Funzione giurisdizionale

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Categoria:Diritto

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Testo

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE --> potere di applicare le norme alle fattispecie concrete
RIFERIMENTI STORICI
La funzione g ha le stesse caratteristiche della norma giuridica: astrattezza, generalità e coercibilità (è obbligatoriamente applicata); agli organi giudicanti spetta di accertare le eventuali violazioni e di applicare le norme dell’ordinamento ai casi concreti; presenta il requisito della neutralità (esercita unicamente al fine di assicurare il rispetto del diritto); l’applicazione delle norme alle situazioni concrete è affidata agli organi del potere giudiziario o giurisdizionale, inquadrati nella Magistratura
1. EPOCA ANTICA --> a) Grecia: magistrati eletti o sorteggiati per un periodo limitato, inizialmente non ricevevano nessun compenso, in seguito vennero compensati;
b) Roma: inizialmente la funzione g era affidata al re, con l’età repubblicana si afferma una specifica categoria di funzionari (cittadini maschi esponenti delle grandi famiglie) con nessuna retribuzione, in seguito nomina attribuita al console e nell’ultimo periodo all’imperatore
2. PERIODO FEUDALE --> la Magistratura scompare e la funzione g è affidata al Signore feudale che applicava la “propria” legge
3. RESTAURAZIONE (inizio 800) --> negazione dell’autonomia dei giudici, funzione g sotto il controllo del potere politico
4. OGGI --> potere g separato e indipendente dagli altri poteri (in seguito a lotte per i diritti civili fondamentali e contro l’assolutismo), affermazione del principio di supremazia della legge (o di legalità: tutti, compreso il re, devono essere subordinati alla legge e il potere g dev’essere indipendente dalla Corona) --> solo agli inizi del 900 istituzione del Consiglio superiore della magistratura e della Corte suprema di giustizia in Italia)
PRINCIPI
1. autonomia e indipendenza dei giudici (dagli altri poteri dello stato) --> la giustizia è amministrata in nome del popolo (trova compimento nella sovranità popolare); carattere autonomo e indipendente della Magistratura:
- riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale: le norme della funzione g sono stabilite dalla legge
- inamovibilità: i magistrati non possono essere dispensati, sospesi o destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (organo che assicura l’indipendenza organizzativa ai giudici)
- assenza di rapporto gerarchico all’interno dell’ordine giudiziario: i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni, in base alla competenza (sono diversi per materia rispetto alle controversie per ambito territoriale e per gradi del procedimento giudiziario)
2. imparzialità ed equità del giudizio --> nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge:
- del giudice naturale: l’organo giudicante dev’essere stabilito prima che la controversia sorga (nel periodo fascista tale principio era ampiamente disatteso)
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deroghe a tale principio (definite in via preventiva dalla legge): quando si ha fondato motivo di ritenere che il clima sociale o altre condizioni non offrano sufficienti garanzie di serenità di giudizio (legittimo sospetto), il processo viene sottratto al giudice territoriale competente per essere affidato ad un altro organo giudicante di pari grado in ambito territoriale diverso dal precedente
- motivazione: consente al soggetto interessato di conoscere le ragioni che hanno condotto l’organo giudicante a formulare una data sentenza
- presunzione di non colpevolezza dell’imputato: l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
- del giusto processo: il processo deve avere una durata ragionevole (legge ordinaria con i limiti temporali massimi)
- tempestive ed esaurienti informazioni in merito alle ragioni e alla natura delle accuse mosse a suo carico
- diritto di difesa: l’accusato deve disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua linea di difesa |
diritto di ottenere l’interrogatorio dinanzi al giudice di colui che lo accusa ed eventualmente del confronto diretto con quest’ultimo; le prove a carico dell’imputato si devono necessariamente formare e verificare nel corso del giudizio
- obbligatorietà dell’azione penale da parte del Pubblico ministero (che non può abbandonare o archiviare il caso)
- determinazione delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari ¤: responsabilità civile* del magistrato nei casi di accertato errore giudiziario
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dolo (il giudice ha un comportamento colpa grave (magistrato denegata giustizia (il
volutamente diretto a danneggiare negligente) giudice omette di compiere
l’imputato) atti dovuti o ritarda
nel compierli)
*responsabilità civile dei giudici:
- compito di interpretare le norme
- non deve essere coinvolto direttamente nelle fattispecie che deve analizzare (posizione di terzietà)
- non è lui ma le parti che chiedono l’interesse per una fattispecie concreta
- deve essere il più possibile oggettivo
¤ l’azione di responsabilità viene svolta contro lo stato per il risarcimento dei danni ed esso in seguito esercita un’azione di rivalsa nei confronti del giudice (- 30% dello stipendio annuo)
3. accesso alla giustizia a tutti --> tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (tutelati da norme giuridiche) e interessi legittimi:
- effettività della tutela giurisdizionale: rimozione di ogni ostacolo di carattere procedurale ed economico
- diritto inviolabile alla difesa: diritto al contraddittorio (possibilità di far valere le proprie ragioni e/o ribattere alle accuse) e diritto all’assistenza legale (--> diritto al gratuito patrocinio per i non abbienti: chi non ha sufficienti mezzi economici è comunque difeso da un avvocato)
G ORDINARIA E SPECIALE
Libera g: serve per tutelare determinati interessi, ma non c’è una controversia (es. tradimento tra coniugi)
Principio di unicità della giurisdizione (collegato a quello del giudice naturale): la funzione g è esercitata dai magistrati ordinari; non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali
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eccezioni espressamente richiamate nella Costituzione che fanno riferimento a:
- il Consiglio di Stato * giudici speciali competenti in materia di tutela
- la Corte dei conti ¤ degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica Amministrazione
- i Tribunali militari ∞
* competente in materia di pensione e per l’appropriazione indebita di denaro da parte di funzionari dello stato
¤ è il Tar
∞ competenti per questioni circa l’esercito
- Tribunali amministrativi regionali
- Commissioni tributarie (competenti a decidere sui organi di giustizia amministrativa
ricorsi proposti dai singoli contribuenti per quanto
attiene alla materia tributaria)
si distinguono

