Il federalismo

Materie:Tesina
Categoria:Generale

Voto:

1 (2)
Download:632
Data:13.08.2008
Numero di pagine:37
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
federalismo_2.zip (Dimensione: 388.27 Kb)
trucheck.it_il-federalismo.doc     497 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

INDICE:
INTRODUZIONE.…………………………………………………………
Pagina 3
FEDERALISMO.…………………………………………………………..
Pagina 4
DIRITTO.…………………………………………………………………..
Pagina 7
-REGIONI.........................................................................................................................
Pagina 8
-COMUNI.........................................................................................................................
Pagina 9
-PROVINCE.....................................................................................................................
Pagina 10
SCIENZE DELLE FINANZE.…………………………………………….
Pagina 11
FRANCESE.……………………………………………………………….
Pagina 12
-COMMUNES ET CANTONS...........................................................................................
Pagina 13
-DÉPARTEMENTS ET ARRONDISSEMENTS................................................................
Pagina 14
-RÉGIONS........................................................................................................................
Pagina 15
CONCLUSIONS…………………………………………………………...
Pagina 16
GEOGRAFIA………………………………………………………………
Pagina 17
CONCLUSIONI……………………………………………………………
Pagina 18
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………...
Pagina 20

INTRODUZIONE:
L’argomento che io ho scelto di trattare in questa tesina è. “Il federalismo e il rapporto con gli enti locali”.
La motivazione di questa scelta è molto semplice da spiegare in quanto durante l’anno scolastico 2007/08 ho avuto più volte modo di confrontarmi con l’argomento del federalismo, del decentramento amministrativo e del federalismo fiscale nelle materie di Diritto e Scienze delle Finanze. A ciò ho pensato di aggiungere la mia passione per l’attualità e per il dibattito politico in Italia che, negli ultimi tempi, si è concentrato anche su queste tematiche. Infatti, il problema del federalismo in Italia, e del finanziamento degli enti locali è quanto mai attuale, tant’è che spesso troviamo nelle prime pagine dei quotidiani nazionali nuove affermazioni da parte di vari esponenti politici italiani che propongono nuovi modelli di federalismo o di decentramento amministrativo.
In linea con quanto studiato mi sono allora posto la seguente domanda: “Come mai in Italia negli ultimi anni i Governi hanno intrapreso nuove strade che hanno portato a un maggior trasferimento di poteri e competenze dallo Stato agli enti locali? Quali sono state le necessità che hanno spinto coalizioni politiche tra loro differenti a proporre alle elezioni politiche del 2008 modelli più o meno simili di federalismo e di decentramento amministrativo?” .
Cercherò in questa tesina di rispondere alle seguenti domande, approfondendo il federalismo, analizzandolo dal punto di vista giuridico, del finanziamento degli enti locali, e ponendolo a confronto con modelli accentratori, con la finalità di spiegare le differenti necessità che hanno spinto le Nazioni a scegliere questo o l’altro modello. Cercherò di condurre l’analisi del federalismo soprattutto dal punto di vista culturale, vedendo in questo ordinamento giuridico la giusta garanzia per la tutela di tradizioni, usi costumi e cultura differenti all’interno di uno Stato.
Credo però sia mio dovere realizzare questa tesina da un punto di vista completamente oggettivo, senza darle alcuna impronta politica. Sebbene il federalismo sia una dottrina politica, non è di mio interesse appoggiare una qualsiasi ideologia politica o qualche partito, ma sono solamente intenzionato ad approfondire questo argomento nel modo più neutro possibile.

IL FEDERALISMO:
Il Federalismo, visto come corrente politica, per definizione è: “una dottrina che sostiene un sistema di governo in cui il potere è costituzionalmente diviso tra un'autorità governativa centrale e delle unità politiche di sottogoverno (province, regioni, ecc.), il cui insieme è spesso chiamato federazione. I due livelli di governo sono indipendenti ed hanno sovranità nelle loro competenze”.
I principali teorici federalisti furono ad esempio Carlo Cattaneo, filosofo e politico italiano vissuto tra il 1801 e il 1869, il quale riteneva che l’Italia si dovesse costituire come confederazione di Stati Italiani sul modello svizzero che lui conosceva bene in quanto lo aveva studiato e aveva anche vissuto nel paese elvetico, oppure Pierre Joseph Proudhon il quale vedeva nel modello federalista il modello che più di tutti avrebbe permesso ai cittadini di partecipare attivamente alla vita politica della propria Nazione. Rimanendo sempre in Italia anche Vicenzo Gioberti inizialmente aveva proposto che l’Italia si costituisse come una federazione dei vari Stati sotto la presidenza del Papa, oppure Ernesto Rossi ed Altiero Spinelli due antifascisti confinati sull’isola di Ventotene (1941) che diedero vita ad un progetto di riorganizzazione dell’Europa secondo un modello federalista che avrebbe permesso al continente di reagire con maggiore successo alla crescente internazionalizzazione.
Ma la corrente federalista fu molto attiva anche al di fuori dei confini europei, come ad esempio all’interno dello Stato Americano con Alexander Hamilton e James Madison che proposero la formula federalista per il neo nato stato americano e si batterono perché il popolo fosse rappresentato nel Congresso.
Tuttavia, non esiste un unico modello federalista: infatti le Nazioni che hanno preferito adottare questo ordinamento giuridico hanno sviluppato modelli federalisti diversi.
Analizzando alcune delle Nazioni che hanno adottato totalmente o anche solo in parte il federalismo, si nota immediatamente che sono Nazioni culturalmente poco omogenee, o abitate da popolazioni tra loro diverse per la lingua parlata, per gli usi, i costumi o le tradizioni.
Si veda ad esempio la Svizzera, la cui popolazione non parla un’unica lingua, ma le lingue ufficiali nello Stato Svizzero sono ben quattro, oppure gli Stati Uniti d’America, abitati da popolazioni ed etnie tra loro diverse, frutto delle immigrazioni nello Stato Americano nel corso dei secoli, oppure si analizzi lo Stato Spagnolo che, sebbene non abbia applicato un ordinamento federalista puro ma si trovi ad una fase intermedia, deve spesso far fronte a rivolte, attentati e richieste d’autonomia da parte dei Paesi Baschi e della Catalogna che evidentemente non si sentono totalmente spagnoli, ma credono di avere una propria cultura e delle proprie tradizioni. Altri esempi di Stati culturalmente eterogenei potrebbero essere trovati nel Belgio diviso fra la popolazione vallone e fiamminga, nel Canada diviso fra popolazione di lingua francese e popolazione di lingua inglese, e l’Australia.
Insomma, non si può trattare di una semplice coincidenza, soprattutto se il Federalismo è visto anche come strumento per la difesa e la tutela delle diverse etnie, dei diversi usi e costumi presenti in uno Stato. Ecco allora che tutti i Paesi precedentemente menzionati, hanno fatto ricorso al federalismo proprio per tutelare e conservare le numerose e diverse identità presenti all’interno del loro territorio.
Infatti, questa potrebbe essere una delle necessità che spingono gli Stati a cambiare il proprio ordinamento politico, ma non vanno trascurate le altre, legate ad aspetti economici, politici o sociali come potrebbero essere: la necessità di mantenere inalterata l’efficienza dei servizi offerti alla popolazione da parte dello Stato o la necessità di responsabilizzare maggiormente il singolo individuo.
“Le idee federaliste all’epoca dell’Unità d’Italia”
Da questo discorso prettamente teorico e generale, si può passare ad un discorso maggiormente pratico e calato in una realtà più specifica: lo Stato Italiano.
