il governo

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Testo

* Il governo *
La formazione:
Costituisce un procedimento in quanto si articola in una serie atti coordinati volti alla formazione di un atto finale. Tale procedimento viene iniziato ogni qualvolta il Governo presenta le sue dimissioni nel corso della legislatura, sia in seguito ad una crisi parlamentare che extraparlamentare, oppure quando in seguito a nuove elezioni si forma una nuova maggioranza parlamentare. La Costituzione non disciplina la fase delle dimissioni del Governo, ma solo quelle della formazione, per altro in maniera assai scarna; l’articolo 92 infatti, dispone solamente che “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questi i Ministri”. Tutte le altre norme che regolano il procedimento di formazione del Governo, sono di origine consuetudinaria, essendosi affermate dalla prassi.
Il Presidente della Repubblica, dovrà cercare di nominare a Governo chi possa ottenere la fiducia del Parlamento, e la possa mantenere il più a lungo possibile. Il Presidente della Repubblica comunque ha un ristretto margine di discussionalità, in quanto dovrà tenere conto delle indicazioni che gli provengono dalle forze politiche presenti in Parlamento. Il capo dello Stato dunque, svolgerà un ruolo di mediatore, rimanendo al di fuori di interessi partitici ed operando al solo scopo di assicurare al paese un Governo quanto più stabile.
Il procedimento di formazione del Governo si inizia con le consultazioni, svolte appunto dal Capo dello Stato; le personalità che il Capo dello Stato andrà ad interpellare sono innanzi tutto gli ex Presidenti della Repubblica, in secondo luogo i Presidenti di Camera e Senato, quindi gli esponenti dei più importanti partiti politici, infine rappresentanze sindacali ed, in genere del mondo economico.
Al termine delle consultazioni, il Capo dello Stato avrà gli elementi di valutazione,in base ai quali procederà al conferimento dell’incarico, a colui il quale ritiene abbia le migliori chance di formare il Governo. In alcune situazioni di particolare difficoltà, è possibile che il Capo dello Stato affidi al Presidente di Camera e Senato, il cosiddetto “mandato esplorativo”, cioè il compito di svolgere delle consultazioni ristrette, per avere una visione politica aggiornata, al fine del conferimento dell’incarico.
Nel momento in cui viene designato il Presidente del Consiglio incaricato, questo ultimo accetterà con riserva; infatti egli dovrà procedere a sua volta ad una serie di consultazioni, volte a verificare, innanzi tutto, l’effettiva esistenza di una maggioranza parlamentare che possa sostenere il Governo, in secondo luogo, a formare la lista dei Ministri, che formeranno la squadra di Governo, ed infine nella buona azione del programma di Governo, che fissi gli obbiettivi che si intendono raggiungere.
Al termine di queste consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato, scioglierà la riserva in senso positivo o negativo, e in quest’ultimo caso il Capo dello Stato potrà iniziare delle nuove consultazioni, oppure nel caso in cui non ritenga possibile che riesca a determinare una maggioranza che appoggi il Governo, sciogliere anticipatamente le Camere indice nuove elezioni politiche. Successivamente dagli esiti del voto elettorale, verranno prese le conseguenti determinazioni dal Capo dello Stato, in ordine al soggetto a cui affidare l’incarico.
Viceversa se il Presidente del consiglio incaricato scioglierà positivamente la riserva, e accetterà l’incarico, consegnerà al Presidente della Repubblica la lista dei Ministri, che quest’ultimo provvederà a nominare.
Nominati il Presidente del Consiglio e Ministri, il Governo cosi formato, presterà giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (art. 93 ); successivamente entro 10 giorni, dovrà presentarsi in Parlamento per esporre il programma di Governo, e chiedere la fiducia; ques’ultima consiste in una votazione, che avverrà sia alla Camera che al Senato, e nel caso di esito positivo, porterà al Governo ad assumere in pieno le proprie funzioni.

- Le cause di cessazione del Governo –

Il Governo non è un organo a termine; esso continuerà a svolgere le proprie funzioni, fino a quando le Camere non gli revochino la fiducia o decide di dimettersi.
Le più ricorrenti cause di cessazione del Governo sono:
- voto di sfiducia delle Camere; è l’atto formale con cui il Parlamento revoca la fiducia inizialmente concessa, e comporta per il Governo l’obbligo giuridico di dimettersi; non è espressamente previsto dalla Costituzione, anche se l’articolo 94 dice che il “Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere”.
- questione di fiducia; si ha nel caso in cui il Governo nel momento in cui presenta al Parlamento un provvedimento di legge, di cui richiede l’approvazione, avverte che, se il provvedimento non dovesse essere approvato, automaticamente riterrà venuta meno la fiducia del Parlamento, e quindi provvederà a presentare le sue dimissioni
- crisi extraparlamentare; si ha quando uno o più partiti politici, ritira il proprio appoggio alle maggioranze; conseguentemente il Governo non contando più su una maggioranza parlamentare, dovrà necessariamente dimettersi.
- nuove elezioni politiche; ogni qualvolta si procede a nuove elezioni politiche, qualsiasi sia il suo esito, il Governo dovrà presentare le proprie dimissioni in attesa delle nuove consultazioni del Capo dello Stato, che verificherà le nuove maggioranze che si sono determinate in Parlamento.

