i Rapporti Coniugali

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto
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Testo

DIRITTI E DOVERI TRA I CONIUGI
Dall’atto di matrimonio scaturiscono diritti e obblighi di natura personale e patrimoniale tra i coniugi. Si instaura, così, un rapporto giuridico coniugale al quale si applica la disciplina prevista dal codice civile agli articoli 143-148. le posizioni giuridiche dei singoli sono identiche in virtù del principio di uguaglianza introdotto dalla costituzione e attuato dalla riforma di famiglia del 1975.
Gli obblighi dei coniugi sono i seguenti:
- obbligo di fedeltà, vieta di intrattenere relazioni sentimentali di qualunque tipo con persona diversa dall’altro coniuge.
- Obbligo d’astinenza materiale e morale, il coniuge deve fornire i mezzi economici per fare conseguire all’altro un comune tenore di vita e deve dargli sostegno morale e spirituale per affrontare i momenti difficile della vita.
- Obbligo di collaborazione, entrambi i coniugi devono dare il proprio apporto di energie e risorse alla costruzione e al mantenimento della famiglia.
- Obbligo di coabitazione, i coniugi sono obbligati a vivere sotto lo stesso tetto, nel luogo di residenza concordato.
La violazione di questo obblighi non sempre è munita di specifica sanzione.
L’articolo 570 del codice penale tratta il caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare che punisce il coniuge che ha abbandonato il domicilio domestico o ha serbato una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie
L’indirizzo della vita familiare
L’art.144 stabilisce che l’indirizzo della vita familiare non è più lasciato all’esclusiva del marito, ma deve essere frutto dell’accordo tra i coniugi. Esso comprende tutte le decisioni riguardanti la conduzione del ménage familiare. La norma prevede anche che la moglie concorra con il marito a fissare la residenza familiare, secondo le proprie esigenze e quelle della famiglia. (principio di uguaglianza dei coniugi e confronto con il passato). L’indirizzo concordato è poi attuato singolarmente da ciascun coniuge. In caso di disaccordo si può richiedere l’intervento del giudice che ascolterà le due parti e ciascun figlio che abbia compiuto 16 anni.

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Nella famiglia vige un determinato regime patrimoniale, con ciò intendendo il complesso delle regole che disciplinano la titolarità, l’amministrazione, il godimento e i modi di acquisto dei beni dei coniugi. Queste regole possono provenire dai coniugi o da terzi in deroga alle disposizioni con degli appositi atti, le convenzioni matrimoniali. Sono regimi patrimoniali quelli instaurati automaticamente con il matrimonio senza bisogno di un’espressa convenzione dei coniugi. Sono regimi convenzionali quelli che nascono soltanto in forza a una convenzione patrimoniale.
La riforma del ’75 ha inciso in maniera profonda : prima i rapporti si svolgevano secondo il regime della separazione dei beni al punto che era diffusa l’istituzione della dote. Ora si è passati al regime della comunione dei beni, p stato soppresso l’istituto della dote e ha introdotto nuove figure di convenzioni matrimoniali.

LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI
Il regime patrimoniale che si instaura fra i coniugi è quello della comunione degli acquisti, a meno che non si disponga diversamente. I beni acquistati dai coniugi sono considerati comuni e possono dividersi solo con lo scioglimento del matrimoniale o negli altri casi previsti dalla legge. Il Legislatore ha voluto conferire il carattere comunitario della famiglia vista come comunione materiale, oltre che spirituale; ha inteso rivalutare il lavoro casalingo al pari di quello esterno effettuato al di fuori delle mura domestiche, per la formazione della ricchezza della famiglia. Tuttavia, non tutti i beni cadono in comunione: alcuni restano personali e altri diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione, se non sono stati consumati.
Sono personali i beni pervenuti prima del matrimonio ovvero acquistati dopo a causa di morte, per donazione o per successione. Sono beni che non risultano il frutto del sacrificio comune dei coniugi. Sono personali anche i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento, nonché la pensione concessa per perdita della capacità lavorativa, i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio.
Sono comuni tutti i beni acquistati dai coniugi, anche separatamente, durante il matrimonio, salvo che non si tratti di beni personal, nonché le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Nella categoria della comunione differita rientrano: i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i proventi dell’attività personale di ciascuno dei coniugi se permangono al momento dello scioglimento della comunione, i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.

L’AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNIONE
L’amministrazione dei beni comuni spetta a entrambi i coniugi. Ciascun coniuge può compiere da solo gli atti di minore importanza mentre è necessario il consenso congiunto per compiere quelli di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti senza il necessario consenso sono annullabili se riguardano beni immobili o mobili registrati. Se hanno, invece, a oggetto beni mobili non registrati gli atti sono validi, ma obbligano il coniuge che ha compiuto l’atto a ricostituire la comunione. La necessità del doppio consenso rischierebbe di portare alla paralisi l’attività di amministrazione. Se un coniuge rifiuta il consenso l’altro può rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto, quando questo è necessario nell’interesse della famiglia o dell’azienda comune.
Nel caso di lontananza o altro impedimento di uno dei due coniugi l’altro può compiere da solo tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice. Se un coniuge non sa amministrare o non ne ha la capacità l’altro può chiederne l’esclusione.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Con lo scioglimento della comunione si ha la cessazione del regime legale e l’applicazione di quello della separazione dei beni. Non necessariamente si ha la fine del rapporto coniugale.
Le cause di scioglimento sono:
- dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei due coniugi
- annullamento del matrimonio
- divorzio
- separazione personale dei coniugi
- separazione giudiziale dei beni
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale
- fallimento di uno dei coniugi
i beni acquistati dopo il verificarsi di una di tali cause appartengono al coniuge acquirente in via esclusiva. I beni comuni con lo scioglimento cadono in comunione ordinaria e sono divisi in quote uguali assegnate a ciascun coniuge.