Quando il Regno d’Italia fu costituito nel 1861 come unione degli stati già esistenti sul suolo italiano, il primo problema che ci si pose fu per l’appunto l’ordinamento giuridico che il nuovo Stato avrebbe dovuto adottare. Infatti, da una parte c’erano i sostenitori dell’accentramento, i quali pensavano che attraverso questo sistema di governo sarebbe stato più agevole forgiare una cultura unica italiana, mentre vedevano nel federalismo un grande rischio per il neo nato Stato Italiano, che avrebbe potuto disgregarsi nuovamente.
Dall’altra parte c’erano invece i sostenitori del federalismo o del decentramento amministrativo che, facendo leva sulle diverse realtà esistenti nel territorio Italiano, derivanti da secoli e secoli di autonomia o di dominazione straniera, credevano che questo ordinamento giuridico avrebbe difeso e tutelato le diverse culture, senza distruggere o disgregare il neo nato Stato Italiano.
Essi invece vedevano nell’accentramento un sistema che avrebbe privato i popoli della propria cultura e delle proprie tradizioni, per unificarle in un’unica cultura nazionale.
All’epoca il pensiero federalista non era sostenuto e difeso da dei precisi schieramenti politici, o da intellettuali provenienti da certe zone del Regno d’Italia, ma questa dottrina politica si può dire che fosse trasversale a tutte le popolazioni italiane, e a numerosi partiti politici dell’epoca. Infatti, a sostenere le tesi federaliste di Carlo Cattaneo erano sia gli abitanti del Nord ma soprattutto quelli del Sud, consci di avere dei caratteri particolari e diversi rispetto a quelli del resto dell’Italia, e proprio per questo motivo li volevano difendere (si vedano ad esempio i socialisti siciliani di cui parlo tra poco, o si pensi a Francesco Perez che riteneva inopportuno estendere anche all’Italia un modello accentratore, dato che lo Stato era composto di realtà eterogenee tra loro, a partire proprio dalla sua Sicilia. Allora la soluzione migliore sarebbe stata quella di ).
Ma c’erano anche partiti politici e correnti ideologiche, tra loro molto differenti, che cercavano di tutelare le
tradizioni dei popoli italiani aderendo al pensiero federalista, in quanto avevano capito che 1300 anni di divisione erano stati sufficienti a formare delle diverse culture, delle diverse condizioni economiche, delle diverse tradizioni, e dei diversi linguaggi. Per porre rimedio a ciò essi proponevano diversi modelli federalisti, da quello svizzero a quello statunitense, oppure modelli di decentramento di competenze dallo Stato Centrale alle Regioni o ai Comuni.
Nel dettaglio queste correnti politiche erano: i socialisti (con la corrente socialista siciliana che nel 1896 inviò a Codronchi, Commissario Civile per la Sicilia un memorandum in cui affermava:), i cattolici (con Enrico Cenni che nel suo libro “Delle presenti condizioni d’Italia e del suo riordinamento civile in cui affermava:; con Manna che nel suo libro “Le province meridionali del Regno d’Italia affermava:; e con Pietro Ulloa che nel libro “l’unione e non l’unità d’Italia” affermava:), i moderati (che con Stefano Jacini al quale si deve un progetto di decentramento amministrativo regionale, poi bocciato. Jacini sosteneva la necessità dell’istituzione delle regioni, poiché solo in questo modo si poteva risolvere il malcontento del popolo dovuto all’accentramento amministrativo e parlamentare) e i repubblicani (con Alberto Mario che su “la rivista repubblicana” scriveva:).
Quindi possiamo senza ombra di dubbio dire che il federalismo prima di intervenire su un mero piano politico, interviene innanzitutto su quello culturale, e si pone a difesa delle diverse culture, delle diverse mentalità e tradizioni presenti in un Paese. Sotto questo punto di vista è di difficile comprensione la scelta finale di adottare come ordinamento giuridico del neo nato Stato Italiano un forte accentramento.
Non regge nemmeno l’idea che concedendo il federalismo alle regioni italiane, si rischiasse di dividere uno Stato che faceva di tutto per unificarsi, in quanto il federalismo non divide, ma serve ad unire, non disgrega l’istituzione statale e non la disconosce. Infatti in una federazione di Stati, l’ente statale continua ad esistere, occupandosi anche di materie molto importanti quali la politica estera, la difesa o anche la giustizia, ma delega molte altre competenze agli enti locali, per renderli maggiormente partecipi e protagonisti nella vita politica del Paese.
“Ripresentazione delle idee federaliste nel ventesimo secolo”
Durante gli anni Sessanta del Diciannovesimo Secolo però, sappiamo che le posizioni federaliste italiane vennero sconfitte dai sostenitori dell’accentramento, alcuni dei quali sostenevano che un eventuale Stato federale italiano non sarebbe stato capace di misurarsi con le altre potenze mondiali, prima fra tutte la Francia, oppure sostenevano che l’accentramento sarebbe servito per formare il popolo italiano caratterizzato da una cultura unica. Il federalismo rimase allora un sogno per quei politici o intellettuali che avevano sposato le idee di regionalismo e decentramento, ma come scrive Claudia Petraccone nella prefazione al proprio libro “Federalismo e autonomia in Italia dall’unità ad oggi” edito da Laterza, .
Il federalismo esce quindi sconfitto dall’unità d’Italia ma non muore, e si ripresenterà sotto altre forme negli anni futuri.
Ad esempio, nel primo Dopoguerra prima di essere soffocato dalla presa al potere del Partito Nazionale Fascista che rafforzerà l’accentramento e il ruolo dello Stato, oppure si ripresenterà nel Secondo Dopoguerra, con l’introduzione del regionalismo in Italia visto come prima forma di decentramento amministrativo italiano. Purtroppo però la tardiva applicazione del regionalismo proposto dall’Assemblea Costituente (solo nel 1970 si è attuata l'autonomia delle Regioni a statuto ordinario) ha prodotto dei risultati che erano ben lontani dalle speranze di chi ne aveva ideato la forma. Questa tardiva osservanza della Costituzione Italiana non riuscì quindi né a creare un potere partecipato dei cittadini, né un'apprezzata e motivata dirigenza capace di rinnovare, nella direzione dell'efficienza e della buona amministrazione, la dimensione pubblica locale.
Ecco perché il pensiero federalista si è infine riproposto a partire dagli anni Novanta fino ai giorni nostri, per cercare di ovviare all’inefficienza del potere centrale, in quanto il regionalismo del secondo Dopoguerra mondiale aveva deluso le aspettative senza portare i vantaggi che ci si aspettava che portasse.
I periodi appena citati sono legati da un unico filo conduttore: sono periodi in cui ci sono state crisi economiche o politiche che hanno portato la popolazione italiana a ricercare nel cambiamento delle strutture statali una via di fuga, un possibile rimedio.
Quello di cui parla Claudia Petraccone, altro non è quindi, che la situazione attuale dello Stato italiano: un paese in recessione economica e in crisi politica, con la presenza di sempre più partiti che vedono nel federalismo la possibilità di cambiare, di voltare pagina, ed ecco perché allora nelle elezioni politiche 2008 maggiori partiti e coalizioni si sono presentati ai propri elettori proponendo nel proprio programma il federalismo per diminuire l’evasione fiscale, la spesa statale, gli sprechi, e aumentare l’efficienza delle amministrazioni locali.
Infatti da un veloce confronto tra paesi comparabili è evidente che paesi federali relativamente virtuosi come USA e Svizzera hanno minore evasione fiscale, minore spesa statale, e soprattutto minori sprechi e maggiore efficienza nella spesa pubblica, rispetto a paesi centralisti come Italia e Francia.
Tuttavia, perché il federalismo possa funzionare anche in Italia c’è bisogno che sia virtuoso, promuovendo la trasparenza, la responsabilità degli amministratori locali e la concorrenza tra amministrazioni diverse finalizzata a fornire i migliori servizi al minor prezzo.
