I soggetti del diritto

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Categoria:Diritto

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Testo

LE PERSONE FISICHE
Tutte le norme del diritto hanno come destinatari, le persone di una società, che insieme alle organizzazioni, costituiscono i soggetti del diritto.
Vengono chiamati “Soggetti del Diritto”, tutti coloro che possiedono la capacità giuridica ossia coloro a cui le norme attribuiscono obblighi, diritti, doveri e poteri.
I soggetti del diritto vengono solitamente distinti in due classi:
* PERSONE FISICHE; si definisce persona fisica qualunque essere umano, nato e vivente, senza alcuna distinzione di razza, sesso, condizioni economiche-sociali.
* PERSONE GIURIDICHE; si definisce persona giuridica un insieme strutturato di persone e mezzi, finalizzato ad obbiettivi sociali e riconosciuto dall’ordinamento giuridico come soggetto del diritto.
Capacità giuridica
La capacità giuridica è quella capacità che una persona ha per essere soggetto di diritti e obblighi.
Si distingue dalla capacità di agire che,al contrario, è la capacità di disporre dei propri diritti. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Bisogna accertarsi che il bambino sia nato vivo e si prova con l’esibizione del certificato che riproduce l’atto di nascita fatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta. Una bambino,per esempio, ha la capacità giuridica ma non quella di agire,in quanto non è in grado di stipulare nessun negozio giuridico. Egli, pertanto, non può esercitare i propri diritti ma a ciò provvede una rappresentanza legale che potrebbe essere il genitore oppure un tutore.
Il soggetto può anche essere soggetto a limitazioni riguardo la capacità giuridica; in questo caso il diritto non può venire esercitato ne dall’incapace, ne da altri.
Chi nasce ha diritto a un nome che è composto dal prenome e dal cognome.
Il prenome viene scelto da chi dichiara la nascita all’ufficiale dello stato civile, mentre il cognome, se si tratta di figlio legittimo, è quello del padre, altrimenti il bambino viene iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti e il cognome viene scelto dall’ufficiale statale. Se poi il figlio viene riconosciuto, prenderà il cognome di chi lo ha riconosciuto.
Una persona, se maggiorenne, può decidere di cambiare sia il prenome che il cognome, con un provvedimento dall’autorità giudiziaria.
Capacità di agire
La capacità di agire è la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà.
Può essere limitata o esclusa dalla mancanza della capacità di intendere e di volere. Il diritto consente l’annullamento dei negozi giuridici stipulati dall’incapace. Viene affidato inoltre, a determinate persone il compito di provvedere agli interessi dell’incapace, sotto la sorveglianza del Tribunale, ossia del giudice tutelare. Le cause che possono limitare o escludere la capacità di intendere e di volere sono la minore età, l’alterazione delle facoltà mentali e altre minorazioni. L’interdetto, privo della capacità di agire viene affidato a un legale rappresentante che prende il nome di tutore. Se l’infermità mentale non è cosi grave allora avremo una sentenza di inabilitazione che attribuisce all’interdetto un curatore. Minori e interdetti, sono tutti in stato di incapacità legale la quale dovrà però essere distinta dall’incapacità naturale ossia l’effettiva incapacità di intendere e di volere che può derivare da una causa transitoria quale l’ubriachezza. Quando vi è incapacità legale le norme protettive dell’incapace trovano applicazione anche se il soggetto ha la capacità naturale di intendere e di volere.
La piena capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni, tranne alcune eccezioni. La cura del minore e l’amministrazione dei suoi beni è affidata solitamente ai suoi genitori, i quali, hanno un insieme di poteri che costituiscono la patria potestà dei genitori, potestà che va esercitata nell’interesse del minore e il cui esercizio costituisce prima di tutto un dovere. La potestà dei genitori comprende oltre al mantenimento anche il potere di sorveglianza e di educazione, e ancora quello di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale. I genitori che esercitano la potestà hanno in comune l’usufrutto sui beni del figlio tranne quelli che il figlio abbia acquistato con il proprio lavoro.
Tutela dei minori
Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà si applica la tutela. Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore e se la designazione manca, un’altra persona solitamente un parente. Il tutore ha l’obbligo della cura del minore, e lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Il tutore deve per prima cosa stilare un inventario dei beni del minore, deve poi tenere una regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto al giudice tutelare. Il tutore può essere rimosso dall’ufficio in casi come la negligenza e per l’abuso.
