I rapporti civili

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Testo

I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI: I RAPPORTI CIVILI

Il riconoscimento e la garanzia dei diritti individuali è stato riconosciuto già dalle prime dichiarazioni, come quella dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

I diritti pubblici, riferiti ai rapporti con l’autorità, si riconducono a tre categorie:
- diritti civili, intesi come libertà in quanto garantiscono uno spazio di libera autodeterminazione dell’individuo nel disporre della sua persona e della sua attività spirituale;ù
- diritti politici, che consistono nella partecipazione al processo politico e quindi comportano l’organizzazione da parte dello Stato delle procedure con cui esercitarli; essi permettono inoltre ai cittadini di controllare i poteri pubblici;
- diritti sociali, che sono denominati anche di “seconda generazione” e consistono in diritti a ottenere prestazioni pubbliche strumentali e a soddisfare le esigenze di vita: istruzione, assistenza sanitaria, previdenza sociale, …
- nuovi diritti, quelli relativi alla protezione dell’ambiente, alla tutela dei consumatori, alla difesa, e non sono adottati da una Costituzione come la nostra di sessant’anni fa, anche se prescindono da alcuni articoli (es. 2, 9, 32).

Le libertà individuali sono trattate dall’articolo 13 all’articolo 16 della Costituzione.
L’articolo 13 sancisce la libertà personale, che rappresenta il fondamento di tutti gli altri diritti. È una libertà inviolabile e consiste nel diritto di disporre della propria persona fisica. Questa libertà può essere limitata nei soli casi previsti dalla legge (legge di riserva assoluta) e solo con un atto motivato dall’autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione e onere di motivazione). Questo articolo sancisce inoltre che deve essere punita qualsiasi forma di violenza nei confronti di persone soggette a limitazione di libertà, e impone alla legge di stabilire il limite massimo della carcerazione preventiva.
L’articolo 14 parla della libertà di domicilio, che gode delle stesse garanzie della libertà personale, con la possibilità, tuttavia, di effettuare accertamenti e ispezioni per motivi di sicurezza e incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali.
L’articolo 15 tratta la libertà e la segretezza della corrispondenza, definita involabile e limitabile solamente dall’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite per legge.
La libertà di circolazione e di soggiorno è enunciata dall’articolo 16, che nel primo comma afferma la possibilità di muoversi nei vari territori, mentre nel secondo comma enuncia anche la libertà di espatrio. La prima può essere limitata da una legge in via generale (quindi un’eventuale limitazione non potrà riguardare una sola persona) per motivi di sicurezza generale e di sanità. La Costituzione stessa esclude limitazioni motivate da ragioni politiche. La seconda, invece, è concessa solamente dopo aver assolto eventuali obblighi di legge, come il servizio militare.

Gli articoli 17 e 18 trattano invece delle libertà collettive. Precisamente, il primo parla della libertà di riunione, mentre il secondo parla della libertà di associazione. Per riunione si intende l’adunanza in un certo luogo di più persone, preventivamente concordata (altrimenti sarebbe un’adunanza). Sono tutelate, quindi, le riunioni in movimento, come le processioni. La riunione deve essere pacifica e senza armi, e può avvenire in un luogo privato (aperto o no al pubblico) o in un luogo pubblico. In questo secondo caso la riunione può aver luogo solo dopo averne dato preavviso di minimo tre giorni (tempo per bloccarla) al questore. Il preavviso, dunque, non è una richiesta di autorizzazione, ma un semplice avviso. La mancata risposta da parte del questore autorizza la riunione (può essere revocata solo per motivi di sicurezza e ordine pubblico). Sono naturalmente concessi anche gli assembramenti.
L’articolo 18, invece, parla appunto della libertà di associazione. Lo Statuto Albertino si differenza dalla nostra Costituzione appunto perché il primo concedeva solo la libertà di riunione, mentre il secondo anche la libertà di associazione. L’associazione, intesa come unione duratura di persone finalizzata al raggiungimento di uno scopo comune, lascia appunto la libertà alle persone di aderire o meno, e di eventualmente recedere. La Costituzione, però, proibisce:
- le associazioni a delinquere (in cui vengono perseguiti fini vietati dal diritto penale);
- le associazioni segrete;
- le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
La libertà religiosa è tutelata in maniera molto forte dall’art. 19 Cost., il quale assicura a tutti:
- il diritto di professare la propria fede, ossia di darne manifestazione pubblica;
- il diritto di farne propaganda, cioè di diffondere le posizioni assunte;
- il diritto di compiere i relativi atti di culto, sia in privato che in pubblico, purché non vadano contro il buon costume (dunque fa riferimento agli atti effettivamente svolti, non ipotizzati).