I REGIMI PATRIMONIALI CONVENZIONALI
Attraverso la convenzione matrimoniale i coniugi possono scegliere un regime patrimoniale in sostituzione di quello legale ovvero un regime che si combini con esso. La convenzione è un accordo concluso tra i futuri sposi o tra i coniugi, cui possono partecipare anche terzi. La legge richiede formalmente l’atto pubblico notarile. I regimi patrimoniali convenzionali sono:
- la separazione dei beni: fa conservare ai coniugi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio
- comunione convenzionale: i coniugi ampliano il contenuto legale della comunione dei beni includendovi beni ritenuti per legge personali.
- Fondo patrimoniale

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Il rapporto coniugale può cessare definitivamente con i diritti e i doveri dei coniugi. Con la separazione non cessa lo stato coniugale ma vengono meno alcuni doveri coniugali, come quello della coabitazione, della collaborazione e della fedeltà. Permane l’obbligo di assistenza e i doveri verso i figli. La legge stabilisce che l’affidamento venga disposto nell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, e quindi, a favore del coniuge ritenuto più idoneo ad accudire la prole. Egli ha l’esercizio della potestà sui figli e l’altro coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli nella misura e nei modi, anch’essi da determinare e conserva il diritto di fargli visita. L’assegno di mantenimento spetta al coniuge separato senza addebito, per conservare il tenore di vita precedente alla separazione, dipende dal livello di vita goduto durante la vita coniugale e dai redditi e altre circostanze del soggetto obbligato. Il presupposto è il dovere coniugale di assistenza che non viene meno con la separazione.
Esistono 3 specie di separazione personale: di fatto, consensuale, giudiziale.

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
È quella decisa concordemente dai coniugi che ne stabiliscono anche le condizioni. Il giudice si limita quindi ad approvare con un atto di omologazione. Il giudice, oltre a tentare la conciliazione dei coniugi, controllerà che le condizione di separazione non siano contrarie all’interesse dei figli che possono essere contrari e l’omologazione viene negata.

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
È pronunciata dal tribunale su richiesta del coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Non è necessario che questa situazione sia da attribuire alla condotta colpevole di uno dei coniugi. Quando si ravvisa la violazione di uno degli obblighi coniugali, il tribunale dichiara che la separazione sia addebitata al coniuge inadempiente. L’addebito ha rilevanti conseguenze sul piano economico: il coniuge colpevole perde il diritto all’assegno di mantenimento ma se si trova in condizioni di bisogno potrà ricevere un assegno alimentare che si giustifica come il generico dovere di solidarietà e serve soltanto a consentire il sostentamento del coniuge. La misura sarà quindi più modesta. Inoltre, il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto di successione ereditaria e ha diritto soltanto a un assegno alimentare vitalizio

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Il matrimonio si scioglie soltanto con la morte di uno dei due coniugi o con il divorzio. La legge che lo ha introdotto è recente e risale al 1970.
Con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale e cessano gli effetti civili del matrimonio concordatario. Di quest’ultimo permangono solo gli effetti religiosi che sono indissolubili. I coniugi divorziati riacquistano la libertà di stato civile e possono quindi risposarsi ma non in Chiesa.
A differenza dell’invalidità il divorzio si riferisce al rapporto matrimoniale e si può verificare solo per cause indicate dalla legge, infatti occorre anche il consenso del giudice.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio solo quando si accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le principali cause di divorzio sono:
- il coniuge viene condannato con sentenza definitiva, dopo il matrimonio, per aver commesso, anche prima del matrimonio, reati particolarmente gravi ovvero specifiche forme di reato contro la famiglia o alla persona a prescindere dalla pena comminata.
- È stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale ovvero omologata la separazione consensuale e siano trascorsi 3 anni da quando i coniugi comparirono davanti al Presidente del tribunale in sede di procedimento di separazione
- L’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio
- Il matrimonio non è stato consumato
- È passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
La procedura di divorzio è preceduta dalla separazione e inizia con un ricorso presentato dal coniuge al tribunale del luogo dove risiede il coniuge convenuto. La lunghezza e complessità della procedura dipende dall’accordo o meno dei due coniugi sulle condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.
Se, a seguito del divorzio, uno dei due coniugi non ha redditi sufficienti per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, può vedersi assegnato dal giudice un assegno post matrimoniale. Il giudice imporrà l’assegno a carico dell’altro coniuge qualora accerti la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla legge: la disparità delle situazioni patrimoniali dei due coniugi, l’impossibilità del coniuge di procurarsi i mezzi adeguati, le ragioni della decisione di divorzio, i contributi personali ed economici delle parti al ménage familiare, la durata del rapporto coniugale. La ragione di questo assegno risiede nel generico dovere di solidarietà post coniugale, infatti il diritto alla percezione dell’assegno cessa in caso di morte o nuovo matrimonio del coniuge.
Con il divorzio non cessano gli obblighi dei genitori verso i figli. Al sentenza di divorzio stabilisce a quale dei due coniugi dovranno essere affidati i figli e determina le modalità per contribuire al loro mantenimento, educazione e istruzione. Se non è diversamente stabilito, la potestà spetta al genitore cui sono stati affidati i figli.

Esempio



  


  1. gustavo dandolo

    tra Stato e Chiesa I rapporti tra .. analizzati elusivamente come rapporti tra istruzioni. Si .. gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ribaditi .. di reciproca indipendenza e sovranità, in ordini .. sussidiarietà significa solidarietà e non chiusura; interesse ..

  2. pizza fichi

    ho bisogno di sapere come gestire la mia separazione coniugale

  3. xvxvxgx

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