I limiti legali della concorrenza e la repressione della concorrenza sleale

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LIMITI LEGALI DELLA CONCORRENZA;LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE
Sono da considerarsi atti di concorrenza sleale quelli posti in essere dall’imprenditore in violazione dei principi di correttezza e di onestà commerciale e professionale (art.2598). Essi possono dividersi in:
1-Imitazione servile,che consiste nell’imitazione dei prodotti altrui in modo da confondere il consumatore.
2-Gli atti di denigrazione,che consistono nella diffusione di notizie o apprezzamenti negativi volti a screditare l’attività del concorrente.
3-Gli atti con i quali taluno si appropria dei pregi dei prodotti o delle imprese altrui,attribuendoli alla propria impresa o ai propri prodotti.
4-Tutti gli altri atti che non fanno parte dei principi della correttezza idonei ad arrecare danno all’azienda altrui.
L’imprenditore che è stato vittima di atti di concorrenza sleale può chiedere dinnanzi al tribunale l’azione inibitoria(dove si chiede di proibirne la continuazione) e l’azione di rimozione( dove si chiede che vengano eliminati gli effetti dannosi dell’atto).
Nel caso in cui la concorrenza sleale sia stata compiuta con colpa o dolo il responsabile può essere condannato al risarcimento del danno.

I LIMITI CONTRATTUALI DELLA CONCORRENZA;I PATTI DI NON CONCORRENZA
I patti di non concorrenza sono quei patti stipulati privatamente dalle imprese in modo da eliminare o limitare la concorrenza tra loro.
Un contenuto dei patti di non concorrenza sono i cartelli che sono degli accordi tra le imprese aderenti,che stabiliscono il prezzo di vendita o il volume produttivo. Il codice civile stabilisce dei limiti in modo da non ostacolare la libera concorrenza:
1-Siano provati per iscritto
2-Siano circoscritti ad una sola attività
3-Non durino più di cinque anni.
Tutto ciò serve per la tutela dell’imprenditore e non del consumatore.
I CONSORZI DELLE IMPRESE
Sono quei contratti con i quali più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinare fasi delle rispettive imprese. Il contratto di consorzio ha la finalità generale di regolare la concorrenza tra le imprese ed è dotato di un’organizzazione comune che coordina le attività tra le imprese. I consorzi a loro volta possono distinguersi in:
-Consorzio con attività interna,dove vengono trattati tutti gli argomenti all’interno delle imprese del gruppo.
-Consorzio con attività esterna,dove vengono trattate attività anche con i terzi.
-Consorzio- società,dove in pratica si realizza una società commerciale,in genere una società per azioni.
I COLLABORATORISUBORDINAIT DELL’IMPRENTITORE COMMERCIALE
Sono dei collaboratori che fanno parte dell’impresa e che aiutano il compito dell’imprenditore nei rapporti con i terzi in suo nome e per suo conto e che quindi esercitano una rappresentanza diretta. Essi sono:
1- L’institore:è colui che scelto dall’imprenditore esercita una impresa commerciale in una sua sede secondaria o in un particolare ramo (art. 2203).
2-Il procuratore:è colui che pur non essendo preposto all’esercizio di una impresa commerciale,ha i potere di compiere atti pertinenti al suo esercizio in forza di un rapporto continuativo (art. 2209).
3-Il commesso:è un lavoratore subordinato i cui poteri di rappresentanza sono limitati al compimento degli atti che ordinariamente comporta il tripodi operazioni a cui è incaricato (art. 2210).
I COLLABORATORI AUTONOMI DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Sono quei collaboratori che non si occupano affatto dell’organizzazione interna,anzi sono dei soggetti estranei alla sua sfera aziendale che a loro volta sono imprenditori (rappresentanti ecc.). Poi abbiamo i contratti delle imprese commerciali che sono degli strumenti giuridici con i quali l’imprenditore provvede alla distribuzione dei suoi prodotti.

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