I riti abbreviati e la sentenza in un processo penale

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Testo

I RITI ABBREVIATI
Abbiamo visto che uno dei principi del giusto processo comporta la ragionevole durata. Per snellire l’amministrazione della giustizia e per l’imputato stesso, questo può ricorrere a dei procedimenti speciali ossia ai riti abbreviati che possono comportare la riduzione della pena fino a 1/3.
I riti abbreviati previsti sono:
• IL GIUDIZIO ABBREVIATO: Tende all’eliminazione del dibattito pubblico, l’imputato,infatti, prima dell’udienza preliminare può chiedere di essere giudicato direttamente dal Gup sulla base degli atti esistenti. Questo procedimento porta alla riduzione fino a 1/3 della pena e in caso di ergastolo alla riduzione della pena a 30anni.
• IL PATTEGGIAMENTO: Se l’esito finale si presenta incerto sia per l’accusa che per la difesa, il PM può accordarsi con l’imputato affinché questi si dichiari colpevole e possa quindi patteggiare una riduzione della pena fino a 1/3. La sentenza emessa in seguito al patteggiamento non è appellabile.
• IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO: Consiste nella richiesta del PM di evitare l’udienza preliminare e di passare direttamente alla fase dibattimentale se l’imputato è stato colto in flagranza, se ha confessato durante l’interrogatorio o se le prove raccolte sono schiaccianti.
• IL GIUDIZIO IMMEDIATO: Anche questo tende ad evitare l’udienza preliminare e viene richiesto dal PM quando vi sia l’evidenza della colpevolezza dell’imputato. Volendo può anche essere chiesto dall’imputato che voglia abbreviare i tempi del giudizio.
• IL PROCEDIMENTO PER DECRETO: Ha lo scopo di evitare sia il dibattimento che l’udienza preliminare.

LA SENTENZA
La sentenza si compone di 3 parti:
1. MOTIVAZIONE IN FATTO(in base ai fatti del processo);
2. MOTIVAZIONE IN DIRITTO(il giudice esterna quali articoli ha applicato durante il processo);
3. DISPOSITIVO(se c’è la condanna o l’assoluzione).

Esempio



  


  1. an

    bravi bravi bravi bravi bravi