Codice civile

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

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Testo

Art. 2652 Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali (Cod. Proc. Civ. 163) indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti (att. 225 e seguenti):
1) le domande di risoluzione dei contratti (1453) e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793, le domande di rescissione (1447 e seguenti), le domande di revocazione delle donazioni (800 e seguenti), nonché quelle indicate dall'art. 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto (2827 2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (1706, 2932).
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale (Cod. Proc. Civ. 216 e seguenti) della sottoscrizione di scritture private (2702 e seguenti) in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui e stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all'accertamento della simulazione (1414 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione (2690).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto (2827, 2848) anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori (2901).
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (1445; att. 227);
7) le domande (533) con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte (457).
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario (att. 227);
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (561; att. 227);
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (att. 226 e seguenti).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2653 Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
Devono parimenti essere trascritti (att. 225 e seguenti):
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà (948 e seguente) o altri diritti reali di godimento (957, 981, 1021 e seguenti) sui beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto (1500 e seguenti) nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione (att. 227);
4) le domande di separazione degli immobili dotali (202 e seguenti) e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili (225).
La sentenza che pronunzia la separazione olo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande (1165 e seguenti) che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili (2943 e seguenti).
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda (att. 226, 231).
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2654 Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Art. 2655 Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo (1418 e seguenti) o sia annullato (1425 e seguenti), risoluto (1453 e seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o revocato (2901 e seguenti) o sia soggetto a condizione risolutiva (1360), la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto.
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico (972).
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.
Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata (2692).
Art. 2656 Forme per l'annotazione
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 215 e seguenti).
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero (Cod. Proc. Civ. 796 e seguenti; 804) devono essere legalizzati (2674).
Art. 2658 Atti da presentare al conservatore
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.
Art. 2659 Nota di trascrizione
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile, la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione (2665). Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2660 Trascrizione degli acquisti a causa di morte
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa all'autore il chiamato (536, 565) e la quota a questo spettante;
4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.
Art. 2661 Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione (470 e seguenti) se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.
Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.
Art. 2662 Trascrizione di acquisto a causa di morte in luogo di altri chiamati
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia (519 e seguenti) o alla morte di uno dei chiamati (479), chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere (70, 463 e seguenti), non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.
Art. 2663 Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Art. 2664 Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale.
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Art. 2665 Omissioni o inesattezze nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
Art. 2666 Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Art. 2667 Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi.
Art. 2668 Cancellazione della trascrizione
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l'indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
Art. 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).
(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta) (2836).
Art. 2670 Spese della trascrizione
Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi la domanda, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.
Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.
Art. 2671 Obbligo dei pubblici ufficiali
Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.
Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni (c. p.c. 555).
Art. 2672 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
CAPO II
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori

Art. 2673 Obblighi del conservatore
Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.
Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.
Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Art. 2674 Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'art. 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660 e 2839, nn. 1), 3), 4) e 7).
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testi moni.
Art. 2674 bis Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Art. 2675 Responsabilità del conservatore (abrogato)
Art. 2676 Diversità tra registri, copie e certificati
Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.
Art. 2677 Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.
Art. 2678 Registro generale
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.
Art. 2679 Altri registri da tenersi dal conservatore
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'art. 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
Art. 2680 Tenuta del registro generale d'ordine
Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.
Art. 2681 Divieto di rimozione dei registri
I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.
Art. 2682 Sanzioni contro il conservatore (abrogato)
CAPO III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge (c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod. Nav. 753 e seguenti);
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art. 2684 Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);
2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);
6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688).
Art. 2685 Altri atti soggetti a trascrizione
Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione delfondo patrimoniale (167) e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato (470, 649) che importano acquisto dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.
Art. 2686 Sentenze
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Art. 2687 Cessione dei beni ai creditori
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).
Art. 2688 Continuità delle trascrizioni
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
Art. 2689 Usucapione
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione (1162) uno dei diritti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
Art. 2690 Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:
1) le domande indicate dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;
2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai nn. 1 e 2 dell'art. 2684.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a far dichiarare la nullità (1418 e seguenti) o a far pronunziare l'annullamento (1425 e seguenti) di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se pero la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso (14451;
4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima (554 e seguenti).
Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, (456) la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai nn. 1, 2, 3, e 6 dell'art. 395 Cod. Proc. Civ. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (2654, 2668).
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2691 Altre domande e atti soggetti a trascrizione
Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande e gli atti indicati dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.
Alla domanda giudiziale e equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2692 Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
Art. 2693 Trascrizione del pignoramento e del sequestro
Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti) per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento (Cod. Proc. Civ. 518) per gli effetti disposti dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Art. 2694 Richiamo di altre leggi
Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo (Cod. Nav. 238 e seguenti, 250 e seguenti, 271 e seguenti, 543, 624, 650, 652, 853 e seguenti, 865 e seguenti, 875, 1009, 1045, 1061, 1063) e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
Art. 2695 Forme e modalità della trascrizione
Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili (Cod. Nav. 250 e seguenti; 865 e seguenti), e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.
ln mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.
SEZIONE II
Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

Art. 2696 Rinvio
Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.
TITOLO II
DELLE PROVE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio (Cod. Proc. Civ. 163) deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cod. Proc. Civ. 115).
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Art. 2698 Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero e modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione (1341) ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE I
Dell'atto pubblico

Art. 2699 Atto pubblico
L'atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2701 Conversione dell'atto pubblico
Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se e stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
SEZIONE II
Della scrittura privata

Art. 2702 Efficacia della scrittura privata
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).
Art. 2705 Telegramma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e sottoscritto dal mittente, ovvero se e stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale e stato firmato con o senza autenticazione.
Art. 2706 Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.
Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.
Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.
Art. 2708 Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
L'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.
Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.
SEZIONE III
Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione

Art. 2709 Efficacia probatoria contro l'imprenditore
I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).
Art. 2710 Efficacia probatoria tra imprenditori
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge (2214 e seguenti), quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori (2082) per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Art. 2711 Comunicazione ed esibizione
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni (1100) e alla successione per causa di morte (456).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso (Cod. Proc. Civ. 212).
Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
SEZIONE IV
Delle riproduzioni meccaniche

Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni (Cod. Proc. Civ. 261) fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
SEZIONE V
Delle taglie o tacche di contrassegno

Art. 2713 Taglie o tacche di contrassegno
Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.
SEZIONE VI
Delle copie degli atti

Art. 2714 Copie di atti pubblici
Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale (Cod. Proc. Civ. 212).
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.
Art. 2715 Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Art. 2716 Mancanza dell'atto originale o di copia depositata
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.
Art. 2717 Valore probatorio di altre copie
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Art. 2718 Valore probatorio di copie parziali
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
Art. 2719 Copie fotografiche di scritture
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta (Cod. Proc. Civ. 212).
SEZIONE VII
Degli atti di ricognizione o di rinnovazione

Art. 2720 Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione (969, 1309, 1870, 1988) o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e stato errore (1428 e seguenti) nella ricognizione o nella rinnovazione.
CAPO III
Della prova testimoniale

Art. 2721 Ammissibilità: limiti di valore
La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le L. 5.000 (att. 233, Cod. Proc. Civ. 224 e seguenti).
Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (Cod. Proc. Civ. 439).
Art. 2722 Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723 Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Art. 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale
La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente e stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.
Art. 2725 Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto (1888, 1928, 1967), la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 2726 Prova del pagamento e della remissione
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento (1188 e seguenti) e alla remissione del debito (1236).
CAPO IV
Delle presunzioni