A tutti i cittadini, inoltre, è concessa la libertà di manifestazione del pensiero, sia come diritto individuale, sia come diritto collettivo. Le garanzie poste a tal riguardo dalla Costituzione si riferiscono prevalentemente alla stampa. Questa non può essere oggetto di controlli preventivi, dunque per pubblicare qualcosa non si necessità né dell’autorizzazione né di un controllo (che potrà portare alla censura del libro prima della sua pubblicazione). L’unico atto a cui si può ricorrere in campo è quello del sequestro. Il sequestro può essere disposto solamente dall’autorità giudiziaria, e in via provvisoria, salvo convalida da parte della pubblica sicurezza e nei casi stabiliti dalla legge, che sono:
- delitti espressamente previsti come causa di sequestro;
- violazione delle norme riguardanti l’individuazione del responsabile.
Tuttavia, l’inadeguatezza storica porta a dei problemi, proprio perché il principale mezzo di comunicazione è il televisore, e quindi tutte queste norme che tutelano la stampa “non servono” ormai più di tanto. Resta comunque il principio della libertà di diffondere informazione, che però non sia contraria al buon costume.

La prima parte del titolo I della Costituzione sancisce dunque tutte le libertà, mentre nella seconda parte si è cercato d guardare a pensieri più innovativi. È da considerare il fatto che tali pensieri siano stati adottati subito dopo la caduta del fascismo, periodo in cui si cercava di tutelare l’uomo per ridare appunto alla persona ciò di cui non aveva potuto godere nel regime precedente. Le norme riguardano principalmente:
- garanzie generali per il singolo;
- i principi in maniera processuale e di difesa;
- i principi in materia penale.

Il diritto alla difesa è sancito dall’art. 24 Cost., ed è un diritto inviolabile in ogni stato e grado di processo. Naturalmente, una persona deve essere messa in condizione di poter essere difeso (giudice imparziale, riparazione di eventuali errori, …). La difesa, però, non consiste solamente nel diritto di essere difesi se accusati, ma anche nel tutelare i propri diritti, quindi andare in giudizio. I non abbienti devono essere messi in condizione dalla Costituzione di poter essere difesi.

L’art. 25 Cost. prevede tre principi:
- il principio del giudice naturale, secondo il qual deve essere scelto un giudice la cui competenza sia stata fissata prima del sorgere della controversia;
- il principio di stretta legalità dei reati e delle pene, infatti solo con leggi si possono introdurre nuovi reati e nuove pene, e modificare eventualmente i precedenti;
- divieto di retroattività delle norme penali incriminatici, che assumono valore dalla loro entrata in vigore.

L’art. 26 Cost. parla dell’estradizione, che può avvenire solamente nei casi previsti da trattati internazionali, e comunque non può avvenire per reati politici.

L’art. 27 Cost., infine, prevede:
- la presunzione di non colpevolezza, fino all’emissione della sentenza;
- il principio della responsabilità penale personale, infatti viene accusato per un reato chi effettivamente lo ha commesso e non, quindi, eventuali persone inconsapevoli (associazione);
- il principio sul modo di configurare le sanzioni penali, che devono mirare alla rieducazione del condannato e devono basarsi sul senso di umanità;
- è vietata la pena di morte.

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