i governi sono chiamati con il nome del loro presidente. La presidenza del consiglio ha sede a Roma, a Palazzo Chigi;
- vicepresidente: ruolo ricoperto da uno o più ministri;
- ministri: ciascuno dei quali è a capo di un particolare ramo della Pubblica Amministrazione chiamato ministero. A fianco di un ministro responsabile di un ministero ci possono essere i ministri senza portafoglio cioè che non hanno la responsabilità di un ministero, a loro sono attribuiti alcuni incarichi come “affari regionali”, “rapporti con il parlamento”, “funzione pubblica”. Il n° dei ministri oscilla tra i 17 e i 32;
- consiglio dei ministri: le cui riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti e non vengono pubblicati i resoconti. Le decisioni più importanti riguardano: il programma da presentare al parlamento; i disegni di legge da sottoporre all’approvazione del parlamento; i decreti-legge; i decreti legislativi; le nomine dei più alti funzionari dello Stato. Però alcune decisioni vengono affidate ai comitati interministeriali (il più importante è CIPE);
- sottosegretari: non partecipano alle riunioni del consiglio; hanno il compito di aiutare, sostituire il ministro; non più di 10 assumono la carica di vice-ministri;
Governo si dimette:
- dopo l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del parlamento (crisi parlamentare);
- per altri motivi (crisi extraparlamentare).

Appena il presidente del consiglio comunica le dimissioni al Presidente della Repubblica, quest’ultimo dà inizio alle consultazioni; quando sono terminate, il Presidente della Repubblica sceglie un esponente politico a cui affida l’incarico di formare il governo e quest’ultimo dovrebbe scegliere i ministri.
Quando sono stati nominati, tutti i membri del governo presentano un giuramento al capo dello stato e da questo momento il nuovo governo entra in carica.
Il governo deve ottenere la fiducia del parlamento. Il Presidente del consiglio espone il proprio programma politico, si fa una discussione che si conclude con la mozione di fiducia con voto palese.
Responsabilità del governo:
- responsabilità politica: è una responsabilità di fronte al parlamento per la politica seguita dal governo;
- responsabilità penale: è una responsabilità dei ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. I ministri sono giudicati dalla magistratura ordinaria previa autorizzazione della camera cui appartengono.
Il governo è considerato il titolare del potere esecutivo.
Funzioni del governo:
- funzione di indirizzo politico: elaborazione del programma di governo e l’iniziativa legislativa;
- funzione amministrativa: attuazione delle leggi, emanazione dei regolamenti, direzione della Pubblica Amministrazione;
- funzione legislativa: decreti-legge e decreti legislativi.
I decreti-legge possono essere adottati solo in casi straordinari di necessità e urgenza; sono deliberati dal consiglio dei ministri e sono emanati dal Presidente della Repubblica. Vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Nello stesso giorno il decreto-legge deve essere presentato alle camere che si riuniscono entro 5 giorni e devono convertirlo in legge entro 60 giorni; se, invece, viene respinto o se trascorrono i 60 giorni, il decreto-legge perde efficacia fin dall’inizio, cioè vengono annullati tutti gli effetti che nel frattempo ha prodotto.
I decreti legislativi: il parlamento approva una legge delega che deve indicare l’oggetto della delega in modo preciso, i principi e i criteri direttivi a cui il governo deve attenersi e il termine entro cui il governo deve emanare il decreto legislativo. Il decreto legislativo è emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. I decreti legge hanno forza di legge.
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto. Possono essere:
- governativi: deliberati dal consiglio dei ministri e emanati dal Presidente della Repubblica;
- ministeriali: sono adottati da un singolo ministro.
Questi regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

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