Il processo

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto Pubblico

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Testo

UNITÁ IV
IL PROCESSO

La funzione giurisdizionale si suole distinguere in giurisdizione civile, penale ed amministrativa.
La giurisdizione civile ha come oggetto le controversie che sorgono tra i privati cittadini, quando uno di questi lamenti la lesione di un proprio diritto causato dal comportamento di un altro soggetto.
Il processo civile a differenza di quello penale, si instaura solo a seguito della domanda dell’interessato chiamato attore, (principio dell’iniziativa di parte), il quale deve portare a conoscenza del giudice i fatti che giustificano la propria richiesta di tutela.
Il giudice, dal canto suo, si pronuncerà solo se la controparte, detta convenuto sia stata regolarmente citata (principio del contradditorio) e dovrà attenersi esclusivamente all’oggetto della domanda formulata (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
La domanda che tipicamente viene rivolta al giudice è quella che riguarda la certezza o meno di un diritto e sull’eventuale violazione di tale diritto.
Questo compito viene realizzato mediante un giudizio di cognizione, con il quale il giudice innanzitutto verifica se i fatti proposti dalle parti si sono realizzati concretamente;quindi cerca di individuare concretamente se e quale norma astratta e generale sia applicabile al caso concreto, oggetto del giudizio; enuncia la regola, affermando l’esistenza o meno di un diritto e la sua conseguente lesione; pronuncia i provvedimenti richiesti.
Una volta accertata l’esistenza del diritto e la sua esatta estensione, se il debitore non adempie spontaneamente, il creditore deve potersi rivolgere al giudice per ottenere la soddisfazione che merita: questa è l’esecuzione forzata.
Per precedere all’esecuzione forzata occorre un titolo esecutivo, vale a dire un documento con cui viene accertato un diritto di credito che deve risultare certo, liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (può essere chiesto l’immediato soddisfacimento).
Il titolo esecutivo può essere giudiziale (sentenza) o stragiudiziale(es. la cambiale).
Il procedimento penale è l’insieme degli atti e delle attività che vengono espletate davanti a un magistrato (giudice penale) e che mirano all’accertamento di un fatto costituente un reato e al conseguente giudizio del suo autore.
Vengono considerati reati quei fatti, commessi dall’uomo, che, recando pregiudizio a un bene giuridico tutelato dall’ordinamento, vengono puniti con una sanzione penale.

Il diritto penale è retto dai seguenti principi fondamentali:
- principio di legalità esprime il divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento in cui è commesso, non sia espressamente previsto dalla legge (riserva di legge) come reato e di applicare pene o misure di sicurezza che non siano dalla legge espressamente previste (art. 25 cost). Di conseguenza i reati sono solo quelli espressamente indicati dalla legge e conseguentemente costituiscono un numero chiuso;
- principio di irretroattiva, ciò comporta la inapplicabilità della legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore;
- principio di materialità - può essere reato solo il comportamento umano che si realizza nel mondo esteriore (nessuno può essere punito per la semplice intenzione delittuosa);
- principio di offensività - il reato deve sostanziarsi nell’offesa di un bene giuridico, che può consistere tanto in una lesione quanto in una messa in pericolo del bene protetto.
- principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, 1c. cost. secondo cui la responsabilità penale è personale). Con tale principio viene stabilito che nel diritto penale, a differenza di quello civile, nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti altrui, ma esclusivamente per i fatti a lui riferibili psicologicamente a titolo di dolo o di colpa o preteintenzione.
- principio della territorialità secondo il quale la legge penale obbliga tutti coloro (cittadini e stranieri) che si trovano sul territorio italiano.
Il reato è la condotta dell’uomo che può consistere in un fare (azione) o in un non fare (omissione) che causa un evento, ossia una lesione di un bene tutelato dal nostro ordinamento.
E’ punibile solo colui che ha la capacità di intendere e di volere (art. 85 c. p.).

Le forme di colpevolezza sono:
- il dolo, caratterizzato dalla volontà o intenzione dell’agente;
- la colpa, caratterizzata dalla non volontà dell’evento realizzato, ma questo è la conseguenza del suo comportamento negligente (poco attento), imprudente o caratterizzato da imperizia o derivante dall’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- la preterintenzione, quando l’evento che si verifica è più grave di quello voluto dall’agente (ad es., il soggetto voleva percuotere una persona, ma ne causa la morte).
I reati si distinguono a seconda della diversa specie delle pene applicate(art. 39 c.p.) in delitti e contravvenzioni.
La sanzione che viene irrogata a colui il quale viola un comando di legge e che consiste nella limitazione dei diritti del soggetto colpevole, prende il nome di pena.
Per i delitti, le pene stabilite sono l’ergastolo, la reclusione e la multa, per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda.
In generale, il procedimento penale, a seconda del fine che persegue, può dirsi:
- inquisitorio, che ha come fine la difesa della società dalla criminalità, esalta il ruolo dell’accusa (pm);
- accusatorio, che si caratterizza per la posizione di parità tra accusa e difesa.
Il sistema adottato dal codice di procedura penale vigente è di tipo accusatorio.

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