Poiché il federalismo mira ad attribuire maggiori poteri e competenze agli Enti Locali, vediamo dunque quali sono gli Enti Locali esistenti nel nostro Paese, analizzando le loro competenze e la loro composizione.
LE REGIONI:
Dopo lo Stato l’Ente territoriale più esteso è la Regione. In Italia esistono 15 regioni a statuto ordinario, istituite nel 1970, e 5 regioni a statuto speciale, istituite nell’immediato secondo dopoguerra (ad eccezione del Friuli Venezia Giulia, istituita nel 1963).
Le 5 regioni a statuto speciale (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Sardegna) furono istituite per tutelare le minoranza etniche e linguistiche. Infatti, nelle prime tre regioni a statuto speciale da me menzionate, si parlano anche lingue diverse dall’italiano (tedesco, ladino, francese, sloveno) in ragione della differenza etnica della popolazione che abita queste regioni. Per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna invece, l’Assemblea Costituente si poneva l’obiettivo di contenere le spinte separatiste che si erano manifestate dopo il secondo conflitto mondiale. Queste regioni si regolano non secondo la Costituzione, ma secondo degli appositi Statuti speciali che devono essere approvati con legge costituzionale. Invece, le 15 regioni a statuto ordinario sono regolate dalle norme della Costituzione, mentre possono approvare, in sede di consiglio regionale con maggioranza assoluta con due deliberazioni successive a distanza di almeno due mesi, uno statuto che regoli il proprio funzionamento interno.
Le Regioni sono formati da tre organi:
• Consiglio regionale: formato da un numero di consiglieri che varia da 30 a 80 a seconda della popolazione regionale. Esso si riunisce in commissioni competenti per materia e in gruppi consiliari proprio come accade in Parlamento, ed esercita la funzione legislativa approvando le leggi regionali, e lo statuto regionale. Come il Parlamento, anche il consiglio Regionale può essere sciolto quando esso dà la sfiducia al presidente della regione o quest ultimo viene a mancare, oppure quando il Consiglio compie atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;
• Presidente: Il presidente della Regione è eletto direttamente dal popolo ogni 5 anni secondo un sistema elettorale stabilito dalle regioni stesse con una propria legge. Se le Regioni nulla stabiliscono in materia, allora le elezioni si svolgono a sistema proporzionale con premio di maggioranza come nelle elezioni nazionali. Il capolista della lista regionale più votata diventa presidente, e potrà contare su un Consiglio Regionale formato per l’80% dai consiglieri eletti con metodo proporzionale il restante 20% costituirà premio di maggioranza alla lista regionale più votata. I poteri del presidente sono di tipo esecutivo in quanto dirige la politica della giunta e ne è responsabile, rappresenta all’estero la regione, promulga le leggi regionali, e dirige le funzioni amministrative.
• Giunta regionale: La Giunta è formata dal presidente della regione e da un numero variabile di assessori, nominati e revocati proprio dal presidente. La giunta esercita l’iniziativa legislativa, formula l’indirizzo politico della regione, e ne dirige gli apparati burocratici.
Fino al 1999 i rapporti tra i tre organi regionali erano regolati secondo una forma di tipo parlamentare: il presidente non era eletto direttamente dai cittadini, ma indirettamente dal consiglio regionale. Con la riforma costituzionale del 1999 (1/1999)i rapporti si regolano secondo la forma presidenziale: il consiglio e il presidente sono eletti direttamente dai cittadini.
All’inizio avevamo visto come erano cambiati i rapporti fra lo Stato e le Regioni, argomento che andremo ad analizzare meglio adesso. L’anno più importante da tenere presente è il 2001, perché rappresenta un anno di svolta nei rapporti Stato-Regioni. Fino al 2001, infatti le Regioni italiane avevano una competenza speciale su determinate materie (servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio) sulle quali non potevano legiferare liberamente ma dovevano attenersi a dei principi fissati dalle leggi statali. Lo Stato invece, aveva competenza generale, e poteva legiferare su tutte le materie non di competenza delle Regioni.
Con la riforma costituzionale del 2001 (3/2001) questo rapporto si è capovolto: ora sono le Regioni ad avere competenza generale sulle materie non di competenza statale, lo Stato ha competenza speciale in determinati ambiti e per certe materie la legislazione è concorrente.
E’ l’articolo 117 della Costituzione che stabilisce quali materie sono di competenza statale e si tratta di ambiti come la politica estera, la giustizia, la difesa, sui quali le Regioni non possono legiferare. Al comma terzo l’articolo 117 della Costituzione indica le materie a legislazione concorrente come la salute o i trasporti, nelle quali le Regioni possono si legiferare ma rispettando dei principi dello Stato (denominati leggi quadro)
che stabiliscono i principi ai quali la Regione nel legiferare dovrà attenersi. Infine, le altre materie non menzionate nell’elenco dell’articolo 117 C. sono di competenza regionale.
La Regione legifera approvando e promulgando le leggi regionali che entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Prima del 2001 esisteva la figura del commissario di governo, che controllava ogni legge regionale approvata ed era l’unico che potesse permettere la promulgazione. Ora questa figura non esiste più, anche perché il commissario di governo, come figura, limitava fortemente l’autonomia delle Regioni, perché era sinonimo di controllo statale e di accentramento. Ora, coerentemente con la svolta autonomista attuata dallo Stato negli ultimi dieci anni, questa figura non aveva più motivo di esistere.
Cosa è rimasto allora dei poteri statali sulle Regioni? Ben poco, perché proprio la riforma costituzionale del 2001 ha dato maggiore autonomia non solo alle Regioni ma anche a Province e Comuni. Lo Stato può intervenire nell’operato delle Regioni solo sciogliendo il consiglio regionale nelle circostanza indicate dall’articolo 126 della Costituzione (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge) oppure sostituendosi in circostanze gravi (pericolo per l’incolumità pubblica, mancato rispetto dei trattati internazionali, …). Non può più controllare preventivamente le leggi regionali come faceva prima del 2001 col commissario di governo, ma se lo Stato ritiene che una legge regionale regoli materie che non sono di competenza della Regione, allora può solo rivolgersi alla Corte Costituzionale (l’organo preposto per risolvere i conflitti tra Stato e Regioni, fra Regioni e Regioni) oppure ricorrendo alla conferenza Stato-Regioni istituita nel 1988, e nella quale si discutono gli indirizzi dello Stato sulle questioni alle quali le Regioni possono essere interessate.
I COMUNI:
L’autonomia comunale in Italia ha radici molto lontane considerando che ancora nel Medioevo esistevano i primi Comuni che erano organi di autogoverno per le città. Anche per questa ragione, il Comune è sempre stato l’organo più sentito dalla popolazione. Tradizionalmente in Italia l’ente comunale è molto differenziato in quanto accorpa zone poco popolate e grandi metropoli. In totale i comuni italiani sono 8101 ma più della metà amministrano città con meno di 3.000 persone.
Il comune svolge una funzione importantissima in quanto è l’ente più vicino e a stretto contatto con la popolazione, e poi per il principio di sussidiarietà si trova a dover gestire una vasta gamma di compiti. Tale principio stabilisce infatti che i poteri debbano essere assegnati al livello di governo più basso possibile (cioè quello più vicino ai cittadini e in Italia si tratta del Comune). I Comuni pertanto svolgono in linea di principio tutte le funzioni, delegando quelle che, a causa della loro limitata dimensione, non sono in grado di affrontare. Le Province pertanto assumeranno le funzioni delegate dai Comuni e le Regioni quelle delegate dalle Province. Questo principio è alla base degli stati federalisti e decentrati perché capovolge l’impostazione tradizionale secondo la quale in linea di principio ad assumere tutti i poteri è lo Stato Centrale.