Art. 2727 Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (Cod. Proc. Civ. 115).
Art. 2728 Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Art. 2729 Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
CAPO V
Della confessione

Art. 2730 Nozione
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Art. 2731 Capacità richiesta per la confessione
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1388).
Art. 2732 Revoca della confessione
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore (1428 e seguenti) di fatto o da violenza (1434).
Art. 2733 Confessione giudiziale
E' giudiziale la confessione resa in giudizio (Cod. Proc. Civ. 228).
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), la confessione resa da alcuni soltanto dei.litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Art. 2734 Dichiarazioni aggiunte alla confessione
Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, e rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.
Art. 2735 Confessione stragiudiziale
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento (587), e liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
CAPO VI
Del giuramento

Art. 2736 Specie
Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);
1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).
Art. 2737 Capacità delle parti
Per deferire o riferire il giuramento si chiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.
Art. 2738 Efficacia
Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito (Cod. Proc. Civ. 233 e seguenti), l'altra parte non 6 ammessa a provare il contrario, ne può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso (Cod. Proc. Civ. 395, n. 2).
Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto (Cod. Pen. 150 e seguenti), il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.
In caso di litisconsorzio necessario (Cod. Proc. Civ. 102), il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice (1305).
Art. 2739 Oggetto
Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta (1350), ne per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso (2700).
Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.
TITOLO III
DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE, DELLE CAUSE Dl PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione
I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).
Art. 2742 Surrogazione dell'indennità alla cosa
Se le cose soggette a privilegio, pegno (2784 e seguenti) o ipoteca (2808 e seguenti) sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento (1905) sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento (Cod. Nav. 553, 1026). L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni (2964) dalla notificazione ai creditori iscritti (2844) del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive (1032 e seguenti) o di comunione forzosa (1117 e seguenti) o di espropriazione per pubblico interesse (834), osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Art. 2743 Diminuzione della garanzia
Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito (1186).
Art. 2744 Divieto del patto commissorio
E' nullo il patto (1419) col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno (2796 e seguenti).
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2745 Fondamento del privilegio
Il privilegio (att. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Art. 2747 Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.
Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato (2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (26837.
Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e seguenti; att. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Art. 2749 Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale (1284) fino alla data della vendita.
Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.
SEZIONE II
Dei privilegi sui mobili
§ 1 Dei privilegi generali sui mobili

Art. 2751 Crediti per spese funebri d'infermità, alimenti
Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Art. 2751 bis Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5 bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
Art. 2752 Crediti per contributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente.
Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Art. 2753 Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 2754 Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.
§ 2 Dei privilegi sopra determinati mobili
Art. 2755 Spese per atti conservativi o di espropriazione
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni mobili (Cod. Proc. Civ. 513 e seguenti) nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.
Art. 2756 Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.
Art. 2757 Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola (821) hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 2756.
Art. 2758 Crediti per tributi indiretti
I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2759 Crediti per le imposte sul reddito
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2760 Crediti dell'albergatore
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti).
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.
Art. 2761 Crediti del vettore, del mandatario, del depositano e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto (1678 e seguenti) e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui (1702).
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (1703 e seguenti) hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato (1721, 1860).
I crediti derivanti dal deposito (1781) o dal sequestro convenzionale (1802) a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.
Art. 2762 Privilegio del venditore di macchine
Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.
Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.
Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Art. 2763 Crediti per canoni enfiteutici
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente (960, 972 n. 2) hanno privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Art. 2764 Crediti del locatore di immobili
Il credito delle pigioni e dei fitti (1571 e seguenti, 1615 e seguenti) degli immobili ha privilegio sui frutti (820) dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa (2704), e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore (1576, 1609, 1621), il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte (1640 e seguenti) e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore (1595).
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.
Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finché le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte (Cod. Proc. Civ. 621 e seguenti).
Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purché ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dei terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio (1519).
Art. 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (1519).
Art. 2766 Crediti degli istituti di credito agrario (abrogato)
Art. 2767 Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile (1917), il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio, sull'indennità dovuta dall'assicuratore (att. 235).
Art. 2768 Crediti dipendenti da reato
Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale (Cod. Pen. 188 e seguenti), secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura civile (Cod. Proc. Pen. 488 e seguenti, 612 e seguenti).
Art. 2769 Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo (Cod. Proc. Civ. 671).
SEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobili

Art. 2770 Crediti per atti conservativi o di espropriazione
I creditori per le spese di giustizia fatte per atti conservativi (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671) o per l'espropriazione di beni immobili (Cod. Proc. Civ. 555 e seguente) nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2771 Crediti per le imposte sui redditi immobiliari
I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente. Se si tratta di ruoli suppletivi e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2772 Crediti per tributi indiretti
Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a dan no dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (512).
Art. 2773 (abrogato)
Art. 2774 Crediti per concessione di acque
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
Art. 2775 Contributi per opera di bonifica e di miglioramento
I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Art. 2776 Collocazione sussidiaria sugli immobili
I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli artt. 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'art. 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal 3° comma dell'art. 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.
SEZIONE IV
Dell'ordine dei privilegi

Art. 2777 Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
I crediti per spese di giustizia enunciati dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.
Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio genera le mobiliare di cui all'art. 2751 bis nell'ordine seguente:
a) i crediti di cui all'art. 2751 bis, n. 1;
b) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 2 e 3;
c) i crediti di cui all'art. 2751 bis, nn. 4 e 5.
I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis.
Art. 2778 Ordine degli altri privilegi sui mobili
Salvo quanto è disposto dall'art. 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:
1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali
compresi quelli sostitutivi o integrativi
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'art. 2753;
2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
3) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766);
4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'art. 2756;
5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'art. 2757;
6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
7) i crediti per i tributi indiretti, indicati
dall'art. 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'art. 2759:
8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'art. 27 54, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;
9) (i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766);
10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'art. 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;
11) i crediti per risarcimento, indicati dall'art. 2767;
12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;
14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762:
15) i crediti per canoni enfiteutici, indica ti dall'art. 2763;
16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli artt. 2764 e 2765;
17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;
19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'art. 2752;
20) i crediti degli enti locali per tributi indicati dal quarto comma dell'art. 2752.
Art. 2779 Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli, menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi dieci numeri dell'art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri.
Art. 2780 Ordine dei privilegi sugli immobili
Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'art. 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sul l'incremento di valore degli immobili.
Art. 2781 Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno (2784 e seguenti) e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (att. 234).
Art. 2782 Concorso di crediti egualmente privilegiati
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Art. 2783 Preferenza non determinata dalla legge
Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (att. 234).
Art. 2783 bis Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.
CAPO III
Del pegno
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2784 Nozione
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Art. 2785 Rinvio a leggi speciali
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
SEZIONE II
Del pegno dei beni mobili

