Federalismo fiscale, imposte e altro

Materie:Riassunto
Categoria:Scienze Delle Finanze

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Testo

All’interno del territorio nazionale l’attività politico – amministrativa viene svolta a diversi livelli di governo, per cui la finanza statale deve coordinarsi con quella degli enti territoriali, nei quali si esprime l’autonomia delle popolazioni locali. Gli enti territoriali rappresentano il punto di riferimento degli interessi collettivi e della vita associata nell’ambito del loro territorio; il rapporto tra stato e enti territoriali può assumere diverse configurazioni, ma in linea generale alla base vi è il principio del decentramento e dell’autonomia locale.
Il decentramento determina una notevole espansione della spesa degli enti territoriali, che, però, non sempre corrisponde a un sistema di tributi propri, il finanziamento di questi enti può rispondere a due principi: un trincio di dipenda e il principio dell’autonomia.
Con il principio della dipendenza l’esercizio della potestà impositiva, viene attribuita allo stato, che, non solo avrà il potere di creare nuovi tributi ma anche quello di accertarli e riscuoterli, in questo, per finanziarsi, gli enti locali potranno compartecipare al gettito delle imposte statali, o aggiungere all’aliquota erariale un’aliquota a suo favore, o infine potranno far ricorso ai trasferimenti di somme dello stato a loro favore, tali trasferimenti potranno essere specifici o generali, tale sistema una maggiore unità di indirizzo nella gestione delle entrate ma va a ledere l’autonomia locale; opposto al principio della dipendenza è invece quello dell’autonomia, che attribuisce agli enti la possibilità di decidere le proprie fonti finanziamento secondo modelli più o meno accentuati di federalismo fiscale, il vantaggio fondamentale consiste nel rafforzamento dell’autonomia e della responsabilità dei governi locali,quindi l’equilibrio del bilancio diventerà un obiettivo da perseguire a livello locale e verranno però accentuate le varie disuguaglianze territoriali.
Il potenziamento dell’autonomia locale da vita al FEDERALISMO FISCALE, che corrisponde a un principio di efficienza economica nella destinazione delle risorse. Con il federalismo le varie autonomie locali potranno soddisfare maggiormente i bisogni dei propri cittadini, per quanto riguarda i servizi strettamente localizzati sul territorio, questi verranno prodotti in dimensioni proporzionate alle esigenze della comunità, per quanto riguarda invece i servizi a cui possono accedere anche persone che non appartengono a una determinata comunità, questi verranno prodotti in proporzioni maggiori per evitare problemi di affollamento; rimarranno di competenza del governo tutte le funzioni portata nazionale; con il federalismo i vari enti territoriali potranno stabilire con proprie leggi le fonti di entrata. Vi sono due tipi di federalismo: il federalismo cooperativo e quello competitivo. Con il federalismo cooperativo viene previsto un fondo di perequazione a favore delle regioni più svantaggiate, questo per poter equilibrare le differenze economiche e promuovere l’espansione delle aree più svantaggiate; con il federalismo competitivo invece, non è previsto alcun fondo, e, in esso, il livello di governo intermedio ha il potere di stabilire i tributi e di stabilirne i contenuti senza tenere conto del sistema tributario.
Per quanto riguarda gli obiettivi abbiamo il soddisfacimento dei bisogni pubblici e la redistribuzione individuale della ricchezza.
La comunità economica europea è stata istituita con il trattato di Roma il 25 maggio 1957 con l’obiettivo di attuare uno sviluppo armonica, equilibrato e stabile delle attività economiche degli Stati membri; il primo passo fu quello di abolire i dazi doganali e di consentire la libera circolazione delle merci e delle persone nell’ambito della comunità, e di attuare una politica economica comune nei più importanti settori, sono inoltre state dettate delle regole per assicurare la libertà di concorrenza; per attuare questi provvedimenti è stato necessario anche rivedere le varie normative dei diversi paesi; nel 1978 è stato istituito il SISTEMA MONETARIO EUROPEO che gettò le basi per una futura unificazione monetaria, un’ulteriore passo in avanti a riguardo è stato fatto nel 1992 con gli accordi di Maastricht e, nel maggio del 1998 sono stati selezionati gli undici paesi ammessi nell’area della moneta unica;dal gennaio del 2002 ha avuto inizio la circolazione dell’Euro con le varie monete nazionali, che sono andate definitivamente in pensione il 1° marzo dello stesso anno.