L’organizzazione comunale è divisa in tre organi:
• Consiglio Comunale: formato da un numero variabile di consiglieri (da 12 a 60) a seconda degli abitanti che restano in carica per 5 anni. Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal sindaco, nei Comuni maggiori invece , il Consiglio eleggerà il proprio presidente. Ha funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Ha potere deliberativo in alcune materie importanti, approva lo statuto comunale a maggioranza dei due terzi, controlla l’operato del sindaco e lo può sfiduciare.
• Sindaco: Con le leggi del 1990 e del 1993, il sindaco ha assunto un ruolo centrale. E’ eletto direttamente dai cittadini e resta in carica 5 anni. Egli, oltre a presiedere il consiglio comunale nei comuni minori, nomina e revoca gli assessori, convoca la giunta comunale, rappresenta il comune, è responsabile dell’andamento dell’amministrazione comunale, e per alcune funzioni agisce da ufficiale del governo, e deve talvolta seguire le direttive del Governo centrale;
• Giunta Comunale: La Giunta è formata dal sindaco e da un numero variabile di assessori compreso fra 2 e 16, che si occupano di un ramo particolare dell’amministrazione comunale. La Giunta ha il compito di preparare le deliberazioni da sottoporre alla discussione del Consiglio Comunale, ed ha potere deliberativo su alcune materie.
Fino al 1993 i comuni si basavano su una forma di governo di tipo parlamentare: gli elettori eleggevano solo il consiglio comunale, il quale provvedeva poi ad eleggere il sindaco e la Giunta. Se veniva a mancare la fiducia del consiglio, sia il Sindaco che la Giunta dovevano dimettersi, provocando una notevole instabilità dell’Ente, e ricalcando i problemi che erano propri del Governo Centrale e del Parlamento.
Con la riforma del 1993, la forma di governo è passata da parlamentare a presidenziale: il sindaco è eletto assieme al Consiglio Comunale dal corpo elettorale.
Per quanto riguarda le elezioni comunali, bisogna fare una preventiva distinzione fra i comuni con meno di 15.000 abitanti (denominati minori)con quelli aventi più di 15.000 abitanti (denominati maggiori). Nel primo caso ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista di partito e diventa sindaco colui che al primo turno ottiene la maggioranza dei consensi. Il voto per il sindaco vale automaticamente anche per la lista collegata. Per la formazione del Consiglio comunale è previsto un premio di maggioranza, pari ai due terzi dei seggi, per la lista collegata al sindaco vincitore.
Nel secondo caso invece, il sindaco può essere collegato anche a più liste e l’elettore pur ricevendo una sola scheda può esprimere due preferenze (una per la lista e una per il sindaco). Viene eletto sindaco il candidato che ottiene al primo turno al maggioranza assoluta dei voti validi, oppure il candidato sindaco che, al secondo turno, ottiene la maggioranza dei consensi. Al secondo turno (detto anche ballottaggio) accedono solo i due candidati che al primo turno avevano ottenuto più voti da parte degli elettori. I candidati esclusi, possono appoggiare uno dei due candidati, oppure possono anche ritirarsi dalla competizione. Il premio di maggioranza previsto è pari al 60% dei seggi.
Questo sistema elettorale permette innanzitutto ai cittadini di eleggere direttamente il proprio sindaco, e poi grazie al forte premio di maggioranza istituito, gli organi comunali possono godere di maggior stabilità e restare in carica per i 5 anni previsti.
I Comuni, differentemente dalle Regioni, sono enti a competenza generale, cioè possono esercitare tutte quelle decisioni che riguardano il territorio comunale e la popolazione, soprattutto in tre settori: quello dei servizi sociali (assistenza sociale e scolastica), in quello dello sviluppo economico (rilascio delle licenze, organizzazione di mercati e fiere, orari di apertura e chiusura), e in quello dell’assetto e dell’organizzazione del territorio (predisposizione dei piani regolatori comunali, rilascio di concezioni edilizie). Inoltre i Comuni possono da un lato intraprendere tutte quelle iniziative utili sul piano locale, e dall’altro esercitare delle funzioni che non sono proprie dell’Ente, ma che vengono delegate dallo Stato o dalla Regione, come la tenuta dell’anagrafe, i registri dello stato civile, le liste elettorali. Ovviamente è più semplice per l’organizzazione comunale tenere questi registri che non per l’amministrazione statale. Altra funzione dei Comuni è quella di erogare i servizi alla cittadinanza, dall’acqua potabile, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto urbano eccetera.
LE PROVINCE:
Le Province sono enti locali intermedi tra il Comune e la Regione. Da tempo si discute circa la loro utilità, alcune persone sostengono al necessità delle Province, mentre altri sostengono la loro completa inutilità e si augurano una futura soppressione delle stesse. La Provincia però in Italia ha dalla sua nascita (fine Ottocento) svolto un ruolo marginale a causa dei pochi poteri conferiti, principalmente nel campo dell’istruzione, della sanità e della viabilità. Il vantaggio che potrebbe derivare dal costituire una Provincia deriverebbe dalla funzione di filtro che essa farebbe tra Regione e Comune, poiché in molti casi la differenza tra questi due enti è enorme.
L’organizzazione delle Province ricalca grossomodo l’organizzazione dei comuni maggiori, tanto da essere disciplinate dalle stesse leggi. Gli organi della Provincia sono : il consiglio provinciale, il presidente e la giunta provinciale. Il presidente è eletto come il sindaco dei comuni maggiori, con un sistema maggioritario a doppio turno con premio di maggioranza alla lista vincitrice pari al 60% dei seggi.
Anche le competenze della Provincia si sono estese dopo la legge di riforma delle autonomie locali: infatti oltre ai soliti incarichi di edilizia scolastica, viabilità, servizi sanitari, ora la provincia ha ricevuto nuovi compiti per quanto attiene la cura del territorio e dell’ambiente, la valorizzazione del suolo e dei beni culturali, tutela e valorizzazione delle risorse energetiche, prevenzione delle calamità, e altri compiti di programmazione.
FEDERALISMO FISCALE:
Se prima abbiamo affrontato il decentramento amministrativo e il federalismo dal punto di vista giuridico, analizzando gli enti locali presenti in Italia, la loro organizzazione le loro funzioni, in questa sede vedremo cosa implica fiscalmente il federalismo.
La finanza pubblica, in un processo di decentramento, è il banco di prova per le autonomia locali. Ovviamente non può esistere alcun federalismo se gli Enti locali non sono capaci di finanziarsi autonomamente, ma hanno bisogno dell’intervento e dell’aiuto dello Stato.
Nella storia dello Stato Italiano, la finanza pubblica è stata sempre gestita dal Governo Centrale e le autonomie locali avevano poca rilevanza in quanto potevano eventualmente disporre di trasferimenti di somme da parte dello Stato e dalla devoluzione di una parte del gettito fiscale. Era questo il sistema del centralismo fiscale (o finanza unica) che non diede luogo a rilevanti problemi fin quando il sistema amministrativo restò accentrato a livello statale. La situazione invece cambiò con il decentramento amministrativo iniziato nel secondo Dopoguerra, con l’istituzione delle Regioni e la tutela da parte della Costituzione delle autonomie locali (Art. 5: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento).
In questo caso sarebbe stato più opportuno concedere di pari passo al decentramento amministrativo un federalismo fiscale perché il rafforzamento delle autonomie locali è inconciliabile con un centralismo fiscale in quanto le Regioni i Comuni e le Province avrebbero dovuto godere di entrate proprie. Questa situazione anomala portò a gravi squilibri nei bilanci degli enti locali, e di conseguenza nel bilancio dello Stato, e a richieste sempre più pressanti di finanziamento da parte del Governo centrale.