Art. 2786 Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna (2014, 2026) al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (1996).
La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.
Art. 2787 Prelazione del creditore pignoratizio
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno (2744).
La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa (2704, 2800).
Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova (att. 237).
Art. 2788 Prelazione per il credito degli interessi
La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Pen. 492, 518) o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto (Cod. Proc. Civ. 479 e seguenti). La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale (1284), fino alla data della vendita.
Art. 2789 Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso (1168), può anche esercitare l'azione di rivendicazione (948 e seguenti), se questa spetta al costituente.
Art. 2790 Conservazione della cosa e spese relative
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno (1770) e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa (1218 e seguenti, 1760, 1780).
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa (att. 237).
Art. 2791 Pegno di cosa fruttifera
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti (8211, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2792 Divieto di uso e disposizione della cosa
Il creditore non può (Cod. Pen. 646), senza il consenso del costituente, usare della cosa (1770), salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Art. 2793 Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti).
Art. 2794 Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno (1204).
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
Art. 2795 Vendita anticipata
Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa (Cod. Proc. Civ. 502).
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo (Cod. Proc. Civ. 530).
Art. 2796 Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente (2744; Cod. Proc. Civ. 502).
Art. 2797 Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti (1515, att. 83). Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 163 bis Cod. Proc. Civ.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse (2744).
Art. 2798 Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato (2744).
Art. 2799 Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile (1232).
SEZIONE III
Del pegno di crediti e di altri diritti

Art. 2800 Condizioni della prelazione
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto (1350, 2725) e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa (1265, 2704).
Art. 2801 Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Art. 2802 Riscossione di interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Art. 2803 Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
Art. 2804 Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2744, 2928).
Se il credito non e ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
Art. 2805 Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, 1254).
Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione (1248) verificatasi anteriormente.
Art. 2806 Pegno di diritti diversi dai crediti
Il pegno di diritti diversi dai crediti (2352) si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2807 Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente (2786 e seguenti).
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2808 Costituzione ed effetti dell'ipoteca
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare (1505) anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione (518; att. 54, 238; Cod. Proc. Civ. 596 e seguenti).
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
Art. 2809 Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Art. 2810 Oggetto dell'ipoteca
Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze (812 e seguenti);
2) l'usufrutto dei beni stessi (326, 978 e seguenti);
3) il diritto di superficie (952 e seguenti);
4) il diritto dell'enfiteuta è quello del concedente sul fondo enfiteutico (957 e seguenti).
Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi (Cod. Nav. 565 e seguenti), gli aeromobili (Cod. Nav. 1027 e seguenti) e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano (2742 e seguente).
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
Art. 2811 Miglioramenti e accessioni
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni (934 e seguenti) dell'immobile ipotecario, salve le eccezioni stabilite dalla legge (2873).
Art. 2812 Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
Le servitù (1027 e seguenti) di cui sia stata trascritta la costituzione (2643) dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione (978 e seguenti, 1021 e seguenti).
Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti) e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.
Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie (952 e seguenti) o il diritto d'enfiteusi (957 e seguenti) sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti (2858 e seguenti).
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti (1605), che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento (2924).
Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente (att. 238).
Art. 2813 Pericolo di danno alle cose ipotecate
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie (Cod. Proc. Civ. 670) per evitare il pregiudizio della sua garanzia (1186, 2743).
Art. 2814 Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo (979, 1014 e seguenti). Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.
Art. 2815 Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
Nel caso di affrancazione (971), le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà.
Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi (958 e seguenti) per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.
Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.
Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.
Art. 2816 Ipoteca sul diritto di superficie
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie (952 e seguenti) si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.
SEZIONE II
Dell'ipoteca legale

Art. 2817 Persone a cui compete
Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
SEZIONE III
Dell'ipoteca giudiziale

Art. 2818 Provvedimenti da cui deriva
Ogni sentenza (Cod. Proc. Civ. 324), che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto (2836; Cod. Proc. Civ. 655).
Art. 2819 Sentenze arbitrali
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando e stato reso esecutivo (Cod. Proc. Civ. 825).
Art. 2820 Sentenze straniere
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana (Cod. Proc. Civ. 797) salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
SEZIONE IV
Dell'ipoteca volontaria

Art. 2821 Concessione d'ipoteca
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità.
Non può essere concessa per testamento (587).
Art. 2822 Ipoteca sui beni altrui
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione (1398 e seguente).
Art. 2823 Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza (458, 1348).
Art. 2824 Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile (1425 e seguenti) rimane convalidata con la convalida (1444) del titolo.
2825 Ipoteca su beni indivisi
L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione (1103) produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione (757, 1103).
Se nella divisione (1111 e seguenti) sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.
Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, né l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli (2817 n. 2).
I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.
I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione (757; att. 239).
Art. 2826 Indicazione dell'immobile ipotecato
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.
Sezione V Dell'Iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
§1 Dell'Iscrizione
Art. 2827 Luogo dell'iscrizione
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
Art. 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.
Art. 2829 Iscrizione sui beni del defunto
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.
Art. 2830 Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti) o se si tratta di eredità giacente (528 e seguenti), non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
Art. 2831 Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
Le obbligazioni (241) e seguenti risultanti dai titoli all'ordine (2008 e seguenti) o al portatore (2003 e seguenti) possono essere garantite con ipoteca.
Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.
Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l'indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all'iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina (2845).
Artt. 2832-2833 (abrogati)
Art. 2834 Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei nn. 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.
Art. 2835 Iscrizione in base a scrittura privata
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata (2702 e seguenti), la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 214 e seguenti).
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
L'originale o la copia (2774) rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari (2663).
Art. 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve presentare copia del titolo.
(Se non è stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'art. 2669)
Art. 2837 Atti formati all'estero
Gli atti formati in paese estero (Cod. Proc. Civ. 804) che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Art. 2838 Somma per cui l'iscrizione è eseguita
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.
Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Art. 2839 Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
7) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
5) gli interessi e le annualità che il credito produce;
6) il tempo della esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.
Art. 2840 Certificato dell'iscrizione
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.
Art. 2841 Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.
Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Art. 2842 Variazione del domicilio eletto
E in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato (2703) da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Art. 2843 Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione (1260 e seguenti), surrogazione (2856, 1201 e seguenti), pegno (2800 e seguenti), postergazione di grado o costituzione in dote (l’inciso "o costituzione in dote" è stato abrogato) del credito ipotecario, nonché per sequestro (2905 e seguente; Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti), pignoramento (Cod. Proc. Civ. 492 e seguenti) o assegnazione (2925 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti) del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima 2879) e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli artt. 2835 e 2837.
Art. 2844 Azioni e notificazioni
Le azioni cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione (Cod. Proc. Civ. 163) da farsi alla persona in mani proprie (Cod. Proc. Civ. 138) o all'ultimo domicilio da essi eletto.
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero e cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione e stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.
Art. 2845 Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine (2008 e seguenti), le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli artt. 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore (2003 e seguenti, 2413 e seguenti), le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti (2410) il cui nome è annotato in margine all'iscrizione (2831). Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese (2188 e seguenti) e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Art. 2846 Spese d'iscrizione
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
§ 2 Della Innovazione
Art. 2847 Durata dell'efficacia dell'iscrizione
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine (att. 240).
Art. 2848 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (2644).
Art. 2849 (abrogato)
Art. 2850 Formalità per la rinnovazione
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2840.
Art. 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa
Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
SEZIONE VI
Dell'ordine delle ipoteche