Per eliminare la possibilità di distorsioni economiche e realizzare nell’ambito comunitario un mercato interno è di fondamentale importanza creare un sistema articolato di norme fiscali che assicurino la stessa capacità di affrontare la concorrenza.
In Italia il problema di assicurare un organico sistema di tributi nasce nel 1864, al momento dell’unificazione del regno, per quanto riguardava le imposte dirette ve ne erano due, l’imposta fondiaria e quella sulla ricchezza mobile, per quanto riguarda le imposte indirette invece, ve ne erano moltissime, e spesso colpivano in modo irrazionale e non coordinato; una delle riforme più importanti si ebbe nel 1951, veniva infatti introdotto l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale, unica e analitica avente per oggetto tutti i redditi posseduti; solo nel 1971 però, il sistema venne completamente riformato, infatti il numero dei tributi venne ridotto, e, più in generale, il sistema venne semplificato in modo da evitare lacune e doppie tassazioni, venne limitata l’autonomia degli enti locali e introdotte due imposte personali sul reddito globale, l’IRPEF e l’IRPEG, inoltre le imposte indirette vennero sottoposte a revisione.
Attualmente, le imposte dirette fondamentali sono due,l’IRPEF, e l’IRES, l’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, essa è generale, personale e progressiva; l’IRES invece è l’imposta sulle società, ed è andata a sostituire l’IRPEG. Per alcune categorie di redditi sono state inoltre previsti dei REGIMI SOSTITUTIVI.
Per quanto riguarda le imposte indirette, il tributo più importante è costituito dall’IVA, l’imposta sul valore aggiunto, che attua un’imposizione di carattere generale sugli scambi e le prestazioni; per quanto riguarda invece le imposte di consumi, sono imposte monofase a carattere speciale, e si distinguono in tre gruppi: di fabbricazione e consumo, i dazi e altri tributi doganali, imposte che si applicano sul sistema dei monopoli; vi sono poi le imposte di registro e i bolli che sono imposte sui trasferimenti e gli affari, e le imposte regionali, come l’IRAP e l’ICI.
Nel nostro ordinamento i principi fondamentali in materia tributaria sono fissati dagli articoli 23, 53, 75 e 81; l’art. 53 stabilisce i criteri di progressività del sistema e adeguamento alla capacità contributiva; l’art. 23 stabilisce che l’istituzione di un nuovo tributo può scaturire solo da una legge formale del parlamento o da un decreto legislativo; l’art. 75 stabilisce l’inammissibilità del referendum popolare per l’abrogazione di un tributo ed infine l’art. 81 esclude che i tributi possano essere istituiti con la legge di bilancio. Per riordinare in modo sistematico le leggi in vigore si è ricorsi alla creazione dei TESTI UNICI, essi raccolgono in loro le norme in vigore, coordinandole e apportando loro tutte quelle modifiche che si rendono necessarie per una razionale sistemazione della materia.
Il punto di riferimento per tutte le informazioni che possono riguardare la capacità contributiva di un soggetto in tutte le sue manifestazioni è l’anagrafe tributaria; il posto in cui affluiscono tutte le notizie che riguardano i contribuenti è l’archivio tributario, ad ogni soggetto verrà assegnato un codice fiscale, che dovrà essere indicato in tutti gli atti e i documenti indicativi della capacità contributiva.
Le imposte dirette statali sono l’IRPEF e l’IRES, la disciplina di queste due imposte è contenuta nel TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.
L’IRPEF è un’imposta progressiva, personale e a carattere generale, è generale poiché si applica a tutte le persone fisiche e colpisce tutti i tipi di reddito, è personale perché colpisce la capacità contributiva globale del contribuente, ed infine ha carattere progressivo perché attua una discriminazione quantitativa del reddito posseduto. Il presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura, il concetto di possesso è inteso come titolarità giuridica del reddito, e, non è un fatto istantaneo, ma un fenomeno che si svolge in modo continuo.