La sede della persona fisica
Le persone fisiche, nel corso della loro esistenza, cambiano spesso luogo per diverse ragioni. Vi sono inoltre dei luoghi che assumono particolare importanza per la persona stessa, e le sedi sono:
1. LA RESIDENZA, è il luogo dove una persona vive abitualmente;
2. IL DOMICILIO, è il luogo dove una persona ha fissato la sede principale dei suoi affari ed interessi, e può coincidere con la residenza, oppure possiamo avere il domicilio legale o fiscale;
3. LA DIMORA, è il luogo dove la persona occasionalmente risiede.
Lo Stato Civile è l’insieme degli stati giuridici spettanti alla persona nella famiglia, nello stato e nella società. I registri dello stato civile, esistenti in ogni comune e tenuti dall’ufficiale dello Stato civile sono quattro:
1. cittadinanza
2. nascita
3. matrimonio
4. morte.
La fine della persona fisica
La persona fisica perde la capacità giuridica e di agire all’ultimo battito cardiaco mediante referto medico. I diritti assoluti alla personalità sono “ad personam” e finiscono con la morte, mentre i diritti patrimoniali si succedono agli eredi. Un caso particolare è il principio di commorienza, in cui più persone decedute nello stesso disastro (incidenti, naufragi, calamità naturali) si presumono morte tutte nello stesso istante. Essendo una presunzione, si ammette la prova contraria.
Altri casi della fine della persona fisica sono:
- la Scomparsa: persona di cui non si abbiamo più notizie e si sia allontanato dal suo domicilio; solo dopo 48 ore è possibile denunciare l’avvenuto e il soggetto viene dichiarato SCOMPARSO.
- la Dichiarazione di Assenza: per ottenere la suddetta devono trascorrere due anni dall’ultima notizia anche se non si è denunciata in precedenza la persona scomparsa.
Gli eredi entrano in possesso del patrimonio, amministrandolo, però possono solo percepirne gli interessi.
-la Morte Presunta: trascorsi 10 anni dal giorno dell’ultima notizia, il tribunale, su consenso delle parti interessate, può dichiararne la morte presunta.
A differenza della dichiarazione di assenza, il coniuge può risposarsi, ma nel caso in cui la persona scomparsa ritorni, il secondo matrimonio viene annullato, mentre i figli nati nella seconda unione, vengono considerati legittimi.
LE PERSONE GIURIDICHE
Diritti, doveri e comportamenti non vengono riferiti solo ad uomini ma anche ad enti che possono venire considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini e che per questo vengono designate come persone giuridiche.
Autonomia patrimoniale
Perché si possa parlare di persona giuridica, occorre essere in presenza di un patrimonio che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sottoposto a vicende autonome dirette a realizzare uno scopo. Se i comproprietari stipulano un contratto con un appaltatore, il credito del corrispettivo gli spetta direttamente nei confronti dei partecipanti e non nei confronti della comunione, intesa come un soggetto a parte. Negli enti ad autonomia patrimoniale imperfetta invece, i creditori possono rivolgersi anche contro i singoli partecipanti. Possiamo infine dire che autonomia patrimoniale perfetta vuol dire insensibilità del patrimonio del singolo partecipante ai debiti dell’ente, e insensibile del patrimonio dell’ente ai debiti personali del singolo partecipante; mentre autonomia patrimoniale imperfetta vuol dire responsabilità dei partecipanti per i debiti dell’organizzazione. L’elemento essenziale in tutte le organizzazioni è la presenza di una o più persone a cui viene affidato il patrimonio da amministrare. Esse costituiscono l’organo amministrativo dell’ente. Vi possono essere però altri organi: per esempio organizzazioni che hanno lo scopo di realizzare interessi generali (istituzioni) o organizzazioni a carattere associativo che si propongono di realizzare interessi di cui sono portatrici operanti all’interno della loro struttura (corporazioni). In esse i partecipanti deliberano riuniti in assemblea generale che rappresenta l’organo sovrano.
Classificazione delle persone giuridiche private
Le persone giuridiche possono avere la struttura di istituzioni o di corporazioni. Le istituzioni sono vincolate ad uno scopo ben prestabilito nell’atto costitutivo ed è relativamente immutabile. Le corporazioni invece sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune. Fra le istituzioni ricordiamo le fondazioni che vengono costituite da uno o più fondatori i quali conferiscono il patrimonio iniziale e fissano nell’atto costitutivo lo scopo dell’ente e le norme sull’amministrazione. Gli enti a struttura corporativa invece prendono il nome di associazioni se il loro scopo non è un’attività produttiva, di società se lo scopo è lucrativo e di consorzi se lo scopo è il soddisfacimento in comune di un bisogno economico dei partecipanti.

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