I diritti su cosa altrui

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Categoria:Diritto

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Testo

I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI
I diritti reali diversi della proprietà sono detti diritti reali su cosa altrui e sono divisi in due categorie:
- diritti reali di godimento, come la superficie, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e servitù;
- diritti reali di garanzia, come il pegno e l’ipoteca.
I diritti reali su cosa altrui sono tipici, quando sono a numero chiuso, in modo che le parti non ne possano crearne degli altri.
L’estinzione del diritto reale di godimento ha l’effetto di riattribuire al proprietario il pieno esercizio dei suoi poteri (elasticità della proprietà).
Il proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento hanno entrambi il potere di trasferire il proprio diritto ad altri, per esempio di venderlo, ma non diritti aventi un contenuto più ampio (hanno le stesse limitazioni). Questo consiste nell’assolutezza dei d.r.g., cioè il titolare di uno di essi ha il diritto di seguito, cioè di seguire il bene oggetto del suo diritto presso qualsiasi proprietario.

L’usufrutto
L’usufrutto è il diritto attribuito ad una persona diversa dal proprietario di utilizzare una cosa e di trarne ogni frutto, senza modificarne la destinazione economica e restituendola alla scadenza del termine (art. 981). Il proprietario delle cosa oggetto dell’usufrutto rimane tale, ma non può utilizzarla; ha la nuda proprietà.
L’usufrutto ha limiti massimi di durata nel tempo ed è vietato l’usufrutto perpetuo. La ragione sta nel fatto che, data la sua somiglianza con il dominio utile feudale, il legislatore napoleonico ha voluto evitare il pericolo che esso potesse essere utilizzato per ricostruire proprio quei rapporti feudali che la rivoluzione aveva abolito.
L’usufrutto produce rigidità e staticità nell’utilizzazione nel bene su cui grava.

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