Il federalismo fiscale si basa sul principio che a livello statale debbano essere erogati e finanziati i servizi che riguardano, in modo indivisibile, l’intera collettività nazionale mentre i servizi destinati a soddisfare i bisogni locali debbano essere prodotti dai governi locali e finanziati dalla popolazione locale. Sotto il profilo economico, ciò corrisponde a rendere più efficace l’allocazione delle risorse perché l’offerta di servizi pubblici si adegua alle necessità della comunità locale la quale sopporta il costo dei servizi ma gode altresì degli immediati benefici.
A questo proposito è bene fare riferimento a due concetti importanti poiché la gestione finanziaria degli enti territoriali è appunta improntata a questi due principi: autonomia finanziaria e autosufficienza finanziaria. Per la prima si intende il potere che l’ente locale ha di poter acquisire, gestire e impiegare risorse finanziarie. La seconda invece riguarda la possibilità di finanziare la propria attività mediante risorse proprie, costituite cioè dalla ricchezza prodotta all’interno dell’ente. Ne deriva ovviamente che l’ente locale può istituire nuovi tributi (autonomia tributaria).
Nel caso di federalismo fiscale pertanto le autonomie locali devono cercare di razionalizzare al meglio le risorse di cui dispongono, e assumono la responsabilità di fronte alle rispettive collettività. I cittadini dal canto loro possono valutare meglio le azioni e il comportamento dell’ente locale al quale versano i tributi e hanno la possibilità di valutare meglio se il peso dei tributi è stato compensato dai benefici prodotti dall’erogazione dei servizi. In sostanza essi hanno maggiori strumenti per giudicare l’operato dell’ente, e nel caso in cui questo operato fosse positivo, i cittadini avranno minor stimolo a ricorrere all’evasione fiscale.
Tuttavia i sostenitori del centralismo fiscale potrebbero obiettare che in certi Paesi al cui interno esistono squilibri territoriali il Federalismo fiscale potrebbe solo aggravare la situazione poiché in un territorio in cui si produce poco circolerà meno ricchezza e ci saranno meno risorse per poter far fronte ai bisogni collettivi. Questa obiezione però non è fondata logicamente in quanto il federalismo fiscale stesso non annulla lo Stato centrale in materia tributaria, perché esso può comunque intervenire per correggere questi squilibri mediante l’erogazione di un fondo perequativo (che realizza un’equa distribuzione della ricchezza) finanziato in parte dalle risorse delle regioni più forti.
Altra obiezione che si potrebbe fare a questo sistema è che tra regioni e regioni si potrebbero verificare differenze nel trattamento fiscale, ma il sistema federalista non mira ad isolare gli enti locali, ma spinge anche per la loro collaborazione e la loro cooperazione. Spesso può succedere che certe decisioni riguardino più collettività e non una sola. In questo caso le autonomie locali interessate devono collaborare tra di loro per prendere le decisioni che le riguardano.
DÉCENTRALISATION EN FRANCE:
Aussi la France qui a toujours été un Pays très centraliste, dans les derniers vingt années, a pensé à décentraliser des compétences de l’État aux collectivités territoriales.
Évidemment on ne peut pas parler d’un choix orienté au fédéralisme mais, aussi cet État a compris que, pour maintenir le même niveau d’efficience de services offerts à la population, la meilleure alternative était décentrer.
Peut être que cette nécessité s’explique avec la transformation de l’État au vingtième siècle; qui est passé d’un État minimum (qui garantissait les droits essentiels à la population comme la défense et la justice) à un État qui intervient aussi en beaucoup d’autres secteurs comme le secteur social ou de l’éducation.
Au vingtième siècle, donc, les compétences et les services distribués par l’État aux citoyens ont augmenté vertigineusement, en déterminant une incapacité des États à rendre efficaces tous les services offerts à la population. Alors comme remède les Gouvernements de nombreux pays ont opté pour la décentralisation administrative.
En 1982 le même est arrivé en France parce que la loi Deferre (lois numéro 82-213) relative aux droits des communes, des départements, et des régions entrait en vigueur.
Cette loi a permis le renforcement des autonomies locales, en concomitance avec une progressive décentralisation des certaines compétences par l’État. L’article 1 de la loi Deferre prévoyait que des lois suivantes devaient établir les principes de fonctionnement des autonomies locales, la répartition des compétences, le renforcement intercommunal et le financement. Ainsi, entre janvier 1983 et janvier 1986, le gouvernement réalise la loi Deferre.
D’autres lois ont perfectionné, dans les années suivantes, la décentralisation des compétences en faveur des collectivités locales et elles ont cherché à renforcer la coordination entre les collectivités différentes. Par exemple, la loi du 6 février 1995, a créé de nouvelles structures de coordination intercommunale (les communautés de communes), ou la loi du 4 février 1995 avec laquelle on cherchait à coordonner les politiques d’aménagement du territoire entre niveaux administratifs différents.
Aujourd’hui après la loi Chevènement, les organes de coordination se divisent entre organes avec une fiscalité propre ou non. Entre la catégorie de coordination communale avec une fiscalité propre la loi du 12 Juillet 1999 (connue comme loi Chevènement) a reconnu trois formes :
• Communauté d’agglomération (pour les communes avec plus de 50.000 d’habitants) avec compétences en matière : politiques et aménagement du territoire, et urbanisation ;
• Communauté urbaine (pour les communes avec moins de 50.000 habitants) avec compétences en matière de développement économique et social, gestion des services d’intérêt collectif, urbanisation, et aménagement du territoire ;
• Communauté de communes avec moins de compétences dans le cadre du développement social et économique et aménagement du territoire.
Le Communes se servent de ces organes de coordination pour assurer la fourniture de services à la population. Il peut arriver donc, que certaines Communes décident de déléguer des compétences à ces organes.
Enfin, en 2003, le gouvernement Raffarin a adopté une loi constitutionnelle pour transférer des compétences de l'État aux collectivités locales, pour leur donner la possibilité de gérer leur budget (même si sous le contrôle de l'État) « et pour décentraliser la République » (tel était le titre de la loi). La réforme constitutionnelle, a mis ordre aux collectivités locales existantes en France en les appellant collectivités territoriales et non plus collectivités locales. Aujourd’hui en France existent :
• Les Communes (36782);
• Les départements (96) ;
• Les Régions (22);
• Les collectivités à statut particulier ;
• Les collectivités d’outre-mer
LES COMMUNES :
La Commune, comme en Italie, est une division administrative avec une superficie variable: elle peut correspondre à une petite ville, ou à une capitale avec millions d’habitants. C’est le niveau de gouvernement plus voisin aux citoyens.
En 2007, les Communes étaient 36782 dont 214 n’étaient pas placés dans le territoire français.
Toutes les Communes françaises ont les mêmes pouvoirs, sans compter l’extension du territoire e la population. Seulement Paris, Marseille, et Lyon ont des compétences différentes parce que elles sont de grandes villes, et les communes de l’Alsace et de la Lorraine pour leur passé allemand.
La Commune est composée de deux organes :
• Conseil municipal : élu au suffrage universel direct par la population tous les six ans. Il élit à son sein le maire. Les séances du conseil sont publiques, mais seuls ses membres peuvent s'y exprimer. Le nombre de conseillers municipaux est déterminé par la population de la commune, le minimum étant de 9. Le conseil municipal est chargé de prendre les décisions que le maire appliquera ;
• Le Maire : élu au suffrage indirect par la population de la Commune, il a la principale tâche d’appliquer les choix du conseil municipal. Il dispose d’un pouvoir de police pour assurer l’ordre publique, et il est le représentant de l’État dans la Commune et donc il est officier d’état civil (naissance, mariage, décès).
Les Communes français disposent d’un budget composé d’impôts directs locaux et des transferts de l’État.