Art. 2852 Grado dell'ipoteca
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.
Art. 2853 Richieste contemporanee d'iscrizione
Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Nondimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.
Art. 2854 Ipoteche iscritte nello stesso grado
I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono tra loro in proporzione dell'importo relativo.
Art. 2855 Estensione degli effetti dell'iscrizione
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti), ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale (1284) e fino alla data della vendita att. 2411.
Art. 2856 Surrogazione del creditore perdente
Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perché sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.
Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari (2770 e seguenti).
Art. 2857 Limiti della surrogazione
La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo (2008), ne sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.
Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale (2828), il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.
Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.
SEZIONE VII
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente

Art. 2858 Facoltà del terzo acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto (2643; att. 242) il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti (2827 e seguenti), può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella Sezione XII di questo Capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procecedura civile (Cod. Proc. Civ. 602 e seguenti).
Art. 2859 Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.
Art. 2860 Capacità per il rilascio
Può procedere al rilascio (2861 e seguenti) soltanto chi ha la capacità di alienare.
Art. 2861 Termine ed esecuzione del rilascio
Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26). La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti, 604).
Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione del l'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore procedente.
Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore, in confronto del quale prosegue il processo di espropriazione.
Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.
Art. 2862 Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui (Cod. Proc. Civ. 576 e seguenti).
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Art. 2863 Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).
Art. 2864 Danni causati dal terzo e miglioramenti
Il terzo è tenuto a risarcire i danni (2043 e seguenti) che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti (2827 e seguenti).
Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti (1152); ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.
Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
Art. 2865 Frutti dovuti dal terzo
I frutti (820) dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo (1148) a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti).
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.
Art. 2866 Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito (1483 e seguenti).
Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'art. 2843.
Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del Titolo del terzo acquirente.
Art. 2867 Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto (1498), di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.
Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o e minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.
Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante (2817 n. 1), e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni (2882 e seguenti).
SEZIONE VIII
Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore

Art. 2868 Beneficio di escussione
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto (2910).
Art. 2869 Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (1203).
Art. 2870 Eccezioni opponibili dal terzo datore
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.
Art. 2871 Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero (1292 e seguenti).
Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori (1936 e seguenti) del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione (1299) e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.
SEZIONE IX
Della riduzione delle ipoteche

Art. 2872 Modalità della riduzione
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni (Cod. Proc. Civ. 652).
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere (att. 243).
Art. 2873 Esclusione della riduzione
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela (att. 243).
Art. 2874 Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Art. 2875 Eccesso nel valore dei beni
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
Art. 2876 Limiti della riduzione
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
Art. 2877 Spese della riduzione
Le spese necessarie per eseguire la riduzione anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti (Cod. Proc. Civ. 91 e seguenti).
SEZIONE X
Dell'estinzione delle ipoteche

Art. 2878 Cause di estinzione
L'ipoteca si estingue (1232):
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione (1176 e seguenti, 1230 e seguenti, 2930);
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva (1353);
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche (Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2879 Rinunzia all'ipoteca
La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità (1350).
La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'art. 2843.
Art. 2880 Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione (2934 e seguenti).
Art. 2881 Nuova iscrizione dell'ipoteca
Salvo diversa disposizione di legge (1276, 2926, 2927), se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data (2852).
SEZIONE XI
Della cancellazione dell'iscrizione

Art. 2882 Formalità per la cancellazione
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837 (2725).
Art. 2883 Capacità per consentire la cancellazione
Chi non ha capacità (320, 374, 394, 424) richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.
Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
Art. 2884 Cancellazione ordinata con sentenza
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti (Cod. Proc. Civ. 586).
Art. 2885 Cancellazione sotto conduzione
Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può esser eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta (499, 2675).
Art. 2886 Formalità per la cancellazione
Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.
La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.
Art. 2887 Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.
La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.
Art. 2888 Rifiuto di cancellazione
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria (att. 113; Cod. Proc. Civ. 737).
SEZIONE XII
Del modo di liberare i beni dalle ipoteche

Art. 2889 Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto (att. 244).
Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 555 e seguenti), purché nel termine di trenta giorni (2892) proceda in conformità dell'articolo che segue (Cod. Proc. Civ. 792).
Art. 2890 Notificazione
L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario (Cod. Proc. Civ. 131), ai creditori iscritti (2827 e seguenti), nel domicilio da essi eletto (2844), e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:
1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;
2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;
3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.
In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 568).
Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione (Cod. Proc. Civ. 26) e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.
Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.
Art. 2891 Diritto dei creditori di far vendere i beni
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti (2827 e seguenti) o dei relativi fideiussori (1936 e seguenti) ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti), purché adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.
Art. 2892 Divieto di proroga dei termini
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Art. 2893 Mancata richiesta dell'incanto
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo, che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 792 e seguenti).
Art. 2894 Effetti del mancato deposito del prezzo
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 Cod. Proc. Civ., la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
Art. 2895 Desistenza del creditore
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Art. 2896 Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente (Cod. Proc. Civ. 604), il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto (2643).
Art. 2897 Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita (2866).
Art. 2898 Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili (812 e seguenti), o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri libe, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire.a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
SEZIONE XIII
Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

Art. 2899 Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore
Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata atta la notificazione indicata dall'art. 2890 si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili né astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione (Cod. Proc. Civ. 563 e seguenti), qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto (2852 .), se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
CAPO V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
SEZIONE I
Dell'azione surrogatoria

Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni (2740), può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare (187, 324, 447, 470, 524, 557, 713, 802, 974, 1015, 1113, 1416, 2789, 2939).
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi (Cod. Proc. Civ. 102, 163).
SEZIONE II
Dell'azione revocatoria

Art. 2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione (13531 o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (206, 1113, 2740) quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia (1936, 1960, 2784, 2808), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione (2652) della domanda di revocazione.
Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.
Art. 2903 Prescrizione dell'azione
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (2934 e seguenti).
Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale (c.p. 192 e seguenti).
SEZIONE III
Del sequestro conservativo

Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Art. 2906 Effetti
Non hanno effetto il pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge (2742, 2825).
TITOLO IV
DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2907 Attività giurisdizionale
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte (Cod. Proc. Civ. 99 e seguenti) e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio (Cod. Proc. Civ. 69).
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite (Cod. Proc. Civ. 409 e seguenti).
Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Art. 2909 Cosa giudicata
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (1306, 1595; Cod. Proc. Civ. 324).
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
§1 Disposizioni generali

Art. 2910 Oggetto dell'esproprazione
Il creditore, per conseguire quanto gli é dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 483 e seguenti).
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Art. 2911 Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca (Cod. Proc. Civ. 502, 544)
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
§ 2 Degli effetti del pignoramento

