I fatti e gli atti giuridici

Materie:Appunti
Categoria:Diritto

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Testo

I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

Un fatto Giuridico и ogni accadimento, naturale o umano, che produce conseguenze giuridiche detti anche effetti giuridici.
I fatti giuridici si distinguono in naturali e volontari. I primi sono eventi naturali che non dipendono dalla volontа dell’uomo, come ad esempio la vita o la morte.
Mentre i fatti volontari, detti atti giuridici, sono quelli la cui nascita dipende dalla volontа dell’uomo. Si distinguono in atti giuridici leciti (conformi al diritto) e illeciti (contrari al diritto).
I negozi giuridici sono quegli atti giuridici leciti costituiti da una manifestazione di volontа dell’uomo diretta a raggiungere uno scopo previsto e tutelato dal diritto. Sono negozi giuridici il matrimonio, il contratto, il testamento ecc.

Gli oggetti del diritto

Gli oggetti del diritto sono :
* I beni
* I servizi
I beni a sua volta si suddividono in :
* Mobili (penna, libro, gioiello ecc.)
* Immobili (negozio, edificio, casa ecc.)
Per il trasferimento dei beni immobili и richiesto l’atto scritto, e per rendere pubblico il trasferimento, la trascrizione degli atti nei registri immobiliari.

LE ORGANIZZAZIONI

La legge disciplina i gruppi per tutelare la libertа di associazione e la loro esistenza (art. 18 Cost.) e per garantire il singolo all’interno del gruppo.
Esistono varie classificazioni di questi enti :
* Enti di diritto o di fatto, secondo che siano o non siano riconosciuti ;
* Associazioni o fondazioni, secondo che prevalga la componente personale o quella costituita dai beni ;
* Enti pubblici e privati ;
I gruppi organizzati sono numerosi e si classificano variamente :
* Organizzazioni private e organizzazioni pubbliche. Le prime hanno per scopo il soddisfacimento di interessi privati (es. l’Olivetti) mentre le seconde mirano al soddisfacimento di interessi pubblici come ad esempio lo Stato.
* Associazioni e Fondazioni. Le prime dette anche corporazioni sono un complesso di persone associate per il raggiungimento di uno scopo comune (ad esempio la soc. sportiva). Nelle seconde, dette anche istituzioni, l’elemento personale rimane in secondo piano a vantaggio di un altro elemento, quello patrimoniale. Sono un complesso di beni destinati a uno scopo determinato.
* Enti di fatto e persone giuridiche. Fra gli enti di fatto ricordiamo il Comune, la Regione ecc.

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