I PRINCIPI E LE FORME DEL PRELIEVO FISCALE

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I PRINCIPI E LE FORME DEL PRELIEVO FISCALE

L’imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza effettuata dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte i fini di interesse generale, il dovere di pagare le imposte sorge in base ai dei presupposti stabiliti dallo Stato nell’esercizio della sua sovranità in base alla capacità contributiva ossia la possibilità economica di sostenere tale onere, diventando uno strumento di solidarietà sociale poiché il carico è più alto agli individui che hanno maggiori possibilità.
I tributi secondo la legge possono essere modificati o aboliti solo dal legislatore, in Italia questi sono istituiti con legge ordinaria o con decreto legislativo. Agli organi amministrativi spetta il potere di applicare i tributi previsti dalla legge entro sempre i limiti stabiliti dal legislatore. Il rapporto tra il cittadino e l’ente impositore viene detto obbligazione tributaria in base al quale il contribuente ha l’obbligo al pagamento in quanto previsto dalla legge.
Presupposto dell’imposta è l’atto o il fatto al verificarsi del quale la legge ricollega l’applicabilità del prelievo dai quali si trae la capacità contributiva del contribuente. Questo ha un’importanza fondamentale dal punto di vista giuridico consistendo nel dovere al pagamento.
Gli elementi dell’imposta sono il soggetto attivo cioè la Pubblica amministrazione, il soggetto passivo è la persona fisica su cui grava l’obbligo del pagamento, l’oggetto è la ricchezza su cui si applica il prelievo detto anche base imponibile, l’aliquota cioè il rapporto tra l’ammontare dell’imposta e l’ammontare della base imponibile esprimendo in percentuale i due si commisurano.
La ricchezza dalla quale il contribuente preleva per far fronte al pagamento dell’onere è detta fonte dell’imposta, poiché generalmente l’imposta viene pagata con il reddito ma in caso che questo sia molto elevato allora questo può attingerlo anche dal patrimonio precedentemente accumulato. L’individuazione di tale fonte non ha importanza dal punto di vista giuridico ma l’ha dal punto di vista economico poiché determina effetti diversi.
L’oggetto e la fonte dell’imposta possono anche coincidere ma non sempre questo accade, per esempio nell’Irpef i due coincidono nel reddito del contribuente, ma non per quanto riguarda l’Ici che ha come oggetto il patrimonio ma aliquota il patrimonio.
Il prelievo fiscale ha caratteri diversi, di conseguenza anche l’imposta ha caratteri diversi e si divide in:
• imposte dirette quelle che colpiscono il reddito o il patrimonio del contribuente nel suo insieme o in alcuni suoi elementi come i beni immobili, rendendosi disponibili in un dato periodo di tempo sono esempi l’Irpef imposta sul reddito delle persone fisiche e l’Ires imposta sul reddito delle società. Le imposte dirette si dividono in ordinarie con un aliquota talmente bassa da non poter essere pagata con il reddito, poiché se questa fosse alta, il contribuente non riuscirebbe a pagarla. Come per esempio l’Ici cioè l’imposta sugli immobili e le imposte straordinarie che consiste in un prelievo una tantum, avendo anche il patrimonio come fonte, esempio ci fu nel 1947 per far fronte alla condizione finanziaria del dopoguerra.
• imposte indirette quelle che colpiscono le manifestazioni mediate dalla capacità contributiva cioè la ricchezza che viene consumata o trasferita, il loro andamento varia in funzione dello sviluppo economico. Vi sono:
a. Le imposte indirette sui consumi colpiscono il reddito quando viene speso nella misura in cui viene spesa, esempi sono l’Iva e i dazi.
b. Le imposte indirette sui trasferimenti colpendo il patrimonio nel momento in cui esso viene in tutto o in parte trasferito a un altro soggetto a titolo garantito o oneroso, esempi sono l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Vi sono inoltre:
• Imposte reali colpendo determinati beni o attività commerciali tendendo conto della loro natura e della condizione del contribuente, esempio è l’Ici con carattere reale poiché colpisce il valore di un terreno o di un fabbricato considerando le sue caratteristiche e non la situazione del possessore;
• Imposte personali colpendo la ricchezza complessiva del contribuente tenendo conto delle sue condizioni economiche, familiari ed economiche in cui egli si trova, esempio è l’Irpef che ha come oggetto il reddito complessivo , a parità di reddito paga meno chi ha dovuto sostenere spese per malattie o ha più carichi familiari. L’imposta personale quindi si base e quindi varia a seconda delle condizioni del contribuente senza creare discriminazioni o privilegi.
Ancora:
• Imposte generali colpendo tutti gli elementi di una data manifestazione di ricchezza con la stessa aliquota.
• Imposta speciale colpendo solo determinate categorie di redditi o colpendoli tutti i beni e tutte le attività ma con aliquote differenti.
In più:
• Imposta proporzionale il cui ammontare aumenta all’aumentare dell’imponibile, perciò l’aliquota cresce fino ad effettuare un prelievo del 100%, oltre il quale l’aliquota rimane costante diventando proporzionale;
• Imposta regressiva quando suo ammontare aumenta in misura meno proporzionale rispetto all’aumentare dell’imponibile, perciò l’aliquota è decrescente. L’imposta regressiva è ingiusta e almeno formalmente non esiste.

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