Art. 2912 Estensione del pignoramento
Il pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti, 513 e seguenti, 555 e seguenti) comprende gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820) della cosa pignorata.
Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti) gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili (1153 e seguenti) non iscritti in pubblici registri.
Art. 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:
1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa (2704);
4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.
Art. 2915 Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti che importano vincoli di indisponibilità (169, 187, 220, 1980), se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2647 e seguenti, 2685 e seguenti, 2693), e, negli altri casi, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione (2643 e seguenti), se sono trascritti successivamente al pignoramento.
Art. 2916 Ipoteche e privilegi
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 509 e seguenti) non si tiene conto:
1) delle ipoteche (2808 e seguenti), anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;
2) dei privilegi per la cui efficacia e necessaria l'iscrizione (2762), se questa ha luogo dopo il pignoramento (2745);
3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
Art. 2917 Estinzione del credito pignorato
Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2918 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), se non sono trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9). Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.
§ 3 Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione
Art. 2919 Effetto traslativo della vendita forzata
La vendita forzata (Cod. Proc. Civ. 503 e seguenti) trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1147). Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (2913) e dei creditori intervenuti nell'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti).
Art. 2920 Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
Se oggetto della vendita è una cosa mobile (812), coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione (Cod. Proc. Civ. 541 e seguenti), non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede (1147), né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
Art. 2921 Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
Art. 2922 Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa (1490).
Essa non può essere impugnata per causa di lesione (1448).
Art. 2923 Locazioni
Le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147).
Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione (1599).
In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.
Se la locazione non ha data certa (2704), ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.
Art. 2924 Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti (1605) non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 9) o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.
Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata (Cod. Proc. Civ. 505 e seguenti), salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso (1147), al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di crediti
Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929 Nullità del processo esecutivo
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
SEZIONE II
Dell'esecuzione forzata in forma specifica

Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).
Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (2908).
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione (1208 e seguenti) o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile (att. 246).
Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti).
Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.
TITOLO V
DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA
CAPO I
Della prescrizione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2934 Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2935 Decorrenza della prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (1418 e seguenti).
Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (1310).
Art. 2938 Non rilevabilità d'ufficio
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939 Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato (2900).
Art. 2940 Pagamento del debito prescritto
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (2034).
SEZIONE II
Della sospensione della prescrizione

Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
La prescrizione rimane sospesa (1310):
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri a essa inerenti (260, 409) e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore (346 e seguenti) o l'interdetto (424) soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale (386), salvo quanto e disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato (390 e seguenti) o l'inabilitato (424);
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario (484 e seguenti);
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (18, 2393, 2487);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto (att. 247 e seguente).
Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare
La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati (316) e gli interdetti per infermità di mente (414 e seguenti), per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
SEZIONE III
Dell'interruzione della prescrizione

Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta (1310) dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (Cod. Proc. Civ. 163, 638) ovvero conservativo (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente, 688, 700, 703) o esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474 e seguenti).
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (Cod. Proc. Civ. 324).
Se il processo si estingue (Cod. Proc. Civ. 306), rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.
SEZIONE IV
Del termine della prescrizione

§1 Della prescrizione ordinaria
Art. 2946 Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
§ 2 Delle prescrizioni brevi
Art. 2947 Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2043 e seguenti) si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie (2054) il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione (Cod. Pen. 150 e seguenti) o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (Cod. Proc. Pen. 576), il diritto al risarcimento del danno si prescrive termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del lato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Art.2948 Prescrizione di cinque anni
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue (1861) o vitalizie (1872);
1 bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari 33 e seguenti)
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (1571)
4) gli interessi (1282) e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (1751, 2118 e seguenti).
Art. 2949 Prescrizione in materia di società
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese (2188 e seguenti).
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge (2394, 2487).
Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (1755).
Art. 2951 Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione (1737) e dal contratto di trasporto (1678).
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
Art. 2953 Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), si prescrivono con il decorso di dieci anni.
§3 Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954 Prescrizione di sei mesi
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955 Prescrizione di un anno
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (2099) (dichiarato illegittimo dalla Corte Cost.);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956 Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (2099);
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (2233 e seguenti);
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Art. 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.
Art. 2958 Corso della prescrizione
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Art. 2960 Delazione di giuramento
Nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito (2736 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 233).
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Art. 2961 Restituzione di documenti
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
§ 4 Del computo dei termini
Art. 2962 Compimento della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art. 2963 Computo dei termini di prescrizione
I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune (Cod. Proc. Civ. 155).
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (1187).
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.
CAPO II
Della decadenza

Art. 2964 Inapplicabilità di regole della prescrizione
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione (2943 e seguenti). Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione (2941 e seguenti), salvo che sia disposto altrimenti (245, 489, 802).
Art. 2965 Decadenze stabilite contrattualmente
E' nullo il patto (1418 e seguenti) con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.
Art. 2966 Cause che impediscono la decadenza
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
Art. 2967 Effetto dell'impedimento della decadenza
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione (2934 e seguenti).
Art. 2968 Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Art. 2969 Rilievo d'ufficio
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al Libro I

Art. 1
L'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa nel titolo II del libro I del codice può dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attività nell'ambito di una provincia (Cod. Civ. 12, 2° comma).
Art. 2
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica (Cod. Civ. 12 e seguenti) deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.
Il riconoscimento delle fondazioni può essere concesso dall'autorità governativa anche d'ufficio.
Art. 3
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti (Cod. Civ. 620 e seguentI), con i quali si dispongono fondazioni (Cod. Civ. 14) o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire (Cod. Civ. 600, 786), è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737).
Art. 4
La domanda per ottenere l'approvazione (Cod. Civ. 16) delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 16, 3° comma) deve essere accompagnata da una copia autentica della deliberazione relativa e dai documenti necessari per dimostrare l'osservanza delle condizioni prescritte dal secondo comma dell'art. 21 del codice.
Gli amministratori della persona giuridica devono chiedere l'approvazione entro trenta giorni dalla deliberazione.
[Art. 5] (*)
(*) Abrogato dall'art. 13.1, legge 15 maggio 1997, n. 127 unitamente a tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Il precedente testo recitava: "La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede (Cod. Civ. 46) e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti".
Art. 6
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione (Cod. Civ. 2919; Cod. Proc. Civ. 586 e seguenti) effettuata a carico di un debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità dell'autorizzazione. (*) Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
(*) La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha abrogato tutte le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Art. 7
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione (Cod. Civ. 620 e seguente) di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.
Art. 8
La convocazione dell'assemblea delle associazioni (Cod. Civ. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione (Cod. Civ. 2372).
Art. 9
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento, ne da comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di annullamento della deliberazione (Cod. Civ. 23).
Art. 10
Il provvedimento con il quale l'autorità governativa dichiara l'estinzione (Cod. Civ. 27, 3° comma) o dispone la trasformazione (Cod. Civ. 28) della persona giuridica è comunicato agli amministratori e al presidente del tribunale, il quale ne ordina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 22, 33 e seguenti).
Art. 11
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta (Cod. Civ. 27) o quando l'associazione è sciolta (Cod. Civ. 21, 3° comma), il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori (Cod. Civ. 30), salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto (Cod. Civ. 30).
Quando lo scioglimento dell'associazione e deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Art. 12
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali (Cod. Pen. 357). Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica è iscritta (Cod. Civ. 33), e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori.
Art. 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa (Cod. Civ. 31, 32).
Art. 16
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, salve le disposizioni seguenti.
Art. 17
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente. decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.
Art. 18
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'art. 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche.
Art. 19
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.
Art. 20
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e registrata la persona giuridica.
Art. 22
Il registro delle persone giuridiche (Cod. Civ. 33 e seguenti) è istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale (*).
(*) Per l'iscrizione degli enti ecclesiastici, vedi art. 15, d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33.
Art. 23
Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine, ed e accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 33 e del primo comma dell'art. 34 del codice.
Ogni iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Art. 24
Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede (Cod. Civ. 46) della persona giuridica.
Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera (*) della richiesta d'iscrizione.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 25
Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) del decreto di riconoscimento, dell'atto costitutivo e dello statuto (Cod. Civ. 33).
Quando il riconoscimento è avvenuto per decreto del Presidente della Repubblica, è sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto è stato pubblicato.
L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 26
Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera (*) della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 27
L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici (Cod. Civ. 35).
Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento è concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.
Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorità, dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e soggetta ad approvazione dell'autorità governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione è comunicata.
Art. 28
La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice può essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del codice può essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove è tenuto il registro.
Art. 29
Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Art. 30
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
Il trasferimento della residenza (Cod. Civ. 44) si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Art. 32 (*)
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (Cod. Civ. 167 e seguenti).
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 33 (*)
Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 34 (*)
Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 34-bis (*)
Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 163 del codice.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 35 (*)
Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice e autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e minore.
Sulla domanda di legittimazione (Cod. Civ. 280 e seguenti), di adozione (Cod. Civ. 291 e seguenti) e di revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) di minore di età provvede il tribunale per i minorenni (Cod. Civ. 314).
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 36 (*)
La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143 ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 37 (*)
L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione (Cod. Civ. 309) deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
Art. 38 (*)
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, codice civile (**).
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
(**) Comma così sostituito dall'art. 68, legge 4 marzo 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 39
L'omologazione prevista negli artt. 406 e 412 del codice è di competenza del tribunale per i minorenni (*).
(*) Articolo privo di di oggetto a seguito dell'abrogazione degli artt. 406, 412 ad opera dell'art. 77, legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 40
La domanda per l'interdizione del minore emancipato (Cod. Civ. 414) e quella per l'interdizione o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età (Cod. Civ. 416) devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.
Art. 41
I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare (Cod. Civ. 144) o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in composizione monocratica (*).
(*) Articolo così sostituito dall'art. 151, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 42
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43
I provvedimenti del giudice tutelare (Cod. Civ. 344 e seguenti) sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.
Art. 44
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela (Cod. Civ. 357 e seguenti) o della curatela (Cod. Civ. 394 e seguenti) e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.
Art. 45
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376, secondo comma, 386, 394 e 395 del codice.
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
Art. 46
Tutti gli atti della procedura della tutela (Cod. Civ. 343 e seguenti), compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro (*).
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro (*) gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice.
(*) Agevolazione ora esclusa dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 47
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti (Cod. Civ. 343 e seguenti, 414 e seguenti) e un altro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati (Cod. Civ. 400 e seguenti, 414 e seguenti).
Art. 48
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere (Cod. Civ., 389):
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronunzia la inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca la inabilitazione.
Art. 50 (*)
Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(*) Articolo così sostituito dall'art. 152, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo così recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica."
Art. 51 (*)
Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice (**).
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmettere copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
(*) Articolo così modificato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia).
(**) Nel registro delle tutele, ai sensi dell'art. 69 legge 4 maggio 1983, n. 184, debbono essere altresì annotati i provvedimenti urgenti di cui all'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II