Sono soggetti passivi dell’Irpef tutte le persone fisiche che possiedono redditi; la legge disciplina in modo specifico determinate situazioni, nel caso dei coniugi, entrambi saranno considerati soggetti passivi, se i beni sono in comunione legale allora i redditi che ne derivano verranno imputati per metà ad entrambi i coniugi, se è stato istituito un fondo patrimoniale i redditi saranno divisi da entrambi i coniugi o spetteranno solo al coniuge che abbia l’esclusiva amministrazione del fondo.
Per quanto riguarda le imprese familiari, per evitare forme di elusione, è stato stabilito che almeno il 51% dell’utile sia in ogni caso imputato al titolare, mentre invece il restante 49% potrà essere ripartito tra i familiari purché la loro collaborazione risulti da atto pubblico anteriore all’inizio del periodo dell’imposta.
Per quanto riguarda invece le società di persone, il reddito imponibile viene imputato ai singoli soci secondo le quote di partecipazione e concorre a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef dovuta da ciascuno.
La base imponibile è formata dal reddito complessivo al netto delle deduzioni previste dalla legge.
Il reddito complessivo è formato dalla somma di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente, considerando anche quelli prodotti all’estero, se tali redditi sono stati oggetto di tassazione anche nello stato in cui sono stati prodotti allora viene riconosciuto un credito di imposta per evitare una doppia tassazione, per i soggetti non residenti vengono considerati solo i redditi prodotti nel territorio italiano. Sono esclusi dalla base imponibile i redditi dichiarati esenti per legge, gli assegni periodici spettanti al coniuge per il mantenimento dei figli, l’assegno per il nucleo familiare, la maggiorazione sociale delle pensioni.
Vi sono però alcuni tipi di redditi che hanno tassazione separata e, in tal caso, non concorrono a formare la base imponibile.
Nella determinazione della base imponibile si deve tenere conto di una serie di oneri che incidono sulla situazione economica del contribuente e che quindi, sono deducibili dal reddito complessivo; la deduzione degli oneri è ammessa solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge, è previsto che vengano dedotte solo le spese effettivamente sostenute e non quelle che sono solo maturate nell’anno; naturalmente il vantaggio della deduzione è tanto maggiore quanto maggiore è il reddito del contribuente; vi sono degli oneri deducibili per evidenti motivi sociali, come ad esempio le spese sanitarie, sono inoltre deducibili contributi e assegni che il contribuente è obbligato a sostenere per legge.
Il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, costituisce quindi la base imponibile, alla quale, ai fini della tassazione, devono applicarsi le aliquote previste dalla legge; tali aliquote sono fissate secondo il criterio della progressività per scaglioni, le aliquote attualmente previste sono 5, ciò significa che vi sarà un aumento della tassazione solo a seguito di un elevato aumento della base imponibile. Mediante l’applicazione delle aliquote erariali viene poi determinata l’imposta lorda, sulla quale, se ve ne sono i presupposti, vengono applicate una serie di detrazioni, che potranno essere per carichi di famiglia, e per la natura del reddito. Le detrazioni per carichi di famiglia vengono riconosciute in relazione alla situazione familiare del contribuente, e i familiari presi in considerazione sono il coniuge, i figli, e le persone che hanno diritto agli alimenti; la detrazione per il coniuge spetta solo se questo non è legalmente separato, la detrazione per i figli viene invece attribuita a prescindere se questi siano minorenni o maggiorenni, la detrazione viene stabilita per ciascun figlio in una misura complessiva da ripartire tra i genitori che hanno diritto a fruirne, inoltre la detrazione è graduata in relazione al reddito del contribuente e al numero dei figli, per quanto riguarda gli altri familiari la detrazione spetta quando la persona che ha diritto agli alimenti convive con lui o riceve delle somme non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda le detrazioni per la natura del reddito viene attuata una discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro, abbiamo tre tipi di detrazione, quella da lavoro dipendente, quella da pensione, e quella per redditi di lavoro autonomo e impresa minore,il cui importo da detrarre è graduato secondo l’ammontare del reddito; vi sono poi altri oneri per i quali è ammessa una detrazione del 19%, si tratta ad esempio delle spese funebri e delle spese per l’istruzione. Dopo le eventuali detrazioni non resta altro da fare che determinare l’imposta netta, dal suo ammontare si devono scomputare i crediti d’imposta, i versamenti eseguiti in acconto dell’imposta, e le ritenute operate a titolo di acconto. I crediti d’imposta sono riconosciti a favore del contribuente per evitare la doppia tassazione, possono perciò essere detratte le imposte pagate all’estero,il versamento d’acconto deve essere effettuato dai contribuenti che posseggono redditi non soggetti a ritenuta, le ritenute d’acconto invece vengono applicate alla fonte del sostituto d’imposta; può accadere che l’ammontare dei versamenti e delle ritenute sia superiore all’ammontare dell’imposta netta dovuta , in tal caso il contribuente può compensare l’eccedenza a credito con gli importi a debito per altre imposte e contributi dovuti allo stato.