una giurisdizione ordinaria + g speciali
(civile e penale) (amministrativa, contabile, militare e tributaria)
giudice
speciale (si occupa di specifiche materie) straordinario (è individuato “ad hoc” dopo l’inizio della controversia)
IL PROCEDIMENTO G: GENERALITÀ
L’obbligo della motivazione rappresenta una delle garanzie che assicurano correttezza a trasparenza al procedimento g (o giudiziario), ossia all’insieme degli atti, delle operazioni e delle fasi che conducono alla formulazione di un giudizio (sentenza) in sede civile, penale o amministrativa; tale obbligo permette all’interessato di poter impugnare la sentenza, ricorrendo ad un altro giudice e quindi avviando un ulteriore procedimento
Il nostro sistema g prevede sempre la possibilità d’appello (ricorso in appello), cioè di richiedere, esauritosi il primo procedimento (1° grado), una seconda pronuncia da parte di un giudice diverso dal precedente (2° grado), avanzato da chi non si ritenga soddisfatto della sentenza di 1° grado
È inoltre previsto un rimedio a carattere straordinario qualora la sentenza emessa nel giudizio di 2° grado sia stata giuridicamente viziata; ciò si realizza quando la decisione dell’organo giudicante di 2° grado è stata emessa in violazione delle norme dell’ordinamento; tale ricorso non è esperibile per questioni di merito, in quanto il giudice competente in relazione a esso non entra nel merito del caso, limitandosi a verificare che il processo sia stato condotto in modo conforme al diritto
G CIVILE
si esprime con 2 processi
di cognizione (mira ad accertare un diritto di esecuzione forzata (si ha quando dopo che
la sua violazione) il giudice ha emanato una sentenza la parte
che deve eseguire non esegue)
La g (o giustizia) civile si occupa della risoluzione delle controversie fra soggetti privati portate avanti al giudice ordinario; questi, dopo aver accertato i fatti addotti dalle parti, giunge alla decisione in merito alla lite emettendo una sentenza
Le parti del processo civile sono 2:
- l’attore (colui che intende far accertare l’esistenza di un proprio diritto o ne lamenta la violazione ad opera di un altro soggetto)
- il convenuto (il soggetto convenuto in giudizio dall’attore; mentre quest’ultimo ha il potere di agire nei suoi confronti, il convenuto ha il correlativo diritto di contraddire alla domanda esercitata dall’attore, muovendo eventuali eccezioni alle pretese dell’attore)
il giudice ha il compito di verificare e valutare su un piano oggettivo le ragioni addotte dalle 2 parti e di formulare il giudizio finale; sono organi del processo civile:
1. Giudice di pace
- organo monocratico (un solo organo) e onorario (non di carriera, non si fa alcun concorso)
- nominato tra i laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto 50 anni
- dura in carica 4 anni
- la sua figura è stata introdotta nel 1991 in sostituzione del Giudice conciliatore
- ha competenza per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5 milioni, al risarcimento di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli di valore fino a 30 milioni e alle cause condominiali, senza limite di valore
2. Tribunale
- organo collegiale (3 giudici) e talvolta monocratico, di carriera
- competente in 1° grado
- ha competenza per cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la dichiarazione di fallimento e per le controversie di valore indeterminabile
- opera come giudice unico
- come giudice di 2° grado è competente a decidere sulle impugnazioni delle sentenze di 1° grado emesse dal Giudice di pace
3. Corte d’appello
- organo collegiale di carriera composto da una terna giudicante
- giudice di 2° grado che decide sulle impugnazioni delle sentenze di 1° grado
4. Corte di cassazione
- organo collegiale di carriera
- unico per tutto il territorio nazionale, ha sede in Roma ed è presieduto da un 1° presidente
- giudica sui ricorsi proposti contro le sentenze di appello, per le sole violazioni di legge
- diviso in sezioni civili e penali, ciascuna delle quali giudica con l’intervento di un Presidente di sezione e 4 consiglieri
- se una causa le viene sottoposta per la 2^ volta è previsto che il 1° Presidente possa deferirla alle sezioni riunite, nel qual caso il giudizio avviene con l’intervento di 9 consiglieri scelti tra i componenti di tutte le sezioni
- la sua è una sentenza definitiva, non più impugnabile
5. Tribunale dei minori
- organo giudicante con competenza esclusivamente in materia di condizione minorile
- istituito presso ogni sede di Corte d’appello
- composto da una magistratura di Corte d’appello (presidente), un giudice di Tribunale e 2 cittadini (1 uomo e 1 donna) in qualità di esperti scelti fra specialisti in biologia, psichiatria, pedagogia e psicologia, aventi non meno di 30 anni (durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati)
- ha il compito di valutare l’esercizio della podestà parentale e l’adozione
riforma del procedimento civile --> provvisoria esecutorietà delle sentenze di 1° grado (la persona deve eseguire la sentenza anche se ha intenzione di chiedere appello)
G PENALE
La g (o giustizia) penale ha per fine l’accertamento di eventuali responsabilità penali a carico di coloro che siano accusati di aver commesso dei reati a l’applicazione delle pene relative
Caratteristica dell’illecito penale è che l’azione contro il presunto responsabile di esso viene direttamente assunta dallo Stato (attore) anziché essere affidata all’iniziativa del soggetto leso dal comportamento criminoso (convenuto)
Se una persona viene accusata di illecito penale (es: omicidio colposo) deve subire il giudizio davanti al Tribunale, altri soggetti (es: i familiari) possono costituirsi in giudizio e costituire la parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali, ma possono anche rinunciare a farlo, senza per questo che il processo penale s’interrompa (esso prosegue indipendentemente dall’accertamento dell’illecito civile a carico della persona), in quanto il reato costituisce una violazione di legge che danneggia strettamente l’intera collettività
Principi costituzionali:
1. della riserva di legge --> nessuno può essere punito se non in forza di una legge e le uniche fonti normative in materia di reati e di pene sono la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge del Governo
2. dell’irretroattività della legge penale --> nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (fa eccezione il caso che la nuova norma penale sia più favorevole al reo)
3. della personalità dell’azione penale --> la responsabilità penale è personale, nessuno può essere condannato per fatti che siano stati commessi da altri (non vige l’ipotesi di responsabilità oggettiva)
4. della presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla condanna definitiva --> l’irrogazione della pena avviene soltanto a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, cioè inappellabile
5. dell’umanità delle pene --> le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra
organi giudicanti in materia penale:
1. Giudice di Pace
- competenza per alcuni delitti minori (lesioni personali, ingiuria, diffamazione, danneggiamento, ..) e per le contravvenzioni e le multe (purché tali reati non presentino particolari difficoltà interpretative o particolari problemi di valutazione)
2. Tribunale
- organo collegiale formato da 3 giudici
- ha competenza residuale (a esso spetta giudicare le cause che esulino dalla competenza del Giudice di pace e della Corte d’assise
3. Corte d’assise
- organo collegiale composto da 2 giudici di carriera e 6 cittadini estratti a sorte da un apposito elenco
- è competente per reati che comportino la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore a 24 anni
4. Corte d’appello
- organo collegiale
- ha competenza di 2° grado per le sentenze di 1° grado pronunciate dal Tribunale
5. Corte d’assise d’appello
- giudice di 2° grado rispetto alle sentenze emesse dalla Corte d’assise
6. Corte di cassazione
- decide sulle impugnative alle sentenza di 2° grado pronunciate dalla Corte d’appello e dalla Corte d’assise d’appello per sole questioni attinenti al diritto
2 ulteriori organi giudicanti con competenza esclusiva e circoscritta a talune fattispecie:
7. Tribunale dei minori
- competente per i reati commessi da minori di 18 anni
8. Tribunale della libertà
- competente a decidere sulle richieste di riesame delle ordinanze che dispongono misure restrittive o coercitive della libertà personale (sulla base di valutazioni di legittimità e merito)
il procedimento penale presenta un’estrema complessità e dal 1988 ha subito delle modifiche in seguito al nuovo Codice di procedura penale

