Funzione legislativa

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Testo

LA FUNZIONE LEGISLATIVA
è l’emanazione di norme costitutive dell’ordinamento giuridico aventi i peculiari caratteri:
- della generalità
- dell’astrattezza
- della novità (leggi)
queste norme edificano un’impalcatura di regole oggettivamente rispondente ai fini che la società politica intende perseguire
è funzione esercitata dal parlamento e ha avuto diverse fasi storiche:
1. GRECIA: attività svolta direttamente dal popolo attraverso l’assemblea
2. ROMANI: legge concepita come norma obbligatoria emanata dal magistrato e approvata dal popolo tramite il voto nei comizi; la funzione legislativa riguarda solo il diritto pubblico perché quello privato è regolato dalle consuetudini
3. IMPERO BIZANTINO: funzione svolta dall’imperatore
4. EPOCA FEUDALE: nascita dei primi istituti parlamentari (parlamenti, consilii, colloqui, curiae) formati da nobili o dal clero; con l’introduzione dei delegati il parlamento da organo di supporto alle decisioni del sovrano diviene un organo di controllo dell’attività regia
5. RINASCIMENTO: lo stato si caratterizza per un forte accentramento decisionale e per la creazione di strutture amministrative a livello locale, svuotando d’importanza l’attività del parlamento
6. DAL 700 AD OGGI: il parlamento torna a ricoprire un ruolo fondamentale e al criterio basato sul ceto sociale si sostituisce quello della rappresentanza politica
L’attuale ordinamento italiano contempla 3 fonti normative primarie, poste su piani differenziati:
1. la costituzione: legge fondamentale dello stato, emanata da un’assemblea costituente il 1° gennaio 1948
2. la legge costituzionale: legge volta ad integrare, modificare, sostituire o abrogare le norme della costituzione
3. la legge ordinaria: decreti legge, decreti legislativi e regolamenti
i primi 12 articoli della costituzione rappresentano i principi fondamentali, la prima parte tratta i diritti e i doveri dei cittadini e la seconda l’ordinamento della repubblica
un’eventuale modifica della forma repubblicana potrebbe avvenire soltanto con una rottura costituzionale ( processo rivoluzionario fuori dell’attuale ordinamento costituzionale)
la costituzione italiana è rigida in quanto non può essere modificata da altre leggi; al contrario dello statuto Albertino che prevedeva il carattere della flessibilità
la funzione principale del parlamento è quella di approvare leggi, sia ordinarie che costituzionali; ogni legge giunge a compimento attraverso una successione di fasi caratterizzate da una molteplicità di atti finalizzati a farle conseguire efficacia
fasi del procedimento di legge:
1. fase dell’INIZIATIVA: avvio del procedimento
2. fase ISTRUTTORIA: esame e discussione del provvedimento in ogni sua parte
3. fase DELIBERATIVA: approvazione del provvedimento da entrambi i rami del parlamento
4. fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA: il provvedimento viene promulgato, vistato e pubblicato sulla gazzetta ufficiale *
organi ai quali spetta l’iniziativa legislativa:
- popolo: almeno 50mila cittadini di età non inferiore ai 18 anni; no progetti di legge in materia tributaria, di amnistia, di indulto e di ratifica dei trattati internazionali
- regioni: iniziative di legge che interessino solo l’ambito territoriale
- consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: progetti di legge in materia di economia e di lavoro
- governo: è l’iniziativa più importante ed è affidata a ciascun membro delle camere o a gruppi di persone appartenenti alle camere
le camere possono adottare 2 diversi procedimenti per esperire l’esame, la discussione e l’approvazione dei progetti di legge:
- procedura ordinaria (1)
- procedura abbreviata (2)
- procedura redigente (3)
(1) ORDINARIA --> sede referente (compito di svolgere un lavoro preparatorio a quello che avviene in aula):
- assegnazione del progetto di legge alla commissione competente per materia
- esame e discussione del progetto di legge
- predisposizione della/e relazione/i (approvazione e meno del progetto)
- illustrazione del progetto in aula
- illustrazione della/e relazione/i
- discussione e votazione degli emendamenti relativi ai singoli articoli (modifiche, possono essere: soppressivi, modificativi o integrativi)
- votazione degli articoli emendati
- dichiarazione di voto
- votazione finale sull’intero progetto
si segue questa procedura per i progetti di legge in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione del bilancio
(2) ABBREVIATA --> sede deliberante (compito di esaminare e discutere il progetto, porlo in votazione approvandolo in via definitiva); è una procedura più rapida ed è adottata per le leggine (progetti di modesto rilievo); vi è la facoltà di rimessione in aula a:
- ciascun membro del governo
- 1/5 dei membri della commissione
- 1/10 dei membri della camera
(3) REDIGENTE --> non è prevista dalla costituzione ed è una via di mezzo tra le prime 2:
- assegnazione del progetto di legge alla commissione competente per materia
- esame e discussione del progetto di legge
- votazione articolo per articolo del progetto di legge
- rimessione in aula
- dichiarazioni di voto
- votazione finale sull’intero progetto
ogni legge per essere perfetta deve ricevere l’assenso di entrambi i rami del parlamento; se la seconda camera approva il progetto di legge apportandovi delle modifiche il testo dovrà ritornare alla prima camera per essere riesaminato, così finché entrambe le camere non approvino un identico testo (navetta o palleggiamento); al contrario se il testo viene respinto da una camera non viene sottoposto all’altra
per far sì che una legge da perfetta divenga efficace deve passare l’ultima fase * :
- invio del provvedimento approvato in identico testo da entrambe le camere al presidente della repubblica per la promulgazione (dà efficacia giuridica alla legge, attestando che essa è stata emanata secondo il procedimento previsto dalla costituzione e quindi svolge una funzione di controllo della regolarità dell’iter)
- nel caso che il presidente della repubblica abbia dei dubbi sulla legittimità costituzionale della legge può rinviarla alle camere chiedendo (motivandolo) un ulteriore esame (veto sospensivo); egli può far ciò solo una volta, dopodiché la promulgazione del provvedimento è vista come un atto dovuto
- approvazione del visto da parte del ministro guardasigilli (la disapprovazione può avvenire solo per il controllo della forma)
- apposizione del sigillo di stato
- inserimento della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dello stato
- pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (la legge è portata a conoscenza dei cittadini)
- vacatio legis (periodo di tempo in cui la legge, pur essendo perfetta ed efficace, non è ancora in grado di dispiegare i suoi effetti giuridici; 14 giorni dalla pubblicazione)
- entrata in vigore