- L’attività normativa del Governo –

Il Governo non si limita a svolgere funzioni amministrative e di indirizzo politico, ma inderogare al principio della separazione dei poteri, può anche porre in essere norme giuridiche. Tale funzione viene detta “materialmente legislativa”, in quanto gli atti normativi in questione hanno il contenuto tipico della legge, ma non la forma.
Si definiscono infatti leggi in senso formale, gli atti normativi deliberati dal Parlamento; si definiscono leggi in senso materiale tutti gli atti che contengono norme giuridiche, quali che siano gli organi da cui promanano.
Gli atti normativi del Governo, i quali hanno la stessa efficacia formale delle leggi sono i decreti legge e i decreti legislativi.
1. Decreti legge
A norma dell’articolo 77, il Governo può in casi straordinari di necessità e di urgenza ( casi di terremoti, calamità, ecc, ecc… ), adattare provvedimenti aventi forza di legge, sotto la sua responsabilità; il Governo, il giorno stesso dell’adozione del provvedimento, dovrà presentarlo alle Camere chiederne la conversione, che dovrà avvenire entro 60 giorni. In caso di mancata conversione del decreto, lo stesso decadrà, perdendo efficacia sin dall’inizio, come se non fosse mai esistito.
Sarà compito delle Camere regolare con legge gli effetti che comunque il decreti ha prodotto nel corso della sua vigenza.
Bisogna però rilevare che spesso è accaduto che il governo ha emanato un decreto legge anche senza che ricorressero tali presupposti, finendo quindi per diventare la strada del decreto legge, un metodo alternativo ed accelerato rispetto al procedimento di formazione della legge ordinaria.
Altra prassi deprecabile è quella della reteirazione del decreto legge, che consiste nella riproposizione dello stesso decreto, magari con piccole modifiche formali, quando precedentemente il decreto per prime presentato, non era stato convertito in legge nei 60 giorni. In questo caso infatti, innanzi tutto viene a mancare il carattere dell’urgenza ( se è la seconda volta che lo si presenta ), e in secondo luogo, di fatto si cerca di superare quella che è la volontà del Parlamento, che si era espressa nel senso di non convertire il decreto legge. Anche in questo caso bisogna augurarsi un intervento del Presidente della Repubblica, che impedisca tale stato di cose.
In ogni caso, il Governo non può tramite decreto legge:
- Conferire deleghe legislative.
- Approvare leggi in materia di bilancio, finanze, trattati internazionali.
- Rinnovare le disposizioni dei decreti legge non convertite, o ripristinare l’efficacia di disposizioni legislative, dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale.
2. Decreti legislativi
Sono previsti dall’articolo 76 della Costituzione, secondo il quale il Governo può adottare decreti aventi forza di legge, anche in mancanza dei casi di necessità e di urgenza, a condizione che il Parlamento lo abbia preventivamente autorizzato in tal senso, tramite l’approvazione di una legge chiamata “legge delega”
Quindi mentre nel caso del decreto legge l’autorizzazione del Parlamento è successiva, nel caso del decreto legislativo l’autorizzazione è preventiva. Di regola si ricorre alla legge delega nei casi in cui la materia da disciplinare sia particolarmente complessa, o richieda delle particolari cognizioni tecniche ( es: testi unici, emanazione di codici, ecc, ecc… ).
La legge delega deve contenere:
1) la determinazione dei principi e dei criteri direttivi ai quali il
Governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti legislativi.
2) L’indicazione dei limiti di tempo , entro il quale il Governo dovrà
emanare il decreto.
3) L’oggetto sul quale il Governo è autorizzato a legiferare.
Pertanto, il Governo non è libero nella sua azione, ma dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni previste nella legge delega. I decreti legislativi sono formalmente emanati dal Presidente della Repubblica; devono contenere la controfirma del Presidente del Consiglio, ed eventualmente anche dei Ministri proponenti; sono pubblicati nella gazzetta ufficiale, ed entreranno definitivamente in vigore, trascorsi definitivamente 15 giorni di “vacatio legis”.

I regolamenti

La costituzione non contiene alcuna norma sulla potestà regolamentare
Del Governo, limitandosi a stabilire che questi ultimi, sono formalmente emanati dal Presidente della Repubblica ( art. 87 ). Per quello che riguarda il procedimento di formazione e la tipologia dei regolamenti, si fa riferimento alla legge 400/1988, che regola l’attività del Governo.
Per regolamento si intende un atto di contenuto normativo, non avente efficacia di legge formale, emanati da organi amministrativi in relazione alle loro competenze.

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