Art. 51-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 485, 1° comma, 508, 1° comma, 509, 1° comma, 517, 2° comma, 528, 1° comma, 529, 530, 1° comma, 620, 2° e 6° comma, 621, 1° comma, 730, 1° comma, e 736, 2° comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(*) Articolo così introdotto dall'art. 153 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 52
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere il registro delle successioni (*).
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507, 2° comma, 508, 2° comma, 509, 2° comma, 519, 1° comma, 528, 2° comma, 702, 1° comma). L'inserzione è fatta d'ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale(**); su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste dagli artt. 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito (Cod. Civ. 498, 3° comma). Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519). Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità giacenti (Cod. Civ. 528), nonché gli atti relativi alla curatela (Cod. Civ. 392, 424) e le dichiarazioni di accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari (Cod. Civ. 702).
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
(*) Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo così recitava: "Presso la cancelleria di ogni pretura e tenuto, a cura del cancelliere e sotto la sorveglianza del pretore, il registro delle successioni."
(**) Comma così sostituito dall'art. 154 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Il precedente testo così recitava: "In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge (Cod. Civ. 484, 507 e seguenti, 519, 528, 702). L'inserzione e fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del pretore; su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi."
Art. 53
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal pretore (*). Nell'ultima pagina il cancelliere (**) indica il numero dei fogli di cui esso è composto.
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
(*) La parola "pretore" deve ritenersi sostituita con la parola "tribunale" in seguito al d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(**) Parola così sostituita dall'art. 155 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 54
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in margine all'iscrizione in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione, salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Art. 55
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (*) secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
(*) Parola così sostituita dall'art. 156 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III

Art. 56
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato con decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza del tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale (*), il quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
(*) Le associazioni professionali sono state soppresse con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 57-bis
L'autorizzazione prevista nell'art.915, 1° comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica (*).
(*) Articolo così introdotto dall'art. 157, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 58
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925, n. 998, e del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 426 (*).
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
(*) Sulle modalità e gli effetti attuali dell'affrancazione dell'enfiteusi, cfr. legge 22 luglio 1966, n. 607; legge 18 dicembre 1970, n. 1138; legge 14 giugno 1974, n. 270.
Art. 59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod. Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.
Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condòmino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art. 67
Ogni condòmino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di bassa portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o przioni di piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal 4° comma dell'art. 1129 e dal 3° comma dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale (*) dei proprietari di fabbricati.
(*) L'associazione professionale è stata soppressa d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al Libro IV

Art. 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216,primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis (*)
I provvedimenti previsti negli articoli 1211, 1514, 1° comma, 1515, 3° comma, e 1841 del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica
(*) Articolo introdotto dall'art. 158, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 74
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile e deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore.
Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art. 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.
Art. 75
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli artt. 1209, secondo comma, e 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale oppure presso un istituto di credito (att. Cod. Civ. 251).
Art. 77
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli artt. 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice (Cod. Civ. 1513, 1514, 1686), ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo.
Art. 78
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3, e dell'art. 126 Cod. Proc. Civ., e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137).
Art. 79
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte di appello, entro dieci giorni dalla notificazione.
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente.
Art. 80
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli effetti della mora (Cod. Civ. 1207).
Art. 81
Nei casi previsti dagli artt. 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si propongono, se non vi e giudizio pendente, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 749 e 750 del codice di procedura civile.
Art. 82
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa a norma dell'art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo art. 1516 (Cod. Civ. 2797, 2° comma):
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle corporazioni (*), per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura (**)del luogo in cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio esemplare, uno dei quali e consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato da questa, e conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico e stato eseguito.
(*) Attualmente Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura: l. 26 settembre 1966, n. 792.
(**) La parola "pretura" deve intendersi sostituita con "tribunale" ai sensi del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 84
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.
SEZIONE V
Disposizione relative al libro V

