Atti, fatti e negozi giuridici

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Categoria:Diritto

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Testo

Atti fatti e negozi giuridici
Alcuni fatti che l’uomo compie vengono presi in considerazione dal diritto per ricollegare ad essi delle conseguenze giuridiche.
I fatti presi in considerazione dal diritto sono detti fatti giuridici.
Tra i fatti dai quali derivano conseguenze giuridiche, ve ne sono, alcuni che sono volontariamente compiuti dall’uomo.
Questi fatti sono detti atti giuridici.
Il negozio giuridico
Nel diritto privato vale il principio dell’autonomia dei privati, cioè, che i soggetti sono liberi di realizzare i propri interessi attraverso atti giuridici.
Quindi il negozio giuridico è una qualunque manifestazione di volontà dei soggetti privati alla quale l’ordinamento giuridico ricollega gli effetti voluti da chi lo ha compiuto.
La classificazione dei negozi giuridici
I negozi giuridici si estinguono in due categorie:
• Unilaterali: il loro effetto è stato prodotto in seguito ad una manifestazione di volontà di un solo soggetto. Tali negozi si distinguono a loro volta in ricettizi e non ricettizi, a seconda che, per ricevere il loro effetto debbano o non debbano essere ricevuti da un’altra persona.
• Bilaterali: sono quei negozi che producono i loro effetti solo quando vi sia la manifestazione di volontà di due o più soggetti.
I negozi si distinguono anche in:
• Patrimoniali: quando operano su oggetti che sono valutabili economicamente.
• Non patrimoniali: quando operano su oggetti non valutabili economicamente.
• Onerosi: tutti i soggetti che partecipano si accollano un certo sacrificio economico per ottenere un vantaggio.
• Gratuiti: solo se un soggetto subisce una perdita economica e l’altro soggetto ne trae beneficio.
E infine si dividono in:
• Tra vivi: quando gli effetti giuridici operano su persone fisiche.
• A causa di morte: quando la volontà è destinata a operare al momento della morte di colui che lo ha manifestata.
Il contratto
Il contratto è l’accordo tra 2 o più parti per costituire o regolare tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è un negozio giuridico bilaterale, patrimoniale, e tra vivi.
Il contratto ha effetti obbligatori, ma non è soltanto fonte obbligatoria, esso può produrre anche effetti reali.

Classificazione e categoria dei contratti
a. Con riferimento al numero delle parti si dicono plurilaterali, cioè, l’atto con cui più parti decidono di costituire una società commerciale.
b. Con riferimento agli effetti prodotti, sono detti a titolo oneroso, cioè quei contratti dove i sacrifici e i vantaggi sono a carico e a favore di entrambe le parti.
c. Con riferimento agli effetti si dividono in: effetti obbligatori, effetti reali.
d. Riguardo al modo di conclusione del contratto si distinguono in contratti reali e contratti consensuali.
e. Il contenuto: contratti tipici e contratti atipici.
f. Riguardo alla forma: forma libera, forma vincolata.
g. Riguardo alla durata dell’efficacia nel tempo, contratti a esecuzione istantanea ed a esecuzione continuata.
L’autonomia privata
Il contratto costituisce la principale forma di manifestazione dell’autonomia privata.
Questo concetto descrive sotto il profilo generale la libertà di regolare, nei limi ti previsti dall’ordinamento giuridico, i propri rapporti giuridici non solo attraverso la stipulazione di contratti.
Questa libertà è più o meno ampia a seconda del tipo di rapporto, e di negozio giuridico, di cui si discute.
L’autonomia privata può essere limitata dalla legge in alcuni casi, in particolare là dove vengono privilegiati agli interessi ritenuti prioritari rispetto alla libertà contrattuale.
Le condizioni generali del contratto
Si denominano condizioni generali di contratto quelle condizioni che un soggetto predispone unilateralmente per regolamentare in maniera uniforme i propri rapporti con la clientela.
Pertanto la legge prevede che tali norme contrattuali trovino applicazione se i contraenti le conoscevano, oppure si trovano, al momento della conclusione del contratto, in condizione di conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
L’interessato, se vorrà concludere il contratto, non potrà far altro che aderire. Infatti tali contratti vengono detti anche contratti per adesione.
Le clausole vessatorie e la tutela del contraente debole
In questo sistema è facile comprendere come un soggetto che predispone le condizione generali del contratto, possa mettere pattuizioni lesive per il cliente.
Al fine di tutelare il contraente debole contro gli abusi, il codice impone che queste clausole, per essere ritenute efficaci, debbano essere specificatamente approvate per iscritto e con una scrittura esplicita che dovrà essere seguita dalla firma.

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