Dichiarazione universale del diritti umani

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Categoria:Diritto

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Testo

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fu adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

I trenta articoli di cui si compone sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Vi si proclama il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuali, ad un trattamento di uguaglianza dinanzi alla legge, senza discriminazioni di sorta, ad un processo imparziale e pubblico, ad essere ritenuti innocenti fino a prova contraria, alla libertà di movimento, pensiero, coscienza e fede, alla libertà di opinione, di espressione e di associazione.

Vi si proclama inoltre che nessuno può essere fatto schiavo o sottoposto a torture o a trattamento o punizioni crudeli, disumani o degradanti e che nessuno dovrà essere arbitrariamente arrestato, incarcerato o esiliato.
Vi si sancisce anche che tutti hanno diritto ad avere una nazionalità, a contrarre matrimonio, a possedere dei beni. a prendere parte al governo del proprio paese, a lavorare, a ricevere un giusto compenso per il lavoro prestato, a godere del riposo, a fruire di tempo libero e di adeguate condizioni di vita e a ricevere un'istruzione. Si contempla inoltre il diritto di chiunque a costituire un sindacato o ad aderirvi e a richiedere asilo in caso di persecuzione
.
Molti paesi hanno compendiato i termini della Dichiarazione entro la propria costituzione. Si tratta di una dichiarazione di principi con un appello rivolto all'individuo singolo e ad ogni organizzazione sociale al fine di promuovere e garantire il rispetto per le libertà e i diritti che vi si definiscono. Gli stati membri delle Nazioni Unite non furono tenuti a ratificarla (la dichiarazione non essendo di per sé vincolante), sebbene l'appartenenza alle Nazioni Unite venga di norma considerata un'accettazione implicita dei principi della Dichiarazione.

Va sottolineato che in base alla Carta delle Nazioni Unite gli stati membri s'impegnano ad intervenire individualmente o congiuntamente, per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali . Questo è un obbligo di carattere legale. La dichiarazione rappresenta un'indicazione autorevole di che cosa siano i diritti umani e le libertà fondamentali.

Che cos'è la giornata dei diritti umani

La Comunità internazionale celebra ogni anno la Giornata Mondiale dei Diritti Umani il 10 dicembre, in ricordo del giorno in cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani venne adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948.

La Dichiarazione stessa entrò ufficialmente in vigore a partire dal 1950, dopo che l’Assemblea aveva adottato la risoluzione 423 (V) invitando tutti gli Stati e le organizzazioni coinvolte a celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani il 10 dicembre di ogni anno.

Quest’anno lo ’Human Rights Day’ porta il nome di: «Fighting Poverty, a matter of obligation, not charity» («Combattere la povertà, è più un dovere, che una questione di compassione») un concetto ribadito anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in un messaggio.

«In questo ’Human Rights Day’, ribadiamo che la libertà di chiedere è un diritto, non solo una questione di compassione», ha aggiunto da parte sua l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Louise Arbour.
L’Alto Commissario per i Diritti Umani, quale principale rappresentante in materia di diritti umani all’interno del Sistema Onu, ricopre un ruolo fondamentale insieme al suo Ufficio nel coordinamento dei lavori finalizzati alla celebrazione di questa ricorrenza annuale.

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Ohchr) sostiene la tutela e la promozione di tutti i diritti umani nel mondo. Con sede a Ginevra, è presente in oltre 40 Paesi.

Il lavoro dell’Ohchr mira a garantire il rafforzamento degli standard sui diritti umani universalmente riconosciuti, promuovendo la ratifica e l’attuazione dei trattati sui diritti umani da parte di tutti gli Stati, nonché il rispetto dello stato di diritto.

Si prefigge inoltre di eliminare gli ostacoli al rispetto di tutti i diritti umani e di prevenire o fermarne i relativi abusi.

Diritti umani 58 anni dopo, Amnesty: diritti umani stracciati

Ali Saleh Kahlah al-Marri è un cittadino del Qatar, immigrato negli Stati Uniti. Dopo l´11 settembre è finito tra i sospettati di terrorismo e, dal giugno del 2003, è tenuto sotto custodia militare in un carcere senza accusa né processo. Abdur Rahim Muslim Dost, di nazionalità afgana, è invece stato arrestato il 29 settembre 2006 a Peshawar, in Pakistan mentre usciva da una moschea. Al momento dell´arresto erano presenti i suoi figli e uno dei suoi fratelli Sayed Mohammad. Non è stato accusato di alcun crimine e non è stato portato di fronte a un magistrato. Inoltre, non gli è stato concesso di incontrare né un avvocato, né la sua famiglia. Attualmente non si conosce il luogo in cui è detenuto. Ahmed Agiza, è stato arrestato in Svezia il 18 dicembre 2001. Si trovava nel paese come richiedente asilo. Dopo la cattura è stato trasportato in Egitto dove è stato condannato a 15 anni di carcere.

Questi sono solo alcuni esempi di come, a 58 anni di distanza dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell´uomo (proclamata il 10 dicembre 1948 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite), «...il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana», «base di libertà, giustizia e pace nel Mondo», siano ancora sotto attacco in tutti i continenti. Per questo, come ogni anno, Amnesty International, il 10 dicembre organizza marce, sit-in, giornate di promozione proprio allo scopo di ricordare ai governi i loro impegni presi e i loro obblighi e per richiamare l´attenzione sulle violazioni che continuano a essere perpetrate in ogni parte del mondo.

In particolar modo, per il 2006, Amnesty ha deciso di rilanciare la campagna Più diritti più sicurezza, che intende denunciare le violazioni commesse nel contesto della cosiddetta «guerra al terrore»: dalle extraordinary rendition, i rapimenti della Cia, alle vere e proprie torture cui vengono sottoposti i presunti terroristi in carceri "speciali" (e spesso anche segreti) come Guantamo e simili. Così per la tradizionale "Maratona azioni urgenti" verranno inviate migliaia di mail con appelli in favore di persone che stanno subendo violazioni dei diritti umani: tra cui i tre sospetti terroristi.

«Dall´11 settembre 2001 l´amministrazione statunitense ha dato inizio alla cosiddetta "guerra al terrore" che ha portato a una erosione del sistema dei diritti umani e del diritto umanitario, a legittimare pratiche quali rapimenti, detenzioni segrete, "extraordinary renditions" ed è infine giunta a creare figure, come quella del "combattente nemico", che non hanno nessun fondamento nel diritto internazionale e nel diritto umanitario – spiega Amnesty sul suo sito internet - L´obiettivo di questa campagna è quello di proteggere gli individui a rischio nell´ambito della "guerra al terrore": il 9 e il 10 dicembre possiamo far sentire la nostra voce a sostegno della campagna "Più diritti più sicurezza" e chiedere che si ponga fine a queste violazioni dei diritti umani! Dalle ore 12:00 del 9 dicembre alla stessa ora del giorno seguente, invia quanti più appelli possibile».

Lo scorso anno, durante la maratona, sono stati inviati da tutto il mondo oltre ottantamila appelli, ottomila dei quali dall'Italia.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,

L’ASSEMBLEA GENERALE proclama LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza

Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

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