I diritti reali

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Categoria:Diritto

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Testo

I beni sono le cose che hanno un valore economico e sulle quali l’uomo ha interesse e concreta possibilità di esercitare un diritto. I beni possono essere: beni pubblici o beni privati.
I beni pubblici si dividono in:
• Beni del demanio; questi beni li possono usare tutti e sono inaneniabili (non possono essere venduti) e imprescrittibili (perché non cadono in prescrizione). I beni del demanio possono essere: beni del demanio naturale o beni del demanio necessario. I beni del demanio naturale sono: d. idrico (lago, fiume), d. marittimo (mari), d. militare (difesa). I beni del demanio necessario sono: d. stradale, d. ferroviario, d. aeroportuale, d. storico, archeologico, artistico.
• Beni del patrimonio; questi beni sono usati al vantaggio della collettività (come le miniere).
I beni privati si dividono in:
• Immobili; ancorati saldamente al terreno (edifici).
• Mobili; tutti quelli che non sono ancorati al terreno.
• Mobili registrati; navi, aerei, automobili; per il trasferimento di proprietà ci deve essere la registrazione.
• Universalità di beni mobili; insieme di beni mobili, che hanno una stessa proprietà e un’unica destinazione (biblioteca, gregge).
• Pertinenze; sono le cose destinate all’ornamento o all’ausilio di un altro bene principale.
• Fungibili; sono i beni sostituibili (denaro, libro).
• Infungibili; sono i beni non sostituibili (un quadro, una casa).
• Materiali; che hanno una consistenza, un valore economico.
• Immateriali; che non hanno una consistenza ma hanno un valore (un’invenzione, un brevetto).
• Consumabili;
• Inconsumabili;
Tutto ciò che i beni producono sono i frutti. I frutti sono naturali (parto di un animale), civili, quando si cede ad altri il godimento di un nostro bene (appartamento, ricavo il canone di locazione).
Secondo l’art. 832 libro terzo della proprietà:
Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Il proprietario ha diritto di godere delle cose e può compiere atti giuridici, può fare tutto ciò che non è vietato dalla legge e nei confronti di tutti.
I limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico possono essere pubblici o privati.
I limiti pubblici sono:
• Espropriazione; è un provvedimento con la quale, per motivi di interesse della comunità, la Pubblica Amministrazione toglie la proprietà privata ad un cittadino, il quale viene risarcito (indennizzo; riserva di legge).
• Requisizione; è un provvedimento temporaneo con la quale, per motivi di urgenti necessità e calamità naturali, la Pubblica Amministrazione sottrae ai proprietari la disponibilità di determinati beni (in cambio il rimborso dei danni o la restituzione).
• Edificabilità dei suoli; leggi urbanistiche, piano regolatore (ogni comune: ripartizione del territorio in diverse aree per diverse destinazioni), interventi di urbanizzazione (oneri di urbanizzazione, contributi che bisogna pagare al comune per costruire)
I limiti privati sono:
• Accesso al fondo; la facoltà di impedire a chiunque di entrare nel proprio fondo; impedire il passaggio per l’esercizio della caccia (recinzione del fondo); il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo al vicino che abbia bisogno di costruire, riparare o debba recuperare qualcosa sfuggito alla custodia.
• Immissioni; sono i rumori, i fumi, le esalazioni che causano molestia ai proprietari vicini (che si immettono), sono vietate tutte le immissioni che superano la soglia di tollerabilità.
• Distanze legali; per le costruzioni 3 metri e più; il muro che serve di divisione tra edifici è di proprietà comune quindi le riparazioni sono a carico dei comproprietari; per alberi di alto fusto (il cui tronco supera 3m) devono essere piantati non meno di 3m dal confine, per gli alberi non di alto fusto a non meno di 1,5m, per gli arbusti e le siepi mezzo metro.
• Luci; finestrelle con inferriata alte 2,5m che lasciano passare la luce e l’aria ma non consentono di affacciarsi (per la privacy).
• Vedute; le finestre che consentono di affacciarsi e di vedere, non possono aprirsi a meno di 1,5m dal confine con il fondo vicino.
• Atti di emulazione; atti che non hanno altro scopo che quello di recare dispetto, disturbo ad altri.

Il Possesso è il potere di fatto sulla cosa, consiste nel comportarsi come proprietario, essendolo o non essendolo. Solitamente il possesso coincide con la proprietà.
Il possessore può essere: di buona fede, quando si ignora, non sa di ledere un diritto altrui; di mala fede quando si sa di ledere un diritto altrui (ruba il libro). Giuridicamente si presume la buona fede, anche se la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. Si diventa possessori quando ci sono: il corpus ossia la materialità, l’animus possidendi, la volontà, l’intenzione di possedere. Si può anche possedere per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa. Quindi il detentore, è colui che dispone concretamente di un bene altrui, ma non manifesta l’intenzione di comportarsi da proprietario perché riconosce l’altrui proprietà. All’origine della detenzione vi è solitamente un contratto; è per questo che attraverso la detenzione non si può diventare proprietari.
La restituzione dei frutti, se il possessore era in buona fede, dovrà restituire i frutti dal momento in cui il giudice ne fa richiesta; se il possessore era in mala fede, restituirà tutti i frutti dal momento in cui se ne è impossessato.

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