Art. 85-91 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, in quanto privi di oggetto a seguito della soppressione degli organi corporativi. Gkli articoli 92-94 vengono tuttavia riprodotti per il rinvio operato dagli artt. 103 e seguenti disp. att. Cod Civ.
Art. 92
La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario (Cod. Civ. 2091-2).
Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.
Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.
Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.
Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.
Art. 93
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94
L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza i doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito e comunicato immediatamente all'imprenditore.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli artt. 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 95
Quando le leggi o le norme corporative (*) non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio (Cod. Civ. 2095) è determinata dal Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo.
Art. 96
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui e stato assunto (Cod. Civ. 2103).
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo (*) che presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali (**) che rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
(*) Ora Ispettorato del lavoro.
(**) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha soppresso le associazioni professionali.
Art. 97
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative (*) o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio (Cod. Civ. 2110), la durata del periodo feriale (Cod. Civ. 2109), del periodo di preavviso (Cod. Civ. 2118), la misura dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto (Cod. Civ. 2120), si applicano le corrispondenti norme del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Cod. Civ. 2109 e seguente).
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.
(*) Il d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso l'ordinamento corporativo
Art. 99
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento (att. Cod. Civ. 100, 101-bis).
Art. 100
Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto (Cod. Civ. 320, 5° comma, 424), gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato (Cod. Civ. 397, 425), i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse (Cod. Civ. 2198), le procure institorie (Cod. Civ. 2206), le nomine di procuratori (Cod. Civ. 2209) nonché gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese (Cod. Civ. 2200, 2296, 2317, 2330 1°comma, 2411, 2436 e seguenti, 2444 e seguenti, 2475 3° comma, 2498 2° comma, 2502 2° comma, 2504, 2506, 2519), sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalità stabilite dalle leggi anteriori (*).
Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195), salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 2556 e dell'art. 2559 del codice (**).
(*) L'art. 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580 ha istituito l'Ufficio del registro delle imprese presso le camere di commercio; per il relativo regolamento, cfr. d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581.
(**) Articolo così modificato dall'art. 8, l. 12 aprile 1973, n. 256.
Art. 101
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale (*).
Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.
(*) L'art. 1.5-bis, d.l. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in l. 17 marzo 1993, n. 63, dispone che "Il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata avviene per il tramite delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Art. 101-bis (*)
Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.
(*) Articolo introdotto dall'art. 20 d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127.
Art. 101-ter (*)
Ai fini della pubblicità prescritta dagli artt. 2506 e 2507 Cod. Civ. la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (**).
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
(**) L'art. 29, 1° comma, l. 7 agosto 1997, n. 266 dispone che "A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle siocietà cooperative,è assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese".
Art. 101-quater (*)
Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'Ufficio del registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie depositando negli altri l'attestazione dell'eseguita pubblicità.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 29 dicembre 1992, n. 516.
Art. 102
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori (*).
(*) Cfr. R. d. 24 luglio 1936, n. 1548e, attualmente, d. lgs. 24 gennaio 1992, n. 88.
Art. 103
I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.
L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 2409 del codice, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari (*). A lui si applicano gli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.
(*) Il ruolo degli amministratori giudiziari è stato soppresso con d. lgs. c. p. s. 23 agosto 1946, n. 153. L'amministratore giudiziario deve attualmente essere scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei conti di cui all'art. 15, R. d. l. 24 luglio 1936, n. 1548. Cfr. ora d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 104
Il presidente del tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 2417 del codice, deve sentire gli amministratori delle società. Le funzioni di rappresentante degli obbligazionisti possono essere attribuite alle società fiduciarie.
Art. 105
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative (Cod. Civ. 2540) è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
Art. 106
Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.
Art. 107
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II del titolo VI del libro V del codice (2546 e seguenti) si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.
Art. 108
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le società, in quanto applicabili.
Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Art. 109
Per le società per azioni soggette al Regio decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore (Cod. Civ. 2355).
Art. 110
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.
Art. 111
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica (*).
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
(*) L'originale dicitura "decreto reale" deve intendersi sostituita con il termine "decreto del Presidente della Repubblica".
SEZIONE VI
Disposizioni relative al Libro VI

Art. 112 (*)
[...]
(*) Articolo abrogato dalla legge 21 gennaio 1983, n. 22.
Il testo originale recitava: "All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appelllo, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione".
Art. 113
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis (*)
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'art. 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'art. 745 del codice di procedura civile.
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
(*) Articolo introdotto dall'art. 6, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
Art. 113 ter (*)
Il reclamo previsto nell'art. 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale e consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o e rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.
(*) Articolo introdotto dall'art. 8, l. 27 febbraio 1985, n. 52.
CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE I
Disposizioni relative al Libro I

Art. 114
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli artt. 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli artt. 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art. 115
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della L. 27 maggio 1929, n. 847, è ridotto a un mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116 (*)
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non può essere proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni non si possono più impugnare (Cod. Civ. 137).
(*) Si riporta il testo originale di questo e dei successivi articoli nonostante la modifica intervenuta dei corrispondenti articoli del codice civile.
Art. 117
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti durante il matrimonio possono acquistare lo stato di figli naturali riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei loro eredi.
Art. 118
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che pervengono alla moglie dopo tale data (Cod. Civ. 179).
Art. 119
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.
Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice (Cod. Civ. 235, 244), anche quando si tratta di impugnare la legittimità di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Art. 121
Le azioni di reclamo di stato di figlio legittimo, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art. 178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata proposta prima del 1° luglio 1939 (Cod. Civ. 249).
Art. 122
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli naturali (Cod. Civ. 250 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del 1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.
Art. 123
[...] (*)
[...] (*)
[...] (*)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale (Cod. Civ. 273 e seguenti) si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
(*) I commi 1° , 2° e 3° sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7.
Nella loro versione originale, essi recitavano: "L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli adulterini per i quali è ammessa dall'art. 278 del nuovo codice. I figli naturali che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti".
Art. 124
La disposizione dell'art. 286 del codice e applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima del 1° luglio 1939.
Art. 125
La disposizione dell'art. 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.
Art. 126
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice (*) è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.
(*) Abrogato a norma dell'art. 67 l. 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).
Art. 127
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione (Cod. Civ. 305 e seguenti) si applicano anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.
Art. 128 (*)
[...]
(*) Articolo da ritenersi implicitamente abrogato a seguito dell'abrogazione dell'art. 342 cod. civ. a norma dell'art. 1 r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dell'art. 3, d. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Il precedente testo recitava: "Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genirtore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 342 del codice".
Art. 129
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela (Cod. Civ. 344 e seguenti) si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio, salve le disposizioni degli artt. 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso (Cod. Civ. 350, 393)
Art. 130
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Art. 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli artt. 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II

Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.
Art. 133
La rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).
Art. 134
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.
Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 (*).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
(*) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale testo dell'art. 580 Cod. Civ.
Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.
Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.
SEZIONE III
Disposizioni relative al Libro III

Artt. 142-149 (*)
[...]
(*) Articoli abrogati a norma dell'art. 18 l. 22 luglio 1966, n. 607.
Art. 150
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del codice del 1865.
Art. 151
Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152
Il diritto di ritenzione ammesso dagli artt. 1006 e 1011 del codice spetta all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153
La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art. 154
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al 28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità (Cod. Civ. 1054).
Art. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi (Cod. Civ. 1138) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 156
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall'art. 152 di queste disposizioni.
Art. 158
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti (Cod. Civ. 1061) comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
SEZIONE IV
Disposizioni relative al Libro IV