La Commune française naquit avec la Révolution Française quand une loi de 1789 désigne des divisions administratives appelées Communes, en suivant l’exemple de la Commune de Paris. Aujourd’hui les Commune françaises sont restées très proches de ce qu’elles étaient lors de leur création pendant la révolution française, avec les seuls changements en 1837 quand on leur reconnut la capacité légale et en 1884 quand on instituait le système électoral universel direct pour le conseil municipal. Depuis 1789 les Communes ont été réduites seulement de 5 unités, elles ont été enrichies des compétences, et les formes de coordination entre ces collectivités territoriales ont augmenté.
En mesurant les Communes des autres pays européens avec les Communes françaises on remarque que les Communes françaises sont la moitié des Communes européennes et le quadruple des Communes italiens, ayant la même population national, et que la population moyenne est de 380 habitants.
Voilà pourquoi depuis un siècle on cherche à encourager la fusion entre les Communes, mais malheureusement ce conseil n’est pas accepté parce que les Commune préfèrent maintenir leurs fonctions et éventuellement s’unifier en structures intercommunales
La critique qu’on adresse aux Communes est d’être trop nombreuses et de n’avoir pas assez de poids et grandeur pour concourir avec les autres grandes villes européennes.
LES CANTONS:
Les Cantons sont une circonscription électorale servant à l’élection des conseillers généraux.
Le rôle est de fournir un maillage électorale : chaque canton élit la personne amenée à le représenter au Conseil général du département
Ils furent fondés en 1790 avec les départements, et ils étaient plus nombreux que les cantons actuels. Puis, avec le temps certains cantons peu peuplés ont été supprimés, tandis de nouveaux cantons ont été créés dans certaines zones ayant connu une forte croissance démographique. Aujourd’hui le nombre des cantons est variable s’un département à l’autre mais en total il existe 4039 cantons dont 156 dans les départements d’outre-mer.
LES DÉPARTEMENTS:
Le département français correspond à la province italienne. C’est la subdivision territoriale supérieure à la Commune et ils sont moins nombreux, étant donné qu’il existe 100 départements dont 4 d’outre-mer.
Chaque département choisit généralement comme son chef-lieu la plus grande ville.
Ils sont formés par deux organes :
• Conseil général : élu au suffrage universel et direct par la population chaque six ans. La moitié de l'assemblée départementale se renouvelle chaque trois ans parmi les élections cantonales.
• Préfet : c’est la personne qui dirige le département et il est nommé par le Gouvernement. Pour chaque sous-préfecture le préfet est assisté par des sous-préfets.
Depuis 2004 grâce à la loi sur la décentralisation des compétences administratives, les Départements ont plus des compétences surtout en matière d’éducation, de contrôle du patrimoine et en matière socio-économique pour les transferts des aides.
L’histoire des Départements commence avec la Révolution française, malgré une première approche en 1600. En 1790 l’Assemblée Constituante délibère la subdivision du territoire français en départements qui remplaçaient les provinces françaises. L’évolution des départements français n’est pas linéaire à cause des annexions territoriales acquises et puis perdues, aux régions de l’Alsace et de la Lorraine cédées et puis rachetées.
Aujourd’hui le futur des départements est incertain parce que la Commission Attali voulue par le Président Sarkozy recommande la suppression des départements
LES ARRONDISSEMENT:
L’arrondissement est une subdivision territoriale des départements.
Il existe deux types d’arrondissement : l’arrondissement départemental et l’arrondissement municipal.
Dans le premier cas l’administration est confiée à un sous-préfet.
Le deuxième cas est présent seulement dans trois villes : Paris, Marseille, et Lyon qui ont des règles différentes par rapport aux autres communes françaises.
De fait les arrondissements municipaux sont formés par deux organes :
• Conseil : composé par un tiers de conseillers municipaux et pour deux tiers de conseillers de l’arrondissement élus par les citoyens. À son intérieur il nomme le maire qui doit être conseiller municipal. Il peut demander au maire ou au conseil municipal de débattre sur certains projets de loi, il gère les services publics locaux et il peut être consulté par le conseil municipal sur les projets dont l'exécution aura lieu sur le territoire de l'arrondissement. Puis le maire de la Commune peut déléguer certains pouvoirs aux conseils d'arrondissement
• Maire : le maire est élu indirectement par la population, et il doit être un conseiller municipal. Avec ses adjoints, il est officier de l'état civil dans l'arrondissement.
L’arrondissement ne possède pas le statut de personne morale de droit public et depuis 2002 les pouvoirs du conseil et du maire de l’arrondissement ont augmenté. Les départements furent créés en 1800, avec une loi qui remplaçait les districts. En 2007 il existe 342 arrondissements.
LES RÉGIONS:
La France est divisée en 26 régions dont 22 sont situées en France métropolitaine. Après l’État la Région est la subdivision territoriale la plus importante, et elle est divisée en départements.
Puisque la France est un État centraliste aux Régions n’est reconnue aucune autonomie législative; cependant elles peuvent compter sur un budget constitué par les transferts de l’État et par les impôts locales.
Dans le passé on a demandé de confier une certaine autonomie législative aux Régions mais ces propositions ont été toujours rejetées.
Malgré l’existence avant 1919 des entités territoriales similaires aux Régions, seulement dans cette année grâce à Clementel cette collectivité naquit. Clementel voyait dans les Régions des entités à vocation économique au service de la reconstruction de la Nation après la première guerre mondiale.
Tout au long du XIX ème siècle, l’idée de régionalisation fera l’objet de multiples débats dans lesquels on proposait l’autonomie législative pour les Régions, un premier passage vers un processus fédéraliste. Ces voix ne furent jamais accueillies, e la France restait un Pays très centraliste.
À la fin de la IVème République, les débats sur le régionalisme prirent plus de force en raison des impératifs de l’aménagement du territoire. Le Gouvernement en 1954 accorde la création des Comités d’expansion économique avec pour objectif le développement économique des Régions. Le domaine dans lequel elles agissaient n’était plus le domaine économique mais le secteur administratif.
En 1969 Charles De Gaulle propose un référendum avec lequel on demandait à la population si elle était d’accord avec la réforme du Sénat et la constitution des collectivités régionales.
Selon cette réforme-ci le Sénat devait comprendre d’une part des élus d’autre part des conseillers régionaux, mais le rejet de ce projet provoquera l’abandon des idées régionalistes.
De fait, la création d’une institution régionale décentralisée ne sera faite que sous la forme d’un établissement public en 1972 aux compétences étroitement limitées et pas avec la forme proposée par De Gaulle.
Dans les années soixante-dix s’annonce la structure intérieure de la Région, telle que nous la connaissons, grâce à Pompidou qui institue le conseil régional. Les années quatre-vingts sont importantes pour la conversion de la Gauche à l’option régionaliste avec la première décentralisation en 1982 et en 1986 avec l’élection au suffrage universel direct du Conseil Régional. Le flux des activités décentralisées a eu comme principale destination la Région parce que elle est une collectivité avec les capacités techniques et financières pour agir dans des secteurs très variés, et puis parce que elle a une organisation plus dynamique que les autres collectivités territoriales.
Enfin en 2003 la Région a une existence constitutionnelle et en 2005 d’autres activités sont décentralisées.
La Région est composée des deux organes :
• conseil régional: c’est l’organe délibérant, et il est forme des conseillers élus au suffrage universel direct avec un système majoritaire et il reste au pouvoir six ans. Le conseil peut délibérer les affaires de la Région comme: la formation, l’éducation, l’aménagement du territoire, santé, culture et développement économique. À la tête du conseil régional il y a le président qui préside les réunions et qui a le pouvoir exécutif.
• Président du conseil régional: Il est élu indirectement par la population et il a le pouvoir exécutif. Il a le pouvoir de recruter le personnel et faire voter les décisions économiques financières.
