La riforma del collocamento

Materie:Riassunto
Categoria:Tecnica

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Testo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto del 2003 della Legge Biagi, in materia di Mercato del lavoro. Secondo il governo, questo decreto farà crescere l’occupazione del nostro paese con nuove tipologie di lavoro più flessibili, crea un sistema efficiente di servizi pubblici e privati, che favoriscono l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
LIBRO BIANCO
Nel nostro paese, il tasso di occupazione è molto basso rispetto alla media europea. La situazione è ancora più grave per i giovani e le donne e uomini di età superiore ai 45 anni.
Il lavoro in nero e irregolare, assume dimensioni superiori rispetto ai paesi d’Europa.
Il collocamento pubblico controlla solo il 4% delle domande e delle offerte di lavoro. Per rimediare questa situazione la legge Biagi indica degli obiettivi:
- riformare il collocamento, favorendo l’ingressodi operatori privati in modo di creare un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, che incrementi le occasioni di lavoro;
- sviluppare le forme di flessibilità del lavoro
- favorire la formazione permanente dei lavoratori, in modo da facilitare l’acceso, sia ai giovani, sia alle donne e a coloro che si trovano in età avanzata
La riforma del collocamento, ha lo scopo di costruire un mercato dI lavoro aperto, trasparente ed efficiente, in modo da inserire i disoccupati.
Il nuovo sistema collega il collocamento pubblico, alle agenzie per il lavoro, che dovranno competere e cooperare con gli operatori pubblici.
Le agenzie possono svolgere:
- attività di somministrazione del lavoro, cioè fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine
- attività di intermediazione, che comprende servizi per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
- Ricerca e selezione del personale
- Supporto alla ricollocazione professionale,
- Attività finalizzate alla ricollocazione di manodopera nel mercato del lavoro.
L’agenzia del lavoro privato, che vuole svolgere questa attività, deve essere iscritta all’albo del ministero del lavoro. Il Ministero darà un autorizzazione provvisoria, entro 60 gg dalla richiesta, e dopo 2 anni, se c’è un buon finanziamento dell’agenzia, darà l’autorizzazione definitiva. L’autorizzazione viene rilasciata per requisiti giuridici e finanziari.
Le agenzie del lavoro private possono essere o società di capitali o cooperative;
ma se svolgono solo attività di ricerca e selezione del personale e supporto di ricollocazione professionale, possono essere società di persone.
Gli amministrati, i soci e i direttori, non devono avere condanne penali. Ci sono altri soggetti che operano nel mercato del lavoro, per i quali l’autorizzazione deriva direttamente dalla legge, a cauzione che non fanno attività a scopo di lucro e sono i comuni, la camera di commercio e le università.

Tutti gli operatori privati e pubblici, hanno l’obbligo di registrare i dati dei soggetti nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, che è una banca dati on-line, dove possono accedere direttamente sia i lavoratori, che le imprese. Le informazioni contenute sono importanti per le statistiche dell’occupazione.
La somministrazione di lavoro, è quel contratto mediante il quale un soggetto autorizzato (SOMMINISTRATORE), attiva nei confronti dell’utilizzatore, dietro sua richiesta, la cessione professionale di manodopera a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammesso solo in alcuni casi indicati dalla legge, come per:
il trasporto di persone, per i parchi; musei, servizi di pulizia, il rapporto tra somministratore e lavoratori è regolato dal CC; nei periodi in cui i lavoratori non svolgono prestazione presso un utilizzatore, rimangono a disposizione del somministratore, percependo un indennità mensile di disponibilità.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, è ammesso per lo svolgimento delle attività tipiche dell’impresa.
I rapporti tra impresa somministratrice e i lavoratori è regolata dalla normativa dei contratti a termine.
Le agenzie di somministrazione, possono ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento di tutte le attività, sia a tempo determinato, che indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato per la sostituzione dei lavoratori in sciopero.
Il lavoratori affittati hanno diritto ad un trattamento economico uguale agli altri dipendenti, gli spettano i diritti sindacali.
Gli averi previdenziali, assicurativi della retribuzione dei lavoratori, sono a carico del somministratore, che è tenuto anche a contribuire agli appositi fondi per la qualificazione dei lavoratori e per l’indennità di disponibilità del 4% sulle retribuzioni.

CONTRATTO A CHIAMATE
Quando: 1 lavoratore si obbliga o no a rispondere alle chiamate del datore di lavoro, che lo utilizza per lavoro frammentario.
- Per ragazzi minori di 25 anni e adulti superiori a 45 anni.
- Forma scritta
- Il lavoratore ha gli stessi diritti degli altri dipendenti e anche per la RETRIBUZIONE.
- Se il lavoratore garantisce la sua disponibilità nei giorni non lavorativi , con preavviso di un giorno, riceverà L’INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’.
- Se il lavoratore è ammalato, dovrà comunicarlo
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
Quando: 2 lavoratori si suddividono la stessa prestazione lavorativa, dividendosi il lavoro tra di loro, comunicando l’orario al datore di lavoro.
- Ogni lavoratore è responsabile della prestazione lavorativa.
- Il licenziamento di uno porta al licenziamento dell’altro, a meno che non lo tenga come normale dipendente, trasformando il suo contratto in lavoro subordinato.
- Il lavoratore ha gli stessi diritti e le stesse remunerazioni, che loro si divideranno, in relazione alle ore svolte.

CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO
A prestazioni lavorative occasionali, che hanno durata di 30 gg a 3000€.
Possono stipulare esso, i disoccupati da oltre un anno, per comunicare la loro disponibilità ai centri dell’impiego.
- Hanno come oggetto piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato.
- Viene fatto da famiglie o da enti senza scopo di lucro
PART-TIME
Per incrementare l’occupazione femminile. Può essere:
- orizzontale: riduzione di orario giornaliero
- verticale: si lavora a pieno solo alcuni giorni della settimana
- misto: un misto tra or e vert, il datore di lavoro può chiedere lavoro straordinario, dove si applica la disciplina vigente.

LAVORO A PROGETTO
E’ un contratto per un progetto specifico, gestito dal collaboratore.
I CO.CO.CO avranno efficacia di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
- Forma scritta, contenere l’indicazione e durata del progetto
- Si estingue quando si realizza il progetto, o prima della scadenza della giusta causa.
- Il compenso del collaboratore a progetto e misurato in base alla qualità e quantità del progetto.
- In caso di malattia, il rapporto è sospeso, il contratto si estingue solo alla scadenza.
L’APPRENDISTATO
Riservato hai giovani da età tra i 18e 29 anni alla prima esperienza lavorativa.
- Vengono assunti per assumere un preparazione specifica professionale
- Durata dipende dalla qualifica da conseguire.
- Il corso è formato da 120 ore, a fianco un tutore aziendale.
- Il datore può recedere dal contratto per giusta causa.
CONTRATTO D’INSERIMENTO
E’ un contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, che fa entrare il lavoratore nel mercato del lavoro.
- E’ per i giovani e per i soggetti svantaggiati.
- Può essere stipulato in enti pubblici, fondazioni e imprese.
- Forma scritta, e indicazione del progetto individuale, durata 9 e 18 mesi.
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO
Riservati hai giovani studenti, che hanno scopo formativo
- Durata di 3 mesi alla fine dell’anno scolastico all’inizio dell’altro.
- Il pagamento non supera i 600 € mensili.

Esempio