Il diritto in generale e le fonti del diritto

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

IL DIRITTO IN GENERALE
Il diritto è un insieme di norme o regole che i membri della società sono obbligati a rispettare.
Le norme giuridiche stabiliscono quali comportamenti si devono o non devono fare; sono formulati in termini generali e astratti:
• generali, rispettata da chiunque;
• astratta, la regola si applica in ogni situazione eguale a quella prevista dalla norma.
Per scoraggiare comportamenti contrari al diritto si applicano delle sanzioni (conseguenza negative per il soggetto che ha trasgredito la norma).
Sono di tipo:
• punitivo, infliggono una pena di tipo:
detentivo (reclusione)
pecuniario (multa)
• riparatorio: obbligano il responsabile della violazione a ripristinare l’ordine giuridico violato.
L’esistenza di sanzioni indica un’autorità in grado di applicare sanzioni e una in grado di farle applicare.
Il diritto si presenta sottoforma di leggi scritte ma nell’antichità il fatto stesso di risolvere i soliti problemi con i medesimi comportamenti (norme consuetudinarie), faceva si che a un certo punto questi comportamenti venissero sentiti obbligatori dai membri della società.
Le funzioni che il diritto svolge si possono raggruppare in tre settori:
• distribuzione e utilizzazione delle risorse all’interno della società (beni presenti in natura, risultato del lavoro umano);
• la repressione di comportamenti socialmente pericolosi (vengono considerati pericolosi non solo per i singoli a cui si rivolgono ma anche per la collettività quindi vengono repressi dalle norme del diritto penale che definiscono i reati e le sanzioni da applicare);
• l’istituzione e l’organizzazione dei pubblici poteri (diritto costituzionale e amministrativo, rapporti tra lo stato e i cittadini).
Il diritto privato è costituito dall’insieme di norme che disciplinano relazioni tra due soggetti privati.
Il diritto pubblico è costituito dall’insieme di norme che disciplinano relazioni tra lo stato e privati.
Il diritto privato si divide in
• diritto civile: si occupa della famiglia, dei contratti…
• diritto commerciale: imprese, aziende..
Il diritto pubblico si divide in
• diritto costituzionale: comprende le norme fondamentali dell’ordinamento giuridico
• diritto amministrativo: disciplina l’organizzazione e i poteri della pubblica amministrazione
• diritto penale: stabilisce i reati e le relative pene
• diritto processuale: disciplina l’attività dei giudici e lo svolgimento dei processi.

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO
Le fonti del diritto sono quegli tutti gli atti o fatti che fanno nascere, modificare o estinguere una norma giuridica.
Le fonti atto (nascono dalla volontà di una autorità che ha il potere di farlo) e le fonti fatto (prescindono dalla volontà di un’autorità).
Le diverse fonti del diritto sono ordinate sulla base di due principi: il principio di gerarchia e competenza.
Principio di gerarchia: quelle che si trovano nei gradi inferiori non possono modificare ne abrogare quelle di grado superiore:
1. Costituzione + leggi costituzionali
2. Leggi e altre fonti primarie ( atti avente forza di legge, leggi regionali, regolamenti comunitari: prevalgono sulle leggi).
3. Regolamenti esecutivi (fonti secondarie)
4. Consuetudini
Per le norme che appartengono allo stesso grado vale il principio di competenza:
fonti a competenza generale: qualunque argomento e qualunque situazione (gli ordinamenti del diritto)
a competenza specifica: tratta solo determinati argomenti (vince qst!)
Consuetudini:
Perché si formino norme consuetudinarie devono essere presenti due elementi:
• la ripetizione continua e uniforme di un certo comportamento da parte di un gruppo sociale (elemento oggettivo);
• la convinzione da parte dei membri di quel gruppo sociale dell’obbligatorietà di quel comportamento (elemento psicologico).
secundum legem:è applicabile perché richiamata dalla legge (ammessa)
praeter legem: oltre la legga - viene applicata in mancanza di una legge (ammessa)
contra legem: va contro il principio di gerarchia per il suo contenuto (non ammessa)
Le norme consuetudinarie non possono essere applicate nel diritto penale.
Al di sotto delle norme giuridiche si collocano quegli atti che stabiliscono obblighi giuridici per singoli soggetti (sentenza, contratti…); benché questi atti producano norme, essi non sono considerati fonti del diritto, tali norme sono efficaci soltanto rispetto ai singoli soggetti cui si rivolgono.
Nella piramide dell’ordinamento giuridico c’è un sistema gerarchico che va dall’alto verso il basso o dal generale al particolare:
le norme che stanno ai livelli superiori fissano alcuni principi generali, quelle più basse una disciplina particolare e specifica mentre gli atti giuridici concreti dettano regole in relazione a casi singoli.

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