CONCLUSIONS:
Dans la partie juridique nous avons vu comme les compétences sont réparties à l’intérieur de l’État Italien qui a un certain degré de décentralisation administrative. Dans cette section nous avons vu le contraire: un État très centraliste mais qui a dû, dans les derniers vingt ans décentraliser nombreuses activités pour rendre efficaces les services offerts à la population.
Dans l’introduction on a vu comme les États développés ont compris que la décentralisation était la meilleure solution au manque d’efficience de l’État central qui n’était plus capable de se faire charge de tous les services offerts à la population. Alors, pour maintenir inchangé leur efficacité beaucoup de Pays ont pensé à transférer une partie de leurs compétences aux collectivités locales.
Certains État sont partis d’une pure décentralisation administrative pour arriver à un système fédéraliste, tandis que d’autres sont restés rigidement à une décentralisation administrative.
Un exemple de cette catégorie de Pays est la France qui est encore un État très centraliste et qui a refusé dans le passé chaque proposition régionaliste ou fédéraliste.
Ce n’est pas vrai que en France n’existaient pas des courants fédéralistes parce qu’un des plus importants fédéralistes était français (Proudhon), mais ces courants ont été refusés catégoriquement par la population qui a vu dans le système centraliste le meilleur système pour gouverner la France.
Cependant dans les dernières années les Gouvernements sont en train de se revenir, et l’ouverture de la Gauche au régionalisme et la réforme constitutionnelle en 2003, le témoignent.
On ne peut pas parler d’orientation fédéraliste mais il s’agit d’une ouverture très importante des Gouvernements français qui s’alignent aux autres Pays développés qui ont vu dans la décentralisation une excellente solution pour le manque d’efficience des services offerts par l’État.
Les différents choix auxquelles sont parvenus les Gouvernements français par rapport aux Gouvernements italiens sont causés par la forte présence d’une identité commune à l’intérieur de la Nation: les français ont une culture homogène (en excluant les domaines coloniales) due à siècle et siècle d’unification.
L’État français, s’est constitué longtemps avant l’État italien et il a pu forger une culture commune. Ce discours n’est pas applicable à l’Italie parce que aujourd’hui, aussi à distance de 147 ans d’unification, sont présents les caractéristiques régionales et les profondes différences entre les Régions et les populations qui habitent en Italie.
Voilà alors l’importance de la composante culturelle: dans un État qui est culturellement homogène, la population aura moins le besoin d’adopter un système fédéraliste, par rapport à un État culturellement hétérogène qui aura le besoin de « défendre » sa culture et qui voit dans l’orientation fédéraliste la seule possibilité qui permet de maintenir la culture et les coutumes typique de celle Région.

LE POLITICHE REGIONALI DI RIEQUILIBRIO E SVILUPPO LOCALE.
Come già detto in precedenza, il federalismo non annulla l’autorità statale ma dà solo maggiori poteri agli enti locali. Le principali critiche mosse dagli anti-federalisti a questo sistema di governo, vertono soprattutto sulla possibilità di generare nuovi squilibri territoriali all’interno della Nazione. Nonostante io abbia già spiegato come questo rischio è già scongiurato dal fondo perequativo istituito dallo Stato in un ipotetico Stato federalista e che va a favore di quelle zone meno sviluppate e più bisognose di aiuti, si può anche dire che l’istituzione statale in questi casi rimane molto forte, in quanto ha la possibilità, attraverso le politiche regionali di riequilibrio di attenuare questi squilibri e perseguire tre diversi obiettivi:
• obiettivi sociali: come ad esempio la riduzione della disoccupazione;
• obiettivi economici: come la piena utilizzazione delle risorse esistenti, riduzione dei costi di trasporto, soluzione ai problemi di congestionamento del traffico;
• obiettivi politici: evidenti nei paesi federalisti al cui interno esistono differenze linguistiche e culturali.
Queste forme di controllo e di indirizzo degli investimenti industriali, possono essere attuate in modo differente:
• Indirettamente: lo Stato o gli enti locali cercano di favorire la localizzazione di imprese private predisponendo adeguate infrastrutture, agevolando fiscalmente le localizzazioni delle imprese, offrendo finanziamenti alle imprese, o intervenendo sulla manodopera;
• Direttamente: le imprese pubbliche si localizzano nelle aree più bisognose e meno industrializzate. Negli ultimi si è assistito ad un abbandono di questa forma a favore della precedente perché i risultati non si sono rivelati essere conformi alle aspettative. Un esempio certamente attuale e vicino a noi è il Mezzogiorno Italiano, che dal Secondo Dopoguerra mondiale è stato aiutato dallo Stato e dagli altri enti locali attraverso politiche regionali dirette ed indirette. Vennero realizzati vasti progetti di infrastrutture, e fu imposto al settore industriale pubblico di delocalizzare almeno il 40% dei nuovi investimenti industriali per creare un ambiente favorevole a successivi investimenti produttivi e per costituire nuovi poli di sviluppo, simili a quelli settentrionali, che avrebbero dovuto innescare un processo agglomerativo. Tuttavia i risultati mediocri o a volte deludenti li vediamo tuttora, segno che questa forma di politica regionale non ha funzionato a dovere, e non ha soddisfatto le aspettative.
• Sviluppo locale: Le politiche regionali di sviluppo locale sono più recenti rispetto alle precedenti, e vedono un maggior coinvolgimento degli enti locali al fine di stimolare fenomeni di sviluppo e trasformazione delle strutture produttive che le istituzioni nazionali invece non sarebbero in grado di prevedere. Mentre negli ultimi anni certe produzioni a basso livello tecnologico si sono delocalizzate in paesi dove il costo della manodopera era basso, le produzioni tecnologiche di alta qualità si sono invece radicate nelle aree sviluppate per sfruttare i vantaggi derivanti dalla specializzazione, dai legami con la tradizione, e dalle presenza di università e centri di ricerca. Ne sono un esempio i distretti industriali italiani. Queste zone sviluppate, di fronte alla crescente internazionalizzazione dell’economia, non riuscendo a competere col costo del lavoro, hanno avviato programmi di riqualificazione per la creazione di strutture che potessero produrre beni ad elevato contenuto tecnologico. In questo modo si cerca di dare maggior peso ai governi locali per massimizzare i vantaggi derivanti dalla cooperazione tra imprese e altri organismi localizzati nel sistema locale. La rete di relazioni che si crea serve per il trasferimento di conoscenze e di idee che permette al sistema locale di acquisire un vantaggio competitivo territoriale rispetto ai concorrenti. Le politiche di sviluppo locale sono innovative perché sono volte a conferire una nuova organizzazione al sistema che può essere perseguita a livello locale, e che comprende una pluralità di soggetti come gli imprenditori locali, le istituzioni, i decisori pubblici, le università e i centri di ricerca. Le politiche di sviluppo locale possono perseguire diversi obiettivi: possono voler istituire reti di collaborazione (tra le diverse imprese in modo che le competenze vengano adeguatamente sfruttate), possono voler fornire nuova tecnologia (nei paesi sviluppati ad economia specializzata), ma possono altresì avere come obiettivo l’istruzione e la formazione dei lavoratori (per mantenere l’autosufficienza economica nel lungo periodo),possono fornire servizi di marketing (per aiutare le piccole imprese incapaci di attuare piani di marketing a penetrare i mercati dei consumatori)o servizi finanziari.
CONCLUSIONI:
In conclusione abbiamo visto, anche grazie ai collegamenti con altre materie, in cosa consiste teoricamente il federalismo visto sia come decentramento amministrativo che come federalismo fiscale. Abbiamo avuto altresì modo di notare che il federalismo si pone a difesa delle diverse culture e interviene inizialmente su un piano culturale e poi anche su quello politico.
Però per poter dire che questo sistema di governo potrebbe essere utile anche per il nostro Stato, ci dobbiamo domandare se i modelli federalisti adottati da altre Nazioni si siano rivelati positivi o meno.