modelli di procedimenti penali
inquisitorio (europeo continentale) accusatorio (anglosassone)
- il giudice non ricopre un’assoluta posizione - distingue nettamente la fase istruttoria,
di neutralità nell’ambito del processo, poiché egli affidata al Giudice per le indagini
è anche accusatore dell’imputato preliminari e al Pubblico ministero, dalla
- lo stesso giudice che è chiamato a formulare fase dibattimentale, nella quale un giudice
il giudizio finale, raccoglie le prove, interroga i diverso ricopre una posizione di assoluta
testi e svolge tutta l’attività preliminare al neutralità, avendo di fronte le 2 parti
dibattimento (fase istruttoria contrapposte: l’imputato difeso dal suo
- importante la fase istruttoria, caratterizzata legale e il Pubblico ministero, la pubblica dalla segretezza accusa
- è determinante la fase dibattimentale
- le parti sono poste su un piano di parità
il nuovo processo penale si basa sul modello accusatorio:
- i 2 organi interessati alla fase istruttoria (delle indagini preliminari) sono il Pubblico ministero (Pm) e il Giudice per le indagini preliminari (Gip)
- il Pm dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria
- le indagini svolte dal Pm servono ad acquisire gli elementi necessari per poter giungere a formulare l’imputazione, tesi accusatoria che dovrà essere verificata nel corso del dibattimento
- le indagini preliminari hanno inizio con la notizia di reato e l’iscrizione della persona nel registro degli indagati, che da questo momento è definita sottoposta a indagini
- il Gip è il giudice che sovrintende alla fase delle indagini preliminari, egli controlla la legittimità dell’attività investigativa condotta dal Pm e la correttezza della relativa azione penale
- le indagini preliminari si chiudono con la formulazione dei capi d’imputazione da parte del Pm o con la richiesta di archiviazione (il Gip può richiedere che il Pm svolga ulteriori indagini se non ritiene di dover aderire alla richiesta di archiviazione)
- il dibattimento costituisce il momento determinante, quello dove le prove si formano e vengono verificate
- in seguito avviene l’interrogatorio dei testi anche mediante confronto con l’imputato
- il giudice non deve conoscere prima il fascicolo istruttorio né le prove acquisite dal Pm nel corso delle indagini preliminari
- al termine del contraddittorio le parti formulano le loro richieste, quindi il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare
- la sentenza può disporre la condanna dell’imputato o il suo proscioglimento