Vi è poi il caso della tassazione separata, sono soggetti a tale tassazione i redditi che vengono percepiti in un unico ammontare, ma che in realtà maturano in un certo numero di anni, si tratta del trattamento di fine rapporto di lavoro, delle somme percepite a titolo di arretrati,dell’indennità di disoccupazione, e delle indennità di mobilità, un secondo gruppo riguarda delle entrate che si collegano in vario modo ad attività commerciali, si tratta delle plusvalenze, dei redditi che derivano da liquidazione di società, e dei redditi percepiti alla scadenza dei contratti di mutuo; bisogna infine dire che la tassazione separata non è applicabile se il reddito viene percepito dalle società.
I redditi di capitale, se percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa vengono esclusi dal computo complessivo del reddito ai fini dell’Irpef, essi vengono infatti tassati alla fonte mediante una ritenuta definitiva che sarà a titolo d’imposta, se invece tali redditi sono percepiti da imprese allora il regime sostitutivo non trova applicazione e i redditi andranno a formare la base imponibile; bisogna inoltre dire che, in relazione a determinate situazioni, il regime sostitutivo viene applicato mediante l’istituzione di un tributo a se stante, cioè mediante una vera e propria imposta sostitutiva, è questo il caso dei capital gains, cioè delle plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli.
Ai fini della determinazione della base imponibile vengono distinti i redditi in diverse categorie, abbiamo anzitutto i redditi fondiari, cioè quelli derivanti da terreni e fabbricati situati nel territorio dello stato, che sono iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano, il catasto è un sistema di rilevazione degli immobili, esso ha lo scopo di rendere riconoscibile l’intestazione, le caratteristiche e le vicende dei beni, inoltre accerta le capacità di reddito degli immobili come base di commisurazione delle imposte, l’accertamento catastale ha per oggetto il reddito medio ordinario che si considera ritraibile dall’immobile tenuto conto delle sue caratteristiche. I redditi fondiari comprendono il reddito dominicale dei terreni, ossia la parte del reddito di un terreno dovuta alla sua fertilità e aumentata eventualmente da opere durevoli di trasformazione, vi è poi il reddito agrario, ossia la parte di reddito di un terreno dovuto all’impiego del capitale di esercizio, e all’organizzazione dell’attività agricola, esso viene imputato al soggetto che esercita l’agricoltura; vi è poi il reddito dei fabbricati, che è costituito dal reddito medio unitario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, cioè da ogni costruzione o parte di costruzione che sia suscettibile a reddito autonomo, esso viene imputato al soggetto che possiede il bene a titolo di proprietà, inoltre per gli immobili non locati il reddito si determina in base alla rendita catastale, invece per quanto riguarda le abitazioni bisogna dire che viene concessa una deduzione se si tratta abitazione principale, l’importo deducibile va rapportato al periodo durante il quale sussiste effettivamente tale destinazione, per quanto riguarda il possesso di altre abitazioni invece, il titolare è penalizzato in quanto il reddito aumenta dell’importo della rendita catastale più un terzo.
Vi sono poi i redditi di capitale che derivano dall’impiego di capitale liquido, sono tali, ad esempio, gli interessi derivanti da mutui, depositi e c/c, le rendite perpetue,i compensi per fideiussioni, le rendite vitalizia, ecc…Il reddito capitale è tassato nel periodo di imposta in cui viene percepito e non in quello in cui matura.

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