Art. 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'art. 1182 del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore (Cod. Civ. 1206 e seguenti), all'inadempimento e alla mora del debitore (1218 e seguenti) si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato posteriormente.
Art. 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (Cod. Civ. 1282), producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.
Art. 162
La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art. 163
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva (Cod. Civ. 1384) anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia pendente alla data suddetta.
Art. 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165
Gli effetti dell'annullamento (Cod. Civ. 1445) o della risoluzione (Cod. Civ. 1453) dei contratti rispetto ai terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile del 1865 se la domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del codice, la rescissione a causa di lesione e regolata dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 167
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (Cod. Civ. 1467 e seguenti) si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano verificati dopo.
Art. 169
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle condizioni patrimoniali del debitore (Cod. Civ. 1461) si applicano anche quando si tratti di contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.
Art. 170
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Art. 171
Le disposizioni degli artt. 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.
Art. 172
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla (Cod. Civ. 1495 e seguenti), si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice, purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo posteriormente.
Art. 173
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita (Cod. Civ. 1500 e seguenti) tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia scoperto posteriormente.
Art. 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 1524 del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.
Art. 176
Le disposizioni degli artt. 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177
Le disposizioni degli artt. 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se si tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Art. 180
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge anteriore.
Art. 181
Le disposizioni degli artt. 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 182
Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del codice si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 183
Le disposizioni degli artt. 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 184
Le cause di estinzione del mandato (Cod. Civ. 1722 e seguenti) sono regolate dal codice se si verificano dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito anteriormente.
Art. 185
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 186
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art. 1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art. 187
Le disposizioni degli artt. 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli artt. 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non e già avvenuta anteriormente all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli artt. 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore medesima.
Art. 188
Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Art. 189
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190
La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.
Art. 191
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 193
Le disposizioni degli artt. 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194
Le disposizioni degli artt. 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
SEZIONE V
Disposizioni relative al Libro V

Art. 195
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del libro V del codice (Cod. Civ. 2096 e seguenti) e quelle contenute ne))e sezioni ll, III, IV e V de) capo 11 dello stesso titolo (Cod. Civ. 2141 e seguenti) si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti.
Art. 196
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 (*) del codice stesso, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal giorno suddetto.
(*) L'art. 2097 Cod. Civ. è stato abrogato dall'art. 9 l. 18 aprile 1962, n. 630.
Art. 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.
Art. 198
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.
Art. 200
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili (Cod. Civ. 2214 e seguenti) e alla redazione del bilancio (Cod. Civ. 2217, 2423 e seguenti) per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale (Cod. Civ. 2195) e per le società soggette a registrazione (Cod. Civ. 2200), entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese (att. Cod. Civ. 99 e seguenti), la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.
Art. 201
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 202
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice (Cod. Civ. 2229 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi speciali.
Art. 203
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice (Cod. Civ. 2240 e seguenti) si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 204
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942.
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette alle norme del codice sulle società semplici (Cod. Civ. 2251 e seguenti) a partire dal 1° luglio 1945 (*). Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.
Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società (205 e seguenti; Cod. Civ. 2325 e seguenti).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 205
Le società commerciali (Cod. Civ. 2195) e le società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 206
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 (*). Fino a questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 207
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto, richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio è receduto o defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.
Art. 208
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli artt. 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Art. 209
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, gli artt. 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice (Cod. Civ. 2621 e seguenti).
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli artt. 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945 (*).
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 210
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2410 e seguenti).
Gli artt. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Art. 211
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni (Cod. Civ. 2300, 2306, 2307, 2436 e seguenti, 2470, 2494 e seguenti, 2537, 2498-2504).
Art. 211-bis (*)
Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 210, 5° comma, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 212
Le azioni a voto plurimo, esistenti al 27 febbraio 1942, nonché quelle emesse a norma dell'ultimo comma, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.
Dalla data predetta sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo (Cod. Civ. 2351, 3° comma). Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle azioni a voto plurimo, emesse in occasione di aumenti di capitale deliberati prima dell'entrata in vigore del codice e dirette a mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni.
Art. 213
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno 1945 (*). Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva alla data stessa, salva la disposizione del secondo comma dell'art. 2385 del codice.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 214
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della loro nomina.
Art. 215
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al 27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice, sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 216
Le società a garanzia limitata (*), esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 (**) alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata (Cod. Civ. 2472 e seguenti).
(*) Cfr. legge austriaca 6 marzo 1906, B.L.I. n. 58.
(**) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 217
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli artt. 206 e seguenti di queste disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 (*) non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 218
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 219
I rapporti di associazione in partecipazione (Cod. Civ. 2549 e seguenti) costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.
Art. 221
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945 (*), uniformare alla disposizione dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
Art. 222
La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223
I contratti di consorzio prevista dal capo II del titolo X del libro V del codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945 (*).
Entro il 30 giugno 1945 (*) tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio e sciolto.
(*) Termine prorogato "fino all'attuazione della revisione del codice civile" a norma della l. 18 ottobre 1950, n. 920.
SEZIONE VI
Disposizioni relative al Libro VI

Art. 224
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice (Cod. Civ. 2644 e seguenti), produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione (Cod. Civ. 2644 e seguenti, 2843) non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Art. 226
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (Cod. Civ. 2652 n.6, 7, 8 e 9), non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 228
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità (Cod. Civ. 2648).
Art. 229
Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.
Art. 230
Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232, le norme del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.
Art. 231
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 167, 2647);
3) la cessione dei beni ai creditori (Cod. Civ. 1977 e seguenti) agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso (Cod. Civ. 2649);
4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232
L'annotazione del vincolo dotale (Cod. Civ. 166-bis) e della comunione dei beni tra coniugi (Cod. Civ. 177 e seguenti) prevista dall'art. 19, lett. c, della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti (Cod. Civ. 2647).
Art. 232-bis (*)
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.
(*) Articolo introdotto dall'art. 5 l. 21 gennaio 1983, n. 22. L'art. 6 della medesima legge dispone che "Il Ministero delle Finanze è responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973".
Art. 233
Le disposizioni del codice relative alle prove (Cod. Civ. 2697 e seguenti) si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo grado.
La prova testimoniale (Cod. Civ. 2721 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 244) per gli atti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del Codice Civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.
Art. 234
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati (Cod. Civ. 2745 e seguenti), all'ordine dei privilegi (Cod. Civ. 2777 e seguenti) e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali (Cod. Civ. 2747, 2748) si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.
Art. 235
La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Art. 236
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.
Art. 237
Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio (Cod. Civ. 2800 e seguenti).
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice (Cod. Civ. 2812), quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
Art. 239
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Art. 240
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia (Cod. Civ. 2847), secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
Art. 241
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo (Cod. Civ. 2858 e seguenti), non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.
Art. 243
Le disposizioni degli artt. 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche (Cod. Civ. 2889 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 795) è in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 245
Gli effetti del sequestro conservativo (Cod. Civ. 2906) e del pignoramento (Cod. Civ. 2912 e seguenti) eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.
Art. 246
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi posteriormente.
Art. 247
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse (Cod. Civ. 2941 e seguenti).
Art. 248
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario (Cod. Civ. 2946).
CAPO III
Disposizioni generali e finali

Art. 249 (*)
[...]
(*) Disposizione relativa allo stato delle persone appartenenti alla Famiglia Reale da ritenersi abrogato per incompatibilità con la forma repubblicana dello Stato.
Art. 250 (*)
[...]
(*) Disposizione da ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione delle leggi razziali.
Art. 251
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito (76), in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
Art. 252
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.
Art. 253
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto del Presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 255
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680, primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del Rd 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 256
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del Codice Civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.

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