sanzioni afflittive
pene detentive pene pecuniarie
arresto per reati minori reclusione per i multa per i delitti ammenda per le
(fino a 3 anni) delitti (3 anni contravvenzioni
--> ergastolo)
procedimenti speciali della procedura penale:
- giudizio abbreviato: è richiesto dall’imputato; è lo stesso Giudice per le indagini preliminari a decidere con sentenza; la pena comminata è ridotta di 1/3; è esperibile per tutti i reati che non comportino la pena dell’ergastolo; mira a snellire la procedura
- patteggiamento: con il consenso di entrambe le parti (Pm e imputato); le parti si accordano fra di loro; viene richiesta una riduzione della pena; non è appellabile in quanto l’imputato rinuncia ad avanzare opposizione rispetto alla sentenza del giudice
- giudizio direttissimo: su richiesta del Pm; solo se vi sono rilevanti elementi di colpevolezza a carico dell’imputato (flagranza di reato o confessione); ha una più rapida procedura
CARATTERI E TIPOLOGIA DELLE SENTENZE
Il giudice esprime il proprio potere decisorio mediante la sentenza, questa è un atto giurisdizionale
1. processo civile
- la sentenza decide in merito alla lite portata all’attenzione del giudice
- può essere pronunciata da un giudice collegiale o da un giudice unico
- è strutturata in una parte iniziale (indicazione dell’ufficio giudiziario che la emette, i nominativi delle parti e le rispettive conclusioni), in una centrale (motivazione sulla quale la sentenza logicamente si fonda), e in una finale (decisione finale)
a seconda degli effetti giuridici si hanno sentenze:
A) dichiarative --> ha per contenuto la conformità o la non conformità al diritto di una determinata situazione o di un determinato atto compiuto dal soggetto
B) costitutive --> sentenza dichiarativa + creazione del titolo e della causa che operano direttamente effetti giuridici nei rapporti stessi
C) di condanna --> il giudice afferma la sussistenza di una volontà di legge che garantisca un bene a una delle parti in causa, imponendo all’altra parte l’obbligo a una determinata prestazione, che può consistere in un facere, in un non facere o in un dare
2. processo penale
- la sentenza costituisce il provvedimento che accerta la sussistenza o la non sussistenza del reato
- la sentenza deve contenere l’intestazione, i capi di imputazione, le conclusioni delle parti, i motivi di fatto e di diritto su cui poggia la decisione del giudice, le prove addotte dalle parti, la motivazione e la sentenza con gli articoli di legge applicati al caso
- la sentenza può dar luogo al proscioglimento dell’imputato o alla sua condanna

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