le leggi di revisione costituzionale richiedono un iter più complesso (procedura gravata) che si rifà alla procedura normale:
- la legge costituzionale viene presentata alle camere
- le camere approvano la legge a maggioranza SEMPLICE (metà + 1 dei votanti)
- a distanza di non meno di 3 mesi, la legge è discussa e approvata senza possibilità di emendamenti
- si chiede alle camere una maggioranza ASSOLUTA (metà + 1 dei componenti delle camere)
la maggioranza NON supera i 2/3 la maggioranza supera i 2/3
- la legge è pubblicata, ma non viene la legge viene promulgata,
promulgata né entra in vigore pubblicata ed entra in vigore dopo
- è possibile chiedere un referendum la vacatio legis
sospensivo (500mila firme dei cittadini,
5 consigli regionali, 1/5 dei membri di una
delle camere)
viene richiesto NON viene richiesto
| |
esito + : la legge la legge viene promulgata,
viene promulgata, pubblicata ed entra in
pubblicata ed vigore dopo la vacatio
entra in vigore legis
dopo la vacatio
legis
esito - : la legge non
entra in vigore e si considera
come mai emanata
per esercitare efficacemente e tempestivamente le sue funzioni di indirizzo politico e di alta amministrazione il governo necessita di adeguati strumenti d’intervento, ne sono esempio i disegni di legge che però rivelano un procedimento troppo lungo, quindi la costituzione prevede che il governo possa emanare atti legislativi aventi uguale valore delle leggi del parlamento (atti equiparati):
- decreti legislativi (1)
- decreti legge (2)
questa possibilità si chiama delegazione legislativa e viene assunta dal consiglio dei ministri tramite una legge-delega che richiede rigorosi requisiti:
- dev’essere emanata con il procedimento normale
- deve contenere un termine entro il quale la legge dev’essere emanata dal governo
- deve indicare un limite di materia (il governo non può emanare una delega generale)
- deve indicare le linee direttrici lungo le quali il governo è autorizzato a legiferare
(1) decreto legislativo è atto materiale con cui il governo, su delega del parlamento, provvede a disciplinare una data materia o parte di essa
(2) decreto legge è autoassunzione eccezionale di podestà legislativa da parte del governo giustificata da specifiche ragioni di necessità (è indispensabile) e di urgenza; vista l’urgenza entra in vigore subito, senza vacatio legis; se antro 60 giorni non viene convertito in legge dal parlamento decade, mentre se si ha la legge di conversione si ha anche un trasferimento di responsabilità politica dal governo alle camere e queste possono anche apportarvi modifiche o integrazioni
la costituzione assegna la podestà amministrativa a tutti i comuni e a tutte le province, mentre a quelli autonomi di TRENTO e BOLZANO anche quella legislativa
regioni a statuto SPECIALE ≠ regioni a statuto ORDINARIO
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5: Sicilia, Sardegna, Tentino-Alto molto più limitate sul piano
Adige, valle d’Aosta, Friuli-Venezia organizzativo e legislativo
Giulia
si possono individuare 3 fondamentali competenze legislative delle regioni:
- esclusiva (primaria): solo regioni a statuto SPECIALE; nelle materie indicate dalle disposizioni statuarie lo stato non può in assoluto legiferare
- concorrente (ripartita): entrambi i 2 tipi di regione (NO Valle d’Aosta); la competenza regionale incontra un triplice limite di legittimità (non può contrastare): i principi fondamentali (protetti dalle leggi-quadro), l’interesse nazionale e i rapporti con gli altri ordinamenti regionali
- integrativa (attuativa): tutte le regioni; potere di emanare norme per l’attuazione delle leggi della repubblica (podestà regionale delegata); ne derivano precisi divieti: le regioni non possono istituire dazi d’importazione o esportazione, adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone o cose sul territorio nazionale, emanare disposizioni volte a limitare il diritto dei cittadini di svolgere attività lavorativa

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