Un esempio che vorrei riportare è il modello federalista svizzero che ha portato notevoli vantaggi alla Nazione elvetica abitata da diverse popolazioni aventi culture diverse. Approfitterò dunque di un intervento della consigliera federale Widmer-Schlumpf alla Conferenza nazionale sul federalismo tenutasi a Baden il 28 marzo 2008 durante la quale la consigliera afferma che:
1. “il federalismo è riuscito a tutelare l’identità delle minoranze, delle comunità radicate a livello regionale e dei gruppi linguistici, offrendo loro l’autonomia nella gestione degli spazi e la possibilità di salvaguardare le loro peculiarità”. Sebbene in misura minore, anche nello Stato Italiano sappiamo che ci sono diverse culture, minoranze linguistiche a seconda della latitudine. Non possiamo certamente dire che ci sia all’interno del territorio italiano una cultura e un’identità omogenea, ma anzi, ci sono diverse minoranze che usano lingue diverse dall’italiano come lingue principali;
2. “La seconda funzione importante del federalismo è la cosiddetta separazione verticale dei poteri” che non ha né annullato l’istituzione statale, né dato troppi poteri alle autonomie locali. Gli enti locali hanno numerosi poteri, ma il raggio d’azione dello Stato è ancora ampio. Il federalismo riesce quindi a formare un sistema di checks and balances tra Governo Centrale ed Enti locali.
3. “Questa separazione del potere permette di metterne di più nelle mani dei cittadini e ha promosso l’avvicinamento agli stessi”. In sostanza a guadagnarci dal processo federalista è unicamente il cittadino che ottiene servizi più efficienti erogati da personale maggiormente qualificato che deve soddisfare esigenze sempre più alte.
4. Quarta funzione: “promozione dell’efficienza. Le organizzazioni decentrate hanno infatti tempi di reazione più veloci e precisi rispetto alle istituzioni centrate, le quali, è risaputo, sono spesso le artefici di cattedrali nel deserto. Risolvendo i problemi vicino al cittadino, è possibile garantire un controllo efficace della politica e una sorveglianza più attenta delle finanze statali. È al sistema decentrato cui dobbiamo, ad esempio, la nostra infrastruttura straordinaria, consona alle realtà locali. Senza di essa la Svizzera sarebbe molto meno competitiva”. Il federalismo porta ad una maggiore efficienza non solo dei servizi ma anche dell’operato degli Enti Locali.
5. “Ed eccoci infine giunti alla quinta funzione del federalismo, ovvero la promozione della concorrenza: i Cantoni, fra loro, vivono infatti anche un rapporto concorrenziale dal quale nascono immancabilmente soluzioni creative e nuove. Grazie a questa concorrenza – e non all’avvedutezza politica – possiamo beneficiare, ad esempio, di un’imposizione fiscale bassa”. Il sistema federalista sprona maggiormente gli Enti Locali a fornire servizi di elevata qualità a prezzi competitivi, perché le Regioni sono tra loro in competizione, e la competizione (se regolata e leale) porta vantaggi indiscussi al cittadino, perché l’Ente Locale è motivato a fornire servizi di qualità sempre migliori.
“Il federalismo garantisce stabilità politica e sociale, promuove lo stato di diritto e la certezza giuridica e rende efficace l’impiego dei fondi pubblici. Al federalismo dobbiamo la vicinanza al cittadino, l’accessibilità delle autorità, l’imposizione bassa e l’infrastruttura tutto sommato molto buona. Il federalismo è un vero e proprio atout”. Questa è la conclusione finale alla quale arriva la consigliera Widmer-Schlumpf, che da un’esperienza concreta come quella svizzera, fa capire che tutti gli Stati, anche i più accentratori, possono beneficiare largamente del federalismo.
I cinque vantaggi appena enunciati però, non sono gli unici derivanti dall’applicazione del federalismo, perché questo ordinamento giuridico poi porterà altri vantaggi di portata meno generale e più specifica. Ad esempio, nei confronti del singolo cittadino, il federalismo permette l’avvicinamento del singolo soggetto alle istituzioni e ai centri decisionali, per effetto del principio di sussidiarietà. In questo modo i cittadini dei Comuni Italiani potrebbero essere maggiormente partecipi della vita politica del proprio territorio; diventerebbero soggetti attivi, e non “subirebbero” le scelte della loro amministrazione.
Tuttavia, mai avremo la certezza che l’Italia possa ottenere importanti vantaggi, ed essere maggiormente competitiva sul mercato mondiale, con un semplice cambiamento del nostro sistema giuridico. Generalmente io tendo a diffidare dell’applicazione di modelli politico-economici stranieri in Italia, in quanto ritengo che ogni Nazione debba provvedere da sé a formulare un proprio modello politico od economico che possa aiutarla e conferirle una serie di vantaggi.
L’Italia secondo me se vuole ricavare il massimo del vantaggio possibile dal federalismo, deve formulare un modello proprio, che si adatti alle proprie esigenze, senza cercare di copiare il modello statunitense o svizzero di federalismo.
L’Italia si trova di fronte ad una scelta: o continuare con le stesse strutture politiche ed economiche, cercando di migliorarle, oppure cambiare nettamente optando per un vero federalismo. Nel caso in cui il potere politico decidesse di attuare la seconda ipotesi, deve rendersi però conto che l’unica cosa utile sarebbe solo un vero federalismo, e non un federalismo parziale, e deve altresì comprendere che tale ordinamento giuridico è di sua natura molto dinamico, e deve essere di volta in volta cambiato a seconda delle esigenze.
Oggi, anche per effetto della globalizzazione e dell’europeizzazione, gli Stati sono in continua competizione tra di loro, e si deve evitare di adottare all’interno del proprio territorio soluzioni sommarie applicabili a tutte le evenienze. Questo potrebbe essere l’errore più grande che lo Stato Italiano rischia di commettere: applicare solo parzialmente il federalismo dando vita ad un modello che non ponga al centro il singolo cittadino e che non soddisfi le sue esigenze e necessità.
Io spero di aver illustrato in modo chiaro ma soprattutto in modo oggettivo in cosa consiste il federalismo, proponendo anche delle soluzioni ai problemi che tutti noi ogni giorno riscontriamo all’interno del nostro Stato. Probabilmente, la soluzione federalista potrebbe essere quella giusta, ma nessuno potrà mai averne la certezza, fino a quando non si deciderà di applicarla correttamente. Di certo non vedo perché se certi modelli di decentramento hanno funzionato all’estero lo stesso non possa succedere nello Stato Italiano, purché si applichi un federalismo concreto, coerente, e con l’idea di porre il cittadino al centro, e renderlo attivo nella vita politica del Paese, perché è proprio questo il principio dal quale parte la corrente federalista.

BIBLIOGRAFIA:
Titolo: “Diritto pubblico”
Autori: Luigi Bobbio- Ettore Gliozzi- Leonardo Lenti
Editore: Elemond Scuola & Azienda
Titolo: “La scienza delle finanze senza ostacoli”
Autori: Roberta Dorella- Rosa Maria Vinci Orlando
Editore: Tramontana
Titolo: “Geografia Economica Generale”
Autori: Carla Lanza- Ferruccio Nano- Sergio Conti
Editore: Bompiani per la scuola
Titolo: “Federalismo e autonomia in Italia dall’unità ad oggi”
Autore: Claudia Petraccone
Editore: Laterza
Titolo: “Storia del federalismo europeo”
Autore: Mario Alberini- Andrea Chiti Batelli- Giuseppe Petrilli
Editore:ERI
1
Tommaso Motta Classe 5ªA I.G.E.A.

Esempio



  


  1. ANDREA

    CONTABILITA COMUNALE CON EXCEL